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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 918 del R.G. del 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025, vertente
t r a
C.F.: in proprio e in qualità di l.r.p.t. Parte_1 C.F._1
P.I.: , con Avv.ti Renzo Andricciola e Maria Controparte_1 P.IVA_1
Zaffina;
Parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Marasco Dina e Controparte_2 P.IVA_2
Marasco Bernardo;
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti prodotti, prova per testi e con la disposizione di consulenza tecnica calligrafica.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il ctu ha concluso la propria indagine affermando che: esaminati gli atti e i documenti prodotti in causa, esaminate le scritture di comparazione, per verificare l'autenticità della sottoscrizioni apposte sul Contratto di Finanziamento oggetto di verifica, sulla base dell'analisi effettuata e sui documenti in esame e dei risultati della ricerca sopra indicati, valutando le prove grafiche acquisite in atti, nonché le scritture di comparazione, si ritiene di poter rispondere: le firme apposte sul documento in verifica non sono attribuite a . NON sono di pugno Parte_1 della medesima . Parte_1
Detta conclusione peritale, priva di tecnica contestazione da parte della opposta/convenuta, appare condivisibile, poiché il processo di valutazione degli elementi acquisiti e le argomentazioni addotte a sostegno del convincimento sono privi di lacune di ordine logico-tecnico.
Stante la falsità della sottoscrizione, pertanto, parte opposta non ha titolo per procedere nei confronti di parte opponente.
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente del rigetto della domanda attorea (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Le spese seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
In accoglimento della proposta opposizione spiegata da contro il Parte_1 precetto emesso da dichiara nullo e senza effetto il precetto Controparte_2 notificato il 14.05.2018.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_2
€ 1.750,00, di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Maria Zaffina e Renzo Andricciola, che ne hanno fatto espressa richiesta.
Pone le spese di ctu liquidate in decreto a carico di parte opposta.
Cosi deciso in Lamezia Terme, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 918 del R.G. del 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.02.2025, vertente
t r a
C.F.: in proprio e in qualità di l.r.p.t. Parte_1 C.F._1
P.I.: , con Avv.ti Renzo Andricciola e Maria Controparte_1 P.IVA_1
Zaffina;
Parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Marasco Dina e Controparte_2 P.IVA_2
Marasco Bernardo;
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti prodotti, prova per testi e con la disposizione di consulenza tecnica calligrafica.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il ctu ha concluso la propria indagine affermando che: esaminati gli atti e i documenti prodotti in causa, esaminate le scritture di comparazione, per verificare l'autenticità della sottoscrizioni apposte sul Contratto di Finanziamento oggetto di verifica, sulla base dell'analisi effettuata e sui documenti in esame e dei risultati della ricerca sopra indicati, valutando le prove grafiche acquisite in atti, nonché le scritture di comparazione, si ritiene di poter rispondere: le firme apposte sul documento in verifica non sono attribuite a . NON sono di pugno Parte_1 della medesima . Parte_1
Detta conclusione peritale, priva di tecnica contestazione da parte della opposta/convenuta, appare condivisibile, poiché il processo di valutazione degli elementi acquisiti e le argomentazioni addotte a sostegno del convincimento sono privi di lacune di ordine logico-tecnico.
Stante la falsità della sottoscrizione, pertanto, parte opposta non ha titolo per procedere nei confronti di parte opponente.
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente del rigetto della domanda attorea (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Le spese seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
In accoglimento della proposta opposizione spiegata da contro il Parte_1 precetto emesso da dichiara nullo e senza effetto il precetto Controparte_2 notificato il 14.05.2018.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_2
€ 1.750,00, di cui € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Maria Zaffina e Renzo Andricciola, che ne hanno fatto espressa richiesta.
Pone le spese di ctu liquidate in decreto a carico di parte opposta.
Cosi deciso in Lamezia Terme, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
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