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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6083/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Roberto Lenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla
Via Renato De Martino, n. 7
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv. Francesco Russo, Cinzia Coppa, Viviana Cornacchia, Roberto
Ferrari, Luigi Punzo ed ed elettivamente domiciliata presso la sede Controparte_2
legale dell' in Napoli alla Via Domenico Morelli, n. 75 CP_1
1 – resistente –
Conclusioni delle parti: all'udienza di discussione del 4 Giugno 2025, le parti concludevano come da verbale che qui abbiansi per integralmente richiamato e trascritto. All'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 447bis cod. proc. civ., , premesso di essere assegnataria Parte_1
di un immobile dell'IACP ubicato in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via A. Conforti, snc,
quinto piano i cui infissi esterni versavano in condizioni fatiscenti creandole disagi, siccome,
peraltro, affetta da gravi infermità e portatrice di handicap al 100%, stante l'inottemperanza dell'Ente proprietario alle diffide stragiudiziali, conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno
l' al fine di sentirle ordinare di sostituire i vecchi infissi ovvero ovvero condannarla CP_1
ad eseguire i lavori necessari per consentire il godimento dell'alloggio locato ed eliminare gli inconvenienti lamentati, con vittoria delle spese di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – deducendo
[...]
preliminarmente l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Eccepiva altresì la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ..
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attrice rientrando le opere di cui era richiesta l'esecuzione nell'ambito delle riparazioni a carico del conduttore.
2 Instava conseguentemente per il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente con vittoria delle spese processuali.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, assegnato a parte ricorrente termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, svolta attività istruttoria consistente nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza di discussione del 4 Giugno
2025, la causa, all'esito di discussione orale, era decisa, dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 7 Dicembre 2022,
nel procedimento di mediazione protocollo n. 239, depositato telematicamente da parte ricorrente in data 16 Dicembre 2022).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
La ctu agli atti, infatti, alla quale questo Giudice ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, ha accertato la necessità di sostituzione delle guarnizioni e delle maniglie degli infissi.
“Infatti le guarnizioni in gomma, ubicate sul perimetro dell'infisso in corrispondenza del contatto tra le parti fisse e quelle mobili, che grazie alla loro elasticità impediscono in passaggio della pioggia e del vento, risultano indurite dal tempo, dall'esposizione agli agenti atmosferici e non svolgono più appieno la propria funzione. In alcune maniglie il gancio interno (foto N. 3) che consente il bloccaggio delle ante mobili assicurandone la chiusura,
risulta spezzato ed assente (foto N. 4)” (cfr. ctu pag. 4).
Il Ctu ha altresì evidenziato la necessità di sostituzione degli infissi essendo improbabile,
attesa la loro vetustà, che siano reperibili pezzi di ricambio. L'ausiliare ha altresì sottolineato che, stante l'altezza da terra delle traverse inferiori dei telai fissi degli infissi esistenti nell'appartamento, che è pari a cm. 5,5, la ricorrente, invalida al 100% e necessitante per
3 deambulare di sedia a rotelle, non ha la possibilità di accedere autonomamente ai balconi della sua abitazione.
Le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio con provvedimento del 13 Maggio 2025
ed ivi poste provvisoriamente a carico delle parti solidalmente, vanno addebitate definitivamente a parte resistente.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna della resistente al rimborso degli onorari di CP_1
difesa da liquidarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo e la rinuncia al gratuito patrocinio (cfr. note autorizzate del 6 Marzo
2024 depositate telematicamente in data 7 Marzo 2024) valore della causa indeterminabile
– complessità bassa.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6083/2022 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, CONDANNA la resistente
[...]
– in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore – alla sostituzione degli infissi all'interno dell'immobile di cui è assegnataria la
Sig.ra 2) CONDANNA la resistente Parte_1 Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al
[...]
pagamento delle spese di ctu;
3) CONDANNA la resistente
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al Controparte_1
pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.809,00, oltre IVA e Cassa come per legge,
4 nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% , con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Lenza.
Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 4 Giugno 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6083/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Roberto Lenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla
Via Renato De Martino, n. 7
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv. Francesco Russo, Cinzia Coppa, Viviana Cornacchia, Roberto
Ferrari, Luigi Punzo ed ed elettivamente domiciliata presso la sede Controparte_2
legale dell' in Napoli alla Via Domenico Morelli, n. 75 CP_1
1 – resistente –
Conclusioni delle parti: all'udienza di discussione del 4 Giugno 2025, le parti concludevano come da verbale che qui abbiansi per integralmente richiamato e trascritto. All'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 447bis cod. proc. civ., , premesso di essere assegnataria Parte_1
di un immobile dell'IACP ubicato in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via A. Conforti, snc,
quinto piano i cui infissi esterni versavano in condizioni fatiscenti creandole disagi, siccome,
peraltro, affetta da gravi infermità e portatrice di handicap al 100%, stante l'inottemperanza dell'Ente proprietario alle diffide stragiudiziali, conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno
l' al fine di sentirle ordinare di sostituire i vecchi infissi ovvero ovvero condannarla CP_1
ad eseguire i lavori necessari per consentire il godimento dell'alloggio locato ed eliminare gli inconvenienti lamentati, con vittoria delle spese di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – deducendo
[...]
preliminarmente l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Eccepiva altresì la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ..
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attrice rientrando le opere di cui era richiesta l'esecuzione nell'ambito delle riparazioni a carico del conduttore.
2 Instava conseguentemente per il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente con vittoria delle spese processuali.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, assegnato a parte ricorrente termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, svolta attività istruttoria consistente nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza di discussione del 4 Giugno
2025, la causa, all'esito di discussione orale, era decisa, dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 7 Dicembre 2022,
nel procedimento di mediazione protocollo n. 239, depositato telematicamente da parte ricorrente in data 16 Dicembre 2022).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
La ctu agli atti, infatti, alla quale questo Giudice ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, ha accertato la necessità di sostituzione delle guarnizioni e delle maniglie degli infissi.
“Infatti le guarnizioni in gomma, ubicate sul perimetro dell'infisso in corrispondenza del contatto tra le parti fisse e quelle mobili, che grazie alla loro elasticità impediscono in passaggio della pioggia e del vento, risultano indurite dal tempo, dall'esposizione agli agenti atmosferici e non svolgono più appieno la propria funzione. In alcune maniglie il gancio interno (foto N. 3) che consente il bloccaggio delle ante mobili assicurandone la chiusura,
risulta spezzato ed assente (foto N. 4)” (cfr. ctu pag. 4).
Il Ctu ha altresì evidenziato la necessità di sostituzione degli infissi essendo improbabile,
attesa la loro vetustà, che siano reperibili pezzi di ricambio. L'ausiliare ha altresì sottolineato che, stante l'altezza da terra delle traverse inferiori dei telai fissi degli infissi esistenti nell'appartamento, che è pari a cm. 5,5, la ricorrente, invalida al 100% e necessitante per
3 deambulare di sedia a rotelle, non ha la possibilità di accedere autonomamente ai balconi della sua abitazione.
Le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio con provvedimento del 13 Maggio 2025
ed ivi poste provvisoriamente a carico delle parti solidalmente, vanno addebitate definitivamente a parte resistente.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna della resistente al rimborso degli onorari di CP_1
difesa da liquidarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo e la rinuncia al gratuito patrocinio (cfr. note autorizzate del 6 Marzo
2024 depositate telematicamente in data 7 Marzo 2024) valore della causa indeterminabile
– complessità bassa.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6083/2022 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, CONDANNA la resistente
[...]
– in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore – alla sostituzione degli infissi all'interno dell'immobile di cui è assegnataria la
Sig.ra 2) CONDANNA la resistente Parte_1 Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al
[...]
pagamento delle spese di ctu;
3) CONDANNA la resistente
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al Controparte_1
pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.809,00, oltre IVA e Cassa come per legge,
4 nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% , con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Lenza.
Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 4 Giugno 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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