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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2024, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 215/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 21/01/2016 al n. 215/2016
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Marsico Nuovo n. 43/2015, pubblicata in data 30/11/2015;
TRA
, rappresento e difeso, come da procura a margine della Parte_1 citazione in appello, dall'Avv. Luigi Cianciarulo, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via Eugenio
Anzimonti n. 36;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Rossi, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via Provinciale
n. 221;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/05/2024, fissata con modalità di trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Proc. n. 215/2016 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 07/11/2014, Pt_1
evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Marsico Nuovo (PZ),
[...]
il Comune di Paterno (PZ) al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro stradale occorso in data 21/06/2014 alle ore 14.15 circa, alla Via Crocevia.
1.1. Deduceva l'attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre procedeva alla guida della autovettura FIAT PANDA Tg. CL 224 KZ di sua proprietà e dotata di allestimento speciale siccome portatore di handicap alla mano destra, la grata di un tombino si apriva al suo passaggio facendolo sbandare ed impattare contro un muro posto sulla destra sul quale carambolava per assumere la sua posizione di quiete al lato opposto contro il muro di una rampa di accesso ad un locale privato, evidenziando che non poteva vedere né prevedere e, quindi, evitare l'accaduto perché prima dell'impatto la grata si presentava regolarmente alloggiata e, dunque, concretava un pericolo ed un'insidia occulta e non visibile;
sottolineava che, conseguentemente al sinistro, l'autovettura riportava ingenti danni e l'attore subiva lesioni per cui richiedeva, appunto, il ristoro limitando il quantum totale nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito.
1.2. Costituitosi nel giudizio di prime cure, il contestava le Controparte_1 avverse ragioni e chiedeva il rigetto della domanda sull'assunto dell'assenza di propria responsabilità e sul rilievo dell'omessa prova, da parte dell'attore, del nesso di derivazione eziologica tra l'evento e il danno, oltre che sulla base della circostanza che non poteva ravvisarsi un'insidia e/o trabocchetto nella grata de qua per come si presentava al momento del sinistro proprio per come dedotto dallo stesso danneggiato.
1.3. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice di Pace, con la sentenza oggi impugnata, rigettava la pretesa attorea, condannando al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del convenuto . Controparte_1
2. Con l'odierno gravame, notificato in data 15/01/2016, Pt_1
proponeva impugnativa avverso la predetta sentenza, deducendo, in
[...] sintesi, che: A) il primo giudice avesse travisato i fatti per come emersi all'esito dell'istruttoria, indebitamente ritenendo non provata la ricostruzione del fatto storico per come veicolata dall'attore, che invece troverebbe piena
2 Proc. n. 215/2016 R.G.
dimostrazione nelle dichiarazioni rese dai testi nonché dagli allegati rilievi fotografici sullo stato dei luoghi raffiguranti sia la grata che avrebbe causato il sinistro che la posizione di quiete del veicolo dopo il sinistro;
B) il GDP avesse fatto erronea applicazione dei principi su cui si regge la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ovvero in subordine di cui all'art. 2043 c.c.; C) indebitamente fosse stata omessa la CTU medico-legale sulla persona di D) fosse Pt_1
erronea la condanna alle spese di lite, perché non sorretta da debita motivazione E) venisse espletata una CTU tecnico modale in ragione dell'art
356 c.p.c. vigente ratione temporis; F) il quantum debeatur, a fronte del riconoscimento della fondatezza del gravame, fosse aumentato della svalutazione monetaria e degli interessi.
Su tali basi concludeva per la riforma della sentenza di prime cure, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni per come quantificati in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. In seguito alla regolare notifica dell'atto di appello si costituiva nel presente giudizio l'appellato , il quale impugnava e Controparte_1 contestava il gravame innanzitutto eccependone l'inammissibilità appello poiché privo degli elementi fondamentali richiesti dall'art. 342 c.p.c. per come novellato dalla Legge di riforma n. 134/12. Nel merito, l'appellato contestava l'infondatezza dell'avverso gravame poiché il Giudice di primo grado aveva correttamente accertato la mancanza di prova del danneggiato sia in ordine alla dinamica del sinistro che alla sussistenza del nesso eziologico. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello anche in ordine alla insussistenza della prova di colpe dell'Ente ex art. 2043 oltre che di prove a sostegno del quantum debeatur.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, veniva fissata la prima udienza per il giorno 15/06/2016 nell'ambito della quale veniva rinnovata la
CTU medico-legale al fine di quantificare l'entità delle lesioni patite dal danneggiato. Tuttavia, a scioglimento della riserva all'esito della successiva udienza del 24/11/17, il Magistrato subentrante revocava la precedente ordinanza di ammissione della CTU ritenendo la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle. Infine, una volta assegnata a questo giudice, la causa veniva assunta in decisione previa concessione del termini ex art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza del 17/05/2024.
3 Proc. n. 215/2016 R.G.
5. Venendo al merito del gravame che in questa sede ci occupa, lo stesso si palesa infondato e, dunque, meritevole di rigetto per le motivazioni che ci si appresta a chiarire.
5.1. Invero, parte appellante lamenta l'incorretto governo, da parte del primo giudice, dei principi regolanti la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in particolare per ciò che concerne il riparto dell'onere probatorio incorrente sulle parti in seno a tale tipo di responsabilità.
Nondimeno, la lettura del pronunciamento qui impugnato evidenzia, al contrario, una corretta applicazione dei principi ermeneutici in parola, affatto censurabile: in particolare, il primo giudice ha individuato correttamente l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in ordine alla responsabilità degli enti proprietari o gestori di strade aperte al pubblico, secondo il quale la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della p.a. per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni, rectius, indipendentemente dalla loro estensione (ex multis, Cass. 15042/2008; Cass. 8935/2013).
Partendo da tale premessa condivisibile, e considerando quindi applicabile al caso in esame la normativa di cui all'art. 2051 c.c., il primo giudice ha proceduto a delineare i requisiti applicativi richiesti dalla norma e gli oneri probatori che gravano sulle parti. In particolare, ha identificato, per quanto riguarda i primi, la presenza della custodia – intesa come il potere di fatto sulla cosa, in termini di gestione, utilizzo, disponibilità e sorveglianza – e la relazione causale tra il danno lamentato e la res. Per quanto concerne gli oneri probatori, ha correttamente ritenuto che l'attore fosse tenuto a dimostrare sia il verificarsi dell'evento dannoso sia il nesso di causalità tra il danno lamentato e il bene custodito, senza la necessità di provare anche la pericolosità della cosa, presupposto indispensabile per la diversa ipotesi di danno rientrante nell'ambito dell'art. 2043 c.c., fattispecie non applicabile al caso di specie (in tal senso Cass. 12027/2017; Cass. 20427/2008; Cass. 30775/2017; Cass.
25214/2014).
La ricostruzione giuridica effettuata dal giudice di pace risulta quindi priva di censure, essendo pacifico che è l'attore a dover dimostrare, in via prioritaria, il danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la cosa custodita (la prova del danno, quando si sostiene sia causato da caratteristiche specifiche della cosa, deve
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includere anche tali caratteristiche, come la presenza di materiali scivolosi, disconnessioni o buche, che rappresentano elementi costitutivi della domanda, cfr. Cass. n. 25243/2006). Solo dopo aver adempiuto a tale onere probatorio si potrà procedere a verificare l'eventuale prova contraria che il convenuto è tenuto a fornire per andare esente da responsabilità, riguardante il caso fortuito, la cui dimostrazione implica necessariamente – e segue logicamente – il previo accertamento del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso (Cass.
2075/2002).
Per tali motivi, si ritiene pienamente valido l'inquadramento giuridico fornito dal giudice di primo grado, e di conseguenza, le contestazioni sollevate dall'appellante non sembrano giustificate.
5.2. Posta, dunque, la necessità della prova del nesso eziologico il cui onere è da attribuirsi a carico dell'attore, si ritiene valida la decisione del giudice del primo grado secondo cui il medesimo non ha inteso ravvisarne la sussistenza sulla scorta delle risultanze istruttorie, derivate dalle prove testimoniali, neanche in termini presuntivi.
Infatti, quanto al preteso malgoverno, da parte del giudice di pace, delle emergenze istruttorie, a dire dell'appellante il giudice non avrebbe tenuto in debito conto le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, errando, conseguentemente, nel momento in cui ha ritenuto di non dover ammettere la
CTU medico-legale.
Ebbene, partendo da quest'ultimo presupposto si deve evidenziare che l'unica
CTU richiesta in primo grado dall'attore è stata quella medico-legale e non anche una tecnico-modale che, sebbene non idonea a sostituire l'onere probatorio del danneggiato che si è rivelato lacunoso, avrebbe in qualche modo addotto maggiori dettagli sulla dinamica del sinistro de quo. D'altra parte, la chiesta CTU medico-legale avrebbe dovuto limitarsi a quantificare il danno da lesioni ma solo previo accertamento della loro conseguenza diretta della cosa in custodia al convenuto, circostanza che non può ritenersi provata.
Invero, anche su tali profili ritiene il Tribunale di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, emergendo con chiarezza dalla sentenza impugnata– a discapito di quanto sostenuto dall'appellante – le ragioni che hanno condotto il g.d.p. a ritenere non sufficientemente provata la modalità estrinsecativa del sinistro, e in particolare in che modo la grata-
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tombino avrebbe inciso nella causazione del sinistro nell'ambito del quale l'attore lamentava di aver subito i danni materiali e personali.
Infatti, come giustamente osservato dal primo giudice, le testimonianze raccolte non forniscono una dinamica chiara, con rassicurante e ragionevole certezza, neanche in termini presuntivi secondo il generale principio delid quod plerumque accidit (canone di rigore probatorio richiesto ai fini dell'accertamento eziologico nel giudizio civile) né, tanto meno, in relazione all'incidenza che la grata posta a copertura del canale di scolo delle acque reflue possa avere avuto nella causazione del sinistro. Infatti, tutti i testi di parte attrice escussi in primo grado nulla hanno affermato in ordine al preciso evento dannoso e, dunque, al reale svolgimento delle fasi in cui si è estrinsecata la dinamica del sinistro – del quale i medesimi testimoni avrebbero appreso soltanto de relato, ovvero per essere intervenuti nelle circostanze di luogo solo a seguito dell'impatto della macchina Fiat Panda del sig. che veniva Pt_1
vista solo in posizione di quiete dopo il lamentato sbandamento. Nessuno dei testimoni riferiva di aver assistito all'incidente. Infatti, il teste in Tes_1
servizio presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Marsico Nuovo, escusso dinanzi al Giudice di Pace all'udienza del 28/09/2015, riferiva di essere intervenuto sul luogo del sinistro a seguito della chiamata del sig.
e di aver effettuato i rilievi tecnici, ma nulla poteva riferire sulla Pt_1
dinamica, di cui aveva avuto notizia solo in base a quanto riferitogli dallo stesso danneggiato, limitandosi solo a dire di aver accertato direttamente lo stato dei luoghi nonché dei danni riportati dal veicolo, per come riferiti, e la posizione assunta dallo stesso mezzo in stato di quiete dopo l'asserito impatto.
Stessa irrilevanza, in termini di prova del nesso eziologico, è da attribuirsi alle dichiarazioni rilasciate dall'altro teste sig. all'udienza del Tes_2
14/04/2015, intervenuto a seguito di segnalazione della vigilanza del
[...]
, a sua volta sollecitata dai Carabinieri presenti sul luogo del sinistro, CP_1
in qualità di dipendente comunale ma solo per mettere insicurezza e far segnalare la grata divelta e posta al centro della sede stradale, ma nulla poteva riferire per non avervi assistito, come dallo stesso dichiarato, sulla dinamica reale del sinistro in cui fu coinvolto il veicolo del per giunta non più Pt_1
presente al suo arrivo. Inoltre, riprendendo in esame le dichiarazioni rese dal teste , sempre all'udienza del 14/04/2015 tenutasi dinanzi al Giudice Tes_3
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di Pace di Marsico Nuovo, emerge un quadro che rende ancor più confusa l'idea di come poteva apparire lo stato dei luoghi, e più in particolare della grata, nei momenti immediatamente precedenti allo sbandamento dell'auto dell'attore e conseguente impatto. Infatti, quest'ultimo teste dichiarava che intorno alle 13.15 del giorno del sinistro occorso al dunque circa Pt_1 un'ora prima dei fatti di causa, mentre sopraggiungeva sul punto di Via
Crocevia in - laddove insisteva la grata - veniva avvisato da un CP_1
conoscente, che aveva appena incrociato durante il percorso, di fare attenzione alla grata che era divelta, così come poi effettivamente constatava al successivo passaggio.
Tale circostanza rende ancora più dubbia la dinamica dedotta dal che, Pt_1
invece, ha sempre asserito che la grata-tombino era posizionata apparentemente in modo regolare ma, tuttavia, saltava al suo passaggio.
L'incertezza circa l'effettivo posizionamento della grata al momento del sinistro inevitabilmente si riverbera sul nesso eziologico, non potendosi escludere, rispetto a quanto prospettato dall'attore/appellante, che il sinistro si sia verificato con una dinamica diversa, potenzialmente imputabile allo stesso il quale, contravvenendo all'obbligo generale imposto dal Codice Pt_1 della Strada previsto dall'art. 141, può aver concorso in maniera determinante alla causazione dell'evento di danno che avrebbe potuto evitare. A ciò si aggiunga che, come da sempre dedotto e dimostrato dall'appellante, il sig.
è portatore di un grave handicap alla mano destra e anche per tale Pt_1
motivo, quindi, secondo le sue caratteristiche ed in virtù del precetto di cui al su richiamato art. 141 C.d.S., avrebbe dovuto tenere una condotta più prudente e pronta ad evitare qualsiasi ostacolo. A tal proposito l'art. 141 C.d.S. testualmente dispone “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
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veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”.
Senza tralasciare che l'entità dei danni apparentemente subìti e lamentati dal veicolo dell'attore sono tali da far ritenere una velocità sostenuta poiché se la grata fosse stata apposta regolarmente sull'apposito ripiano difficilmente avrebbe subìto uno sbalzo come quello raffigurato nei rilievi fotografici.
Oppure, in alternativa, qualora la grata-tombino fosse già stata divelta e rimossa al momento del passaggio del veicolo e questo fosse transitato a velocità nei limiti di 30 Km/h ivi imposti, è altamente probabile che la Fiat
Panda del si sarebbe incastrata nella buca e non avrebbe invece, come Pt_1
accaduto, carambolato ai margini della sede stradale.
Ad ogni buon fine, è di tutta evidenza come, in assenza di una prova certa della precisa dinamica del sinistro e, pertanto, del nesso eziologico, non poteva darsi corso ad ulteriore istruttoria, essendo tale carenza pregiudizievole ad ogni ulteriore accertamento (sia concernente il quantum debeatur, sia la sussistenza di un caso fortuito).
Non è stata fornita dal in altre parole, la prova della precisa e chiara Pt_1
derivazione del danno dalla grata in questione nonché di come questa abbia influito alla sua produzione e, dunque, non è emersa con certezza la sua rilevanza causale (così Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518).
A questo proposito deve rimarcarsi che è costante e datato in Giurisprudenza di legittimità il principio della necessità della prova del nesso causale a carico del danneggiato. Infatti, “la norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente pericolosa della grata sporgente”
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 5977/12 ovvero Corte di
Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 25018/20).
Non risultano poi acquisiti al patrimonio istruttorio elementi ulteriori e diversi che suffraghino la tesi dell'appellante.
8 Proc. n. 215/2016 R.G.
5.3. Né avrebbe potuto trovare ingresso, nel presente grado di giudizio, la CTU tecnico-modale richiesta dall'appellante, poiché la stessa – sollecitata per la prima volta in appello – risulta inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ne consegue il rigetto degli altri motivi di appello, tra cui la richiesta di CTU medico-legale al fine di quantificare poiché assorbiti da tutti quelli argomentati nella presente sentenza.
6. Per tutte le ragioni sin qui esposte, deve concludersi per l'infondatezza del presente appello, e per la consequenziale conferma del pronunciamento di primo grado, anche nel capo regolativo delle spese del relativo giudizio.
7. Con riferimento, invece, alle spese di lite del presente grado di giudizio si dispone che queste seguano il principio della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, calcolata applicando i valori medi del D.M. 55/14, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott. Generoso
Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di avverso la sentenza del giudice di pace di Vietri di Potenza n. Parte_1
43/2015, pubblicata in data 15/12/2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, che quantifica in €
1.701,00 per compenso professionale, oltre Iva se dovuta e spese generali al
15% e C.a.p.;
9 Proc. n. 215/2016 R.G.
3) dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, il 30/09/2024
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 21/01/2016 al n. 215/2016
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Marsico Nuovo n. 43/2015, pubblicata in data 30/11/2015;
TRA
, rappresento e difeso, come da procura a margine della Parte_1 citazione in appello, dall'Avv. Luigi Cianciarulo, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via Eugenio
Anzimonti n. 36;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Rossi, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Villa d'Agri di Marsicovetere alla Via Provinciale
n. 221;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/05/2024, fissata con modalità di trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Proc. n. 215/2016 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 07/11/2014, Pt_1
evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Marsico Nuovo (PZ),
[...]
il Comune di Paterno (PZ) al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro stradale occorso in data 21/06/2014 alle ore 14.15 circa, alla Via Crocevia.
1.1. Deduceva l'attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre procedeva alla guida della autovettura FIAT PANDA Tg. CL 224 KZ di sua proprietà e dotata di allestimento speciale siccome portatore di handicap alla mano destra, la grata di un tombino si apriva al suo passaggio facendolo sbandare ed impattare contro un muro posto sulla destra sul quale carambolava per assumere la sua posizione di quiete al lato opposto contro il muro di una rampa di accesso ad un locale privato, evidenziando che non poteva vedere né prevedere e, quindi, evitare l'accaduto perché prima dell'impatto la grata si presentava regolarmente alloggiata e, dunque, concretava un pericolo ed un'insidia occulta e non visibile;
sottolineava che, conseguentemente al sinistro, l'autovettura riportava ingenti danni e l'attore subiva lesioni per cui richiedeva, appunto, il ristoro limitando il quantum totale nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito.
1.2. Costituitosi nel giudizio di prime cure, il contestava le Controparte_1 avverse ragioni e chiedeva il rigetto della domanda sull'assunto dell'assenza di propria responsabilità e sul rilievo dell'omessa prova, da parte dell'attore, del nesso di derivazione eziologica tra l'evento e il danno, oltre che sulla base della circostanza che non poteva ravvisarsi un'insidia e/o trabocchetto nella grata de qua per come si presentava al momento del sinistro proprio per come dedotto dallo stesso danneggiato.
1.3. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice di Pace, con la sentenza oggi impugnata, rigettava la pretesa attorea, condannando al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del convenuto . Controparte_1
2. Con l'odierno gravame, notificato in data 15/01/2016, Pt_1
proponeva impugnativa avverso la predetta sentenza, deducendo, in
[...] sintesi, che: A) il primo giudice avesse travisato i fatti per come emersi all'esito dell'istruttoria, indebitamente ritenendo non provata la ricostruzione del fatto storico per come veicolata dall'attore, che invece troverebbe piena
2 Proc. n. 215/2016 R.G.
dimostrazione nelle dichiarazioni rese dai testi nonché dagli allegati rilievi fotografici sullo stato dei luoghi raffiguranti sia la grata che avrebbe causato il sinistro che la posizione di quiete del veicolo dopo il sinistro;
B) il GDP avesse fatto erronea applicazione dei principi su cui si regge la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ovvero in subordine di cui all'art. 2043 c.c.; C) indebitamente fosse stata omessa la CTU medico-legale sulla persona di D) fosse Pt_1
erronea la condanna alle spese di lite, perché non sorretta da debita motivazione E) venisse espletata una CTU tecnico modale in ragione dell'art
356 c.p.c. vigente ratione temporis; F) il quantum debeatur, a fronte del riconoscimento della fondatezza del gravame, fosse aumentato della svalutazione monetaria e degli interessi.
Su tali basi concludeva per la riforma della sentenza di prime cure, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni per come quantificati in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. In seguito alla regolare notifica dell'atto di appello si costituiva nel presente giudizio l'appellato , il quale impugnava e Controparte_1 contestava il gravame innanzitutto eccependone l'inammissibilità appello poiché privo degli elementi fondamentali richiesti dall'art. 342 c.p.c. per come novellato dalla Legge di riforma n. 134/12. Nel merito, l'appellato contestava l'infondatezza dell'avverso gravame poiché il Giudice di primo grado aveva correttamente accertato la mancanza di prova del danneggiato sia in ordine alla dinamica del sinistro che alla sussistenza del nesso eziologico. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello anche in ordine alla insussistenza della prova di colpe dell'Ente ex art. 2043 oltre che di prove a sostegno del quantum debeatur.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, veniva fissata la prima udienza per il giorno 15/06/2016 nell'ambito della quale veniva rinnovata la
CTU medico-legale al fine di quantificare l'entità delle lesioni patite dal danneggiato. Tuttavia, a scioglimento della riserva all'esito della successiva udienza del 24/11/17, il Magistrato subentrante revocava la precedente ordinanza di ammissione della CTU ritenendo la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle. Infine, una volta assegnata a questo giudice, la causa veniva assunta in decisione previa concessione del termini ex art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza del 17/05/2024.
3 Proc. n. 215/2016 R.G.
5. Venendo al merito del gravame che in questa sede ci occupa, lo stesso si palesa infondato e, dunque, meritevole di rigetto per le motivazioni che ci si appresta a chiarire.
5.1. Invero, parte appellante lamenta l'incorretto governo, da parte del primo giudice, dei principi regolanti la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in particolare per ciò che concerne il riparto dell'onere probatorio incorrente sulle parti in seno a tale tipo di responsabilità.
Nondimeno, la lettura del pronunciamento qui impugnato evidenzia, al contrario, una corretta applicazione dei principi ermeneutici in parola, affatto censurabile: in particolare, il primo giudice ha individuato correttamente l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in ordine alla responsabilità degli enti proprietari o gestori di strade aperte al pubblico, secondo il quale la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della p.a. per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni, rectius, indipendentemente dalla loro estensione (ex multis, Cass. 15042/2008; Cass. 8935/2013).
Partendo da tale premessa condivisibile, e considerando quindi applicabile al caso in esame la normativa di cui all'art. 2051 c.c., il primo giudice ha proceduto a delineare i requisiti applicativi richiesti dalla norma e gli oneri probatori che gravano sulle parti. In particolare, ha identificato, per quanto riguarda i primi, la presenza della custodia – intesa come il potere di fatto sulla cosa, in termini di gestione, utilizzo, disponibilità e sorveglianza – e la relazione causale tra il danno lamentato e la res. Per quanto concerne gli oneri probatori, ha correttamente ritenuto che l'attore fosse tenuto a dimostrare sia il verificarsi dell'evento dannoso sia il nesso di causalità tra il danno lamentato e il bene custodito, senza la necessità di provare anche la pericolosità della cosa, presupposto indispensabile per la diversa ipotesi di danno rientrante nell'ambito dell'art. 2043 c.c., fattispecie non applicabile al caso di specie (in tal senso Cass. 12027/2017; Cass. 20427/2008; Cass. 30775/2017; Cass.
25214/2014).
La ricostruzione giuridica effettuata dal giudice di pace risulta quindi priva di censure, essendo pacifico che è l'attore a dover dimostrare, in via prioritaria, il danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la cosa custodita (la prova del danno, quando si sostiene sia causato da caratteristiche specifiche della cosa, deve
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includere anche tali caratteristiche, come la presenza di materiali scivolosi, disconnessioni o buche, che rappresentano elementi costitutivi della domanda, cfr. Cass. n. 25243/2006). Solo dopo aver adempiuto a tale onere probatorio si potrà procedere a verificare l'eventuale prova contraria che il convenuto è tenuto a fornire per andare esente da responsabilità, riguardante il caso fortuito, la cui dimostrazione implica necessariamente – e segue logicamente – il previo accertamento del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso (Cass.
2075/2002).
Per tali motivi, si ritiene pienamente valido l'inquadramento giuridico fornito dal giudice di primo grado, e di conseguenza, le contestazioni sollevate dall'appellante non sembrano giustificate.
5.2. Posta, dunque, la necessità della prova del nesso eziologico il cui onere è da attribuirsi a carico dell'attore, si ritiene valida la decisione del giudice del primo grado secondo cui il medesimo non ha inteso ravvisarne la sussistenza sulla scorta delle risultanze istruttorie, derivate dalle prove testimoniali, neanche in termini presuntivi.
Infatti, quanto al preteso malgoverno, da parte del giudice di pace, delle emergenze istruttorie, a dire dell'appellante il giudice non avrebbe tenuto in debito conto le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, errando, conseguentemente, nel momento in cui ha ritenuto di non dover ammettere la
CTU medico-legale.
Ebbene, partendo da quest'ultimo presupposto si deve evidenziare che l'unica
CTU richiesta in primo grado dall'attore è stata quella medico-legale e non anche una tecnico-modale che, sebbene non idonea a sostituire l'onere probatorio del danneggiato che si è rivelato lacunoso, avrebbe in qualche modo addotto maggiori dettagli sulla dinamica del sinistro de quo. D'altra parte, la chiesta CTU medico-legale avrebbe dovuto limitarsi a quantificare il danno da lesioni ma solo previo accertamento della loro conseguenza diretta della cosa in custodia al convenuto, circostanza che non può ritenersi provata.
Invero, anche su tali profili ritiene il Tribunale di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, emergendo con chiarezza dalla sentenza impugnata– a discapito di quanto sostenuto dall'appellante – le ragioni che hanno condotto il g.d.p. a ritenere non sufficientemente provata la modalità estrinsecativa del sinistro, e in particolare in che modo la grata-
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tombino avrebbe inciso nella causazione del sinistro nell'ambito del quale l'attore lamentava di aver subito i danni materiali e personali.
Infatti, come giustamente osservato dal primo giudice, le testimonianze raccolte non forniscono una dinamica chiara, con rassicurante e ragionevole certezza, neanche in termini presuntivi secondo il generale principio delid quod plerumque accidit (canone di rigore probatorio richiesto ai fini dell'accertamento eziologico nel giudizio civile) né, tanto meno, in relazione all'incidenza che la grata posta a copertura del canale di scolo delle acque reflue possa avere avuto nella causazione del sinistro. Infatti, tutti i testi di parte attrice escussi in primo grado nulla hanno affermato in ordine al preciso evento dannoso e, dunque, al reale svolgimento delle fasi in cui si è estrinsecata la dinamica del sinistro – del quale i medesimi testimoni avrebbero appreso soltanto de relato, ovvero per essere intervenuti nelle circostanze di luogo solo a seguito dell'impatto della macchina Fiat Panda del sig. che veniva Pt_1
vista solo in posizione di quiete dopo il lamentato sbandamento. Nessuno dei testimoni riferiva di aver assistito all'incidente. Infatti, il teste in Tes_1
servizio presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Marsico Nuovo, escusso dinanzi al Giudice di Pace all'udienza del 28/09/2015, riferiva di essere intervenuto sul luogo del sinistro a seguito della chiamata del sig.
e di aver effettuato i rilievi tecnici, ma nulla poteva riferire sulla Pt_1
dinamica, di cui aveva avuto notizia solo in base a quanto riferitogli dallo stesso danneggiato, limitandosi solo a dire di aver accertato direttamente lo stato dei luoghi nonché dei danni riportati dal veicolo, per come riferiti, e la posizione assunta dallo stesso mezzo in stato di quiete dopo l'asserito impatto.
Stessa irrilevanza, in termini di prova del nesso eziologico, è da attribuirsi alle dichiarazioni rilasciate dall'altro teste sig. all'udienza del Tes_2
14/04/2015, intervenuto a seguito di segnalazione della vigilanza del
[...]
, a sua volta sollecitata dai Carabinieri presenti sul luogo del sinistro, CP_1
in qualità di dipendente comunale ma solo per mettere insicurezza e far segnalare la grata divelta e posta al centro della sede stradale, ma nulla poteva riferire per non avervi assistito, come dallo stesso dichiarato, sulla dinamica reale del sinistro in cui fu coinvolto il veicolo del per giunta non più Pt_1
presente al suo arrivo. Inoltre, riprendendo in esame le dichiarazioni rese dal teste , sempre all'udienza del 14/04/2015 tenutasi dinanzi al Giudice Tes_3
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di Pace di Marsico Nuovo, emerge un quadro che rende ancor più confusa l'idea di come poteva apparire lo stato dei luoghi, e più in particolare della grata, nei momenti immediatamente precedenti allo sbandamento dell'auto dell'attore e conseguente impatto. Infatti, quest'ultimo teste dichiarava che intorno alle 13.15 del giorno del sinistro occorso al dunque circa Pt_1 un'ora prima dei fatti di causa, mentre sopraggiungeva sul punto di Via
Crocevia in - laddove insisteva la grata - veniva avvisato da un CP_1
conoscente, che aveva appena incrociato durante il percorso, di fare attenzione alla grata che era divelta, così come poi effettivamente constatava al successivo passaggio.
Tale circostanza rende ancora più dubbia la dinamica dedotta dal che, Pt_1
invece, ha sempre asserito che la grata-tombino era posizionata apparentemente in modo regolare ma, tuttavia, saltava al suo passaggio.
L'incertezza circa l'effettivo posizionamento della grata al momento del sinistro inevitabilmente si riverbera sul nesso eziologico, non potendosi escludere, rispetto a quanto prospettato dall'attore/appellante, che il sinistro si sia verificato con una dinamica diversa, potenzialmente imputabile allo stesso il quale, contravvenendo all'obbligo generale imposto dal Codice Pt_1 della Strada previsto dall'art. 141, può aver concorso in maniera determinante alla causazione dell'evento di danno che avrebbe potuto evitare. A ciò si aggiunga che, come da sempre dedotto e dimostrato dall'appellante, il sig.
è portatore di un grave handicap alla mano destra e anche per tale Pt_1
motivo, quindi, secondo le sue caratteristiche ed in virtù del precetto di cui al su richiamato art. 141 C.d.S., avrebbe dovuto tenere una condotta più prudente e pronta ad evitare qualsiasi ostacolo. A tal proposito l'art. 141 C.d.S. testualmente dispone “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
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veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”.
Senza tralasciare che l'entità dei danni apparentemente subìti e lamentati dal veicolo dell'attore sono tali da far ritenere una velocità sostenuta poiché se la grata fosse stata apposta regolarmente sull'apposito ripiano difficilmente avrebbe subìto uno sbalzo come quello raffigurato nei rilievi fotografici.
Oppure, in alternativa, qualora la grata-tombino fosse già stata divelta e rimossa al momento del passaggio del veicolo e questo fosse transitato a velocità nei limiti di 30 Km/h ivi imposti, è altamente probabile che la Fiat
Panda del si sarebbe incastrata nella buca e non avrebbe invece, come Pt_1
accaduto, carambolato ai margini della sede stradale.
Ad ogni buon fine, è di tutta evidenza come, in assenza di una prova certa della precisa dinamica del sinistro e, pertanto, del nesso eziologico, non poteva darsi corso ad ulteriore istruttoria, essendo tale carenza pregiudizievole ad ogni ulteriore accertamento (sia concernente il quantum debeatur, sia la sussistenza di un caso fortuito).
Non è stata fornita dal in altre parole, la prova della precisa e chiara Pt_1
derivazione del danno dalla grata in questione nonché di come questa abbia influito alla sua produzione e, dunque, non è emersa con certezza la sua rilevanza causale (così Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518).
A questo proposito deve rimarcarsi che è costante e datato in Giurisprudenza di legittimità il principio della necessità della prova del nesso causale a carico del danneggiato. Infatti, “la norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente pericolosa della grata sporgente”
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 5977/12 ovvero Corte di
Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 25018/20).
Non risultano poi acquisiti al patrimonio istruttorio elementi ulteriori e diversi che suffraghino la tesi dell'appellante.
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5.3. Né avrebbe potuto trovare ingresso, nel presente grado di giudizio, la CTU tecnico-modale richiesta dall'appellante, poiché la stessa – sollecitata per la prima volta in appello – risulta inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ne consegue il rigetto degli altri motivi di appello, tra cui la richiesta di CTU medico-legale al fine di quantificare poiché assorbiti da tutti quelli argomentati nella presente sentenza.
6. Per tutte le ragioni sin qui esposte, deve concludersi per l'infondatezza del presente appello, e per la consequenziale conferma del pronunciamento di primo grado, anche nel capo regolativo delle spese del relativo giudizio.
7. Con riferimento, invece, alle spese di lite del presente grado di giudizio si dispone che queste seguano il principio della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, calcolata applicando i valori medi del D.M. 55/14, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott. Generoso
Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di avverso la sentenza del giudice di pace di Vietri di Potenza n. Parte_1
43/2015, pubblicata in data 15/12/2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, che quantifica in €
1.701,00 per compenso professionale, oltre Iva se dovuta e spese generali al
15% e C.a.p.;
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3) dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, il 30/09/2024
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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