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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 vertente tra c.f. ) nato a [...] il 9 agosto RT C.F._1
1973 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. GALLI PIETRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SCARANO DANIELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni
Per il ricorrente
Il sig. , come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesto Tribunale, modificando RT parzialmente il verbale degli effetti civili del matrimonio di data 12 febbraio 2015, voglia disporre che;
1) Il sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio in misura RT ridotta rispetto a quanto attualmente pagato per un totale di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. 2) Il sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento come sopra indicato entro il RT
15 di ogni mese con decorrenza 1° luglio 2024 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
3) Entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio.”
Per la resistente
Rigettare l'avverso ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare che il sig. ia tenuto a versare il contributo economico in Pt_1 favore del figlio come da sentenza 642/2015;
- Ordinare che, in relazione all'obbligo di mantenimento del figlio , il sig. presti Per_1 Pt_1 idonea garanzia reale o personale ai sensi dell'art 473 bis 36 c.p.c., per i motivi esposti in atto;
- Dichiarare che entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio;
- Disporre che ogni genitore usufruisca delle detrazioni fiscali in misura proporzionale all'effettivo contributo economico nei confronti del figlio;
Condannare il sig. ai sensi degli artt. 96 e 92 Pt_1
c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa, come da richiamato art 473 bis n 18 c.p.c, irrogando una condanna che sia esemplare e che si lascia a questo Ill.mo Giudicante determinare in base alle risultanze processuali secondo equità e giustizia;
- In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, disporre che la modifica decorra da agosto 2024;
Motivi della decisione
La controversia verte unicamente sull'importo dell'assegno che dovrà corrispondere RT
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio oggi maggiorenne. Persona_2
Tale importo, nella Sentenza di divorzio n. 642/2015 del Tribunale di Monza del 12 febbraio 2015, veniva individuato nella misura di € 270,00 mensili, attualmente aumentati ad € 340,00 per effetto della rivalutazione ISTAT. Le condizioni di divorzio prevedevano anche la corresponsione, da parte del padre, del 50% delle spese straordinarie sostenute per . Per_1 Il ricorrente, con ricorso depositato in data 18 luglio 2024, ha chiesto di ridurre l'importo a titolo di mantenimento ordinario per ad € 200,00 mensili adducendo una modificazione in peius Per_1 della propria condizione reddituale. Infatti, il è stato licenziato in data 13.12.2023 e attualmente percepisce la NASPI. Ha inoltre Pt_1 evidenziato che , di anni 21, studia all'Università Statale di Milano, svolge una piccola Per_1 attività lavorativa retribuita e avrebbe a disposizione un appartamento ove vive stabilmente lontano dalla casa materna. Con comparsa di costituzione del 31 dicembre 2024, chiedeva la conferma dell'importo Parte_2 attuale (€ 340,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario oltre che il 50% delle spese straordinarie). Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 13 maggio 2025 assistiti dai propri difensori. ha dichiarato di percepire ancora la SP (importo mensile di € 800,00 mensili) e di RT sostenere una spesa di € 480,00 mensili per la locazione dell'immobile in cui vive con l'attuale moglie. Il ricorrente ha chiesto di poter versare l'assegno di mantenimento direttamente ad e, sul Per_1 punto, la resistente si è dichiarata favorevole. Parte_2 All'esito, il Giudice si riservava di riferire al Collegio. Va rilevato che, effettivamente, a seguito della perdita del lavoro, le condizioni economiche del sig. ono peggiorate, come si ricava anche dall'esame degli estratti di conto corrente allegati, rispetto Pt_1 ad una situazione di maggiore stabilità economica della sig.ra Pt_2
D'altro canto, anche la posizione del figlio si è sostanzialmente modificata rispetto all'epoca della sentenza di separazione, risalente al 2015, ed alla relativa regolamentazione delle disposizioni contributive. Infatti, , ora di anni 21, studia all'Università Statale di Milano, svolge una piccola attività Per_1 lavorativa retribuita e avrebbe a disposizione un appartamento ove vive stabilmente lontano dalla casa materna. Tali circostanze non sono state smentite dalla resistente che, anzi, ha ammesso che il figlio, per quanto non ancora autonomo, ha svolto qualche lavoretto. Il contributo a favore del figlio maggiorenne va, quindi, rideterminato in € 200,00 mensili, da corrispondersi direttamente a quest'ultimo, con decorrenza dal mese di luglio 2025, fermo restando quanto già stabilito per il concorso dei genitori alle spese straordinarie, nonché gli impegni assunti tra le parti con separata scrittura privata, mentre vi è accordo in ordine alla corresponsione diretta.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di RT
, a parziale modifica della Sentenza del Tribunale di Monza n. 642/2015 del 12 Parte_2 febbraio 2015, così provvede: I. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente a RT [...]
, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dello stesso, l'importo Per_2 mensile di € 200,00 (duecento) entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2025, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat: sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
II. Pone, inoltre, a carico del padre il cinquanta per cento delle spese straordinarie sostenute per come da Protocollo del Tribunale di Monza. Per_1
III. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 18 luglio 2024 vertente tra c.f. ) nato a [...] il 9 agosto RT C.F._1
1973 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. GALLI PIETRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SCARANO DANIELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni
Per il ricorrente
Il sig. , come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesto Tribunale, modificando RT parzialmente il verbale degli effetti civili del matrimonio di data 12 febbraio 2015, voglia disporre che;
1) Il sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio in misura RT ridotta rispetto a quanto attualmente pagato per un totale di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. 2) Il sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento come sopra indicato entro il RT
15 di ogni mese con decorrenza 1° luglio 2024 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
3) Entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio.”
Per la resistente
Rigettare l'avverso ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare che il sig. ia tenuto a versare il contributo economico in Pt_1 favore del figlio come da sentenza 642/2015;
- Ordinare che, in relazione all'obbligo di mantenimento del figlio , il sig. presti Per_1 Pt_1 idonea garanzia reale o personale ai sensi dell'art 473 bis 36 c.p.c., per i motivi esposti in atto;
- Dichiarare che entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio;
- Disporre che ogni genitore usufruisca delle detrazioni fiscali in misura proporzionale all'effettivo contributo economico nei confronti del figlio;
Condannare il sig. ai sensi degli artt. 96 e 92 Pt_1
c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa, come da richiamato art 473 bis n 18 c.p.c, irrogando una condanna che sia esemplare e che si lascia a questo Ill.mo Giudicante determinare in base alle risultanze processuali secondo equità e giustizia;
- In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, disporre che la modifica decorra da agosto 2024;
Motivi della decisione
La controversia verte unicamente sull'importo dell'assegno che dovrà corrispondere RT
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio oggi maggiorenne. Persona_2
Tale importo, nella Sentenza di divorzio n. 642/2015 del Tribunale di Monza del 12 febbraio 2015, veniva individuato nella misura di € 270,00 mensili, attualmente aumentati ad € 340,00 per effetto della rivalutazione ISTAT. Le condizioni di divorzio prevedevano anche la corresponsione, da parte del padre, del 50% delle spese straordinarie sostenute per . Per_1 Il ricorrente, con ricorso depositato in data 18 luglio 2024, ha chiesto di ridurre l'importo a titolo di mantenimento ordinario per ad € 200,00 mensili adducendo una modificazione in peius Per_1 della propria condizione reddituale. Infatti, il è stato licenziato in data 13.12.2023 e attualmente percepisce la NASPI. Ha inoltre Pt_1 evidenziato che , di anni 21, studia all'Università Statale di Milano, svolge una piccola Per_1 attività lavorativa retribuita e avrebbe a disposizione un appartamento ove vive stabilmente lontano dalla casa materna. Con comparsa di costituzione del 31 dicembre 2024, chiedeva la conferma dell'importo Parte_2 attuale (€ 340,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario oltre che il 50% delle spese straordinarie). Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 13 maggio 2025 assistiti dai propri difensori. ha dichiarato di percepire ancora la SP (importo mensile di € 800,00 mensili) e di RT sostenere una spesa di € 480,00 mensili per la locazione dell'immobile in cui vive con l'attuale moglie. Il ricorrente ha chiesto di poter versare l'assegno di mantenimento direttamente ad e, sul Per_1 punto, la resistente si è dichiarata favorevole. Parte_2 All'esito, il Giudice si riservava di riferire al Collegio. Va rilevato che, effettivamente, a seguito della perdita del lavoro, le condizioni economiche del sig. ono peggiorate, come si ricava anche dall'esame degli estratti di conto corrente allegati, rispetto Pt_1 ad una situazione di maggiore stabilità economica della sig.ra Pt_2
D'altro canto, anche la posizione del figlio si è sostanzialmente modificata rispetto all'epoca della sentenza di separazione, risalente al 2015, ed alla relativa regolamentazione delle disposizioni contributive. Infatti, , ora di anni 21, studia all'Università Statale di Milano, svolge una piccola attività Per_1 lavorativa retribuita e avrebbe a disposizione un appartamento ove vive stabilmente lontano dalla casa materna. Tali circostanze non sono state smentite dalla resistente che, anzi, ha ammesso che il figlio, per quanto non ancora autonomo, ha svolto qualche lavoretto. Il contributo a favore del figlio maggiorenne va, quindi, rideterminato in € 200,00 mensili, da corrispondersi direttamente a quest'ultimo, con decorrenza dal mese di luglio 2025, fermo restando quanto già stabilito per il concorso dei genitori alle spese straordinarie, nonché gli impegni assunti tra le parti con separata scrittura privata, mentre vi è accordo in ordine alla corresponsione diretta.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di RT
, a parziale modifica della Sentenza del Tribunale di Monza n. 642/2015 del 12 Parte_2 febbraio 2015, così provvede: I. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente a RT [...]
, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dello stesso, l'importo Per_2 mensile di € 200,00 (duecento) entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2025, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat: sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
II. Pone, inoltre, a carico del padre il cinquanta per cento delle spese straordinarie sostenute per come da Protocollo del Tribunale di Monza. Per_1
III. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti