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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1528/2023 Oggetto: APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
considerato che
la causa è stata fissata in data odierna per la decisione con sentenza contestuale;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies – 350 bis comma 1 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1528 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
, con l'avv. CRISTINA SGAMMEGLIA -APPELLANTE - Parte_1
nei confronti di:
, Controparte_1 inpersona del Responsabile atti introduttivi del giudizio , rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. MARINA VAJANA
- APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace 349/2023 del Parte_1
22.3.2023 per avere il giudice di primo grado compensato interamente le spese di lite pur avendo accolto la domanda dell'attrice annullando l'intimazione di pagamento n. 291 2019
900088293/000 per le cartelle rientranti nella giurisdizione del G.O. dichiarando prescritto il credito.
La ha quindi contestato la suddetta decisione allegando la violazione dell'art. 91 Pt_1
c.p.c. e l'assenza di gravi ed eccezionali ragioni per la disposta compensazione. 1 , contumace in primo grado, si è costituita in appello Controparte_3 contestando il motivo di gravame e chiedendone il rigetto;
ha altresì spiegato appello incidentale chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della citazione proposta in primo grado per tardività, attesa la mancata impugnazione delle cartelle sottese e regolarmente notificate, come da produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
ha altresì chiesto al Tribunale dichiararsi la cessata materia del contendere per l'annullamento delle cartelle sottese all'impugnazione in forza dell'art. 1, commi da 222 a 230, della l. 29.12.2022, n. 197, perché di importo fino a 1.000,00 euro.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, mutato il giudice per trasferimento del precedente titolare ad altra sede giudiziaria, è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137:
è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo preliminarmente va dato atto, per ordine di trattazione, dell'inammissibilità delle produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dell Controparte_3
in conformità delle previsioni di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c. in assenza di alcuna
[...] dimostrazione dell'impossibilità per causa non imputabile, di produrre i citati documenti in primo grado.
In relazione all'ulteriore motivo di appello incidentale se ne rileva anche per questo profilo l'inammissibilità stante la carenza di interesse di alla definizione del Controparte_3 giudizio con il mero fine di far valere - peraltro non per tutte le cartelle sottese, - una diversa causa di annullamento e, precisamente, l'annullamento automatico di cui all'art. 1 commi 222 ss, L 29 dicembre 2022, n. 197 (in Suppl. ordinario n. 43 alla Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303). Peraltro l'annullamento riguarderebbe semmai soltanto gli interessi, dovendo evidenziarsi che nella fattispecie in esame gli estratti di ruolo si riferiscono a violazione del Codice della Strada per le quali il comma 228 della citata legge prevede che l'annullamento parziale contemplato dal comma 227 si applica limitatamente agli interessi comunque denominati e non investe le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare.
L'appello principale è invece fondato e va accolto.
La compensazione delle spese di lite si concretizza in un provvedimento giudiziale di diniego della rifusione delle spese processuali: consiste cioè nella possibilità per il giudice di non
2 applicare il criterio di ripartizione dettato dall'art. 91 cpc lasciando così operare in via definitiva il principio dell' anticipazione, in forza del quale ogni parte sopporta le spese relative ad atti che compie e che richiede.
L'art. 92 c.p.c prevedeva, quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del
2009, di “giusti motivi”). Tuttavia, in forza dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, (pubblicato in
G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162) l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost, 19/04/2018,n.77).
Al riguardo la Suprema Corte ha puntualizzato, anche di recente, che la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale -, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 c.p.c. (Cass. civ. sez.
VI, 10/04/2020, n.7782)
Nella fattispecie la sentenza impugnata, sia pur accogliendo integralmente la domanda, ha disposto la compensazione delle spese legali “per equi motivi, attesa la minima complessità delle questioni affrontate”.
Invero, il giudice di pace ha utilizzato una mera clausola di stile dovendo rilevarsi che la disposta compensazione non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla norma, non essendovi novità delle questioni trattate, né è stata affrontata una questione in diritto ove si registrava un contrasto giurisprudenziale.
Non sussistevano neppure altre gravi ed eccezionali ragioni giustificative di una tale pronuncia;
né tantomeno il giudice di pace ha svolto valutazioni con riguardo alle circostanze, allegate dall , in relazione alla precedente declinatoria di giurisdizione Controparte_3 della Commissione Tributaria in favore del Go e dell'eventuale incidenza di tale vicenda processuale in punto di spese nella controversia sottoposta al suo esame. Non vengono nemmeno esplicitati gli equi motivi posti alla base della statuizione di compensazione;
mentre, per altro verso, l'estrema semplicità della controversia poteva semmai essere valutata nella liquidazione delle spese di lite in un valore più vicino ai minimi di legge.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'appellata in virtù del principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado dalla tenendo Pt_1
3 conto del valore del giudizio (€ 1100,00), ai minimi di legge in considerazione della semplicità della vicenda conclusasi con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in assenza di prova in primo grado di una rituale notifica di atti presupposti interruttivi.
Alla luce del principio della soccombenza vengono poste a carico dell'appellata anche le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenendo conto di un valore più vicino al minimo, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, da distrarre in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale di , ogni altra istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_3
[...]
ACCOGLIE l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Agrigento n. 349/2023 del 22.3.2023, CONDANNA Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il
[...] Parte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 180,00 per compensi professionali ed in € 70,00 per esborsi, nonché alle spese del presente giudizio si liquidano in complessivi €
332,00 per compensi professionali ed in € 91,50 per esborsi;
il tutto oltre spese forfettarie e accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv.
Cristina Sgammeglia.
Dichiara la sussistenza, quanto all'appellante in via incidentale, delle condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Agrigento, 15 aprile 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
considerato che
la causa è stata fissata in data odierna per la decisione con sentenza contestuale;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies – 350 bis comma 1 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1528 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
, con l'avv. CRISTINA SGAMMEGLIA -APPELLANTE - Parte_1
nei confronti di:
, Controparte_1 inpersona del Responsabile atti introduttivi del giudizio , rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. MARINA VAJANA
- APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace 349/2023 del Parte_1
22.3.2023 per avere il giudice di primo grado compensato interamente le spese di lite pur avendo accolto la domanda dell'attrice annullando l'intimazione di pagamento n. 291 2019
900088293/000 per le cartelle rientranti nella giurisdizione del G.O. dichiarando prescritto il credito.
La ha quindi contestato la suddetta decisione allegando la violazione dell'art. 91 Pt_1
c.p.c. e l'assenza di gravi ed eccezionali ragioni per la disposta compensazione. 1 , contumace in primo grado, si è costituita in appello Controparte_3 contestando il motivo di gravame e chiedendone il rigetto;
ha altresì spiegato appello incidentale chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della citazione proposta in primo grado per tardività, attesa la mancata impugnazione delle cartelle sottese e regolarmente notificate, come da produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
ha altresì chiesto al Tribunale dichiararsi la cessata materia del contendere per l'annullamento delle cartelle sottese all'impugnazione in forza dell'art. 1, commi da 222 a 230, della l. 29.12.2022, n. 197, perché di importo fino a 1.000,00 euro.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, mutato il giudice per trasferimento del precedente titolare ad altra sede giudiziaria, è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137:
è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo preliminarmente va dato atto, per ordine di trattazione, dell'inammissibilità delle produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dell Controparte_3
in conformità delle previsioni di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c. in assenza di alcuna
[...] dimostrazione dell'impossibilità per causa non imputabile, di produrre i citati documenti in primo grado.
In relazione all'ulteriore motivo di appello incidentale se ne rileva anche per questo profilo l'inammissibilità stante la carenza di interesse di alla definizione del Controparte_3 giudizio con il mero fine di far valere - peraltro non per tutte le cartelle sottese, - una diversa causa di annullamento e, precisamente, l'annullamento automatico di cui all'art. 1 commi 222 ss, L 29 dicembre 2022, n. 197 (in Suppl. ordinario n. 43 alla Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303). Peraltro l'annullamento riguarderebbe semmai soltanto gli interessi, dovendo evidenziarsi che nella fattispecie in esame gli estratti di ruolo si riferiscono a violazione del Codice della Strada per le quali il comma 228 della citata legge prevede che l'annullamento parziale contemplato dal comma 227 si applica limitatamente agli interessi comunque denominati e non investe le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare.
L'appello principale è invece fondato e va accolto.
La compensazione delle spese di lite si concretizza in un provvedimento giudiziale di diniego della rifusione delle spese processuali: consiste cioè nella possibilità per il giudice di non
2 applicare il criterio di ripartizione dettato dall'art. 91 cpc lasciando così operare in via definitiva il principio dell' anticipazione, in forza del quale ogni parte sopporta le spese relative ad atti che compie e che richiede.
L'art. 92 c.p.c prevedeva, quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del
2009, di “giusti motivi”). Tuttavia, in forza dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, (pubblicato in
G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162) l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost, 19/04/2018,n.77).
Al riguardo la Suprema Corte ha puntualizzato, anche di recente, che la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale -, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 c.p.c. (Cass. civ. sez.
VI, 10/04/2020, n.7782)
Nella fattispecie la sentenza impugnata, sia pur accogliendo integralmente la domanda, ha disposto la compensazione delle spese legali “per equi motivi, attesa la minima complessità delle questioni affrontate”.
Invero, il giudice di pace ha utilizzato una mera clausola di stile dovendo rilevarsi che la disposta compensazione non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla norma, non essendovi novità delle questioni trattate, né è stata affrontata una questione in diritto ove si registrava un contrasto giurisprudenziale.
Non sussistevano neppure altre gravi ed eccezionali ragioni giustificative di una tale pronuncia;
né tantomeno il giudice di pace ha svolto valutazioni con riguardo alle circostanze, allegate dall , in relazione alla precedente declinatoria di giurisdizione Controparte_3 della Commissione Tributaria in favore del Go e dell'eventuale incidenza di tale vicenda processuale in punto di spese nella controversia sottoposta al suo esame. Non vengono nemmeno esplicitati gli equi motivi posti alla base della statuizione di compensazione;
mentre, per altro verso, l'estrema semplicità della controversia poteva semmai essere valutata nella liquidazione delle spese di lite in un valore più vicino ai minimi di legge.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'appellata in virtù del principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado dalla tenendo Pt_1
3 conto del valore del giudizio (€ 1100,00), ai minimi di legge in considerazione della semplicità della vicenda conclusasi con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in assenza di prova in primo grado di una rituale notifica di atti presupposti interruttivi.
Alla luce del principio della soccombenza vengono poste a carico dell'appellata anche le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenendo conto di un valore più vicino al minimo, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, da distrarre in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale di , ogni altra istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_3
[...]
ACCOGLIE l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Agrigento n. 349/2023 del 22.3.2023, CONDANNA Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il
[...] Parte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 180,00 per compensi professionali ed in € 70,00 per esborsi, nonché alle spese del presente giudizio si liquidano in complessivi €
332,00 per compensi professionali ed in € 91,50 per esborsi;
il tutto oltre spese forfettarie e accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv.
Cristina Sgammeglia.
Dichiara la sussistenza, quanto all'appellante in via incidentale, delle condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Agrigento, 15 aprile 2025
Il Giudice
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