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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/01/2024, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 25/01/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1778/2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: indebito su prestazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2018, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricola/o, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta per gli anni 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 per 102 Organizzazione_1
giornate lavorative.
Lamentava che l' , con diverse note del 17/11/2022, lo aveva informato della indebita CP_1
erogazione di svariate somme a titolo di indennità di disoccupazione chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
agisce per l'accertamento negativo del diritto dell' a ripetere l'indennità Parte_1 CP_1
di DS agricola relativa agli anni 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019. Nel merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel presente CP_1 giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. CP_1
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' a titolo di DS agricola. CP_1
L' , dal canto suo, nel preferire il silenzio della contumacia non ha dimostrato CP_1
documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento degli impugnati provvedimenti di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione CP_1
dei suddetti provvedimenti, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M.
n.147/2022, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 31/05/2023, Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Annulla i provvedimenti di indebito impugnati, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detti CP_1
provvedimenti;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 25/01/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena