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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2960/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2960/2024 tra
[...]
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:
Per entrambi i ricorrenti l'avv. ASCOLESE VERONICA , oggi sostituito dall'avv. FULVIA
ROSSI
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
L'avv. Rossi discute riportandosi integralmente al contenuto del ricorso ed in denegata ipotesi di conferma del contenuto del provvedimento cautelare chiede l'integrale compensazione delle Cont spese di lite tenuto conto che il è difeso da un funzionario.
Il dott. Burgello conclude come in memoria di costituzione.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale
1 motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2960/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCOLESE Parte_1 C.F._1
VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SORRENTINO 59 80040
POGGIOMARINOpresso il difensore avv. ASCOLESE VERONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
ASCOLESE VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SORRENTINO 59
80040 POGGIOMARINOpresso il difensore avv. ASCOLESE VERONICA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. PIZZUTI SUSANNA ( C.F._3
VIA MANNELLI 113 50136 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113
FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato in data 13 settembre 2024 e – Parte_1 Parte_2 citavano il davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Controparte_2 giudice del lavoro chiedendo accertarsi l'illegittimità dei provvedimenti del CP_1 convenuto con i quali era stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ATA e la
1 risoluzione dei rapporti a tempo indeterminato che ciascuno di essi aveva in corso dall'anno scolastico 2023/2024 .
I ricorrenti allegavano in fatto:
- tra giugno e luglio 2024 aveva ricevuto la notifica dell'esclusione dalla Parte_1 graduatoria 3 fascia triennio 2017/2020, dell'esclusione dalla graduatoria permanente Ata
2021/2022 e l'esclusione dalla 2 fascia Ata a.s. 2021/2022 e infine la notifica di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in corso con il;
CP_1
- analogamente in data 06.02.2024 aveva ricevuto la comunicazione Parte_2 dell'avvio del procedimento di esclusione dalla 3 fascia Ata 2017/2020 -profilo professionale di assistente amministrativo e a luglio 2024 aveva ricevuto la comunicazione di esclusione dalla 2 fascia e della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 01.09.2023.
Tali provvedimenti venivano adottati sulla base del disconoscimento effettuato dall' di CP_3
RA IN dei rapporti di lavoro subordinato con scuole paritarie dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie.
In particolare veniva contestata la falsa dichiarazione in ordine ai servizi prestati, quanto al presso l'istituto paritario Scuola San Remigio di RA Superiore (SA) dal 01/09/2011 al Pt_1
31/08/2012, dal 01/09/2012 al 31/08/2013, dal 01/09/2013 al 31/08/2014 e dal 01/09/2014 al
31/08/2015 e la Scuola dell'infanzia Centro Paideia di RA IN (SA) dal 02/01/2017 al
31/08/2017 e dal 01/09/2017 al 30/10/2017 e quanto alla presso l'istituto paritario Pt_1
Scuola San Remigio di RA Superiore (SA) dal 01/09/2011 al 31/08/2012, dal 01/09/2012 al
31/08/2013, dal 01/09/2013 al 31/08/2014 e dal 01/09/2014 al 31/08/2015 e presso la scuola dell'infanzia Centro Paideia di RA IN (SA) dal 02/01/2017 al 31/08/2017 e dal
01/09/2017 al 30/10/2017.
Ciò premesso in fatto, il e la contestavano la legittimità dei provvedimenti di Pt_1 Pt_1
esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto sostenendo che:
a) il procedimento amministrativo doveva essere sospeso fino alla conclusione del procedimento penale in base all'art 55 ter Dlvo 165/2001 e 96 CCNL comparto scuola 2006-
2009;
b) i rapporti di lavoro disconosciuti dal Ministero erano genuini;
c) in ogni caso doveva tenersi conto della bona fede dei lavoratori;
d) non sussistevano- nel caso di specie- i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela da parte del .. CP_1
Il convenuto contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
2 Rigettata la domanda cautelare proposta dai ricorrenti in corso di causa, il procedimento è stato deciso con sentenza e contestale motivazione.
La domanda proposta non merita accoglimento.
Si richiamano in questa sede le motivazioni espresse dal Tribunale (in composizione collegiale) nell'ordinanza del 6 febbraio 2025 resa nel procedimento RG 4074/2024 sulla medesima fattispecie nonché il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa nel presente fascicolo in data
2.12.2024.
Le suddette motivazioni appaiono sufficienti a illustrare le ragioni dell'accoglimento della domanda di merito, rendendo non necessarie ulteriori argomentazioni atteso che:
a) non vi è stato approfondimento istruttorio;
b) non sono state sollevate nel giudizio di merito questioni nuove o comunque diverse rispetto a quelle già affrontate in sede cautelare.
Le spese ( comprese quelle della doppia fase cautelare) liquidate per l'intero come da dispositivo ( tenuto conto della riduzione prevista dall'art 152 bis cpc) sono compensate per un mezzo tra le parti, in ragione dell'esistenza di precedenti di merito contrari e per la rimanente quota sono poste a carico dei ricorrenti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso , compensa per un mezzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2500 e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro al pagamento della rimanente quota in favore del convenuto CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2960/2024 tra
[...]
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:
Per entrambi i ricorrenti l'avv. ASCOLESE VERONICA , oggi sostituito dall'avv. FULVIA
ROSSI
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
L'avv. Rossi discute riportandosi integralmente al contenuto del ricorso ed in denegata ipotesi di conferma del contenuto del provvedimento cautelare chiede l'integrale compensazione delle Cont spese di lite tenuto conto che il è difeso da un funzionario.
Il dott. Burgello conclude come in memoria di costituzione.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale
1 motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2960/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCOLESE Parte_1 C.F._1
VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SORRENTINO 59 80040
POGGIOMARINOpresso il difensore avv. ASCOLESE VERONICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
ASCOLESE VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SORRENTINO 59
80040 POGGIOMARINOpresso il difensore avv. ASCOLESE VERONICA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. PIZZUTI SUSANNA ( C.F._3
VIA MANNELLI 113 50136 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113
FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato in data 13 settembre 2024 e – Parte_1 Parte_2 citavano il davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Controparte_2 giudice del lavoro chiedendo accertarsi l'illegittimità dei provvedimenti del CP_1 convenuto con i quali era stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ATA e la
1 risoluzione dei rapporti a tempo indeterminato che ciascuno di essi aveva in corso dall'anno scolastico 2023/2024 .
I ricorrenti allegavano in fatto:
- tra giugno e luglio 2024 aveva ricevuto la notifica dell'esclusione dalla Parte_1 graduatoria 3 fascia triennio 2017/2020, dell'esclusione dalla graduatoria permanente Ata
2021/2022 e l'esclusione dalla 2 fascia Ata a.s. 2021/2022 e infine la notifica di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in corso con il;
CP_1
- analogamente in data 06.02.2024 aveva ricevuto la comunicazione Parte_2 dell'avvio del procedimento di esclusione dalla 3 fascia Ata 2017/2020 -profilo professionale di assistente amministrativo e a luglio 2024 aveva ricevuto la comunicazione di esclusione dalla 2 fascia e della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 01.09.2023.
Tali provvedimenti venivano adottati sulla base del disconoscimento effettuato dall' di CP_3
RA IN dei rapporti di lavoro subordinato con scuole paritarie dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie.
In particolare veniva contestata la falsa dichiarazione in ordine ai servizi prestati, quanto al presso l'istituto paritario Scuola San Remigio di RA Superiore (SA) dal 01/09/2011 al Pt_1
31/08/2012, dal 01/09/2012 al 31/08/2013, dal 01/09/2013 al 31/08/2014 e dal 01/09/2014 al
31/08/2015 e la Scuola dell'infanzia Centro Paideia di RA IN (SA) dal 02/01/2017 al
31/08/2017 e dal 01/09/2017 al 30/10/2017 e quanto alla presso l'istituto paritario Pt_1
Scuola San Remigio di RA Superiore (SA) dal 01/09/2011 al 31/08/2012, dal 01/09/2012 al
31/08/2013, dal 01/09/2013 al 31/08/2014 e dal 01/09/2014 al 31/08/2015 e presso la scuola dell'infanzia Centro Paideia di RA IN (SA) dal 02/01/2017 al 31/08/2017 e dal
01/09/2017 al 30/10/2017.
Ciò premesso in fatto, il e la contestavano la legittimità dei provvedimenti di Pt_1 Pt_1
esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto sostenendo che:
a) il procedimento amministrativo doveva essere sospeso fino alla conclusione del procedimento penale in base all'art 55 ter Dlvo 165/2001 e 96 CCNL comparto scuola 2006-
2009;
b) i rapporti di lavoro disconosciuti dal Ministero erano genuini;
c) in ogni caso doveva tenersi conto della bona fede dei lavoratori;
d) non sussistevano- nel caso di specie- i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela da parte del .. CP_1
Il convenuto contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
2 Rigettata la domanda cautelare proposta dai ricorrenti in corso di causa, il procedimento è stato deciso con sentenza e contestale motivazione.
La domanda proposta non merita accoglimento.
Si richiamano in questa sede le motivazioni espresse dal Tribunale (in composizione collegiale) nell'ordinanza del 6 febbraio 2025 resa nel procedimento RG 4074/2024 sulla medesima fattispecie nonché il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa nel presente fascicolo in data
2.12.2024.
Le suddette motivazioni appaiono sufficienti a illustrare le ragioni dell'accoglimento della domanda di merito, rendendo non necessarie ulteriori argomentazioni atteso che:
a) non vi è stato approfondimento istruttorio;
b) non sono state sollevate nel giudizio di merito questioni nuove o comunque diverse rispetto a quelle già affrontate in sede cautelare.
Le spese ( comprese quelle della doppia fase cautelare) liquidate per l'intero come da dispositivo ( tenuto conto della riduzione prevista dall'art 152 bis cpc) sono compensate per un mezzo tra le parti, in ragione dell'esistenza di precedenti di merito contrari e per la rimanente quota sono poste a carico dei ricorrenti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso , compensa per un mezzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2500 e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro al pagamento della rimanente quota in favore del convenuto CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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