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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1034/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1034/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 04.11.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone (KR), alla Via XXV C.F._1
Aprile n. 43 – presso lo studio dell'avv. ARRIGHI FRANCESCO (cod. fisc.
- pec: , che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Crotone (KR), alla Via C.F._3
Torino n. 122 - presso lo studio dell'avv. MANICA FERRUCCIO (cod. fisc.
1 – pec: che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il
17.09.2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 13.05.2006, in Crotone (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 37 – parte II –
Serie A – anno 2006; di aver avuto due figli: , nato in [...], il Per_1
14.03.2006, maggiorenne, (c.f. e nato a C.F._5 Per_2
Crotone l'01 novembre 2010, ancora minorenne (c.f. ); C.F._6
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate come da ricorso e domandavano altresì, contestualmente, previo decorso dei termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) i coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio maggiorenne , per sua libera scelta, continuerà a Per_1
dimorare presso il domicilio della madre ovvero, a sua discrezione, potrà liberamente decidere di dimorare anche presso il padre per tutti i periodi che riterrà di suo gradimento, siano essi brevi o di più lunga durata;
2 3) il figlio minorenne , avrà la collocazione prevalente presso il Per_2
domicilio ovvero residenza della madre, prevedendosi in ogni caso,
l'affido condiviso ad entrambi i genitori. In virtù di tale affidamento condiviso i genitori continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative del figlio, impegnandosi a consultarsi l'un l'altro in ogni questione che riguardi la crescita religiosa, i problemi educativi, le scelte sociali, la salute
(anche in casi di non gravità) del medesimo, ed in ogni questione per le quali il figlio stesso in futuro intenderà consultare entrambi i genitori;
4) i genitori provvederanno al mantenimento di entrambi i figli, prevedendosi che il sig. , verserà mensilmente a favore Parte_2
dei figli la somma di € 500,00 (euro cinquecento) ovvero, € 250,00 per ognuno di loro, attraverso rimessa bancaria, postale o diversa modalità di pagamento, entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat, purché l'indice sia positivo;
5) l'assegno unico previsto per legge, sarà interamente percepito dalla signora , con rinuncia da parte del sig. Parte_1 Parte_2
in suo favore;
6) i separandi coniugi, si impegnano a sostenere economicamente i figli, nella misura del 50% ciascuno per ogni esigenza che dovesse rendersi necessaria, sia essa di natura scolastica, universitaria (alloggio sede di studi – iscrizione e tasse universitarie – manualistica e cancelleria) sia di mantenimento delle spese comuni o sanitari, sino al raggiungimento dell' indipendenza economica di ognuno di loro;
7) i genitori, si impegnano entrambi, a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle seguenti spese straordinarie necessarie per i
3 figli: spese scolastiche per tasse, assicurazioni e acquisto di libri e materiale scolastico di inizio anno, per attività sportive e ludiche (es. gite, campo estivo, palestra). I genitori si impegnano inoltre, a farsi carico nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese mediche per esami, visite od interventi di natura specialistica, che si renderà necessario sostenere nell'interesse dei figli. Tutte le dette spese dovranno essere previamente valutate e concordate tra i genitori, salva l'urgenza e, il pagamento della rispettiva quota, dovrà avere luogo dietro esibizione di giustificativo di spesa o preventivo;
8) i genitori concordano che sarà necessario il reciproco consenso ogni qualvolta sarà programmata una vacanza studio. In ipotesi di accordo, i genitori sin d'ora, si danno reciproco assenso a concedere il proprio permesso e a prestare la loro sottoscrizione per il disbrigo delle pratiche relative al rilascio o rinnovo del passaporto per il minore , Per_2
consentirne l'espatrio per le vacanze studio ovvero, in Paesi che richiedano il visto d'ingresso e comunque la presentazione del passaporto quale documento d'espatrio e di ingresso;
9) Festività: il minore, potrà trascorrere le festività natalizie, pasquali preferibilmente in compagnia di entrambi i genitori i quali, all'uopo, si impegnano a regolamentare tra loro in modo concorde, la gestione dei detti periodi. In difetto di accordo, viene stabilito il calendario che segue:
- per le festività Natalizie: Natale 2025, dal giorno 23 dicembre al giorno
30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio 2026 con il padre,
e così via, nel rispetto dell'alternanza annuale;
- per le festività Pasquali, il figlio minorenne potrà trascorre il giorno di
Pasqua 2026 con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il Padre ad anni
4 alternati. Gli altri giorni saranno concordati di volta in volta, secondo un'equa suddivisione;
- le festività infra-annuali, intese come 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre,
6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, saranno trascorse alternativamente con la madre e col padre, con prevalenza sulle turnazioni settimanali;
- festa della Mamma e del Papà: tale festa sarà trascorsa dal figlio con il relativo genitore da festeggiare con precedenza sulle eventuali turnazioni settimanali;
- la festa di compleanno dei genitori: tale festa sarà trascorsa dal figlio con il relativo genitore da festeggiare con precedenza sulle eventuali turnazioni settimanali.
10) i separandi coniugi, intendono rinunciare come effettivamente rinunciano ad ogni qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare;
11) i coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione dei figli anche se maggiorenni, in virtù delle quali i genitori, continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative.
*****
In data 30.09.2025, il Presidente del., fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnava la causa e disponeva che la stessa si svolgesse tramite scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., previa trasmissione degli atti al P.M. che ha espresso parere favorevole in data
03.10.2025.
Le parti, quindi, depositavano telematicamente note scritte disgiunte, entro i termini perentori assegnati, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non voler riconciliarsi e di procedere alla dichiarazione di
5 separazione consensuale con contestuale domanda sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege. Pertanto, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del
04.11.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era rimessa al Collegio, per la decisione in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto, pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, dovendosi ritenere che le medesime condizioni, non risultano contrarie a norme imperative e di ordine pubbliche, apparendo anzi conformi ex lege nell'interesse della prole.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il Parte_1
09/07/1981 a CROTONE (KR), cod. fisc. e C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...], cod. fisc.
[...]
, matrimonio celebrato il 13.05.2006, in Crotone (KR), con C.F._3
atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 37 – parte II
– Serie A – anno 2006 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese;
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
6 Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17.12.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1034/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 04.11.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone (KR), alla Via XXV C.F._1
Aprile n. 43 – presso lo studio dell'avv. ARRIGHI FRANCESCO (cod. fisc.
- pec: , che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Crotone (KR), alla Via C.F._3
Torino n. 122 - presso lo studio dell'avv. MANICA FERRUCCIO (cod. fisc.
1 – pec: che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il
17.09.2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 13.05.2006, in Crotone (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 37 – parte II –
Serie A – anno 2006; di aver avuto due figli: , nato in [...], il Per_1
14.03.2006, maggiorenne, (c.f. e nato a C.F._5 Per_2
Crotone l'01 novembre 2010, ancora minorenne (c.f. ); C.F._6
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate come da ricorso e domandavano altresì, contestualmente, previo decorso dei termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) i coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio maggiorenne , per sua libera scelta, continuerà a Per_1
dimorare presso il domicilio della madre ovvero, a sua discrezione, potrà liberamente decidere di dimorare anche presso il padre per tutti i periodi che riterrà di suo gradimento, siano essi brevi o di più lunga durata;
2 3) il figlio minorenne , avrà la collocazione prevalente presso il Per_2
domicilio ovvero residenza della madre, prevedendosi in ogni caso,
l'affido condiviso ad entrambi i genitori. In virtù di tale affidamento condiviso i genitori continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative del figlio, impegnandosi a consultarsi l'un l'altro in ogni questione che riguardi la crescita religiosa, i problemi educativi, le scelte sociali, la salute
(anche in casi di non gravità) del medesimo, ed in ogni questione per le quali il figlio stesso in futuro intenderà consultare entrambi i genitori;
4) i genitori provvederanno al mantenimento di entrambi i figli, prevedendosi che il sig. , verserà mensilmente a favore Parte_2
dei figli la somma di € 500,00 (euro cinquecento) ovvero, € 250,00 per ognuno di loro, attraverso rimessa bancaria, postale o diversa modalità di pagamento, entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat, purché l'indice sia positivo;
5) l'assegno unico previsto per legge, sarà interamente percepito dalla signora , con rinuncia da parte del sig. Parte_1 Parte_2
in suo favore;
6) i separandi coniugi, si impegnano a sostenere economicamente i figli, nella misura del 50% ciascuno per ogni esigenza che dovesse rendersi necessaria, sia essa di natura scolastica, universitaria (alloggio sede di studi – iscrizione e tasse universitarie – manualistica e cancelleria) sia di mantenimento delle spese comuni o sanitari, sino al raggiungimento dell' indipendenza economica di ognuno di loro;
7) i genitori, si impegnano entrambi, a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle seguenti spese straordinarie necessarie per i
3 figli: spese scolastiche per tasse, assicurazioni e acquisto di libri e materiale scolastico di inizio anno, per attività sportive e ludiche (es. gite, campo estivo, palestra). I genitori si impegnano inoltre, a farsi carico nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese mediche per esami, visite od interventi di natura specialistica, che si renderà necessario sostenere nell'interesse dei figli. Tutte le dette spese dovranno essere previamente valutate e concordate tra i genitori, salva l'urgenza e, il pagamento della rispettiva quota, dovrà avere luogo dietro esibizione di giustificativo di spesa o preventivo;
8) i genitori concordano che sarà necessario il reciproco consenso ogni qualvolta sarà programmata una vacanza studio. In ipotesi di accordo, i genitori sin d'ora, si danno reciproco assenso a concedere il proprio permesso e a prestare la loro sottoscrizione per il disbrigo delle pratiche relative al rilascio o rinnovo del passaporto per il minore , Per_2
consentirne l'espatrio per le vacanze studio ovvero, in Paesi che richiedano il visto d'ingresso e comunque la presentazione del passaporto quale documento d'espatrio e di ingresso;
9) Festività: il minore, potrà trascorrere le festività natalizie, pasquali preferibilmente in compagnia di entrambi i genitori i quali, all'uopo, si impegnano a regolamentare tra loro in modo concorde, la gestione dei detti periodi. In difetto di accordo, viene stabilito il calendario che segue:
- per le festività Natalizie: Natale 2025, dal giorno 23 dicembre al giorno
30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio 2026 con il padre,
e così via, nel rispetto dell'alternanza annuale;
- per le festività Pasquali, il figlio minorenne potrà trascorre il giorno di
Pasqua 2026 con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il Padre ad anni
4 alternati. Gli altri giorni saranno concordati di volta in volta, secondo un'equa suddivisione;
- le festività infra-annuali, intese come 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre,
6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, saranno trascorse alternativamente con la madre e col padre, con prevalenza sulle turnazioni settimanali;
- festa della Mamma e del Papà: tale festa sarà trascorsa dal figlio con il relativo genitore da festeggiare con precedenza sulle eventuali turnazioni settimanali;
- la festa di compleanno dei genitori: tale festa sarà trascorsa dal figlio con il relativo genitore da festeggiare con precedenza sulle eventuali turnazioni settimanali.
10) i separandi coniugi, intendono rinunciare come effettivamente rinunciano ad ogni qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare;
11) i coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione dei figli anche se maggiorenni, in virtù delle quali i genitori, continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative.
*****
In data 30.09.2025, il Presidente del., fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnava la causa e disponeva che la stessa si svolgesse tramite scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., previa trasmissione degli atti al P.M. che ha espresso parere favorevole in data
03.10.2025.
Le parti, quindi, depositavano telematicamente note scritte disgiunte, entro i termini perentori assegnati, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non voler riconciliarsi e di procedere alla dichiarazione di
5 separazione consensuale con contestuale domanda sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege. Pertanto, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del
04.11.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era rimessa al Collegio, per la decisione in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto, pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, dovendosi ritenere che le medesime condizioni, non risultano contrarie a norme imperative e di ordine pubbliche, apparendo anzi conformi ex lege nell'interesse della prole.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il Parte_1
09/07/1981 a CROTONE (KR), cod. fisc. e C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...], cod. fisc.
[...]
, matrimonio celebrato il 13.05.2006, in Crotone (KR), con C.F._3
atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 37 – parte II
– Serie A – anno 2006 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese;
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
6 Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17.12.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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