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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice Dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2006 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Jorio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via R. Misasi n. 19, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ombretta Caforio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in San Pietro Vernotico (BR), alla via
Montepiana n. 13, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
,) P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Iannetti ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Claudio Monteverdi n. 20, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento - revoca finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420230015082642000, portante l'importo di € 19.506,01 ed emessa per il recupero dei contributi concessi in esito alla revoca dell'agevolazione ex legge 598/94.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo, la carenza di legittimazione attiva del l'omessa notifica Controparte_2 degli atti presupposti, l'omessa motivazione e la prescrizione del credito.
All'udienza del 08.04.2025 parte opponente chiedeva la cessazione della materia del contendere, essendo stata accolta da parte dell'agente della riscossione l'istanza di rateizzazione presentata dalla stessa.
2. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva di rigettare Controparte_1
l'opposizione, in quanto inammissibile e infondata.
3. Si costituiva in giudizio che Controparte_2
chiedeva di rigettare l'opposizione, poiché perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non provata.
pagina 2 di 7 4. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
12.11.2024, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 2006-1/2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva decisa e discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. In via preliminare, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Risulta, infatti, circostanza provata documentalmente che l'opponente nelle more del giudizio ha presentato istanza di rateizzazione e la stessa è stata accolta dall'agente della riscossione.
Ebbene, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Ciò detto, si rileva, tuttavia, che permane tra le parti la contesa in ordine alla regolazione delle spese processuali.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve essere scrutinata la fondatezza dell'opposizione.
Invero, in merito alla distribuzione delle spese processuali, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale.
6. Ciò detto, preliminarmente, si rileva l'infondatezza parziale dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' , in quanto le doglianze di Controparte_3
parte opponente attengono anche all'attività imputabile all'agente della riscossione, nella parte in cui si contesta l'omessa motivazione della cartella di pagamento opposta.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza,
pagina 3 di 7 risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07,
10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021); ancora “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n.
36390/2022).
7. Nel merito, priva di pregio risulta la tesi di parte opponente che, qualificando in termini privatistici il credito restitutorio dell'ente impositore, ritiene che il ruolo non costituisca un valido titolo esecutivo, in quanto, oltre alla natura pubblica del credito (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n.
6508/2020), le disposizioni di legge disciplinanti il finanziamento in questione legittimano il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale per i crediti vantati dal gestore del Fondo di garanzia per le PMI, tenuto conto che non è alieno nell'attuale sistema ordinamentale che anche le entrate dello
Stato aventi causa in rapporti di diritto privato possano, per espressa previsione di legge, prescindere dalla formazione giudiziale di un titolo esecutivo.
Pertanto, si ritiene che il mutuante, delegato dall'amministrazione all'erogazione del finanziamento - per questo dotato di legittimazione attiva diversamente da quanto ritenuto da parte opponente - possa “autoformare” il titolo esecutivo con l'iscrizione a ruolo della somma richiesta a titolo di retrocessione dei finanziamenti erogati.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima pagina 4 di 7 nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Controparte_2 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. civ. sez. III, , ord. n.
1005/2023).
Inoltre, il d.lgs. n. 123 del 1998 prevede, secondo quanto descritto nell'art. 7, una serie di forme di intervento pubblico a sostegno delle PMI e, come ha precisato la sentenza della Suprema
Corte n. 2664 del 2019, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, inteso peraltro alla "razionalizzazione" e riorganizzazione dell'intero settore (art. 1 del d.lgs. in parola).
In altre parole, sia che l'intervento avvenga mediante finanziamento diretto, sia che attraverso la concessione di una garanzia (ascrivibile alla fattispecie legale della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia ovvero ancora della garanzia a prima richiesta) si tratta comunque di assorbire il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 21841/2017).
8. Infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del
[...]
atteso che, come visto, la stessa risulta essere ente gestore Controparte_2 dell'agevolazione in parola e l'erogatore del finanziamento, che ha, pertanto, diritto al recupero delle somme nel caso di intervenuta revoca della predetta agevolazione.
9. Infondata risulta, altresì, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, in quanto è presente in atti la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dl 15.03.2010, la missiva integrativa del provvedimento di revoca, ricevuta dall'opponente in data 28.12.2012, e il provvedimento di revoca con contestuale invito al pagamento, che l'opponente ha ricevuto in data
22.06.2012.
10. Per quanto riguarda l'asserita omessa motivazione della cartella di pagamento e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, si rileva che detta eccezione risulta infondata.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico che “l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25588/2021; conf.
pagina 5 di 7 Cass. civ, sez. trib., ord. n. 28574/2020; Cass. civ., sez. trib. ord. n. 24417/2018) e che “Allorché la cartella di pagamento segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la medesima cartella è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del
2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art.
3. Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (Cass. civ., sez. trib., sent. n.
35343/2022; conf. Cass. civ., SS.UU, sent. n. 22281/2022).
Orbene, nel caso de quo, la cartella contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali della pretesca creditoria, nonché l'indicazione del provvedimento di revoca che ne costituisce l'atto presupposto, peraltro, già precedentemente notificato e, quindi, conosciuto dal ricorrente.
Invero, la cartella di pagamento contiene l'indicazione dell'ente creditore, il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore, il tipo di ruolo, il numero, la data di consegna all'agente della riscossione, il titolo del credito e i relativi codici, gli importi, l'anno di riferimento e l'atto propedeutico già notificato;
la stessa appare, altresì, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28.6.1999, contenendo l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, richiesta dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973.
Ciò rende prova della sua completezza contenutistica e, quindi, della sua piena validità, escludendo ogni, pure paventata, lesione del diritto di difesa dell'opponente che, invece, è stato posto nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi della pretesa creditoria e di azionare ogni consentito strumento processuale;
invero, l'opponente ricevuta la predetta documentazione, relativa alla restituzione del finanziamento, a cui la cartella di pagamento impugnato rinviava, proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale, con cui richiedeva di dichiarare l'insussistenza delle motivazioni che avevano portato alla revoca parziale del finanziamento, in tal modo dimostrando di aver compreso le motivazioni poste alle base dell'atto impugnato.
pagina 6 di 7 11. Si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito, atteso che lo stesso è stato oggetto del predetto giudizio, iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 666/2013, concluso in data 08.01.2020, con conseguente interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.;
12. Per dette ragioni, l'opposizione sarebbe stata rigettata.
13. Le spese del presente giudizio e del giudizio iscritto al r.g. n. 2006-1/2024 seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m.
10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla refusione, in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese processuali che si liquidano in € 4.700,00 (di cui € 500,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione e € 900,00 per la fase di decisione per quanto riguarda il giudizio di merito e di cui € 500,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione ed € 350,00 per quanto riguarda il procedimento cautelare di cui al n. r.g. 2006-1/2024), per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- condanna alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali che si liquidano in € 4.700,00 (di Controparte_2
cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione e € 900,00 per la fase di decisione per quanto riguarda il giudizio di merito e di cui €
500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione ed €
350,00 per quanto riguarda il procedimento cautelare di cui al n. r.g. 2006-1/2024), per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice Dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2006 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Jorio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via R. Misasi n. 19, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ombretta Caforio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in San Pietro Vernotico (BR), alla via
Montepiana n. 13, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
,) P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Iannetti ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Claudio Monteverdi n. 20, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento - revoca finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420230015082642000, portante l'importo di € 19.506,01 ed emessa per il recupero dei contributi concessi in esito alla revoca dell'agevolazione ex legge 598/94.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo, la carenza di legittimazione attiva del l'omessa notifica Controparte_2 degli atti presupposti, l'omessa motivazione e la prescrizione del credito.
All'udienza del 08.04.2025 parte opponente chiedeva la cessazione della materia del contendere, essendo stata accolta da parte dell'agente della riscossione l'istanza di rateizzazione presentata dalla stessa.
2. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva di rigettare Controparte_1
l'opposizione, in quanto inammissibile e infondata.
3. Si costituiva in giudizio che Controparte_2
chiedeva di rigettare l'opposizione, poiché perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto e non provata.
pagina 2 di 7 4. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
12.11.2024, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 2006-1/2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva decisa e discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. In via preliminare, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Risulta, infatti, circostanza provata documentalmente che l'opponente nelle more del giudizio ha presentato istanza di rateizzazione e la stessa è stata accolta dall'agente della riscossione.
Ebbene, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Ciò detto, si rileva, tuttavia, che permane tra le parti la contesa in ordine alla regolazione delle spese processuali.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve essere scrutinata la fondatezza dell'opposizione.
Invero, in merito alla distribuzione delle spese processuali, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale.
6. Ciò detto, preliminarmente, si rileva l'infondatezza parziale dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' , in quanto le doglianze di Controparte_3
parte opponente attengono anche all'attività imputabile all'agente della riscossione, nella parte in cui si contesta l'omessa motivazione della cartella di pagamento opposta.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che
"il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza,
pagina 3 di 7 risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07,
10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021); ancora “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n.
36390/2022).
7. Nel merito, priva di pregio risulta la tesi di parte opponente che, qualificando in termini privatistici il credito restitutorio dell'ente impositore, ritiene che il ruolo non costituisca un valido titolo esecutivo, in quanto, oltre alla natura pubblica del credito (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n.
6508/2020), le disposizioni di legge disciplinanti il finanziamento in questione legittimano il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale per i crediti vantati dal gestore del Fondo di garanzia per le PMI, tenuto conto che non è alieno nell'attuale sistema ordinamentale che anche le entrate dello
Stato aventi causa in rapporti di diritto privato possano, per espressa previsione di legge, prescindere dalla formazione giudiziale di un titolo esecutivo.
Pertanto, si ritiene che il mutuante, delegato dall'amministrazione all'erogazione del finanziamento - per questo dotato di legittimazione attiva diversamente da quanto ritenuto da parte opponente - possa “autoformare” il titolo esecutivo con l'iscrizione a ruolo della somma richiesta a titolo di retrocessione dei finanziamenti erogati.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima pagina 4 di 7 nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Controparte_2 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. civ. sez. III, , ord. n.
1005/2023).
Inoltre, il d.lgs. n. 123 del 1998 prevede, secondo quanto descritto nell'art. 7, una serie di forme di intervento pubblico a sostegno delle PMI e, come ha precisato la sentenza della Suprema
Corte n. 2664 del 2019, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, inteso peraltro alla "razionalizzazione" e riorganizzazione dell'intero settore (art. 1 del d.lgs. in parola).
In altre parole, sia che l'intervento avvenga mediante finanziamento diretto, sia che attraverso la concessione di una garanzia (ascrivibile alla fattispecie legale della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia ovvero ancora della garanzia a prima richiesta) si tratta comunque di assorbire il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 21841/2017).
8. Infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del
[...]
atteso che, come visto, la stessa risulta essere ente gestore Controparte_2 dell'agevolazione in parola e l'erogatore del finanziamento, che ha, pertanto, diritto al recupero delle somme nel caso di intervenuta revoca della predetta agevolazione.
9. Infondata risulta, altresì, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, in quanto è presente in atti la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dl 15.03.2010, la missiva integrativa del provvedimento di revoca, ricevuta dall'opponente in data 28.12.2012, e il provvedimento di revoca con contestuale invito al pagamento, che l'opponente ha ricevuto in data
22.06.2012.
10. Per quanto riguarda l'asserita omessa motivazione della cartella di pagamento e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, si rileva che detta eccezione risulta infondata.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico che “l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25588/2021; conf.
pagina 5 di 7 Cass. civ, sez. trib., ord. n. 28574/2020; Cass. civ., sez. trib. ord. n. 24417/2018) e che “Allorché la cartella di pagamento segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la medesima cartella è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del
2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art.
3. Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (Cass. civ., sez. trib., sent. n.
35343/2022; conf. Cass. civ., SS.UU, sent. n. 22281/2022).
Orbene, nel caso de quo, la cartella contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali della pretesca creditoria, nonché l'indicazione del provvedimento di revoca che ne costituisce l'atto presupposto, peraltro, già precedentemente notificato e, quindi, conosciuto dal ricorrente.
Invero, la cartella di pagamento contiene l'indicazione dell'ente creditore, il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore, il tipo di ruolo, il numero, la data di consegna all'agente della riscossione, il titolo del credito e i relativi codici, gli importi, l'anno di riferimento e l'atto propedeutico già notificato;
la stessa appare, altresì, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28.6.1999, contenendo l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, richiesta dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973.
Ciò rende prova della sua completezza contenutistica e, quindi, della sua piena validità, escludendo ogni, pure paventata, lesione del diritto di difesa dell'opponente che, invece, è stato posto nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi della pretesa creditoria e di azionare ogni consentito strumento processuale;
invero, l'opponente ricevuta la predetta documentazione, relativa alla restituzione del finanziamento, a cui la cartella di pagamento impugnato rinviava, proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale, con cui richiedeva di dichiarare l'insussistenza delle motivazioni che avevano portato alla revoca parziale del finanziamento, in tal modo dimostrando di aver compreso le motivazioni poste alle base dell'atto impugnato.
pagina 6 di 7 11. Si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito, atteso che lo stesso è stato oggetto del predetto giudizio, iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 666/2013, concluso in data 08.01.2020, con conseguente interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.;
12. Per dette ragioni, l'opposizione sarebbe stata rigettata.
13. Le spese del presente giudizio e del giudizio iscritto al r.g. n. 2006-1/2024 seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m.
10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla refusione, in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese processuali che si liquidano in € 4.700,00 (di cui € 500,00 per la Controparte_1 fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione e € 900,00 per la fase di decisione per quanto riguarda il giudizio di merito e di cui € 500,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione ed € 350,00 per quanto riguarda il procedimento cautelare di cui al n. r.g. 2006-1/2024), per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- condanna alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali che si liquidano in € 4.700,00 (di Controparte_2
cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione e € 900,00 per la fase di decisione per quanto riguarda il giudizio di merito e di cui €
500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione ed €
350,00 per quanto riguarda il procedimento cautelare di cui al n. r.g. 2006-1/2024), per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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