Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2022, proposto dalla società Mucchietti Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento del danno
derivante della persistente e illegittima condotta commissiva e omissiva con la quale il Comune di Termoli ha impedito alla società ricorrente la realizzazione, nel territorio comunale, di un intervento costruttivo ex art. 14 comma 1 quinquies della L.R. n. 30/2009 (cd. Piano casa).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termoli;
Vista la nota del 18.11.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IO OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha proposto, nei confronti del Comune di Termoli, domanda volta all’ottenimento del risarcimento del danno subito a causa della persistente e illegittima condotta, commissiva e omissiva, con la quale l’Amministrazione ha, nel tempo, impedito alla stessa società la realizzazione, nel territorio del Comune, di un intervento costruttivo ex art. 14 comma 1 quinquies della L.R. n. 30/2009 (cd. Piano casa).
2. Il ricorso è stato articolato nei paragrafi così rubricati:
I. SULLA ILLEGITTIMITA’ DELLA CONDOTTA TENUTA DAL COMUNE DI TERMOLI E SULLA SUSSISTENZA DELLA COLPA GRAVE;
II. SULL’INGIUSTIZIA DEL DANNO;
III. SUL NESSO EZIOLOGICO E SULLA SPETTANZA DEL BENE DELLA VITA;
IV. SULLA SUSSISTENZA DI UN DANNO PATRIMONIALE.
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Termoli, che ha dedotto l’integrale infondatezza della domanda risarcitoria.
4. Con nota depositata in data 18.11.2025 la parte ricorrente ha formulato infine la seguente dichiarazione: “ alla luce degli sviluppi della controversa questione sottesa al presente giudizio, di non avere più interesse alla decisione del ricorso n. 311/2022 proposto dalla società contro il Comune di Termoli. Il ricorso potrà pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tanto ai fini della definizione della vertenza. Con cortese compensazione delle spese di lite ”.
5. E all’udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va effettivamente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm..
Il Collegio deve infatti prendere senz’altro atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione che la parte ricorrente ha espresso con lo scritto depositato in data 18.11.2025.
Va quindi pronunciata la conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante l’esito del giudizio, e in assenza di motivata opposizione all’esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente nella sua memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OC | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO