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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21971/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21971/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PIETROSANTO BARBARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
23/04/2020.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22 aprile 2016. Per_1
Con ricorso depositato il 19/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori;
nello specifico Persona_2 con l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. In particolare, la minore viene affidata ad entrambi i genitori con la facoltà, per ognuno di essi, di esercitare separatamente la potestà sulla medesima limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione. Con riferimento, invece, alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della potestà. Soprattutto con riferimento allo stato di salute della minore i coniugi si impegnano a darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni della medesima (malattia e/o infortunio).
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la collocazione abituale presso il padre
, in Torino, via Fiorano n. 6. Persona_3
DISPONE che la gestione del diritto di visita sarà così strutturata: - Lunedì: la minore starà con la madre
; - Martedì: la minore starà con il padre;
- Mercoledì: la minore starà Parte_1 Persona_3 alternativamente con un genitore o l'altro, previo accordo e comunicazione tra le parti in base agli impegni lavorativi;
- Giovedì: la minore starà con il padre;
- Venerdì: la minore sarà con la madre;
-
Sabato e domenica: alternanza settimanale, con la minore che trascorrerà il sabato con un genitore e la domenica con l'altro, secondo il seguente schema: - In una settimana, il sabato sarà trascorso con il padre e la domenica con la madre;
- Nella settimana successiva, il sabato sarà trascorso con la madre e la domenica con il padre. Festività e compleanni - Le festività natalizie e pasquali seguiranno lo stesso calendario e saranno gestite secondo l'alternanza prevista per i fine settimana, con possibilità di variazione previo accordo tra le parti;
- I compleanni della figlia verranno trascorsi in presenza Per_1 di entrambi i genitori, salvo diverso accordo. Vacanze estive - Fino al 30 giugno di ogni anno, sarà rispettato il calendario ordinario di gestione della minore;
- Il mese di luglio sarà trascorso dalla minore con il padre, anche per eventuali vacanze;
- Il mese di agosto sarà trascorso dalla minore con la madre , anche per eventuali vacanze;
- Dal 1° settembre, si tornerà a rispettare il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa economica l'uno verso l'altro.
PRENDE ATTO che la RA si impegna a trasferire la propria residenza in una Parte_1 diversa abitazione non appena troverà una nuova sistemazione.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che il signor si impegna a versare alla RA , a Persona_3 Parte_1 titolo di liberalità, la somma di € 50.000, quale contributo per l'acquisto di una nuova abitazione.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni comuni da dividere.
DISPONE che, per quanto riguarda il mantenimento della minore, le spese ordinarie e straordinarie relative alla minore saranno suddivise come segue: - Due terzi a carico del padre Persona_4 Pt_2
e un terzo a carico della madre;
le spese straordinarie verranno sostenute
[...] Parte_1 previa comunicazione e documentazione della spesa effettuata da parte del coniuge che ha sostenuto il costo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21971/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PIETROSANTO BARBARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
23/04/2020.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22 aprile 2016. Per_1
Con ricorso depositato il 19/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori;
nello specifico Persona_2 con l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. In particolare, la minore viene affidata ad entrambi i genitori con la facoltà, per ognuno di essi, di esercitare separatamente la potestà sulla medesima limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione. Con riferimento, invece, alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della potestà. Soprattutto con riferimento allo stato di salute della minore i coniugi si impegnano a darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni della medesima (malattia e/o infortunio).
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la collocazione abituale presso il padre
, in Torino, via Fiorano n. 6. Persona_3
DISPONE che la gestione del diritto di visita sarà così strutturata: - Lunedì: la minore starà con la madre
; - Martedì: la minore starà con il padre;
- Mercoledì: la minore starà Parte_1 Persona_3 alternativamente con un genitore o l'altro, previo accordo e comunicazione tra le parti in base agli impegni lavorativi;
- Giovedì: la minore starà con il padre;
- Venerdì: la minore sarà con la madre;
-
Sabato e domenica: alternanza settimanale, con la minore che trascorrerà il sabato con un genitore e la domenica con l'altro, secondo il seguente schema: - In una settimana, il sabato sarà trascorso con il padre e la domenica con la madre;
- Nella settimana successiva, il sabato sarà trascorso con la madre e la domenica con il padre. Festività e compleanni - Le festività natalizie e pasquali seguiranno lo stesso calendario e saranno gestite secondo l'alternanza prevista per i fine settimana, con possibilità di variazione previo accordo tra le parti;
- I compleanni della figlia verranno trascorsi in presenza Per_1 di entrambi i genitori, salvo diverso accordo. Vacanze estive - Fino al 30 giugno di ogni anno, sarà rispettato il calendario ordinario di gestione della minore;
- Il mese di luglio sarà trascorso dalla minore con il padre, anche per eventuali vacanze;
- Il mese di agosto sarà trascorso dalla minore con la madre , anche per eventuali vacanze;
- Dal 1° settembre, si tornerà a rispettare il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa economica l'uno verso l'altro.
PRENDE ATTO che la RA si impegna a trasferire la propria residenza in una Parte_1 diversa abitazione non appena troverà una nuova sistemazione.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che il signor si impegna a versare alla RA , a Persona_3 Parte_1 titolo di liberalità, la somma di € 50.000, quale contributo per l'acquisto di una nuova abitazione.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni comuni da dividere.
DISPONE che, per quanto riguarda il mantenimento della minore, le spese ordinarie e straordinarie relative alla minore saranno suddivise come segue: - Due terzi a carico del padre Persona_4 Pt_2
e un terzo a carico della madre;
le spese straordinarie verranno sostenute
[...] Parte_1 previa comunicazione e documentazione della spesa effettuata da parte del coniuge che ha sostenuto il costo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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