Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2 , concernente: "Modifica dell' articolo 304-bis del codice di procedura penale ", con la seguente modificazione:
I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: "304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresi' di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".
E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2 , concernente: "Modifica dell' articolo 304-bis del codice di procedura penale ", con la seguente modificazione:
I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: "304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresi' di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".