Articolo 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 505
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 settembre 1978
Art. 3.
A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284 .
Entrata in vigore il 19 settembre 1978
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