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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 26.5.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5337/2017 r.g. e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Romano e dall'avv. Roberto
Alecci;
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Maria Adelaide Nieddu e dall'avv.
Oliviero Atzeni;
(c.f. ), già Controparte_2 P.IVA_3
(c.f. ), in persona del legale AR P.IVA_4 rappresentante pro tempore, resistente contumace oggetto: opposizione a ruolo.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 novembre 2017 la premesso di aver Parte_1 verificato, presso gli uffici della di Messina l'esistenza di un AR debito di € 3.672,96, nei confronti dell' per mancato versamento di contributi CP_1 previdenziali DM10, interessi e sanzioni (oltre interessi di mora e aggio) relativi all'anno
2016, ottenendo copia del relativo estratto il 17 novembre 2017, assumeva di non aver mai ricevuto la notifica del sottostante atto impositivo (avviso di addebito n.
59520160003225281) e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità/l'accertamento della nullità del ruolo n. 876/2016 (visto 8.10.2016 partita
330652 anno 2016).
Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento del ricorso del quale chiedeva CP_1 il rigetto. L'udienza del 26.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note la causa viene decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della PA
, che sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
[...]
3. Va inoltre rilevato che l' è subentrata ex lege (art. PA
76 D.L. n. 73/2021) a decorrere dall'1.10.2021 a senza che ciò AR abbia però comportato alcuna interruzione del giudizio (cfr., in questo senso, in ipotesi analoghe Cass. Sez. Un.
8.6.2021 n. 15911. V. anche Cass. N. 15869/2018)
4. Va quindi preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione.
Si richiama infatti giurisprudenza che si condivide secondo cui “In tema di notifica a mezzo CP_ pec dell'avviso di addebito per omessi contributi, fatta dall' la circostanza che la ricevuta di consegna non rechi l'indicazione dell'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge;
inoltre, poiché, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, ciò che è stato notificato va al destinatario e il mittente ne perde il possesso, è il destinatario stesso che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso, o di non aver ricevuto nulla” (Trib. Roma, Sez. Lav.,
19.03.2018, n. 2105)
Inoltre si richiama la giurisprudenza di merito secondo cui “La notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L.
183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento
16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg)”. (ex multis Corte d'Appello Torino,
Sez. Lav., 28.01.2021)
Alla luce dei superiori principi non avendo parte ricorrente specificatamente disconosciuto la documentazione prodotta dall' in sede di memoria di costituzione CP_1 deve ritenersi provata la notifica dell'avviso di addebito in data 26.10.2016.
Ne consegue la tardività dell'opposizione non essendo stata la stessa presentata entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso.
Ne consegue che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99. Il detto termine
2 secondo consolidato orientamento della Cassazione “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e acconsentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cass. N.4506/2007).
6. Attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi vanno compensate le spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Messina, 27 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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