Articolo 59 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 53Articolo 57
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9 ottobre 2010
Art. 59. Ruolo organico dei magistrati militari 1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in cinquantotto unita'. 2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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