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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1011/2024 promossa da:
, C.F. e P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Bavasso ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96
- APPELLANTE -
CONTRO
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EN AR, domiciliato digitalmente all'indirizzo pec
Email_1
- APPELLATO - ;
Oggetto: appello avverso sentenza n. 600/24, resa inter partes dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. nel Giudizio n.r.g. Parte_2
4902/2023 pubblicata in data 13.02.2024, mai notificata;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
pagina 1 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11 settembre 2023 regolarmente notificato, il sig. Controparte_1 esponeva di avere ricevuto un estratto di ruolo contenente cartella di pagamento n.
139201700003600944000 di complessivi € 481.00, relativa a omesso pagamento
Tari per l'anno 2015. A fondamento della domanda deduceva di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento recante la predetta pretesa e, pertanto, ne chiedeva l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito.
L' si costituiva deducendo preliminarmente il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario, in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la regolarità dell'iter di notifica degli atti impositivi.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. con sentenza Parte_2
n. 600/2024 accoglieva la domanda annullando l'atto impugnato con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito in accoglimento dei sopra dispiegati motivi di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in riforma della sentenza n. 600/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Vibo
Valentia, in via preliminare e principale -dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice di Pace riguardo a tutti i motivi di opposizione, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia;
-qualora si rigetti
l'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo proposta in primo grado dal sig. nel merito -accertata CP_1
l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica della cartella nonché la valida notifica di successivi atti di riscossione, dichiarare non decorso il termine di prescrizione;
-conseguentemente all'accoglimento della richiesta formulata in via preliminare e/o gradata, dichiarare la piena validità della cartella opposta e del
pagina 2 di 8 credito in essa contenuto;
-condannare la parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'agente della riscossione.”
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratte di ruolo e nel merito la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'appello avverso Controparte_1 sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità e non eccedente il valore di euro 1100 ai sensi dell'art. 339 co.3 c.p.c. nonché per assenza di legittimazione processuale del difensore Avvocato del libero Foro;
la giurisdizione del Giudice
Ordinario in quanto trattasi di causa afferente a fatti estintivi avvenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo nonché l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per omessa regolare notifica degli atti prodromici.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.10.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 III co. C.p.c.
La norma in questione, infatti, contiene un'espressa deroga all'inappellabilità delle cause decise ai sensi dell'art. 114 c.p.c. in caso di “violazione di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Nel caso di specie, l'appello ha ad oggetto in via principale un difetto di giurisdizione, senz'altro sussumibile nell'ambito delle norme sul procedimento.
Orbene, la suprema Corte di Cassazione, chiamata a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 339 c.p.c ha avuto modo di chiarire che “si è già detto che la violazione delle regole di competenze e giurisdizione è compresa nell'ambito delle norme sul procedimento, onde la sentenza equitativa del giudice di pace è appellabile certamente per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza(…) in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 111, settimo comma,
pagina 3 di 8 Cost. - prospettata sotto il profilo che tra i vizi deducibili con l'appello non rientrerebbero la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla competenza, nonché il vizio di motivazione - atteso che essa si basa su di un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali vizi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento.” (sul punto, ex multis, Corte di Cassazione n.
10775/2008).
Parimenti va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore dell' , Avvocato del libero foro. Controparte_2
Sul punto basti il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte a S.S.U.U n. 30008
Anno 2019 che ha formulato il seguente principio di diritto:“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'
[...]
si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad Parte_1 essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1d.l. 193 del 2016
- in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il Pt_1 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
pagina 4 di 8 Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Parte_1 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Parte_1
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Parte_1 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Non sussistendo in materia un caso riservato all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e in ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' Controparte_2
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro.
[...]
Tanto premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione sollevato dall' . Parte_1
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione pagina 5 di 8 della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (TARI).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli pagina 6 di 8 atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e in assenza di un atto esecutivo;
pagina 7 di 8 conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella di pagamento n. 139201700003600944000 di complessivi €
481.00, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1011/2024 promossa da:
, C.F. e P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Bavasso ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96
- APPELLANTE -
CONTRO
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EN AR, domiciliato digitalmente all'indirizzo pec
Email_1
- APPELLATO - ;
Oggetto: appello avverso sentenza n. 600/24, resa inter partes dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. nel Giudizio n.r.g. Parte_2
4902/2023 pubblicata in data 13.02.2024, mai notificata;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
pagina 1 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11 settembre 2023 regolarmente notificato, il sig. Controparte_1 esponeva di avere ricevuto un estratto di ruolo contenente cartella di pagamento n.
139201700003600944000 di complessivi € 481.00, relativa a omesso pagamento
Tari per l'anno 2015. A fondamento della domanda deduceva di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento recante la predetta pretesa e, pertanto, ne chiedeva l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito.
L' si costituiva deducendo preliminarmente il Parte_1 difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario, in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la regolarità dell'iter di notifica degli atti impositivi.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. con sentenza Parte_2
n. 600/2024 accoglieva la domanda annullando l'atto impugnato con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito in accoglimento dei sopra dispiegati motivi di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in riforma della sentenza n. 600/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Vibo
Valentia, in via preliminare e principale -dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice di Pace riguardo a tutti i motivi di opposizione, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia;
-qualora si rigetti
l'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo proposta in primo grado dal sig. nel merito -accertata CP_1
l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica della cartella nonché la valida notifica di successivi atti di riscossione, dichiarare non decorso il termine di prescrizione;
-conseguentemente all'accoglimento della richiesta formulata in via preliminare e/o gradata, dichiarare la piena validità della cartella opposta e del
pagina 2 di 8 credito in essa contenuto;
-condannare la parte appellata al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'agente della riscossione.”
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratte di ruolo e nel merito la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'appello avverso Controparte_1 sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità e non eccedente il valore di euro 1100 ai sensi dell'art. 339 co.3 c.p.c. nonché per assenza di legittimazione processuale del difensore Avvocato del libero Foro;
la giurisdizione del Giudice
Ordinario in quanto trattasi di causa afferente a fatti estintivi avvenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo nonché l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per omessa regolare notifica degli atti prodromici.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.10.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 III co. C.p.c.
La norma in questione, infatti, contiene un'espressa deroga all'inappellabilità delle cause decise ai sensi dell'art. 114 c.p.c. in caso di “violazione di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Nel caso di specie, l'appello ha ad oggetto in via principale un difetto di giurisdizione, senz'altro sussumibile nell'ambito delle norme sul procedimento.
Orbene, la suprema Corte di Cassazione, chiamata a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 339 c.p.c ha avuto modo di chiarire che “si è già detto che la violazione delle regole di competenze e giurisdizione è compresa nell'ambito delle norme sul procedimento, onde la sentenza equitativa del giudice di pace è appellabile certamente per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza(…) in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 111, settimo comma,
pagina 3 di 8 Cost. - prospettata sotto il profilo che tra i vizi deducibili con l'appello non rientrerebbero la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla competenza, nonché il vizio di motivazione - atteso che essa si basa su di un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali vizi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento.” (sul punto, ex multis, Corte di Cassazione n.
10775/2008).
Parimenti va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore dell' , Avvocato del libero foro. Controparte_2
Sul punto basti il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte a S.S.U.U n. 30008
Anno 2019 che ha formulato il seguente principio di diritto:“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'
[...]
si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad Parte_1 essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1d.l. 193 del 2016
- in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il Pt_1 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
pagina 4 di 8 Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Parte_1 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Parte_1
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Parte_1 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Non sussistendo in materia un caso riservato all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e in ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' Controparte_2
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro.
[...]
Tanto premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione sollevato dall' . Parte_1
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione pagina 5 di 8 della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (TARI).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli pagina 6 di 8 atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e in assenza di un atto esecutivo;
pagina 7 di 8 conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella di pagamento n. 139201700003600944000 di complessivi €
481.00, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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