Sentenza breve 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 11/12/2025, n. 22461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22461 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13269 del 2025, proposto da
AR AN RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 44009 del 25.09.2025, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa RI SA LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, nella parte in cui veniva negato il riconoscimento del percorso di studi svolto in Romania, in relazione alle classi di concorso A-21 Geografia e A-45 Scienze Economico-Aziendali , nella scuola secondaria di II grado.
2. Il ricorso è affidato a cinque motivi, con i quali il ricorrente ha, in estrema sintesi, dedotto diversi profili di eccesso di potere e la violazione del D.lgs 206/2007, per non aver l’Amministrazione procedente attivato il soccorso istruttorio né disposto misure compensative, prima di adottare il provvedimento di diniego, nonché la violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria, con sentenze nn. 18-22/2022, per non aver compiuto una valutazione in concreto del percorso abilitante svolto in Romania.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., circostanza di cui le parti sono state rese edotte, come attestato dal verbale d’udienza.
6. Il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti di seguito indicati.
Il rigetto dell’istanza di riconoscimento in base a carenze meramente formali – come da consolidata giurisprudenza della Sezione – non risulta conforme ai principi definiti in proposito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, attesa la necessità di accertare in concreto i livelli di competenza professionale attestati dai certificati e diplomi conseguiti dall’istante.
In tale sede è stato infatti chiarito che “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE” .
Pertanto, l’Amministrazione scolastica è comunque tenuta a compiere un’indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite durante il percorso formativo.
Nel caso di specie, il Ministero resistente non risulta aver svolto tale attività istruttoria, considerando assorbente il profilo della mancata trasmissione della abilitazione all’insegnamento attestata dal Ministero rumeno.
L’elemento individuato dall’Amministrazione come ostativo, seppure significativo e idoneo in astratto, salvo verifica in concreto, anche al fine di giustificare eventuali misure compensative, non può essere considerato – alla luce delle intervenute pronunce dell’Adunanza plenaria e della successiva giurisprudenza del medesimo Consiglio di Stato (cfr., Sez. VII, nn. 4345/2024, 4346/2024, 11237/2023, 6312/2023) – decisivo in sé, dovendosi comunque valutare se le conoscenze attestate dal titolo estero o la qualifica attestata dallo Stato membro, nonché l’esperienza maturata, soddisfino, anche solo parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia nei settori disciplinari richiesti, anche in base ai criteri della "professione corrispondente" e della "identità di condizioni previste dall'ordinamento italiano" indicati dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 206/2007.
Giova, peraltro, osservare come la richiesta di integrazione documentale sia stata comunicata dal Ministero intimato ben oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE e solo a seguito della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla istanza di riconoscimento a suo tempo formulata da parte ricorrente e che, per di più, risulta comprovato in atti l’ambito di specializzazione conseguito in Romania, nella materia dell’”Economia”, come da certificati versati in atti.
In base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero resistente ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessata abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
7. In definitiva, per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene il ricorso fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, prot. n. 44009 del 25 settembre 2025.
Ne deriva che l’Amministrazione dovrà pronunziarsi di nuovo - in conformità ai principi sopra esposti - sull’istanza n. 32978 inoltrata dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023 (acquisita al prot. n. 34829 del 23 ottobre 2023), corredata della complessiva documentazione che l’interessata avrà cura di far pervenire ai competenti uffici del Ministero.
8. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, in considerazione della complessità della materia e delle oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13269 del 2025, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE OM, Presidente
RI SA LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SA LI | LE OM |
IL SEGRETARIO