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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12263 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18256 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
1) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
2) elettivamente domiciliati in Roma, alla Parte_2 Parte_3 via Flavio Domiziano, n. 10, presso lo studio degli avv.ti Roberto SARRA e
UR SI, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E
– in persona Controparte_1
del suo Capo pro tempore, dott.ssa – rappresentato e difeso Controparte_2 dal Responsabile del Processo Legale, avv. Floridia MONFORTE, unitamente e/o disgiuntamente ai funzionari avv.ti Donato DE ROSA, Sandra
CA, LE ET, CE GL, NA
TO, MA RO, PE L'ER, LA NO ed NN LI – elettivamente domiciliato per la carica presso l' CP_1
stesso, in Roma, alla via M. Brighenti, n. 23
CONVENUTO
1 OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 lavoro/prev – impugnazione verbale di accertamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti R. Sarra e L. Basilico, per i ricorrenti: “…-accertare e dichiarare che la società ha effettuato il pagamento Parte_4
dell'anticipazione del TFR in ossequio al disposto di cui all'art. 2120 c.c. e, comunque, sulla scorta di una espressa richiesta del Sig. Parte_5 sulla scorta di apposita pattuizione costituente condizione di miglior favore per il proprio dipendente;
* accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024 - RM-0014776 del
16.12.2024, numero protocollo 129143, notificato agli istanti in data
23.12.2024 e/o annullare/dichiarare nullo/inefficace il verbale unico di accer- tamento e notificazione impugnato, con ogni conseguenza circa
l'assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a titolo di anticipazio- ne del TFR. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favo- re dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti D. De Rosa, S. Ceccarelli, V. Corsetti, V. Battaglia, G. Intorcia,
[...]
G. L'VE, L. SA ed A. NA, per il convenuto: “…In via CP_3 principale dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
In subordine, accertare e dichiarare la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione
n.2024-RM-0014776 emesso dall'IAM in data 16/12/2024 e dei relativi atti presupposti e, per l'effetto, respingere il ricorso;
condannare il ricorrente alle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, II comma, D. Lgs.
149/2015”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 20 maggio 2025, la soc. ed Parte_1 [...]
hanno impugnato il verbale unico di accertamento e Parte_2 notificazione del 16.12.2024 con il quale l' di Controparte_1
Roma ha loro contestato, in solido, la violazione di cui all'art. 14, comma 1,
2 D.Lgs. n. 124/2004, per aver erogato al lavoratore dipendente la Parte_5 somma di €1.284,00 a titolo di anticipazione del TFR, in assenza delle condi- zioni di legge che legittimano il pagamento anticipato del trattamento di fine rapporto e per non aver poi ottemperato alla disposizione di accantonare, a fa- vore del lavoratore, il TFR maturato.
I ricorrenti hanno dedotto che ha richiesto, adducendo gra- Parte_5 vi difficoltà economiche e familiari, il pagamento della somma lorda di
€1.284,00 a titolo di anticipazione del TFR;
che essi hanno proposto ricorso amministrativo, senza ricevere riscontro;
che l'art. 2120 c.c. consente espres- samente l'erogazione di anticipazioni anche in deroga alle previsione di legge, laddove ciò sia previsto dai contratti collettivi o da patti individuali;
e che, per- tanto, nella specie, è stata legittima l'erogazione in virtù di adesione alla ri- chiesta del lavoratore che ha affermato di versare in uno stato di gravi difficol- tà economiche e familiari.
I ricorrenti hanno quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' costituitosi il 10 luglio Controparte_1
2025 a mezzo dei propri funzionari, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso giacché i verbali di accertamento, aventi natura di atti di carattere procedimentale inidonei a produrre effetti sulla situazione giu- ridica degli interessati, non sono autonomamente impugnabili.
Nel merito, ha sostenuto che laddove non ricorrano le condizioni stabilite dalla legge per l'erogazione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto, le somme versate a tale titolo sono soggette a contribuzione previdenziale.
Il convenuto ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La domanda dei ricorrenti deve ritenersi inammissibile.
Il verbale di accertamento ispettivo, come ritenuto da costante giurispru- denza, non è direttamente impugnabile davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto costituisce un atto
3 a carattere procedimentale e, come tale, inidoneo a produrre immediatamente alcun effetto sulla situazione soggettiva del destinatario, la quale viene invece incisa “quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Corte appello Torino sez. lav., 02/11/2020,
n. 435).
Precisamente, il “verbale redatto dall'agente accertatore non ha carattere di titolo esecutivo, ma costituisce solo una contestazione di illecito amministrativo, prodromica al provvedimento conclusivo che potrebbe sfociare in un'ordinanza ingiunzione o nell'archiviazione del procedimento.
Conseguentemente, non costituendo l'atto opposto il provvedimento con cui la sanzione amministrativa è irrogata, ma una semplice contestazione della condotta illecita con richiesta di pagamento della sanzione, non è impugnabile con lo strumento dell'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge
n 689/1981 in sede giurisdizionale” (Tribunale Arezzo, 08/03/2018, n. 295).
A tale regola fanno eccezione solo “i verbali di accertamento di violazioni che concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso il verbale è idoneo ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 c.d.s., comma 3, valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria” (Corte appello Roma sez. lav.,
21/09/2023, n. 3153).
I principi appena esposti sono stati confermati anche dalle giurisdizioni superiori.
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato in diverse pronunce che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla
4 situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass., 13 luglio 2021 n. 19947; v. anche, ex multis, Cass., 12 luglio 2010 n. 16319; Id., 10 maggio 2010 n. 11281).
Parimenti, il Consiglio di Stato ha affermato che: “Nel sistema generale della L. n. 689/1981 il verbale di accertamento dell'infrazione non costituisce atto suscettibile di autonoma e immediata contestazione, poiché l'atto di contestazione della violazione non è destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo, a differenza del processo verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, che, nel regime speciale previsto dallo stesso codice, possiede la potenzialità di costituire titolo esecutivo e può porsi, quindi, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza- ingiunzione, giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale.
Esso, perciò, conserva ancora natura procedimentale” (Cons. St., Sez. II, 19 agosto 2021, n. 5931).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale fin qui esposto deve, pertanto, ritenersi inammissibile la pretesa dei ricorrenti volta all'impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024- Cont RM-0014776 emesso dall' in data 16/12/2024.
Infatti, il diritto all'iniziativa economica privata non è ostacolato dal non poter impugnare immediatamente il verbale di accertamento che, come precisato, non incide sulla situazione soggettiva del datore di lavoro. Tale situazione, al contrario, viene ad essere pregiudicata solo quando l'amministrazione determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione (cfr. ex multis Cass., 30 maggio 2005, n. 11369; Cass., 2 settembre 2004, n. 17674;
5 Cass., sez. III, 5 aprile 2000, n. 4145 e Trib. Reggio Emilia 10/08/2017, n.
209).
Inoltre, anche a voler ritenere che la pretesa dei ricorrenti debba trovare piena tutela negli artt. 41 e 42 Cost., deve ritenersi che l'asserito diritto costituzionale a programmare la propria attività economica nella consapevolezza di dover pagare o meno una sanzione amministrativa non costituisca un diritto tiranno, in quanto deve essere bilanciato con altri principi di pari rango come quello del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., il quale, per evitare di rallentare o ostacolare l'operato dell'amministrazione, giustifica l'impugnazione del provvedimento solo quando lo stesso è in grado di incidere sulla sfera giuridica del destinatario.
Infine, non può ravvisarsi un interesse immediato all'accertamento del fatto che il pagamento anticipato del TFR sia stato legittimo, poiché, come detto, solo all'esito del procedimento amministrativo, nel corso del quale gli interessati possono far valere le loro ragioni, l'amministrazione valuta se la condotta contestata debba qualificarsi illecita.
2. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si rammenta che, giusta quanto prevede l'art. 9, comma 2, del d.lgs.
14.9.2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1
lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sen- si dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converti- to, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
6 Posto che tale decreto legislativo è entrato in vigore dopo l'attuazione, per opera del D.M. n. 55/2014, della disposizione di cui all'art. 13, comma 6, della l. n. 247/2012 in materia di compensi spettanti agli avvocati, deve repu- tarsi che lo stesso prevalga, quale norma successiva e speciale. Pertanto, oc- corre appunto fare riferimento al D.M. 140/2012, emanato, invece, in attua- zione dell'articolo 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.
Le spese sono quindi determinate negli importi minimi, tenuto conto del valore, della natura e della non complessità della controversia con riferimento alla Tabella A – Avvocati allegata al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (G.U.
22.8.2012, n. 195), e precisamente avendo riguardo allo scaglione per cause di valore fino ad €25.000,00 ed operando poi, sugli importi medi ridotti nella mi- sura massima prevista, la riduzione del 20%.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. e da con ricorso depositato il 20 mag- Parte_1 Parte_3 gio 2025, contrariis reiectis, così provvede:
1. - dichiara inammissibile la domanda;
2. - condanna in solido tra loro e al CP_5 Parte_1 Parte_3
pagamento, in favore dell' Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi €620,00 per compensi, oltre oneri di legge;
3. - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori delle parti.
Roma, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Francesco Molina- ro, magistrato ordinario in tirocinio.
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