Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 487
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    La Corte ritiene che la notifica effettuata da agenzie postali private sia legittima. La notifica via PEC è un'alternativa valida alla raccomandata, ma quest'ultima resta utilizzabile. La Corte rileva che la società contribuente non ha contestato gli atti depositati dalla Regione Campania con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992, rendendo inammissibili le eccezioni sollevate in appello. Pertanto, le eccezioni sull'asserita nullità delle notificazioni sono dichiarate inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 487
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 487
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo