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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/10/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in persona della dott.ssa MA RE NT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nata ad [...] il [...], cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura telematicamente allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Giuseppe Macino, presso il cui studio in Gioia Tauro, alla via Duomo
n. 30, sono elettivamente domiciliati;
attori in opposizione
e
(nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
), in qualità di erede di rappresentato e difeso, C.F._3 Persona_1 per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. dall'Avv.
AN CC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giffone alla
Via del Progresso n. 47/c; convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 10.4.2025, per gli opponenti:
“(Voglia il Tribunale adito): - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
791/2020 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 07/07/2020 e pubblicata in data 10/12/2020 e richiamante la sentenza n. 327/2012 emessa dal Tribunale di Palmi
Sez. Distaccata di Cinquefrondi in data 13/10/2012 e depositata il 17/10/2012 - così statuire: • ritenere e dichiarare che la sig.ra ha perfettamente dato Parte_1 esecuzione sin dal 20/07/2021 alla sentenza n. 327/2012 sopra richiamata e che pertanto il sig. non aveva diritto di azionare il precetto notificato in data Controparte_1
04/12/2023; • condannare l'intimante al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA …”.
Dal foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 12.4.2025, per l'opposto: “prende atto della pregevole relazione tecnica dell'Ingegnere GRECO da cui risulta l'infondatezza
1 della domanda ex adverso proposta che deve essere rigettata e si riporta ai propri atti, verbali di causa e difese insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti con condanna dei
Sig.ri e in solido, al pagamento delle spese di rito, con distrazione a favore Pt_2 Pt_1 della sottoscritta procuratrice antistataria …”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione spinta dagli attori – al Pt_1 Pt_2 precetto loro notificato il 4.12.2023, per l'esecuzione delle prescrizioni di fare contenute nella sentenza n. 327/2012, depositata il 17/10/2012, di questo Tribunale, sez. staccata di confermata in parte qua dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con CP_2 sentenza n. 791/2020, pubblicata in data 10/12/2020.
Sostengono gli attori di aver già provveduto ad assolvere agli obblighi di fare imposti dal predetto titolo, con “il distacco del proprio fabbricato e l'eliminazione degli ammorsamenti indicati in atti”, avendo presentato S.C.I.A. a ministero dell'Ing. Controparte_3 presso il Comune di Anoia in data 07/06/2021, realizzando i lavori dal 12/07/2021 (inizio lavori comunicato in S.C.I.A.) al 20/07/2021.
Concludono come trascritto in epigrafe.
Il convenuto – opposto nel costituirsi in giudizio, contesta l'opposizione, negando CP_1 che gli opponenti abbiano eseguito correttamente le prescrizioni di facere contenute nella sentenza in esecuzione;
segnala in proposito che il Comune di Anoia, effettuate le verifiche sulla natura dei lavori denunciati dalla con la , in data 23/07/2021 aveva Pt_1 CP_4 comunicato la sospensione della pratica, in quanto “…gli elaborati presentati non rispecchiano quanto previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia sismica e previste per il progetto di adeguamento sismico, come sancito dalla sentenza ivi allegata…”; lo stesso inoltre, aveva aggiunto “Per il proseguio dei lavori si invita la a Controparte_5 CP_6 voler adeguare la suddetta pratica ad "intervento di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'Art.3, comma 1, lettera B) D.P.R. n. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell'edificio" in quanto si tratta di "eliminazione di ammorsamenti", procedendo altresi ad inviare il progetto al Servizio Sismico Regionale per la relativa autorizzazione”.
Deduce che dai documenti depositati da parte opponente (estratti fotografici e relazione integrativa a firma dell'ing. inviata al Comune di Anoia in data 22/11/2023) non CP_3 si evince il tipo di intervento eseguito, ma piuttosto si evince che i lavori, se effettivamente eseguiti, non sono stati posti in essere con le raccomandazioni indicate in sentenza (fondate sulle conclusioni del c.t.u. nominato in quel giudizio, ing. , né con le prescrizioni Per_2
2 dettate dal entrambe incentrate sulla necessità di osservare, Controparte_5 nell'esecuzione del distacco tra gli edifici, le norme antisismiche.
Conclude come trascritto in epigrafe.
In corso di causa è stata disposta ed espletata c.t.u.; in esito al deposito della relazione peritale ed allo scambio di scritti conclusionali, all'udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. L'opposizione è infondata.
Va premesso che la sentenza di primo grado, posta in esecuzione con il precetto opposto, ha accolto la domanda, svolta da (dante causa dell'odierno opposto), di Parte_3 accertamento della violazione del divieto di costruzione in aderenza o in appoggio, imposto dalla normativa antisismica, nonché quella collegata di riduzione in pristino, e – sulla scorta delle risultanze della relazione di c.t.u., espletata dall'ing. nell'ambito di quel Per_2 procedimento - ha condannato i convenuti e “al distacco CP_7 Parte_1 del muro di confine del proprio fabbricato” dallo stabile ed alla “eliminazione degli Pt_3 ammorsamenti da attacco indicati in atti, nei termini e nei modi indicati in parte motiva”: e la parte motiva richiede che tutti i prescritti interventi avvengano “nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antisismica…” (v. sentenza n. 327/2012 di questo
Tribunale, sez. staccata di . CP_2
Le predette statuizioni sono state integralmente confermate in sede di gravame, anche con il richiamo di copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nelle zone in cui vige la normativa antisismica - contenuta nella legge 25 novembre 1962, n.1684 - non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt.874, 876, 884 cod. civ., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici” (in tal senso, v. Cass., Sez. II, Sentenza n. 3425 del
16/02/2006, citata nella motivazione della sentenza resa nel giudizio a quo dalla Corte
d'Appello di Reggio Calabria, n. 791/2020).
Ciò posto, rispetto al primo degli obblighi imposti, il c.t.u., ing. , nominato Persona_3 nel corso del presente giudizio, in esito ad approfondito esame degli atti e ad accurato sopralluogo, ha verificato che “la sentenza è stata eseguita solo parzialmente. Infatti è stato distaccato il muro di confine dal fabbricato , con la realizzazione della sottile parete Pt_3 di gasbeton, ma la normativa antisismica è stata del tutto ignorata non essendo stato
3 predisposto alcun progetto strutturale, da sottoporre al vaglio dell'ente preposto, che dimostri il pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antisismica”.
Sulla scorta degli accertamenti peritali, rimasti sul punto incontestati, il muro - costruito dagli odierni opponenti in esecuzione del dictum giudiziale - consiste in una sottile tramezzatura in gas beton dello spessore di 8 cm., distanziata di 2 cm. dal muro Trimarchi:
l'ausiliare ha anche chiarito che la predetta controparete in gas beton non costituisce un muro portante e la sua realizzazione non è conforme alla normativa antisismica, perchè: a) “il fabbricato è aderente al fabbricato senza interposizione di Parte_4 CP_1 giunto sismico”; b) “il fabbricato è privo del muro portante lato Parte_4 CP_1 il che inficia la sua stabilità, a più forte ragione se si considera che rispetto alla configurazione di progetto (1968) oggi ha un piano in più".
Le conclusioni dell'ausiliare appaiono conformi a quelle emergenti dalla relazione depositata dal c.t.u. nel giudizio a quo, secondo le quali “l'assenza del previsto muro Per_2 portante sul confine con la ditta inficia completamente un funzionamento di tipo Pt_3 scatolare”.
In particolare, tra le due soluzioni alternative proposte da quell'ausiliare (realizzare un collegamento stabile strutturale tra i due edifici contigui, in modo che essi costituiscano un unico complesso organico, come consentito dall'art. 9, comma 4 della l. n. 1684/1962, ovvero applicare il terzo comma della stessa disposizione, che prevede “in caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a se stante mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi”), la sentenza in esecuzione ha scelto di applicare la seconda, disponendo la costruzione del muro da parte dei convenuti e la rimozione degli ammorsamenti (su cui v. infra).
Pertanto, poichè la realizzazione di un muro di confine non portante non soddisfa la condizione dell'autonomia strutturale dell'edificio , richiesta dalla Parte_5 normativa antisismica sopra citata, l'eccezione dei convenuti – opponenti, di aver dato esecuzione alla sentenza, va rigettata.
Anche nella parte relativa all'eliminazione degli ammorsamenti l'opposizione è infondata.
In effetti, come rilevato dal c.t.u., ing. , dalla lettura della relazione allegata alla SCIA Per_3 depositata presso il Comune di Anoia in data 07/06/2021 (presentata prima dell'inizio dei lavori di attuazione delle opere prescritte con le sentenze in esecuzione e redatta dal tecnico di parte, ing. ), non solo non si evince alcuna indicazione circa Controparte_3 il numero, la conformazione ed il posizionamento degli ammorsamenti eliminati con quei
4 lavori, ma nemmeno si espone alcun progetto strutturale che valuti l'effetto della rimozione dei citati ammorsamenti sulla stabilità dell'edificio, né viene affrontata la questione del giunto tecnico, mancante, tra i due immobili.
Secondo il c.t.u., invero, poiché l'intervento da eseguire riguardava parti strutturali dell'immobile e non mere riparazioni, esso era soggetto alle disposizioni in materia di edilizia antisismica nazionali (NTC 2018) ed alle procedure regolate dalle norme regionali
(L.R. n. 16/2020 e regolamento di attuazione n. 20/2020), che richiedono il rilascio di autorizzazione, previa stesura di un progetto strutturale da trasmettere al Servizio Sismico
Regionale: cosa che non è stata fatta nel caso di specie, mancando qualsivoglia progetto strutturale, tanto che l'efficacia della pratica edilizia, iniziata con la SCIA sopra menzionata,
è stata sospesa con provvedimento del responsabile dell'Area Tecnica del Comune CP_5 datato 23.07.2021, in base alle seguenti motivazioni: “CONSIDERATO che dall'esamina della documentazione allegata alla pratica di cui sopra, gli elaborati presentati non rispecchiano quanto previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia sismica e previste per il progetto di adeguamento sismico, come sancito dalla sentenza ivi allegata e QUINDI
CONFIGURABILE COME INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(Pesante) di cui all'Art. 3 comma 1 lettera b) D.P.R. N. 380/2001 che riguardino le parti strutturali dell'edificio”; DATO ATTO di quanto sopra, la pratica SUE n. 41, si intende
SOSPESA, PERTANTO l'intervento non è avviabile (esito negativo). Per il prosieguo dei lavori si invita la S.V. a voler adeguare la suddetta pratica ad “intervento di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'Art. 3, comma 1, lettera B) D.P.R. n. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell'edificio” in quanto si tratta di “eliminazione di ammorsamenti”, provvedendo altresì ad inviare il progetto al Servizio Sismico Regionale per la relativa autorizzazione”.
Deve in proposito ritenersi infondata la tesi - sostenuta dagli attori opponenti anche attraverso il richiamo della relazione integrativa, redatta sempre dal tecnico di parte ing.
e depositata presso il comune di Anoia il 22.11.2023 – in base alla quale CP_3
l'eliminazione degli ammorsamenti dovrebbe essere considerata come un intervento che non influisce sul comportamento dei fabbricati, trattandosi di una valutazione “palesemente errata sotto il profilo tecnico”, come segnalato dal c.t.u., ing. , con considerazioni Per_3 logicamente motivate, che qui integralmente si condividono: invero, “in assenza degli ammorsamenti le due strutture si comportano in maniera autonoma e vibrano sotto l'azione sismica in maniera indipendente. Purtroppo però l'assenza di giunto sismico determina degli
5 “scontri” tra le due strutture in fase sismica, con effetti deleteri” (v. relazione di c.t.u., pag.
9/19).
Né appare fondato il richiamo del condono edilizio del 2008 (Permesso di Costruire in
Sanatoria n. 02/2008), rilasciato in base ad un certificato di idoneità statica del 06.12.2004, che eviterebbe – secondo la tesi degli opponenti – la necessità di applicare le norme sulla manutenzione straordinaria delle parti strutturali: infatti, il certificato di idoneità statica, la cui efficacia è peraltro limitata ai soli fini del condono edilizio, “fotografava” la configurazione al 2004, epoca in cui esistevano gli ammorsamenti (eseguiti nel 2001), mentre la successiva eliminazione – in adempimento del titolo giudiziale in esecuzione – degli stessi ammorsamenti conduce, per come sopra già illustrato, ad un comportamento strutturale di entrambi gli edifici totalmente diverso, ciò che rende inattuale e, in conclusione, irrilevante ai fini che occupano, la pregressa certificazione di idoneità statica.
In ultima analisi, gli interventi imposti dal titolo giudiziario in esecuzione richiedono l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari all'osservanza della normativa antisismica e, in particolare, del terzo comma dell'art. 9 della legge n. 1684/1962, che prevede “in caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a se stante mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi”: pertanto, in ossequio alle norme oggi vigenti, nazionali
(NTC 2018) e regionali (L.R. n. 16/2020 e regolamento di attuazione n. 20/2020),
l'esecuzione della sentenza richiede il rilascio di autorizzazione, previa stesura di un progetto strutturale da trasmettere al Servizio Sismico Regionale, organo deputato a valutare la conformità alla normativa antisismica degli interventi proposti (come ad esempio: creazione di giunto sismico, costruzione di nuovi elementi portanti (muro di confine), rinforzo di elementi esistenti, etc.).
In mancanza di adozione delle prescritte procedure, ed in difetto di costruzione di muro portante e giunto tecnico, deve escludersi che la sentenza sia stata eseguita.
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata.
3. Attesa la soccombenza gli opponenti in solido vanno condannati alla refusione delle spese di lite, liquidate – in applicazione del d.m. 147/2022, valori medi dello scaglione indeterminabile basso - in complessivi €7.616, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
AN BE, dichiaratasi antistatario, oltre a quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
6 Va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, per le valutazioni di competenza in ordine all'esecuzione di lavori strutturali in difetto della prescritta autorizzazione ed in violazione della normativa antisismica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in persona della dott.ssa MA RE NT, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto promosso da Parte_1
e contro così provvede:
[...] Parte_2 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €7.616, da distrarsi in favore dell'avv. AN BE, oltre a quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, per le valutazioni di competenza in ordine all'esecuzione di lavori strutturali in difetto della prescritta autorizzazione ed in violazione della normativa antisismica.
Palmi, 25 ottobre 2025
Il Giudice
MA RE NT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in persona della dott.ssa MA RE NT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nata ad [...] il [...], cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura telematicamente allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Giuseppe Macino, presso il cui studio in Gioia Tauro, alla via Duomo
n. 30, sono elettivamente domiciliati;
attori in opposizione
e
(nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
), in qualità di erede di rappresentato e difeso, C.F._3 Persona_1 per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. dall'Avv.
AN CC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giffone alla
Via del Progresso n. 47/c; convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 10.4.2025, per gli opponenti:
“(Voglia il Tribunale adito): - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
791/2020 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 07/07/2020 e pubblicata in data 10/12/2020 e richiamante la sentenza n. 327/2012 emessa dal Tribunale di Palmi
Sez. Distaccata di Cinquefrondi in data 13/10/2012 e depositata il 17/10/2012 - così statuire: • ritenere e dichiarare che la sig.ra ha perfettamente dato Parte_1 esecuzione sin dal 20/07/2021 alla sentenza n. 327/2012 sopra richiamata e che pertanto il sig. non aveva diritto di azionare il precetto notificato in data Controparte_1
04/12/2023; • condannare l'intimante al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA …”.
Dal foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 12.4.2025, per l'opposto: “prende atto della pregevole relazione tecnica dell'Ingegnere GRECO da cui risulta l'infondatezza
1 della domanda ex adverso proposta che deve essere rigettata e si riporta ai propri atti, verbali di causa e difese insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti con condanna dei
Sig.ri e in solido, al pagamento delle spese di rito, con distrazione a favore Pt_2 Pt_1 della sottoscritta procuratrice antistataria …”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione spinta dagli attori – al Pt_1 Pt_2 precetto loro notificato il 4.12.2023, per l'esecuzione delle prescrizioni di fare contenute nella sentenza n. 327/2012, depositata il 17/10/2012, di questo Tribunale, sez. staccata di confermata in parte qua dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con CP_2 sentenza n. 791/2020, pubblicata in data 10/12/2020.
Sostengono gli attori di aver già provveduto ad assolvere agli obblighi di fare imposti dal predetto titolo, con “il distacco del proprio fabbricato e l'eliminazione degli ammorsamenti indicati in atti”, avendo presentato S.C.I.A. a ministero dell'Ing. Controparte_3 presso il Comune di Anoia in data 07/06/2021, realizzando i lavori dal 12/07/2021 (inizio lavori comunicato in S.C.I.A.) al 20/07/2021.
Concludono come trascritto in epigrafe.
Il convenuto – opposto nel costituirsi in giudizio, contesta l'opposizione, negando CP_1 che gli opponenti abbiano eseguito correttamente le prescrizioni di facere contenute nella sentenza in esecuzione;
segnala in proposito che il Comune di Anoia, effettuate le verifiche sulla natura dei lavori denunciati dalla con la , in data 23/07/2021 aveva Pt_1 CP_4 comunicato la sospensione della pratica, in quanto “…gli elaborati presentati non rispecchiano quanto previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia sismica e previste per il progetto di adeguamento sismico, come sancito dalla sentenza ivi allegata…”; lo stesso inoltre, aveva aggiunto “Per il proseguio dei lavori si invita la a Controparte_5 CP_6 voler adeguare la suddetta pratica ad "intervento di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'Art.3, comma 1, lettera B) D.P.R. n. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell'edificio" in quanto si tratta di "eliminazione di ammorsamenti", procedendo altresi ad inviare il progetto al Servizio Sismico Regionale per la relativa autorizzazione”.
Deduce che dai documenti depositati da parte opponente (estratti fotografici e relazione integrativa a firma dell'ing. inviata al Comune di Anoia in data 22/11/2023) non CP_3 si evince il tipo di intervento eseguito, ma piuttosto si evince che i lavori, se effettivamente eseguiti, non sono stati posti in essere con le raccomandazioni indicate in sentenza (fondate sulle conclusioni del c.t.u. nominato in quel giudizio, ing. , né con le prescrizioni Per_2
2 dettate dal entrambe incentrate sulla necessità di osservare, Controparte_5 nell'esecuzione del distacco tra gli edifici, le norme antisismiche.
Conclude come trascritto in epigrafe.
In corso di causa è stata disposta ed espletata c.t.u.; in esito al deposito della relazione peritale ed allo scambio di scritti conclusionali, all'udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. L'opposizione è infondata.
Va premesso che la sentenza di primo grado, posta in esecuzione con il precetto opposto, ha accolto la domanda, svolta da (dante causa dell'odierno opposto), di Parte_3 accertamento della violazione del divieto di costruzione in aderenza o in appoggio, imposto dalla normativa antisismica, nonché quella collegata di riduzione in pristino, e – sulla scorta delle risultanze della relazione di c.t.u., espletata dall'ing. nell'ambito di quel Per_2 procedimento - ha condannato i convenuti e “al distacco CP_7 Parte_1 del muro di confine del proprio fabbricato” dallo stabile ed alla “eliminazione degli Pt_3 ammorsamenti da attacco indicati in atti, nei termini e nei modi indicati in parte motiva”: e la parte motiva richiede che tutti i prescritti interventi avvengano “nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antisismica…” (v. sentenza n. 327/2012 di questo
Tribunale, sez. staccata di . CP_2
Le predette statuizioni sono state integralmente confermate in sede di gravame, anche con il richiamo di copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nelle zone in cui vige la normativa antisismica - contenuta nella legge 25 novembre 1962, n.1684 - non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt.874, 876, 884 cod. civ., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici” (in tal senso, v. Cass., Sez. II, Sentenza n. 3425 del
16/02/2006, citata nella motivazione della sentenza resa nel giudizio a quo dalla Corte
d'Appello di Reggio Calabria, n. 791/2020).
Ciò posto, rispetto al primo degli obblighi imposti, il c.t.u., ing. , nominato Persona_3 nel corso del presente giudizio, in esito ad approfondito esame degli atti e ad accurato sopralluogo, ha verificato che “la sentenza è stata eseguita solo parzialmente. Infatti è stato distaccato il muro di confine dal fabbricato , con la realizzazione della sottile parete Pt_3 di gasbeton, ma la normativa antisismica è stata del tutto ignorata non essendo stato
3 predisposto alcun progetto strutturale, da sottoporre al vaglio dell'ente preposto, che dimostri il pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antisismica”.
Sulla scorta degli accertamenti peritali, rimasti sul punto incontestati, il muro - costruito dagli odierni opponenti in esecuzione del dictum giudiziale - consiste in una sottile tramezzatura in gas beton dello spessore di 8 cm., distanziata di 2 cm. dal muro Trimarchi:
l'ausiliare ha anche chiarito che la predetta controparete in gas beton non costituisce un muro portante e la sua realizzazione non è conforme alla normativa antisismica, perchè: a) “il fabbricato è aderente al fabbricato senza interposizione di Parte_4 CP_1 giunto sismico”; b) “il fabbricato è privo del muro portante lato Parte_4 CP_1 il che inficia la sua stabilità, a più forte ragione se si considera che rispetto alla configurazione di progetto (1968) oggi ha un piano in più".
Le conclusioni dell'ausiliare appaiono conformi a quelle emergenti dalla relazione depositata dal c.t.u. nel giudizio a quo, secondo le quali “l'assenza del previsto muro Per_2 portante sul confine con la ditta inficia completamente un funzionamento di tipo Pt_3 scatolare”.
In particolare, tra le due soluzioni alternative proposte da quell'ausiliare (realizzare un collegamento stabile strutturale tra i due edifici contigui, in modo che essi costituiscano un unico complesso organico, come consentito dall'art. 9, comma 4 della l. n. 1684/1962, ovvero applicare il terzo comma della stessa disposizione, che prevede “in caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a se stante mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi”), la sentenza in esecuzione ha scelto di applicare la seconda, disponendo la costruzione del muro da parte dei convenuti e la rimozione degli ammorsamenti (su cui v. infra).
Pertanto, poichè la realizzazione di un muro di confine non portante non soddisfa la condizione dell'autonomia strutturale dell'edificio , richiesta dalla Parte_5 normativa antisismica sopra citata, l'eccezione dei convenuti – opponenti, di aver dato esecuzione alla sentenza, va rigettata.
Anche nella parte relativa all'eliminazione degli ammorsamenti l'opposizione è infondata.
In effetti, come rilevato dal c.t.u., ing. , dalla lettura della relazione allegata alla SCIA Per_3 depositata presso il Comune di Anoia in data 07/06/2021 (presentata prima dell'inizio dei lavori di attuazione delle opere prescritte con le sentenze in esecuzione e redatta dal tecnico di parte, ing. ), non solo non si evince alcuna indicazione circa Controparte_3 il numero, la conformazione ed il posizionamento degli ammorsamenti eliminati con quei
4 lavori, ma nemmeno si espone alcun progetto strutturale che valuti l'effetto della rimozione dei citati ammorsamenti sulla stabilità dell'edificio, né viene affrontata la questione del giunto tecnico, mancante, tra i due immobili.
Secondo il c.t.u., invero, poiché l'intervento da eseguire riguardava parti strutturali dell'immobile e non mere riparazioni, esso era soggetto alle disposizioni in materia di edilizia antisismica nazionali (NTC 2018) ed alle procedure regolate dalle norme regionali
(L.R. n. 16/2020 e regolamento di attuazione n. 20/2020), che richiedono il rilascio di autorizzazione, previa stesura di un progetto strutturale da trasmettere al Servizio Sismico
Regionale: cosa che non è stata fatta nel caso di specie, mancando qualsivoglia progetto strutturale, tanto che l'efficacia della pratica edilizia, iniziata con la SCIA sopra menzionata,
è stata sospesa con provvedimento del responsabile dell'Area Tecnica del Comune CP_5 datato 23.07.2021, in base alle seguenti motivazioni: “CONSIDERATO che dall'esamina della documentazione allegata alla pratica di cui sopra, gli elaborati presentati non rispecchiano quanto previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia sismica e previste per il progetto di adeguamento sismico, come sancito dalla sentenza ivi allegata e QUINDI
CONFIGURABILE COME INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(Pesante) di cui all'Art. 3 comma 1 lettera b) D.P.R. N. 380/2001 che riguardino le parti strutturali dell'edificio”; DATO ATTO di quanto sopra, la pratica SUE n. 41, si intende
SOSPESA, PERTANTO l'intervento non è avviabile (esito negativo). Per il prosieguo dei lavori si invita la S.V. a voler adeguare la suddetta pratica ad “intervento di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'Art. 3, comma 1, lettera B) D.P.R. n. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell'edificio” in quanto si tratta di “eliminazione di ammorsamenti”, provvedendo altresì ad inviare il progetto al Servizio Sismico Regionale per la relativa autorizzazione”.
Deve in proposito ritenersi infondata la tesi - sostenuta dagli attori opponenti anche attraverso il richiamo della relazione integrativa, redatta sempre dal tecnico di parte ing.
e depositata presso il comune di Anoia il 22.11.2023 – in base alla quale CP_3
l'eliminazione degli ammorsamenti dovrebbe essere considerata come un intervento che non influisce sul comportamento dei fabbricati, trattandosi di una valutazione “palesemente errata sotto il profilo tecnico”, come segnalato dal c.t.u., ing. , con considerazioni Per_3 logicamente motivate, che qui integralmente si condividono: invero, “in assenza degli ammorsamenti le due strutture si comportano in maniera autonoma e vibrano sotto l'azione sismica in maniera indipendente. Purtroppo però l'assenza di giunto sismico determina degli
5 “scontri” tra le due strutture in fase sismica, con effetti deleteri” (v. relazione di c.t.u., pag.
9/19).
Né appare fondato il richiamo del condono edilizio del 2008 (Permesso di Costruire in
Sanatoria n. 02/2008), rilasciato in base ad un certificato di idoneità statica del 06.12.2004, che eviterebbe – secondo la tesi degli opponenti – la necessità di applicare le norme sulla manutenzione straordinaria delle parti strutturali: infatti, il certificato di idoneità statica, la cui efficacia è peraltro limitata ai soli fini del condono edilizio, “fotografava” la configurazione al 2004, epoca in cui esistevano gli ammorsamenti (eseguiti nel 2001), mentre la successiva eliminazione – in adempimento del titolo giudiziale in esecuzione – degli stessi ammorsamenti conduce, per come sopra già illustrato, ad un comportamento strutturale di entrambi gli edifici totalmente diverso, ciò che rende inattuale e, in conclusione, irrilevante ai fini che occupano, la pregressa certificazione di idoneità statica.
In ultima analisi, gli interventi imposti dal titolo giudiziario in esecuzione richiedono l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari all'osservanza della normativa antisismica e, in particolare, del terzo comma dell'art. 9 della legge n. 1684/1962, che prevede “in caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a se stante mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi”: pertanto, in ossequio alle norme oggi vigenti, nazionali
(NTC 2018) e regionali (L.R. n. 16/2020 e regolamento di attuazione n. 20/2020),
l'esecuzione della sentenza richiede il rilascio di autorizzazione, previa stesura di un progetto strutturale da trasmettere al Servizio Sismico Regionale, organo deputato a valutare la conformità alla normativa antisismica degli interventi proposti (come ad esempio: creazione di giunto sismico, costruzione di nuovi elementi portanti (muro di confine), rinforzo di elementi esistenti, etc.).
In mancanza di adozione delle prescritte procedure, ed in difetto di costruzione di muro portante e giunto tecnico, deve escludersi che la sentenza sia stata eseguita.
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata.
3. Attesa la soccombenza gli opponenti in solido vanno condannati alla refusione delle spese di lite, liquidate – in applicazione del d.m. 147/2022, valori medi dello scaglione indeterminabile basso - in complessivi €7.616, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
AN BE, dichiaratasi antistatario, oltre a quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
6 Va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, per le valutazioni di competenza in ordine all'esecuzione di lavori strutturali in difetto della prescritta autorizzazione ed in violazione della normativa antisismica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in persona della dott.ssa MA RE NT, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto promosso da Parte_1
e contro così provvede:
[...] Parte_2 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €7.616, da distrarsi in favore dell'avv. AN BE, oltre a quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, per le valutazioni di competenza in ordine all'esecuzione di lavori strutturali in difetto della prescritta autorizzazione ed in violazione della normativa antisismica.
Palmi, 25 ottobre 2025
Il Giudice
MA RE NT
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