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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 817 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TERRA ANTONELLA la quale chiede la decisione viste le risultanze della CTU con vittoria di spese di lite e per l'avv. ALESSANDRA CP_1
GUSSAGO in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale contesta la CTU e ne chiede il rinnovo. Insiste in tute le difese svolte ed in particolare nell'eccezione di inammissibilità delle domande per le patologie diverse dalla schiena. Chiede la compensazione delle spese di lite. L'avv. TERRA Precisa che l'aggravamento è stato accertato unicamente solo per la patologia del rachide( 30%) a cui vanno unificati altri due punteggi per altri due casi precedenti non contestati.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 817 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. TERRA ANTONELLA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
67100 L'AQUILA con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO
[...]
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita ex art. 13, d. lgs. N. 38/2000.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.7.2025, adiva l'intestato Tribunale, nella Parte_1
funzione di giudice del Lavoro – assumendo che l' , a seguito di visita di CP_1
revisione riconosceva per gli infortuni sul lavoro in data 17.7.2008, in data 6.10..2011
e in data 27.11.2023 una menomazione complessiva del 30%– chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita per il maggior danno biologico connesso agli infortuni subiti pari al 35% o comunque superiore al 30% e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con gli CP_1
interessi legali e con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Acquisita una CTU la causa veniva discussa e decisa come segue.
L' eccezione dell' di inammissibilità/improcedibilità delle domande diverse da CP_1
quelle relative a patologie del rachide in quanto la visita di revisione ha accertato solo l'aggravamento per la predetta malattia e l'opposizione amministrativa proposta dal ricorrente riguarderebbe solo tale patologia e non le altre.
In realtà occorre osservare che nel ricorso amministrativo si chiede l'aggravamento di tutte le patologie di cui il ricorrente è affetto per gli infortuni sul lavoro subiti.
Tale richiesta è poi stata ribadita nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
L'eccezione dell' deve quindi essere rigettata. CP_1
La domanda proposta nei confronti dell è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il C.T.U. dott.ssa ha accertato che “Il danno biologico attribuibile al Persona_1
complesso invalidante descritto a carico del rachide LS, può essere valutato nella misura del 30% (trenta per cento) dall'epoca della visita di revisione”. La complessiva menomazione relativa dell'efficienza psicofisica, in cumulo con l'ipoacusia ed i postumi della frattura del II dito mano sinistra, è valutabile in misura pari al 35%
(trentacinque per cento).
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_3
possa trarsi un diverso convincimento.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Aderendo al parere del C.T.U. al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda (aggravamento delle sole patologie del rachide) possono essere compensate nella misura del 50% e per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_1
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente, seguito degli infortuni del 17.7.2008,
6.10..2011 e 27.11.2023 ha una subito menomazione complessiva pari al 35%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale d'inabilità (35%), a decorrere dalla visita di revisione con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l al pagamento CP_1
in favore del difensore antistatario di parte ricorrente dichiaratosi antistatario (
[...]
) la residua quota che liquida per la parte in € 1.404,00 oltre IVA, Controparte_4
CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 12 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza