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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1258/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1258/2019 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Piave, n. 5 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Po, n. 18 presso il proprio studio, il quale si rappresenta e difende da sé art. 86 c.p.c.
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Michele Tucci, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Via Pio X, n. 115, elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, con sede in Roma alla Via E. Q. Controparte_2
Visconti, n. 8 in persona del Presidente Avvocato rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria CP_3
Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avv.
Bernardo Marasco, come da procura in atti;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199003691509000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020080011837003000, n. 03020090021200462000 e n. 03020170014025465000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 03.10.2019, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 03020199003691509000, notificata il 06.08.2019 a mezzo pec, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020080011837003000, n. 03020090021200462000 e n. 03020170014025465000.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, l'illegittimità e l'improcedibilità dell'esecuzione intrapresa dall' per mancata sospensione delle attività di riscossione in seguito alla Controparte_1 relativa istanza presentata in data 23.08.2019; deduceva, poi, nel merito l'intervenuta prescrizione delle cartelle opposte e la conseguente nullità, inefficacia e/o improcedibilità dell'intimazione di pagamento opposta.
2. In data 03.03.2020 si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo CP_4 nonché la propria carenza di legittimazione passiva ed eccependo, nel merito, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche per l'esistenza di atti interruttivi della stessa (con riferimento, in particolare, all'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000 del
26.10.2016 e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600002554000 del
02.12.2016). Chiedeva quindi, previa integrazione del contradditorio nei confronti della Controparte_2 in qualità di ente impositore, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di giudizio.
[...]
3. Disposta all'udienza del 06.09.2022 l'integrazione del contradditorio, con memoria depositata in data
30.01.2023, si costituiva la eccependo, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva per ogni vizio attinente la procedura esattiva con la conseguente richiesta,; deduceva, poi, l'insussistenza della prescrizione per applicabilità, al caso di specie, del termine decennale ex art. 66 della
Legge n. 247/2012 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La , in via riconvenzionale, chiedeva poi la condanna del ricorrente al pagamento diretto nei CP_2 confronti della per l'ipotesi di declaratoria di illegittimità del procedimento esattivo, CP_2
4. A seguito dell'udienza del 04.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della azione esecutiva intrapresa da formulata dalla parte ricorrente che ha dedotto che, avendo proposto alla CP_4 Controparte_2 istanza di sospensione, l' avrebbe dovuto “sospendere ogni azione esecutiva sino al 220° giorno”. CP_4
Sul punto si rileva, infatti, che l'ente di previdenza forense ha tempestivamente rigettato, con nota del
19.9.2019 (v.all. 6 produzione di parte ricorrente), l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente in data
23.8.2019, ritenendo le somme dovute non prescritte con conseguente “revoca della sospensione e ripresa della riscossione”, pertanto legittimamente l' ha proceduto alle successive azioni per il Controparte_1 recupero coattivo del credito.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del
2 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo
o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso,
e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
3 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente
l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda
è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile)
a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel
4 secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019;
n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta oltre il termine di
40 giorni previsto dalla legge con conseguente irretrattabilità del credito: la notifica dell'atto impugnato, infatti,
è stata effettuata in data 06.08.2019, per cui il ricorso, depositato in data 03.10.2019, è da considerarsi tardivo.
L'opposizione proposta dal ricorrente, perciò, va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata
(c.d. prescrizione sopravvenuta)
8. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata bisogna, pertanto, valutare se delle stesse sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica. In particolare:
• la cartella di pagamento n. 03020080011837003000, relativa a prestazioni contributive a favore della relative all'anno 2006, pur non essendo stata prodotta agli Controparte_2 atti prova della regolare notifica (la relata prodotta dall' non ha elementi tali da poter essere collegata CP_4 alla cartella), la stessa è contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000 regolarmente notificata in data 26.10.2016 a mezzo pec all'indirizzo e nella comunicazione Email_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600002554000 regolarmente notificata in data 02.12.2016 a mezzo pec all'indirizzo Email_1
Rispetto alla suddetta cartella, alla luce della mancata prova della regolare notifica della stessa, essendo il credito risalente all'anno 2006 ed essendo la prima notifica utile stata effettuata in data 26.10.2016 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000), il credito deve considerarsi prescritto.
Infatti, sul punto, se è vero che l'art. 66 della Legge n. 247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di
5 prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” ha reintrodotto il termine Controparte_2 di prescrizione decennale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla , la CP_2 suddetta normativa “va applicata unicamente per il futuro” quindi per i crediti successivi alla data del
02.02.2013 di entrata in vigore della sopracitata Legge “nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013).
Da ciò consegue che al credito in oggetto, riferito all'anno 2006 e rispetto al quale la prescrizione era già maturata alla data di entrata in vigore della riforma normativa (avvenuta in data 02.02.2013) si continua ad applicare il termine quinquennale tale per cui la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020169004150702000 avvenuta in data 26.10.2016 non è sufficiente ad interrompere il termine prescrizionale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
*****
• la cartella di pagamento n. 03020090021200462000, relativa a prestazioni contributive a favore della relative all'anno 2007, regolarmente notificata in data Controparte_2
14.10.2009 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e avente ad oggetto crediti Parte_1 contenuti sia nell'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000 regolarmente notificata in data
26.10.2016 a mezzo pec all'indirizzo e nella comunicazione preventiva di Email_1 iscrizione ipotecaria n. 03076201600002554000 regolarmente notificata in data 02.12.2016 a mezzo pec all'indirizzo Email_1
Rispetto ai suddetti crediti, alla luce della prova della regolare notifica della cartella di pagamento e della presenza dei crediti ad essa sottesi nell'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000 regolarmente notificata in data 26.10.2016 e nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201600002554000 regolarmente notificata in data 02.12.2016 resta da valutare la prescrizione c.d. sopravvenuta intercorrente tra la data di notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, alla luce della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 14.10.2009, la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 26.10.2016, della comunicazione di iscrizione ipotecaria avvenuta il 02.12.2016 ed infine dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 06.08.2019 sono sufficienti ad interrompere il termine di prescrizione decennale (applicabile in quanto alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012 rispetto al credito in esame, relativo all'anno 2007, non era ancora maturata la prescrizione);
• la cartella di pagamento n. 03020170014025465000, relativa a prestazioni contributive a favore della relative all'anno 2012, regolarmente notificata in data Controparte_2
16.01.2018 a mezzo pec all'indirizzo Email_2
Rispetto ai suddetti crediti, l'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 06.08.2019 è sufficiente ad interrompere il termine di prescrizione decennale (applicabile in quanto alla data di entrata in vigore della
Legge n. 247/2012 rispetto al credito in esame, relativo all'anno 2012, non era ancora maturata la prescrizione).
6 9. Per quanto precisato, ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente deve essere accolta con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020080011837003000 mentre deve essere rigettata con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03020090021200462000 e n. 03020170014025465000.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla deve essere CP_2 disposta la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme insolute non prescritte e iscritte nei ruoli in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo.
10. La propone poi, anche nei confronti di domanda riconvenzionale finalizzata ad CP_2 CP_4 accertare la responsabilità del concessionario medesimo per la eventuale prescrizione dei crediti, qualora non fornisca la prova di aver posto in essere validi atti interruttivi tra la data di consegna dei ruoli e la notifica del provvedimento impugnato, ovvero di aver compiuto correttamente tutti gli atti di sua competenza anche per effetto del decreto fiscale 193/2016, con conseguente condanna della a Controparte_1 risarcire il danno patito dall'Ente, corrispondendo in favore della l'importo che dovesse essere dichiarato CP_2 prescritto o comunque non dovuto per qualunque altro errore esattivo, oltre interessi di mora maturati dalla data di consegna dei summenzionati ruoli.
Tale domanda non merito accoglimento.
Ed infatti, sul punto va rilevato che recentemente la Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza del
25.2.2025 resa nella causa n 1121/2023 nel richiamare i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nelle sentenze N. 25691/23 e n. 24078/21 ha ritenuto infondata tale domanda poichè “tra la e Parte_2
l'agente della riscossione intercorre un mandato regolato ex lege, il cui oggetto è limitato alla sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, che restano nella sfera del titolare: non può dunque ritenersi l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella”1.
Né, nel caso di specie, la appellante ha allegato e provato l'esistenza di circostanze concrete, imputabili CP_2 all'agente della riscossione, che le abbiano di fatto impedito di porre in essere atti interruttivi della prescrizione ed evitare così l'estinzione dei propri crediti2. 1 Cass. 25691/2023: “Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella”.
7 Tale principi meritano di essere condivisi con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla e finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti di CP_2 CP_4
11.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza, anche con riferimento alle domande riconvenzionali.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 03020199003691509000 con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020080011837003000 per intervenuta prescrizione;
- rigetta la domanda con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03020090021200462000 e n.
03020170014025465000;
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, CP_2 condanna al pagamento diretto alla Cassa delle somme insolute non prescritte e iscritte nei Parte_1 ruoli in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo.
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti del concessionario CP_2 [...]
; Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 16.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 34078/2021: “la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha avuto modo di precisare
… che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo. E', dunque, quale necessario corollario di tale affermazione, da escludersi che l'ente perda la titolarità del credito contributivo e che, di conseguenza, a tutela del medesimo credito, non possa più adottare atti di interruzione del termine di prescrizione … Da tale complessa disciplina si deve trarre il convincimento che la procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, mantenendo esplicitamente la funzione di controllo dell'ente creditore sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo l'ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere. Dunque, è da escludersi che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale”.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1258/2019 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Piave, n. 5 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Po, n. 18 presso il proprio studio, il quale si rappresenta e difende da sé art. 86 c.p.c.
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Michele Tucci, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Via Pio X, n. 115, elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, con sede in Roma alla Via E. Q. Controparte_2
Visconti, n. 8 in persona del Presidente Avvocato rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria CP_3
Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avv.
Bernardo Marasco, come da procura in atti;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199003691509000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020080011837003000, n. 03020090021200462000 e n. 03020170014025465000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 03.10.2019, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 03020199003691509000, notificata il 06.08.2019 a mezzo pec, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020080011837003000, n. 03020090021200462000 e n. 03020170014025465000.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, l'illegittimità e l'improcedibilità dell'esecuzione intrapresa dall' per mancata sospensione delle attività di riscossione in seguito alla Controparte_1 relativa istanza presentata in data 23.08.2019; deduceva, poi, nel merito l'intervenuta prescrizione delle cartelle opposte e la conseguente nullità, inefficacia e/o improcedibilità dell'intimazione di pagamento opposta.
2. In data 03.03.2020 si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo CP_4 nonché la propria carenza di legittimazione passiva ed eccependo, nel merito, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche per l'esistenza di atti interruttivi della stessa (con riferimento, in particolare, all'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000 del
26.10.2016 e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600002554000 del
02.12.2016). Chiedeva quindi, previa integrazione del contradditorio nei confronti della Controparte_2 in qualità di ente impositore, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di giudizio.
[...]
3. Disposta all'udienza del 06.09.2022 l'integrazione del contradditorio, con memoria depositata in data
30.01.2023, si costituiva la eccependo, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva per ogni vizio attinente la procedura esattiva con la conseguente richiesta,; deduceva, poi, l'insussistenza della prescrizione per applicabilità, al caso di specie, del termine decennale ex art. 66 della
Legge n. 247/2012 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La , in via riconvenzionale, chiedeva poi la condanna del ricorrente al pagamento diretto nei CP_2 confronti della per l'ipotesi di declaratoria di illegittimità del procedimento esattivo, CP_2
4. A seguito dell'udienza del 04.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della azione esecutiva intrapresa da formulata dalla parte ricorrente che ha dedotto che, avendo proposto alla CP_4 Controparte_2 istanza di sospensione, l' avrebbe dovuto “sospendere ogni azione esecutiva sino al 220° giorno”. CP_4
Sul punto si rileva, infatti, che l'ente di previdenza forense ha tempestivamente rigettato, con nota del
19.9.2019 (v.all. 6 produzione di parte ricorrente), l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente in data
23.8.2019, ritenendo le somme dovute non prescritte con conseguente “revoca della sospensione e ripresa della riscossione”, pertanto legittimamente l' ha proceduto alle successive azioni per il Controparte_1 recupero coattivo del credito.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del
2 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo
o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso,
e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
3 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente
l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda
è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile)
a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel
4 secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019;
n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta oltre il termine di
40 giorni previsto dalla legge con conseguente irretrattabilità del credito: la notifica dell'atto impugnato, infatti,
è stata effettuata in data 06.08.2019, per cui il ricorso, depositato in data 03.10.2019, è da considerarsi tardivo.
L'opposizione proposta dal ricorrente, perciò, va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata
(c.d. prescrizione sopravvenuta)
8. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata bisogna, pertanto, valutare se delle stesse sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica. In particolare:
• la cartella di pagamento n. 03020080011837003000, relativa a prestazioni contributive a favore della relative all'anno 2006, pur non essendo stata prodotta agli Controparte_2 atti prova della regolare notifica (la relata prodotta dall' non ha elementi tali da poter essere collegata CP_4 alla cartella), la stessa è contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000 regolarmente notificata in data 26.10.2016 a mezzo pec all'indirizzo e nella comunicazione Email_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600002554000 regolarmente notificata in data 02.12.2016 a mezzo pec all'indirizzo Email_1
Rispetto alla suddetta cartella, alla luce della mancata prova della regolare notifica della stessa, essendo il credito risalente all'anno 2006 ed essendo la prima notifica utile stata effettuata in data 26.10.2016 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000), il credito deve considerarsi prescritto.
Infatti, sul punto, se è vero che l'art. 66 della Legge n. 247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di
5 prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” ha reintrodotto il termine Controparte_2 di prescrizione decennale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla , la CP_2 suddetta normativa “va applicata unicamente per il futuro” quindi per i crediti successivi alla data del
02.02.2013 di entrata in vigore della sopracitata Legge “nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013).
Da ciò consegue che al credito in oggetto, riferito all'anno 2006 e rispetto al quale la prescrizione era già maturata alla data di entrata in vigore della riforma normativa (avvenuta in data 02.02.2013) si continua ad applicare il termine quinquennale tale per cui la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020169004150702000 avvenuta in data 26.10.2016 non è sufficiente ad interrompere il termine prescrizionale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
*****
• la cartella di pagamento n. 03020090021200462000, relativa a prestazioni contributive a favore della relative all'anno 2007, regolarmente notificata in data Controparte_2
14.10.2009 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e avente ad oggetto crediti Parte_1 contenuti sia nell'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000 regolarmente notificata in data
26.10.2016 a mezzo pec all'indirizzo e nella comunicazione preventiva di Email_1 iscrizione ipotecaria n. 03076201600002554000 regolarmente notificata in data 02.12.2016 a mezzo pec all'indirizzo Email_1
Rispetto ai suddetti crediti, alla luce della prova della regolare notifica della cartella di pagamento e della presenza dei crediti ad essa sottesi nell'intimazione di pagamento n. 03020169004150702000 regolarmente notificata in data 26.10.2016 e nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201600002554000 regolarmente notificata in data 02.12.2016 resta da valutare la prescrizione c.d. sopravvenuta intercorrente tra la data di notifica dell'atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, alla luce della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 14.10.2009, la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 26.10.2016, della comunicazione di iscrizione ipotecaria avvenuta il 02.12.2016 ed infine dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 06.08.2019 sono sufficienti ad interrompere il termine di prescrizione decennale (applicabile in quanto alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012 rispetto al credito in esame, relativo all'anno 2007, non era ancora maturata la prescrizione);
• la cartella di pagamento n. 03020170014025465000, relativa a prestazioni contributive a favore della relative all'anno 2012, regolarmente notificata in data Controparte_2
16.01.2018 a mezzo pec all'indirizzo Email_2
Rispetto ai suddetti crediti, l'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 06.08.2019 è sufficiente ad interrompere il termine di prescrizione decennale (applicabile in quanto alla data di entrata in vigore della
Legge n. 247/2012 rispetto al credito in esame, relativo all'anno 2012, non era ancora maturata la prescrizione).
6 9. Per quanto precisato, ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente deve essere accolta con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020080011837003000 mentre deve essere rigettata con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03020090021200462000 e n. 03020170014025465000.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla deve essere CP_2 disposta la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme insolute non prescritte e iscritte nei ruoli in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo.
10. La propone poi, anche nei confronti di domanda riconvenzionale finalizzata ad CP_2 CP_4 accertare la responsabilità del concessionario medesimo per la eventuale prescrizione dei crediti, qualora non fornisca la prova di aver posto in essere validi atti interruttivi tra la data di consegna dei ruoli e la notifica del provvedimento impugnato, ovvero di aver compiuto correttamente tutti gli atti di sua competenza anche per effetto del decreto fiscale 193/2016, con conseguente condanna della a Controparte_1 risarcire il danno patito dall'Ente, corrispondendo in favore della l'importo che dovesse essere dichiarato CP_2 prescritto o comunque non dovuto per qualunque altro errore esattivo, oltre interessi di mora maturati dalla data di consegna dei summenzionati ruoli.
Tale domanda non merito accoglimento.
Ed infatti, sul punto va rilevato che recentemente la Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza del
25.2.2025 resa nella causa n 1121/2023 nel richiamare i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nelle sentenze N. 25691/23 e n. 24078/21 ha ritenuto infondata tale domanda poichè “tra la e Parte_2
l'agente della riscossione intercorre un mandato regolato ex lege, il cui oggetto è limitato alla sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, che restano nella sfera del titolare: non può dunque ritenersi l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella”1.
Né, nel caso di specie, la appellante ha allegato e provato l'esistenza di circostanze concrete, imputabili CP_2 all'agente della riscossione, che le abbiano di fatto impedito di porre in essere atti interruttivi della prescrizione ed evitare così l'estinzione dei propri crediti2. 1 Cass. 25691/2023: “Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella”.
7 Tale principi meritano di essere condivisi con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla e finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti di CP_2 CP_4
11.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza, anche con riferimento alle domande riconvenzionali.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 03020199003691509000 con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020080011837003000 per intervenuta prescrizione;
- rigetta la domanda con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03020090021200462000 e n.
03020170014025465000;
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, CP_2 condanna al pagamento diretto alla Cassa delle somme insolute non prescritte e iscritte nei Parte_1 ruoli in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo.
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti del concessionario CP_2 [...]
; Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 16.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 34078/2021: “la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha avuto modo di precisare
… che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo. E', dunque, quale necessario corollario di tale affermazione, da escludersi che l'ente perda la titolarità del credito contributivo e che, di conseguenza, a tutela del medesimo credito, non possa più adottare atti di interruzione del termine di prescrizione … Da tale complessa disciplina si deve trarre il convincimento che la procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, mantenendo esplicitamente la funzione di controllo dell'ente creditore sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo l'ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere. Dunque, è da escludersi che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale”.