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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/02/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2107 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Simona Di Iacovo;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
instaurando giudizio di merito, conseguente a giudizio per ATP previdenziale n
4521/22 per il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del figlio minore. Descritto l'iter amministrativo e giudiziario della fase per ATP, insisteva per la rinnovazione della CTU.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. Quindi, all'udienza odierna, il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di frequenza per il figlio minore.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'udienza del 14/11/2023, in sede di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU, era stata fissata la data del
11/12/2023 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. ne informava prontamente il Persona_1
giudicante, con deposito di relativa comunicazione in data 12/12/2023.
Con provvedimento del 16/12/2023 veniva fissata l'udienza del 6/2/2024 per la comparizione delle parti.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente adduceva motivazioni relative ad una malattia del minore nel giorno della visita, richiamando un certificato medico prodotto il 21/12/2023.
Devesi rilevare che il CTU non è stato avvertito da parte ricorrente che non si sarebbe presentata alla visita peritale;
inoltre, la parte non ha documentato in maniera tempestiva al tribunale l'impossibilità a comparire alla visita predetta ed anzi depositava la certificazione solo dopo che questo giudicante fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti, tardivamente rispetto alla visita peritale cui avrebbe dovuto comparire.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio.
Con separato provvedimento in pari data viene depositato il decreto di omologa relativo per ATP proc. n. 4521/22.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 6 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2107 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Simona Di Iacovo;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
instaurando giudizio di merito, conseguente a giudizio per ATP previdenziale n
4521/22 per il riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del figlio minore. Descritto l'iter amministrativo e giudiziario della fase per ATP, insisteva per la rinnovazione della CTU.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. Quindi, all'udienza odierna, il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di frequenza per il figlio minore.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'udienza del 14/11/2023, in sede di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU, era stata fissata la data del
11/12/2023 per la visita peritale in cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. ne informava prontamente il Persona_1
giudicante, con deposito di relativa comunicazione in data 12/12/2023.
Con provvedimento del 16/12/2023 veniva fissata l'udienza del 6/2/2024 per la comparizione delle parti.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente adduceva motivazioni relative ad una malattia del minore nel giorno della visita, richiamando un certificato medico prodotto il 21/12/2023.
Devesi rilevare che il CTU non è stato avvertito da parte ricorrente che non si sarebbe presentata alla visita peritale;
inoltre, la parte non ha documentato in maniera tempestiva al tribunale l'impossibilità a comparire alla visita predetta ed anzi depositava la certificazione solo dopo che questo giudicante fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti, tardivamente rispetto alla visita peritale cui avrebbe dovuto comparire.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio.
Con separato provvedimento in pari data viene depositato il decreto di omologa relativo per ATP proc. n. 4521/22.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 6 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari