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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 638 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da
(C.F. ), con sede in Budoni Parte_1 P.IVA_1
(OT), Strada Statale n. 125, località Sa Lacana,in persona del nuovo amministratore e legale rappresentante pro tempore, Dott. (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._1
Roma il 10/5/1974 ed ivi residente, alla Via G. Chiarini n. 18, elettivamente domiciliato in
RO (NU), alla Piazza Crispi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Raffaele Tuffu del Foro di RO (C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio, C.F._2 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ettore Margherita (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Alessandro Caponi (C.F. , entrambi del Foro di Roma, in C.F._4
forza di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, co. 3, c.p.c., allegata alla busta telematica di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo n. 8066/2017, di cui all'R.G.n.
30894/2017, e, pertanto, da ritenersi apposta in calce allo stesso ricorso atto ex art. 18, co. 5,
D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 attore opponente contro
, in qualità di titolare della Ditta “Termoidraulica” di ON Controparte_2
Alessandro (P.I. , rappresentato e difeso in virtù di procura inc alce alla P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Roberto Deledda C.F. CodiceFiscale_5
presso il cui studio in Budoni via Nazionale n. 193 è elettivamente domiciliato, convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1
CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale dell'udienza del giorno 20.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.10.2016 regolarmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di RO il convenuto indicato in epigrafe, chiedendo che il Tribunale volesse così giudicare: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) in via procedimentale dichiarare la propria incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c. in favore del Tribunale Civile di Roma, anche in applicazione del foro del “consumatore”, del “debitore” o, in via subordinata, della stipula e dell'esecuzione del contratto;
b) nel merito 1) in via principale accertare e dichiarare la carenza di elementi essenziali del ricorso e la conseguente violazione degli artt. 125, 163,
156 e 638 c.p.c. con riferimento al ricorso di cui all'R.G.n. 279/2018 ed al conseguente decreto ingiuntivo n. 62/2018; 2) in via subordinata accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto con il decreto opposto e, conseguentemente, anche in ragione della contestata nullità del preteso contratto in contestazione ex art. 1325 e 1418 c.c. e, per l'effetto, 3) dichiarare l'inesistenza, nullità, invalidità, inefficacia ed inopponibilità al , odierno Parte_1
opponente, del decreto ingiuntivo n. 62/2018, dichiarando lo stesso privo di ogni effetto giuridico, annullato e revocato;
4) in via ulteriormente subordinata, sempre previa revoca ed annullamento del decreto ingiuntivo n. 62/2018, rideterminare e ridurre l'importo dovuto del credito de quo dovuto in favore della odierna parte opposta alla minor misura accertata in giudizio, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, anche in via equitativa, considerato il contestato inadempimento di controparte alle obbligazioni contrattuali, asseritamente ed apoditticamente adempiute, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
L'attore ha sostenuto che con ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo iscritto innanzi al
Tribunale di RO, Sezione Civile, rubricato all'N.R.G. 279/2018 , il sig. quale CP_2
titolare della ditta Termoidraulica chiedeva di ottenere ingiunzione di pagamento per €
18.851.25 nei confronti del condominio, odierno opponente;
nel suddetto ricorso il CP_2
deduceva del tutto genericamente che la ditta di sua proprietà era creditrice della somma rivendicata in ragione di “accordi intercorsi tra: condominio ” (C.F. Parte_1
) in persona dell'amministratore p.t., e in qualità di titolare P.IVA_1 Controparte_2
2 della Ditta “Termoidraulica” di ON Alessandro (P.I. ), le parti convenivano P.IVA_2
le condizioni per l'espletamento di lavori eseguiti nell'anno 2015, afferenti: manutenzione e controllo generale degli impianti;
manutenzione potabilizzatore;
montaggio boiler e sfiato;
sostituzione flessibili;
montaggio sedute luc;
cambio miscelatori e sifoni;
sostituzione tappi e bypass;
smontaggio, montaggio e fissaggio pompe di irrigazione, montaggio raccordi, rubinetti e tappi di irrigazione;
montaggio condizionatori;
riparazioni varie;
” assumendo quale unico riferimento documentale “tutte prestazioni descritte in fattura”. Deduceva, altresì, controparte di aver adempiuto l'incarico in questione e, per l'effetto, di aver emesso la relativa fattura, stranamente però dopo più di due anni, dovendo proporre ricorso per ingiunzione de quo il in ragione del suo mancato pagamento. L'attore eccepisce in via preliminare l'incompetenza territoriale dovendosi ritenere competente il foro di Roma come foro del consumatore come risulti incontestabile in fatto che l'odierna parte opponente è un condominio o, in ogni caso, un ente di gestione di una proprietà collettiva. In forza di ciò il riveste la medesima qualifica dei propri componenti, vale Parte_1
a dire quella di “consumatore” ex D.Lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo. Nel merito contesta la certezza e liquidità ed esigibilità del credito ingiunto. L'opponente, contesta in primo luogo l'insussistenza del conferimento dell'incarico dedotto ex adverso, di cui non vi è alcuna traccia, men che meno scritta, non essendovi neanche l'indicazione del legale rappresentante pro tempore del condominio ingiunto. La controparte non ha fornito prova di comunicazione, contatto o interazione tra la ditta pretesamente incaricata, odierna opposta, ed il , asserito committente e, per l'effetto, debitore ingiunto. A riprova di ciò si Parte_1
consideri come il non sia stato in grado di allegare, e men che meno provare, il pur CP_2 minimo particolare dell'incarico de quo, necessario per delinearne minimamente i tratti, laddove anche la fattura predisposta da controparte risulta del tutto generica, indeterminata ed indeterminabile per come formulata e predisposta. Di tal che si contesta la stessa nullità del contratto invocato ex adverso per carenza dell'oggetto, quale elemento costitutivo, ex artt.
1325 e 1418 c.c.. Del pari non vi è prova dell'asserito adempimento dell'incarico pretesamente conferito. In atti vi è solo la fattura emessa da controparte, di cui peraltro si contesta la ricezione da parte dell'odierna opponente, come meglio articolato in appresso, con riferimento al doc. 2 del fascicolo monitorio. Pertanto, si contesta come in atti non vi sia la minima prova non solo che l'incarico de quo sia stato effettivamente conferito, ma soprattutto
3 che lo stesso sia stato adempiuto, men che meno diligentemente e correttamente. Infatti non è dato rintracciare in atti la benché minima traccia di “collaborazione” da parte del debitore ingiunto, così come persino di un minimo “contatto” o anche solo “colloquio” tra le parti, prima dell'unilaterale diffida di fine 2017. L'opponente contesta altresì l'inadempimento della ditta odierna opposta per esecuzione dell'incarico, non essendovi in atti alcun prova né del corretto e diligente adempimento dell'incarico, né tantomeno dell'approvazione e collaudo dei lavori pretesamente eseguiti In particolare in atti non vi è alcuna prova delle modalità, dei tempi e delle ulteriori specifiche con cui il presunto incarico sarebbe stato adempiuto, né vi è prova dell'acquisto dei beni istallati con gli stessi.
La convenuta opposta in persona di in qualità di titolare della Ditta Controparte_2
Termoidraulica si è costituita in giudizio, chiedendo : “ Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: accertare la competenza territoriale del Tribunale di RO;
ai sensi dell'art.648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°62720188 del 2.3.2018 R.G.279/18non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito: a) in via principale . rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il dcereto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare l'attore opponente al pagamento della somma ingiunta e7o quella ritenuta di giustizia;
b) in via subordinata: accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'attore opponente nei confronti della convenuta opposta per una somma pari a quella portata dalla fattura n°82/2017 del 31.10.2017 posta a fondamento del decreto ingiuntivo n°62/2018 del 2.3.18 R.G.279/18 o in quella che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caos con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15% Iva e CPA come per legge”.
Eccepiva in primis l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza perché volendo considerare il condominio una persona fisica la competenza secondo il codice del consumo è quella del foro del consumatore e quindi la sede del condominio che viene indicata in Budoni sia nell'atto introduttivo dell'opponente sia nel regolamento condominiale. A voler considerare il condominio come persona giuridica il Foro ai sensi dell'art.20 c.p.c. è facoltativo o il Foro in cui è sorta l'obbligazione o il Foro in cui la stessa deve essere eseguita, ebbene in entrambi i casi sarebbe Budoni. Rileva altresì che il credito è certo, liquido ed
4 esigibile e fondato su prova scritta. Ne merito rileva che si tratta di una prestazione d'opera per la quale risulta provato sia il conferimento dell'incarico avvenuto in Budoni nei locali condominiali prima verbalmente e poi in forma scritat8 vedasi delibera di assemblea del
18.7.2014) e contesta l'inadempimento della ditta Termoidraulica prima sulla scorta che se di inadempimento si tratta significa che è stato concluso un contratto, ma eccepisce la tardività dell'azione e rileva l'ingiustificato arricchimento dell'attore opponente.
La causa e istruita con produzione di documenti e prova testimoniale ed è stata decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale: la stessa è infondata e deve essere rigettata: infatti si osserva come nelle controversie che derivano dai contratti stipulati tra un condominio e un terzo, trova sempre applicazione la competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore, cioè il luogo in cui è sito il condominio, nel caso di specie Budoni, quindi il Foro competente è quello di RO.
Nel merito : l'opposizione deve essere rigettata: intanto si rileva che un Credito si definisce certo quando il creditore ha degli elementi che dimostrano l'esistenza del credito e il suo diritto a ricevere la somma dovuta. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di una fattura dopo aver eseguito i lavori. Un Credito si definisce Liquido: quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico. Nel caso che ci occupa si richiede una precisa somma di denaro quale corrispettivo per i lavori eseguiti.
Un Credito si definisce Esigibile quando il credito non è sottoposto né vincoli e né a termini.
Non è stata fornita prova che il credito fosse sottoposto a vincoli né a termini.
Pertanto il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Inoltre dalle dichiarazioni testimoniali emerge che tra le parti si è perfezionato un accordo per lo svolgimento dei lavori nel condominio. Il teste sentito all'udienza Testimone_1 del 2 novembre 2023 riferisce. “Io conosco ncarico glielo ha dato non Tes_2 Per_1
era un mio incaricato però era la persona incaricata da RI UR era lui che Per_1 finanziava l'operazione, pagava lui e comprava nel senso che RI aveva dato un Per_1
5
fondo a disposizione e io prelevavo e davo gli assegni a su ordine di RI ma gli Per_1 assegni erano del condominio perché il fondo era del condominio…il condominio era a conoscenza di questi lavori abbiamo fatto delibera di assemblea e abbiamo stanziato 800 mila euro ma nello specifico non ricordo tutti i lavori, non so se il condominio Per_2 era a conoscenza dei lavori fatti da era che se ne occupava” CP_2 Per_3
L'altro testimone , sentito all'udienza del 09.06.21, così riferisce: “Si è vero e lo Tes_3 so perché lavoravo per la Termoidraulica ed era il signor l'unico che aveva il Tes_1
potere di commissionare questi lavori per il condominio, io ho assistito personalmente eravamo sempre insieme…. riguardo le ore non le posso ricordare, noi lavoravamo dal lunedì al sabato ed è capitato anche di lavorare la domenica per circa 8 oppure 9 ore al giorno, mi ricordo che in totale era qualcosa di più dei numeri che mi ha letto, di sicuro più di 90 in totale….. mi ricordo che c'era un altro ragazzo …”
Ancora il testimone sentito all'udienza del 2 maggio 2022 così riferisce: “ Testimone_4
posso dire di aver visto e i suoi operai lavorare negli appartamenti del CP_2 [...]
, li ho visti scaricare condizionatori e cavi elettrici. ADS posso dirlo perché Parte_1
Cont ero presente con la mia impresa. era la primavera del 2015. Ads non so se l'incarico glielo abbia dato , so però che i lavori li seguiva tutti , che era Tes_1 Tes_1
l'amministratore del condominio…..si è vero, lo confermo integralmente, Confermo perché ero dentro il villaggio dalle 7:30 alle 16:30 e pertanto vedevo i lavori che venivano svolti. A quanto mi consta i lavori di termoidraulica sono stati eseguiti solo dal il quale CP_2
peraltro li aveva portati a termine. Mancava solo una settimana all'apertura del ristorante e degli appartamenti della multiproprietà, tanto che era venuto un certo disposto ad CP_4
Contr assumere in gestione l'intera struttura e a pagare gli operai…..Si è vero. i lavori erano pronti ad aprire pressappoco a fine maggio, comunque prima di iniziare la stagione estiva. Vi erano le donne delle pulizie che avevano finito di pulire quasi tutti gli appartamenti…..Confermo il montaggio dei condizionatori e dei boiler, perché li ho visti piazzati e preciso che vi erano più di 50 appartamenti. ADS posso dire che vedevo e CP_2
gli operai, lui e almeno due operai per circa 8 ore al giorno. Loro arrivavano verso le 8:00 e quando andavo via verso le 16:30 erano ancora in cantiere…..So che c'erano due operai….sul So per certo che lui li trasportava e li scaricava. ADS lo vedevo scaricare il materiale dal furgone”.
6 Da tali dichiarazioni si evince che i lavori di cui alla fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono stati eseguiti dalla ditta Termoidraulica di ON Alessandro. Ne consegue che, parte opposta (attrice in senso sostanziale) come suo onere ha dimostrato i fatti costitutivi della sua pretesa, ai sensi dell'art. 2697, mentre la debitrice opponente non ha dato prova né di aver provveduto al pagamento né dell'inadempimento della ditta e/o né di una esecuzione parziale dei lavori da parte della stessa.
Sulla base di quanto appena esposto, l'opposizione va rigettata confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente in persona dell'amministratore Parte_1
e legale rappresentante p.t alla rifusione delle spese in favore del convenuto opposto
[...]
, in qualità di titolare della Ditta “Termoidraulica” di ON Alessandro, che si CP_2
liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.
RO, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Nina Pinna
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