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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 146/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/01/2025 dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. LUNARDELLI NICOLA
e
(C.F. ) CP_1 Controparte_2 C.F._2 con l'avv. LUNARDELLI NICOLA
- ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 16/01/1999 a CAPPELLA MAGGIORE (TV). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 19/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
preso atto che le parti hanno dichiarato che, nonostante il definitivo venir meno della loro comunione spirituale e materiale, la coabitazione è provvisoriamente ancora in essere per motivi contingenti, dettati principalmente dall'esigenza della sig.ra di trovare un'occupazione lavorativa stabile;
CP_2 rilevato, peraltro, che la stessa trascorre lunghi periodi dell'anno presso la famiglia di origine in Perù; considerato su tale ultimo aspetto, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e
d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Cass. Civ. Ord. 9839/2023); osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/01/1999 da (n. a Vittorio Veneto Parte_1
(TV) il 10/08/1965) e (n. a Lima (Perù) il 15/04/1961) Parte_2
e trascritto al n. 1, Parte I, Serie -, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CAPPELLA MAGGIORE (TV) alle seguenti condizioni:
“
1. La casa coniugale resta assegnata al sig. che continuerà ad abitarla insieme alle figlie. Parte_1
2. Il sig. provvederà al mantenimento delle figlie maggiorenni, versando direttamente alle stesse quanto Parte_1 necessario per le loro necessità di vita, comprese quelle di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa, sino a che non diverranno economicamente autosufficienti.
La sig.ra si impegna a contribuire al mantenimento delle figlie dal momento in cui Parte_2 troverà una stabile occupazione lavorativa, in misura da determinarsi e in proporzione alle proprie possibilità economiche.
Fino al reperimento di una stabile occupazione, la signora contribuirà al mantenimento Parte_2 delle figlie in via diretta quando le stesse staranno presso di lei e corrisponderà il 20% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
3. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di CAPPELLA MAGGIORE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza. - Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'1.4.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera