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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5570/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Società_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 19141/6/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00106727 77 000 TASSA AUTO 2018
A seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza della CGT di primo grado di Napoli n. 19141/6/24 del 6 dicembre 2024 aveva
Società_1rigettato il ricorso della “ ” presentato avverso la cartella di pagamento n. 02820240010672777000 – fondata sugli avvisi di accertamento nn. 834324319947 – 834324411893 – 834343256468 - 834326965219 – 834335838594 –
834334644989 – 834335407350 – 834335411087 – 834345281041 – concernente tasse automobilistiche relative all'anno 2018. Costituitasi la Regione Campania il primo giudice, valutati i motivi di opposizione dedotti – decadenza dal potere impositivo e prescrizione del credito per omessa notifica dei pregressi avvisi in narrativa – concludeva per l'infondatezza del ricorso risultando dalla documentazione allegata dall'Ente resistente, che i predetti atti presupposti erano stati ritualmente notificati in data 27 ottobre 2021, come attestato dalla certificazione di compiuta giacenza al 20 dicembre 2021. Seguiva la condanna alle spese, liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.
Contro questa decisione la società contribuente ha proposto appello contestando la decisione del primo giudice per aver ritenuto l'infondatezza del ricorso in ragione della documentazione prodotta che attestava la regolare notifica mediante avviso di giacenza e certificazioni di compiuta giacenza. In primo luogo si trattava di notifica effettuata dalla società privata Società_2, che non ha fede pubblica;
in secondo, essendo «la ricorrente soggetto iva e quindi soggetto con pec ai sensi e per gli effetti dell'art.14 comma 1 del dlgs
159/2015 dal 01/06/2016 è sempre obbligatorio notificare ai soggetti con partita iva gli atti tributari via pec. Anche se la notifica via pec non fosse obbligatoria, in ogni caso effettuando le dovute ricerche avrebbero constatato l'esistenza della pec e avrebbero notificato all'indirizzo digitale, come fatto per la cartella […] In base alla giurisprudenza recente, una notifica è nulla se l'agente notificatore non indica nella relata le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario, specialmente in caso di irreperibilità. Questo significa che la semplice dichiarazione di irreperibilità non è sufficiente;
è necessario che l'ufficiale descriva le attività svolte per cercare il destinatario, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per rintracciarlo». Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio con distrazione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha resistito all'impugnazione ed è rimasta intimata stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello.
Si è costituita la Regione Campania che si è riportata alle controdeduzioni presentate nel primo grado di giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso e chiarito va detto che l'appello è infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità della cartella impugnata posto che va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo invero sintetico, ma chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo i giudici di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente e, come detto, riproposte anche in appello.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni dei primi giudici, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
Dunque, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni del primo grado che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem, cioè facendo riferimento alle argomentazioni della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937).
La sentenza appellata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali, cosi come nessun dubbio può sussistere in ordine legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a
Nominativo_1 italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (ex multis, cfr. Cass. ordinanza n. 18541 dell'8 luglio 2024).
Quanto alla modalità delle avvenute notificazioni, va detto che per soggetti titolari di partita
IVA, la notifica di atti amministrativi e tributari, come nella specie degli avvisi di accertamento in contestazione, avviene primariamente via PEC, essendo considerata un'alternativa pienamente valida alla raccomandata, equiparabile a una notifica postale che, tuttavia, resta utilizzabile;
dunque, tale eccezione neppure coglie nel segno.
Ma v'è di più. Dirimente risulta il rilievo che già in primo grado la Regione Campania ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione in data 27 ottobre 2021 degli atti prodromici alla cartella esattoriale opposta e che la contribuente nell'atto introduttivo del giudizio aveva assunto di non aver ricevuto (“La cartella non è stata preceduta dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento”, ricorso pag. 1).
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ente impositore in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza della notifica degli avvisi prodromici – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992. Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo la ricorrente società proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto presupposto a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, comprovata dai documenti che la Regione Campania aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi. E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere “supplita” neppure dalla presentazione di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione (nella specie peraltro neppure avvenuta).
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle notificazioni di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente società al pagamento delle spese del giudizio a favore della
Regione Campania che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta).
Napoli, 13 gennaio 2026 Il Presidente relatore
MA de UC
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5570/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Società_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 19141/6/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00106727 77 000 TASSA AUTO 2018
A seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza della CGT di primo grado di Napoli n. 19141/6/24 del 6 dicembre 2024 aveva
Società_1rigettato il ricorso della “ ” presentato avverso la cartella di pagamento n. 02820240010672777000 – fondata sugli avvisi di accertamento nn. 834324319947 – 834324411893 – 834343256468 - 834326965219 – 834335838594 –
834334644989 – 834335407350 – 834335411087 – 834345281041 – concernente tasse automobilistiche relative all'anno 2018. Costituitasi la Regione Campania il primo giudice, valutati i motivi di opposizione dedotti – decadenza dal potere impositivo e prescrizione del credito per omessa notifica dei pregressi avvisi in narrativa – concludeva per l'infondatezza del ricorso risultando dalla documentazione allegata dall'Ente resistente, che i predetti atti presupposti erano stati ritualmente notificati in data 27 ottobre 2021, come attestato dalla certificazione di compiuta giacenza al 20 dicembre 2021. Seguiva la condanna alle spese, liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.
Contro questa decisione la società contribuente ha proposto appello contestando la decisione del primo giudice per aver ritenuto l'infondatezza del ricorso in ragione della documentazione prodotta che attestava la regolare notifica mediante avviso di giacenza e certificazioni di compiuta giacenza. In primo luogo si trattava di notifica effettuata dalla società privata Società_2, che non ha fede pubblica;
in secondo, essendo «la ricorrente soggetto iva e quindi soggetto con pec ai sensi e per gli effetti dell'art.14 comma 1 del dlgs
159/2015 dal 01/06/2016 è sempre obbligatorio notificare ai soggetti con partita iva gli atti tributari via pec. Anche se la notifica via pec non fosse obbligatoria, in ogni caso effettuando le dovute ricerche avrebbero constatato l'esistenza della pec e avrebbero notificato all'indirizzo digitale, come fatto per la cartella […] In base alla giurisprudenza recente, una notifica è nulla se l'agente notificatore non indica nella relata le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario, specialmente in caso di irreperibilità. Questo significa che la semplice dichiarazione di irreperibilità non è sufficiente;
è necessario che l'ufficiale descriva le attività svolte per cercare il destinatario, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per rintracciarlo». Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio con distrazione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha resistito all'impugnazione ed è rimasta intimata stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello.
Si è costituita la Regione Campania che si è riportata alle controdeduzioni presentate nel primo grado di giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso e chiarito va detto che l'appello è infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità della cartella impugnata posto che va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo invero sintetico, ma chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo i giudici di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente e, come detto, riproposte anche in appello.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni dei primi giudici, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
Dunque, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni del primo grado che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem, cioè facendo riferimento alle argomentazioni della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937).
La sentenza appellata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali, cosi come nessun dubbio può sussistere in ordine legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a
Nominativo_1 italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (ex multis, cfr. Cass. ordinanza n. 18541 dell'8 luglio 2024).
Quanto alla modalità delle avvenute notificazioni, va detto che per soggetti titolari di partita
IVA, la notifica di atti amministrativi e tributari, come nella specie degli avvisi di accertamento in contestazione, avviene primariamente via PEC, essendo considerata un'alternativa pienamente valida alla raccomandata, equiparabile a una notifica postale che, tuttavia, resta utilizzabile;
dunque, tale eccezione neppure coglie nel segno.
Ma v'è di più. Dirimente risulta il rilievo che già in primo grado la Regione Campania ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione in data 27 ottobre 2021 degli atti prodromici alla cartella esattoriale opposta e che la contribuente nell'atto introduttivo del giudizio aveva assunto di non aver ricevuto (“La cartella non è stata preceduta dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento”, ricorso pag. 1).
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ente impositore in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza della notifica degli avvisi prodromici – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992. Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nella specie il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo la ricorrente società proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto presupposto a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità di detta notificazione, comprovata dai documenti che la Regione Campania aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi. E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere “supplita” neppure dalla presentazione di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione (nella specie peraltro neppure avvenuta).
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità delle notificazioni di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente società al pagamento delle spese del giudizio a favore della
Regione Campania che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta).
Napoli, 13 gennaio 2026 Il Presidente relatore
MA de UC