Decreto cautelare 8 febbraio 2018
Ordinanza cautelare 7 marzo 2018
Sentenza 22 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 22/05/2018, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2018
N. 05661/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2018, proposto da
AF NO IU, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Argenziano, Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avvocato Gaetano Argenziano in Capodrise, via Valvitelli, 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del verbale di commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici di cui al concorso per l’assunzione di 1148 Allievi agenti della P.S. redatto in data 24.01.2018 ed in pari data notificato nella parte in cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo al concorso in parola a seguito di un asseritamente riscontrato “….. Deficit visus naturale (OD 3/10 OS 4/10) corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di 1 (una) diottria (OD sf -2,00 OS sf – 2,00) ai sensi dell’art 3 comma 1 lettera “C” D.M, n. 198 del 30/06 2003 e sue modifiche ed integrazioni” ;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a poter partecipare alla procedura concorsuale in parola, e alle sue ulteriori fasi della procedura selettiva
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente decisione viene assunta con decisione semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a.. sussistendone i presupposti.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, avendo partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 1148 Allievi agenti della P.S., ha impugnato il provvedimento con cui è stato riconosciuto non idoneo al Servizio di Polizia per il seguente motivo: “….. Deficit visus naturale (OD 3/10 OS 4/10) corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di 1 (una) diottria (OD sf -2,00 OS sf – 2,00) ai sensi dell’art 3 comma 1 lettera “C” D.M. n. 198 del 30/06 20031 e sue modifiche ed integr.”.
Con il ricorso in epigrafe ha censurato il provvedimento per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 14 del bando concorsuale e dell’art. 3 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198; eccesso di potere, irragionevolezza, travisamento del fatto ingiustizia manifesta e disparità di trattamento in quanto dal contenuto della certificazione rilasciata dal servizio medico legale dell’ASL CASERTA in data 31.01.2018 (All.5 al ricorso introduttivo) si evince che l’odierno ricorrente, sottoposto a visita oculistica di controllo, soddisferebbe a pieno titolo i parametri richiesti, atteso che il visus naturale risulta essere pari ad 8/10 e con visus corretto per 0,25 a sfera risultante 10/10.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Con ordinanza n. 1278 del 6 marzo 2018 la Sezione ha ritenuto di disporre verificazione.
L’incombente istruttorio è stato espletato e l’esito è stato depositato in data 10 maggio 2018.
Alla camera di consiglio del 15 maggio 2018, sentiti i difensori presenti e dato loro avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Nelle conclusioni medico legali rassegnate nella nota depositata il 10 maggio 2018 l’organo verificatore riferisce: “ In data odierna 07/05/2018 il ricorrente Sig. IU AE BA è stato sottoposto a visita medica oculistica con esito: "pregresso intervento di chirurgia laser...VOD 10/10 e VOS 10/10. EO: esiti intervento cheratoriparativo lamellare. Tono normale. FO nella norma. Eseguita topografia corneale... diagnosi: esito pregresso intervento laser riparativo lamellare (LASIK) con visus naturale di 10/10 in entrambi gli occhi. Per quanto evinto in sede di visita medica specialistica, in conclusione, si ritiene il sig. IU in possesso dei requisiti necessari al proseguimento dell'iter concorsuale poiché obiettivamente e strumentalmente non rilevata, in atto, la causa di non idoneità, di cui all' art. 3 comma 1 lettera c del D.M. 198 del 2003.
Diagnosi Medico-Legale: risulta IDONEO al proseguimento dell'iter concorsuale ”.
Osserva quindi il Collegio che gli esiti della disposta verificazione depongono per la fondatezza delle censure formulate dal ricorrente. Ne discende che, valorizzata l’opportunità di non privare il ricorrente di una chance, il ricorso può essere accolto con ammissione della stessa alla prosecuzione dell’iter concorsuale.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
Quanto alle spese di verificazione, deve tenersi presente che l’art. 66, comma 4, del c.p.a., stabilisce che per la liquidazione del compenso al verificatore si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore; inoltre, il sistema dei parametri introdotti dal D.M. n. 140 del 2012 per la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del G.A., secondo la giurisprudenza, anche della Sezione, non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali.
In ragione degli esposti criteri, attesa la specificità della prestazione svolta dall'ausiliario del giudice, nel caso di specie appare congrua la richiesta avanzata in proposito dal verificatore.
Pertanto, le spese di verificazione, liquidate sulla base della nota del Policlinico Militare di Roma del 10 maggio 2018, versata in atti unitamente al verbale di verificazione, nell’importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie con conseguente ammissione del ricorrente alla prosecuzione dell’iter concorsuale.
Liquida al verificatore la somma di € 500,00, ponendola a carico dell’amministrazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata IS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ines Simona Immacolata IS | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO