Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/1986, n. 5710
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Sentenza 23 settembre 1986

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L'atto di appello notificato dall'appellante direttamente alla controparte, e solo successivamente depositato presso la segreteria della commissione, non e' idoneo alla instaurazione del rapporto processuale. Ricorre qui non tanto un vizio della notificazione quanto un vizio dell'attivita' che attiene alla stessa proposizione dell'impugnazione, onde non e' pertinente il riferimento alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.

L'atto d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado, che l'appellante notifichi direttamente alla controparte e poi depositi presso la segreteria di detta commissione, è radicalmente inidoneo all'instaurazione del rapporto processuale di secondo grado, in quanto estraneo, sia strutturalmente che funzionalmente, allo schema fissato dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il quale prescrive la presentazione del gravame alla segreteria del giudice "a quo", affidando ad essa il compito della notificazione ed altri successivi adempimenti (ricezione e notifica dell'eventuale appello incidentale, formazione del fascicolo ed inoltro dello stesso alla commissione di secondo grado). Ne discende l'inammissibilità del suddetto atto di impugnazione, con esclusione di ogni possibilità di sanatoria anche nel caso di Costituzione in giudizio dell'appellato. ( V 5692/83, mass n 430598).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/1986, n. 5710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5710
    Data del deposito : 23 settembre 1986

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