Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2894/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. PROFITA GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA)
- resistente -
Avente ad oggetto: categoria e qualifica
A seguito dell'udienza del 25/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto di all'inquadramento nel IV livello dell'Area Officine e Servizi Parte_1
Generali 26.9.2018 dal 1.3.2014 e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 27.589,24, oltre accessori di legge dal 1.12.2024;
- pone a carico di parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.388,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.3.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1
(d'ora in poi , deducendo di avere lavorato alle sue dipendenze con contratto a
[...] CP_2 tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello III del CCNL dei Servizi Ambientali e di avere svolto mansioni riconducibili al V o, in subordine, al IV livello di inquadramento dell'Area Officine e Servizi
Generali del CCNL di settore;
chiedeva, pertanto, previa declaratoria del diritto al riconoscimento del livello superiore, la condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
La causa è stata istruita con escussione dei testi indicati dalle parti e con CTU, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note scritte.
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Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a)individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (Cass. 2731/2004).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Il CCNL dei Servizi Ambientali stabilisce che appartengono al V Livello professionale dell'Area Officine e
Servizi Generali, richiesto principalmente dal ricorrente, “Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale.
In possesso di conoscenze Teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l'attività dei lavoratori nell'area di propria competenza”; nel IV livello richiesto in via subordinata dal ricorrente “Lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.
Profili esemplificativi:
- operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e mezzi;
- elettricista;
- elettrauto;
- lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico e scarico (…)”; invece nel III livello posseduto dal ricorrente “Lavoratori/operai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi:
- autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
- guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l'accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l'idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
- addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l'aggiornamento delle schede inventario, anche con l'imputazione di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi;
- operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di veicoli;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore”.
Dalla comparazione delle superiori declaratorie emerge che gli elementi di differenziazione tra i livelli di inquadramento risiedono nel grado di specializzazione delle mansioni svolte e delle competenze tecniche possedute nonché nell'autonomia.
Ciò posto, occorre analizzare le mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Dalla produzione documentale e dalla istruttoria esperita emerge che il dipendente si è occupato dal marzo
2014 al 24.3.2019: del prelievo e del trasporto in officina dei cassonetti, contenitori, campane fuori uso da riparare o sostituire, della relativa riparazione in sito o in officina, nonché della ricostruzione di quelli danneggiati, operando in autonomia, salvo direttive e richieste dei superiori, avvalendosi degli strumenti aziendali “centro di costo era unico, quindi se occorrevano cestini, ruote o altro, io gli facevo la richiesta e poi li lasciavo nel capannone affinché lui potesse utilizzarli” (cfr. doc.
4-5 del fascicolo di parte ricorrente e dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 responsabile tecnico, e di , capoarea). Testimone_2
Deve ritenersi che le mansioni svolte dal ricorrente, per il grado di specializzazione, per le competenze tecniche possedute e per la autonomia esercitata rientrino nel livello IV del CCNL, non potendo assurgere al V.
Deve quindi dichiararsi il diritto all'inquadramento nel IV Livello dell'Area Officine e Servizi Generali dal
1.3.2014.
Dalla consulenza tecnica espletata, alla quale si rinvia attesa la correttezza, emerge che il ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive tra il livello III e il IV, al pagamento della complessiva somma di euro
27.589,24, oltre accessori di legge dal 1.12.2024. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della resistente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., ponendosi CP_3 definitivamente a carico di parte resistente anche le spese di CTU separatamente liquidate.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno