CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 948/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210107071575 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n.° 9944/10/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva un ricorso della Sig.ra Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n.° 097202101071575 relativa per l'importo di € 783,14 all'anno di imposta 2016.
Lamenta la appellante che la gravata sentenza ha fornito una erronea interpretazione dell'art. 12 c.1 lett.
c) DPR 917/1986; norma che, nello stabilire che i carichi di famiglia devono essere ripartiti in parti eguali tra i coniugi in caso di affidamento congiunto o condiviso in sede di separazione, non opera alcun riferimento al mantenimento dei figli.
Nell'odierno giudizio non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--come affermato dalla appellante la materia è disciplinata dall'art. 12 c.1 lett. c) DPR 917/1986 secondo il quale, ove intervenga la separazione tra i coniugi, le detrazioni per i carichi familiari devono essere tra loro ripartite in parti eguali nel caso di affidamento congiunto o condiviso dei figli. Norma che quindi non opera alcun ulteriore riferimento al loro mantenimento.
--valutazione che trova conferma anche nella sentenza n.° 6688/7/2024 della CGT di primo grado di
Roma, passata in giudicato, che intervenuta tra le stesse parti in riferimento all'anno di imposta 2019 ha respinto il ricorso della contribuente avverso altra cartella di pagamento.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 948/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210107071575 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n.° 9944/10/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva un ricorso della Sig.ra Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n.° 097202101071575 relativa per l'importo di € 783,14 all'anno di imposta 2016.
Lamenta la appellante che la gravata sentenza ha fornito una erronea interpretazione dell'art. 12 c.1 lett.
c) DPR 917/1986; norma che, nello stabilire che i carichi di famiglia devono essere ripartiti in parti eguali tra i coniugi in caso di affidamento congiunto o condiviso in sede di separazione, non opera alcun riferimento al mantenimento dei figli.
Nell'odierno giudizio non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--come affermato dalla appellante la materia è disciplinata dall'art. 12 c.1 lett. c) DPR 917/1986 secondo il quale, ove intervenga la separazione tra i coniugi, le detrazioni per i carichi familiari devono essere tra loro ripartite in parti eguali nel caso di affidamento congiunto o condiviso dei figli. Norma che quindi non opera alcun ulteriore riferimento al loro mantenimento.
--valutazione che trova conferma anche nella sentenza n.° 6688/7/2024 della CGT di primo grado di
Roma, passata in giudicato, che intervenuta tra le stesse parti in riferimento all'anno di imposta 2019 ha respinto il ricorso della contribuente avverso altra cartella di pagamento.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.