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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 1310/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 11 Giugno 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1310/2024 tra:
, Parte_1 con l'avv. Danilo Giaccari, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con l'avv. Roberto Migliaccio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone,
l' rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Previa disapplicazione di atti e deliberazioni dell'ente convenuto a ciò limitativi, dichiarare e riconoscere a parte ricorrente l'espletamento di mansioni ascrivibili alla categoria C del CCN Comparto Sanità, con decorrenza dal 01.04.2019 al 31.03.2024, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire la relativa retribuzione propria della superiore qualifica richiesta, con pari decorrenza quantificate in €. 15.096,45, o dalla diversa data e nella diversa mi-sura ritenuta di giustizia;
oltre interessi legali. 2) Dichiarare, in ogni caso, previa disapplicazione di atti e deliberazioni dell'ente convenuto a ciò limitative, il diritto di parte ricorrente al trattamento retributivo proprio della categoria C, e in virtù del CCN Comparto Sanità, a far data dal 01.04.2019 al
31.3.2024 o da quella diversa ritenuta di giustizia;
Il tutto con gli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo. Con conseguente condanna al pagamento delle spese di causa, oltre rimb. spese 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di essere dipendente dell' convenuta sin dal Controparte_1
01.09.2007, con la qualifica di “Coadiutore amministrativo” e di essere inquadrata nella Categoria B2 e assegnata alla UOC
Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane - ex
Amministrazione, Gestione e Politiche del Personale;
- di aver svolto mansioni superiori, ascrivibili alla superiore
Categoria C – profilo Assistente Amministrativo, rispetto a quella di inquadramento, relativamente al periodo 01.04.2019 al
31.03.2024;
-che in particolare ha svolto le seguenti mansioni:
• Gestione Contabilità Personale Dipendente:
• Stampe di controllo di tutte le variazioni giuridico - economiche prima della fase di elaborazione cedolini (c.d. bozze stipendiali);
• Affiancamento, collaborazione e controllo attività svolte dai colleghi di tutti i Presidi aziendali di , Pt_2 Pt_3 CP_1
, , , (conguagli della retribuzione inerenti Pt_4 Parte_5 Pt_6
a variazioni di stati di attività, incarico professionale, esclusività, art.22, etc.);
• collaborazione nella fase dell'elaborazione dei cedolini e correzione degli errori nel calcolo stipendi;
• Calcolo stipendio eredi: acquisizione ed inserimento dati economici su inquadramento storico ed elaborazione delle competenze dovute;
• Elaborazione mensile file e stampe della Contabilità Analitica per la trasmissione stipendiale all'U.O.C. Economia e Finanza,
Contabilità Analitica mensile;
• Stampe/Verifiche e controllo per le periferie e Aziendale;
• Monitoraggio degli errori nel passaggio dei cedolini su storico ed eventuale risoluzione degli errori segnalati.
• Acquisizione dati giuridici - rilevazione delle presenze – elaborazione trattamento economico dei dipendenti (variazioni di cambi di stati di attività - malattia, congedo, aspettativa...), ecc;
-che sin dal 2015 parte ricorrente si occupa di pratiche della UOS del Trattamento Economico sia Aziendale sia delle periferie
(Anagni-Alatri-Frosinone; Atina-Sora-Cassino).
-che sin dal 2017, con il trasferimento del Responsabile della
UOS del Trattamento Economico Dr.ssa , l'ufficio è Persona_1 rimasto vacante delle figure di Assistente Amministrativo e
Collaboratore Amministrativo;
-che pertanto i due dipendenti rimasti, il Sig. Parte_7
e la ricorrente , hanno espletato le suddette mansioni, Parte_1 alle dirette dipendenze del Dirigente responsabile.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dunque dedotto di aver svolto mansioni superiori concretamente, prevalentemente e senza soluzione di continuità, ascrivibili alla superiore Categoria C – profilo Assistente Amministrativo, rispetto a quella di inquadramento, relativamente al periodo 01.04.2019 al
31.03.2024.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il Parte_8 rigetto della domanda in quanto infondata.
L ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_3 per eccessiva genericità.
L'Ente ha inoltre dedotto che le attività effettivamente svolte dalla ricorrente rientrano pienamente nella categoria di appartenenza e ha evidenziato la mancanza dei presupposti legislativi per l'invocata richiesta di remunerazione di mansioni superiori.
L ha negato che la ricorrente abbia mai effettuato la CP_3 gestione Contabilità Personale Dipendente, la Stampe di controllo di tutte le variazioni giuridico - economiche prima della fase di elaborazione cedolini (c.d. bozze stipendiali). Ha inoltre contestato che la ricorrente abbia svolto affiancamento, collaborazione e controllo attività svolte dai colleghi di tutti i
Presidi aziendali di , , , Pt_2 Pt_3 CP_1 Pt_4 Parte_5
. Pt_6
Sul contraddittorio così instaurato, è stata disposta la prova testimoniale richiesta dalle parti e all'esito la causa è stata discussa all'udienza odierna, e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Occorre in primo luogo individuare il petitum e la causa petendi del presente giudizio.
Con il presente giudizio parte ricorrente, inquadrata formalmente nella Categoria B2. con qualifica di “Coadiutore amministrativo”
e assegnata alla UOC Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse
Umane - ex Amministrazione, Gestione e Politiche del Personale, ha rivendicato il riconoscimento delle mansioni superiori svolte ed ascrivibili alla superiore Categoria C – profilo Assistente
Amministrativo, rispetto a quella di inquadramento, relativamente al periodo 01.04.2019 al 31.03.2024.
Va in via preliminare respinta l'eccezione formulata dall' CP_4 in via preliminare di inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità. Deve invero ritenersi che nel ricorso introduttivo siano stati compiutamente allegati i fatti posti a fondamento della domanda, avendo parte ricorrente analiticamente indicato le attività svolte e la loro riconduzione alle mansioni rivendicate.
Nel merito, giova evidenziare che, in materia di impiego pubblico privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può condurre all'acquisizione della corrispondente qualifica, ma limita la sua rilevanza sotto il profilo prettamente economico (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2009,
n. 27887: «In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del
2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 c.c..
Residua, allora, una volta accertato lo svolgimento di mansioni superiori, la possibilità di riconoscere il diritto alle differenze retributive maturate nel periodo in cui - secondo le allegazioni - vi è stato in concreto l'espletamento delle superiori mansioni
(cfr., Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13597: “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all'ipotesi, regolata dall'art. 52, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e già prevista dall'art. 56 d.lg. 3 febbraio
1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 d.lg. 31 marzo 1998 n.
80, modificato dall'art. 15 d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387), relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di «carriera» tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato art. 36 Cost.”). Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10027 del 2007, ha precisato che la previsione di cui all'art. 52 del D. Lgs. 165/2001, seconda cui “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, pone a carico del ricorrente non solo di provare di avere in concreto svolto le funzioni tipiche del livello superiore rivendicato, ma anche di fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore aveva in concreto comportato. Secondo la Corte non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite.
Ciò premesso in via generale, nel caso di specie, i testimoni escussi hanno concordemente riferito che la parte ricorrente nel periodo oggetto di giudizio ha svolto effettivamente le mansioni indicate in ricorso.
In particolare, risulta dirimente la deposizione resa dal teste di parte ricorrente collega della ricorrente Parte_7 all'interno del medesimo Ufficio fin dal 2008 e fino al gennaio 2025, e quindi per l'intero periodo oggetto di causa.
Il teste sig. ha in particolare riferito che “Eravamo nello Pt_7 stesso ufficio ed entrambi svolgevamo la medesima attività. Io sono un coadiutore amministrativo. Entrambi ci occupavamo quindi delle questioni legate all'ufficio UOC Risorse umane lato del trattamento economico, di fatto ci occupiamo del trattamento economico dei dipendenti (stipendi, buste paga ecc.). C'è una società esterna che fa da supporto, ma prima io e la ricorrente, insieme a , facevamo tutto da soli. Poi Persona_1 Persona_1
è stata trasferita, ma non è stata sostituita. La dott. Parte_9
è la nostra dirigente dal maggio 2020 circa ma preciso
[...] che non si occupa di stipendi. Non so dire di cosa si occupava la dott. ma preciso che degli stipendi ci occupavamo solo Pt_9 io e la ricorrente.
La ricorrente si occupava di elaborare in blocco le bozze degli stipendi ed effettuava un primo controllo, poi insieme ricontrollavamo insieme le bozze degli stipendi, perché spesso bisognava fare delle variazioni giuridiche come il caricamento di assenze. Dopo l'elaborazione delle buste paga io e la ricorrente facevamo un ulteriore controllo per verifiche di altra natura.
Preciso che queste verifiche le faceva principalmente la ricorrente e che era più attenta di me.
Entrambi utilizzavamo il programma AREAS. Il mio livello di acceso Areas è quello standard, mente la ricorrente ha un livello di accesso, come funzioni superiore, e può svolgere le medesime attività della società esterna che si occupa del supporto. Spesso è capitato che la ricorrente si occupava di qualche errore, mentre la società non se ne accorgeva.
Da sempre ci siamo occupati del trattamento economico sia aziendale che periferico come , ecc. Pt_2 Pt_3 Pt_6 Pt_4
Da quando è stata trasferita e fino al 2025 Persona_1 nell'ufficio eravamo presenti solo io e la ricorrente. Part Ho fatto causa alla nel 2007 per mansioni superiori, preciso che ero già coadiutorie amministrativo e con sentenza a me favorevole mi è stato riconosciuto il livello economico C.
ADR parte ricorrente: non ricordo, ma non mi sembra che il dott. , quando si è insediato, ci abbia chiesto una Per_2 relazione in ordine alle attività da noi svolte. Ricordo che nell'arco del rapporto lavorativo 2-3 abbiamo relazionato sulle attività lavorative svolte.”
La deposizione resa dal teste è Parte_7 particolarmente attendibile, sia per la precisione con cui sono state narrate le attività lavorative svolte dalla ricorrente, sia per il disinteresse manifestato ai fatti di causa. Il teste era poi collocato nel medesimo Ufficio della ricorrente e svolgeva le medesime attività, e ha quindi deposto su fatti appresi direttamente.
Il teste ha quindi pienamente confermato che la ricorrente si occupava regolarmente della Gestione Contabilità Personale Dipendente e del trattamento economico dei dipendenti sia a livello aziendale che a livello periferico come Pt_2 Pt_3
, stipendiale dei dipendenti. Pt_6 Pt_4
Peraltro, la deposizione è stata confermata anche dal teste
, che ha riferito che “Conosco la ricorrente, in Testimone_1 Parte quanto anche io lavoro per la dal 1° aprile 2022 e la ricorrente è una collega. io mi occupo di risorse umane (lato giuridico, permessi L. 104/92, aspettative, ecc.) e mi trovo nella stanza adiacente a quella in cui lavora la ri-corrente. La ricorrente è sempre inserita nella medesima UOC Risorse umane ma si occupa del trattamento economico dei dipendenti (stipendi, buste paga ecc.), comuni-co alla ricorrente tutto quello che faccio (aspettative, permessi ecc.) alla ricorrente …Quando sono arrivato avevo addirittura inteso che lei fosse una responsabile.
Conosco il programma AREAS che usa la ricorrente, lo uso anch'io sebbene per il profilo giuridico. La ricorrente elabora le bozze die cedolini, le controlla e ci segnala eventuali errori e inoltra le bozze di stipendi alla società ENGINERING, ovvero la ditta esterna che poi emette la versione definitiva dei cedolini.
Giornalmente o al massimo ogni de giorni la ricorrente verifica la situazione di tutti i dipendenti (timbrature, assenze e permessi)
e fa un riepilogo. Se un dipendente ha delle perplessità sul trattamento economico si rivolge a lei. È sempre stata il punto di riferimento del trattamento economico.
Confermo che fanno riferimento alla ricorrente anche i colleghi degli altri distretti della Provincia e la ricorrente gli affianca e controlla le relative attività.
Quando un dipendente muore è lei che si occupa di tutti i calcoli relativi alle competenze da corrispondere agli eredi”.
Il teste di parte resistente il quale si è limitato a Testimone_2 riferire che “La ricorrente era addetta al settore del trattamento economico del personale si occupava di buste paga e cedolini, nella UOC Risorse umane – trattamento economico c'è la dott.
, titolare di una UOS trattamento economico, la Parte_9 quale è presente fisicamente in ufficio. (…) Non posso precisare esattamente le attività svolte dalla ricorrente e le modalità procedurali seguite, perché trattandosi di una filiera ognuno doveva svolgere il proprio compito. ADR parte ricorrente: non so dire chi elaborava materialmente le buste paga, noi abbiamo anche una società esterna che elaborava buste paga e comunque
l'eventuale referente era la Pt_9
ADR parte ricorrente: non nego che possa essere stata la ricorrente a evidenziare errori nelle buste paga. Si tratta di errori che si evincono dal programma AREAS.
La ricorrente utilizzava il ricorrente Areas. Ci sono varie tipologie di accesso legate al ruolo svolto e la ricorrente aveva la sua utenza in relazione alle attività che svolgeva.”
Sulla base delle considerazioni svolte, ritiene il Giudicante provato che la ricorrente abbia svolto le attività amministrative indicate nel ricorso, ed in particolare che la ricorrente si è autonomamente occupata di tutte le questioni legate all'ufficio
UOC Risorse umane lato del trattamento economico, e che quindi di fatto si è occupata del trattamento economico dei dipendenti (stipendi, buste paga ecc.) e delle relative variazioni giuridiche dovute per esempio alle assenze, tanto che è emerso che la ricorrente era abilitata ad operare sul sistema ARESA.
Inoltre, ritiene il Giudicante che tali mansioni siano ascrivibili alla superiore Categoria C – profilo Assistente Amministrativo-, rispetto a quella di inquadramento, relativamente al periodo
01.04.2019 al 31.03.2024.
Sul punto, occorre precisare che l'art. 13 del Ccnl Comparto Sanità prevede un sistema di classificazione articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
Tra i profili professionali della categoria B, livello economico
B2–come quello di inquadramento della ricorrente- si rinviene quello del Coadiutore amministrativo, che è colui che << Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilo-grafia, la attività di sportello.>>.
Viceversa, alla cat. C appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonchè esperienza professionale e specialistica maturata nel sotto-stante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti>.
Il profilo dell'Assistente amministrativo rivendicato dalla ricorrente individua il lavoratore che svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programma-zione, studio e ricerca>.
Orbene, la elaborazione dei cedolini paga, con tutte le variazioni giuridiche dovute a decesso, assenze o altre cause, certamente rientra tra le mansioni di Assistente amministrativo, trattandosi di attività amministrativo-contabile complessa, in quanto non si limita affatto alla mera compilazione di modulistica predefinita, come indicato nel livello di inquadramento, ma di attività di concetto, mediante l'utilizzo di un sistema informatico di cui la ricorrente aveva l'abilitazione ad operare ad un livello superiore a quello posseduto dal coadiutore amministrativo sig. Parte_7
E'0 altresì emerso che la ricorrente operava in autonomia, in quanto la dott.ssa on è stata sostituita e che la Persona_1 dott.ssa non si occupava di elaborazione di stipendi. Pt_9
A nulla poi vale ad escludere la riconducibilità delle mansioni svolte al livello superiore la circostanza che ola ricorrente non coordinava altro personale, in quanto tale attività è prevista dalla norma contrattuale solo come eventuale.
In conclusione, ritiene il Giudicante che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, per come emerse all'esito dell'istruttoria, possano essere effettivamente riconducibili al profilo dell'Assistente amministrativo.
Quanto alle conseguenze giuridiche derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato, come detto, si applica l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 secondo cui
(comma 1) “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”, inoltre (comma 3) “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni” e (comma 5) “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. Ciò anche in conformità dell'art. 36 Cost. secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La ricorrente ha quindi diritto a percepire le differenze retributive relative alla qualifica superiore - categoria C del CCN Comparto
Sanità, con decorrenza maturate dal 01.04.2019 al 31.03.2024 quantificate nei conteggi attorei sulla base del CCNL del settore nella misura di euro €. 15.096,45, importo che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della CP_1 convenuta.
Il ricorso dovrà quindi essere accolto per i motivi indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono poste a carico della convenuta, con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1310/2024 R.G.:
a) Accerta e dichiara che parte ricorrente ha svolto mansioni superiori ascrivibili alla categoria C del CCN Comparto Sanità, con decorrenza dal 01.04.2019 al 31.03.2024, e per l'effetto, condanna l al pagamento delle differenze retributive CP_3 rispetto gli emolumenti percepiti in base all'inquadramento nella categoria B, formalmente riconosciuto, quantificate in €. 15.096,45, oltre interessi legali;
b) Condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente CP_3 delle spese di lite, che si liquidano in misura di €. 2.695,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 11 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 11 Giugno 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1310/2024 tra:
, Parte_1 con l'avv. Danilo Giaccari, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con l'avv. Roberto Migliaccio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone,
l' rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Previa disapplicazione di atti e deliberazioni dell'ente convenuto a ciò limitativi, dichiarare e riconoscere a parte ricorrente l'espletamento di mansioni ascrivibili alla categoria C del CCN Comparto Sanità, con decorrenza dal 01.04.2019 al 31.03.2024, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire la relativa retribuzione propria della superiore qualifica richiesta, con pari decorrenza quantificate in €. 15.096,45, o dalla diversa data e nella diversa mi-sura ritenuta di giustizia;
oltre interessi legali. 2) Dichiarare, in ogni caso, previa disapplicazione di atti e deliberazioni dell'ente convenuto a ciò limitative, il diritto di parte ricorrente al trattamento retributivo proprio della categoria C, e in virtù del CCN Comparto Sanità, a far data dal 01.04.2019 al
31.3.2024 o da quella diversa ritenuta di giustizia;
Il tutto con gli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo. Con conseguente condanna al pagamento delle spese di causa, oltre rimb. spese 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di essere dipendente dell' convenuta sin dal Controparte_1
01.09.2007, con la qualifica di “Coadiutore amministrativo” e di essere inquadrata nella Categoria B2 e assegnata alla UOC
Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane - ex
Amministrazione, Gestione e Politiche del Personale;
- di aver svolto mansioni superiori, ascrivibili alla superiore
Categoria C – profilo Assistente Amministrativo, rispetto a quella di inquadramento, relativamente al periodo 01.04.2019 al
31.03.2024;
-che in particolare ha svolto le seguenti mansioni:
• Gestione Contabilità Personale Dipendente:
• Stampe di controllo di tutte le variazioni giuridico - economiche prima della fase di elaborazione cedolini (c.d. bozze stipendiali);
• Affiancamento, collaborazione e controllo attività svolte dai colleghi di tutti i Presidi aziendali di , Pt_2 Pt_3 CP_1
, , , (conguagli della retribuzione inerenti Pt_4 Parte_5 Pt_6
a variazioni di stati di attività, incarico professionale, esclusività, art.22, etc.);
• collaborazione nella fase dell'elaborazione dei cedolini e correzione degli errori nel calcolo stipendi;
• Calcolo stipendio eredi: acquisizione ed inserimento dati economici su inquadramento storico ed elaborazione delle competenze dovute;
• Elaborazione mensile file e stampe della Contabilità Analitica per la trasmissione stipendiale all'U.O.C. Economia e Finanza,
Contabilità Analitica mensile;
• Stampe/Verifiche e controllo per le periferie e Aziendale;
• Monitoraggio degli errori nel passaggio dei cedolini su storico ed eventuale risoluzione degli errori segnalati.
• Acquisizione dati giuridici - rilevazione delle presenze – elaborazione trattamento economico dei dipendenti (variazioni di cambi di stati di attività - malattia, congedo, aspettativa...), ecc;
-che sin dal 2015 parte ricorrente si occupa di pratiche della UOS del Trattamento Economico sia Aziendale sia delle periferie
(Anagni-Alatri-Frosinone; Atina-Sora-Cassino).
-che sin dal 2017, con il trasferimento del Responsabile della
UOS del Trattamento Economico Dr.ssa , l'ufficio è Persona_1 rimasto vacante delle figure di Assistente Amministrativo e
Collaboratore Amministrativo;
-che pertanto i due dipendenti rimasti, il Sig. Parte_7
e la ricorrente , hanno espletato le suddette mansioni, Parte_1 alle dirette dipendenze del Dirigente responsabile.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dunque dedotto di aver svolto mansioni superiori concretamente, prevalentemente e senza soluzione di continuità, ascrivibili alla superiore Categoria C – profilo Assistente Amministrativo, rispetto a quella di inquadramento, relativamente al periodo 01.04.2019 al
31.03.2024.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il Parte_8 rigetto della domanda in quanto infondata.
L ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_3 per eccessiva genericità.
L'Ente ha inoltre dedotto che le attività effettivamente svolte dalla ricorrente rientrano pienamente nella categoria di appartenenza e ha evidenziato la mancanza dei presupposti legislativi per l'invocata richiesta di remunerazione di mansioni superiori.
L ha negato che la ricorrente abbia mai effettuato la CP_3 gestione Contabilità Personale Dipendente, la Stampe di controllo di tutte le variazioni giuridico - economiche prima della fase di elaborazione cedolini (c.d. bozze stipendiali). Ha inoltre contestato che la ricorrente abbia svolto affiancamento, collaborazione e controllo attività svolte dai colleghi di tutti i
Presidi aziendali di , , , Pt_2 Pt_3 CP_1 Pt_4 Parte_5
. Pt_6
Sul contraddittorio così instaurato, è stata disposta la prova testimoniale richiesta dalle parti e all'esito la causa è stata discussa all'udienza odierna, e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Occorre in primo luogo individuare il petitum e la causa petendi del presente giudizio.
Con il presente giudizio parte ricorrente, inquadrata formalmente nella Categoria B2. con qualifica di “Coadiutore amministrativo”
e assegnata alla UOC Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse
Umane - ex Amministrazione, Gestione e Politiche del Personale, ha rivendicato il riconoscimento delle mansioni superiori svolte ed ascrivibili alla superiore Categoria C – profilo Assistente
Amministrativo, rispetto a quella di inquadramento, relativamente al periodo 01.04.2019 al 31.03.2024.
Va in via preliminare respinta l'eccezione formulata dall' CP_4 in via preliminare di inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità. Deve invero ritenersi che nel ricorso introduttivo siano stati compiutamente allegati i fatti posti a fondamento della domanda, avendo parte ricorrente analiticamente indicato le attività svolte e la loro riconduzione alle mansioni rivendicate.
Nel merito, giova evidenziare che, in materia di impiego pubblico privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può condurre all'acquisizione della corrispondente qualifica, ma limita la sua rilevanza sotto il profilo prettamente economico (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2009,
n. 27887: «In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del
2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 c.c..
Residua, allora, una volta accertato lo svolgimento di mansioni superiori, la possibilità di riconoscere il diritto alle differenze retributive maturate nel periodo in cui - secondo le allegazioni - vi è stato in concreto l'espletamento delle superiori mansioni
(cfr., Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13597: “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all'ipotesi, regolata dall'art. 52, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e già prevista dall'art. 56 d.lg. 3 febbraio
1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 d.lg. 31 marzo 1998 n.
80, modificato dall'art. 15 d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387), relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di «carriera» tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato art. 36 Cost.”). Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10027 del 2007, ha precisato che la previsione di cui all'art. 52 del D. Lgs. 165/2001, seconda cui “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, pone a carico del ricorrente non solo di provare di avere in concreto svolto le funzioni tipiche del livello superiore rivendicato, ma anche di fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore aveva in concreto comportato. Secondo la Corte non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite.
Ciò premesso in via generale, nel caso di specie, i testimoni escussi hanno concordemente riferito che la parte ricorrente nel periodo oggetto di giudizio ha svolto effettivamente le mansioni indicate in ricorso.
In particolare, risulta dirimente la deposizione resa dal teste di parte ricorrente collega della ricorrente Parte_7 all'interno del medesimo Ufficio fin dal 2008 e fino al gennaio 2025, e quindi per l'intero periodo oggetto di causa.
Il teste sig. ha in particolare riferito che “Eravamo nello Pt_7 stesso ufficio ed entrambi svolgevamo la medesima attività. Io sono un coadiutore amministrativo. Entrambi ci occupavamo quindi delle questioni legate all'ufficio UOC Risorse umane lato del trattamento economico, di fatto ci occupiamo del trattamento economico dei dipendenti (stipendi, buste paga ecc.). C'è una società esterna che fa da supporto, ma prima io e la ricorrente, insieme a , facevamo tutto da soli. Poi Persona_1 Persona_1
è stata trasferita, ma non è stata sostituita. La dott. Parte_9
è la nostra dirigente dal maggio 2020 circa ma preciso
[...] che non si occupa di stipendi. Non so dire di cosa si occupava la dott. ma preciso che degli stipendi ci occupavamo solo Pt_9 io e la ricorrente.
La ricorrente si occupava di elaborare in blocco le bozze degli stipendi ed effettuava un primo controllo, poi insieme ricontrollavamo insieme le bozze degli stipendi, perché spesso bisognava fare delle variazioni giuridiche come il caricamento di assenze. Dopo l'elaborazione delle buste paga io e la ricorrente facevamo un ulteriore controllo per verifiche di altra natura.
Preciso che queste verifiche le faceva principalmente la ricorrente e che era più attenta di me.
Entrambi utilizzavamo il programma AREAS. Il mio livello di acceso Areas è quello standard, mente la ricorrente ha un livello di accesso, come funzioni superiore, e può svolgere le medesime attività della società esterna che si occupa del supporto. Spesso è capitato che la ricorrente si occupava di qualche errore, mentre la società non se ne accorgeva.
Da sempre ci siamo occupati del trattamento economico sia aziendale che periferico come , ecc. Pt_2 Pt_3 Pt_6 Pt_4
Da quando è stata trasferita e fino al 2025 Persona_1 nell'ufficio eravamo presenti solo io e la ricorrente. Part Ho fatto causa alla nel 2007 per mansioni superiori, preciso che ero già coadiutorie amministrativo e con sentenza a me favorevole mi è stato riconosciuto il livello economico C.
ADR parte ricorrente: non ricordo, ma non mi sembra che il dott. , quando si è insediato, ci abbia chiesto una Per_2 relazione in ordine alle attività da noi svolte. Ricordo che nell'arco del rapporto lavorativo 2-3 abbiamo relazionato sulle attività lavorative svolte.”
La deposizione resa dal teste è Parte_7 particolarmente attendibile, sia per la precisione con cui sono state narrate le attività lavorative svolte dalla ricorrente, sia per il disinteresse manifestato ai fatti di causa. Il teste era poi collocato nel medesimo Ufficio della ricorrente e svolgeva le medesime attività, e ha quindi deposto su fatti appresi direttamente.
Il teste ha quindi pienamente confermato che la ricorrente si occupava regolarmente della Gestione Contabilità Personale Dipendente e del trattamento economico dei dipendenti sia a livello aziendale che a livello periferico come Pt_2 Pt_3
, stipendiale dei dipendenti. Pt_6 Pt_4
Peraltro, la deposizione è stata confermata anche dal teste
, che ha riferito che “Conosco la ricorrente, in Testimone_1 Parte quanto anche io lavoro per la dal 1° aprile 2022 e la ricorrente è una collega. io mi occupo di risorse umane (lato giuridico, permessi L. 104/92, aspettative, ecc.) e mi trovo nella stanza adiacente a quella in cui lavora la ri-corrente. La ricorrente è sempre inserita nella medesima UOC Risorse umane ma si occupa del trattamento economico dei dipendenti (stipendi, buste paga ecc.), comuni-co alla ricorrente tutto quello che faccio (aspettative, permessi ecc.) alla ricorrente …Quando sono arrivato avevo addirittura inteso che lei fosse una responsabile.
Conosco il programma AREAS che usa la ricorrente, lo uso anch'io sebbene per il profilo giuridico. La ricorrente elabora le bozze die cedolini, le controlla e ci segnala eventuali errori e inoltra le bozze di stipendi alla società ENGINERING, ovvero la ditta esterna che poi emette la versione definitiva dei cedolini.
Giornalmente o al massimo ogni de giorni la ricorrente verifica la situazione di tutti i dipendenti (timbrature, assenze e permessi)
e fa un riepilogo. Se un dipendente ha delle perplessità sul trattamento economico si rivolge a lei. È sempre stata il punto di riferimento del trattamento economico.
Confermo che fanno riferimento alla ricorrente anche i colleghi degli altri distretti della Provincia e la ricorrente gli affianca e controlla le relative attività.
Quando un dipendente muore è lei che si occupa di tutti i calcoli relativi alle competenze da corrispondere agli eredi”.
Il teste di parte resistente il quale si è limitato a Testimone_2 riferire che “La ricorrente era addetta al settore del trattamento economico del personale si occupava di buste paga e cedolini, nella UOC Risorse umane – trattamento economico c'è la dott.
, titolare di una UOS trattamento economico, la Parte_9 quale è presente fisicamente in ufficio. (…) Non posso precisare esattamente le attività svolte dalla ricorrente e le modalità procedurali seguite, perché trattandosi di una filiera ognuno doveva svolgere il proprio compito. ADR parte ricorrente: non so dire chi elaborava materialmente le buste paga, noi abbiamo anche una società esterna che elaborava buste paga e comunque
l'eventuale referente era la Pt_9
ADR parte ricorrente: non nego che possa essere stata la ricorrente a evidenziare errori nelle buste paga. Si tratta di errori che si evincono dal programma AREAS.
La ricorrente utilizzava il ricorrente Areas. Ci sono varie tipologie di accesso legate al ruolo svolto e la ricorrente aveva la sua utenza in relazione alle attività che svolgeva.”
Sulla base delle considerazioni svolte, ritiene il Giudicante provato che la ricorrente abbia svolto le attività amministrative indicate nel ricorso, ed in particolare che la ricorrente si è autonomamente occupata di tutte le questioni legate all'ufficio
UOC Risorse umane lato del trattamento economico, e che quindi di fatto si è occupata del trattamento economico dei dipendenti (stipendi, buste paga ecc.) e delle relative variazioni giuridiche dovute per esempio alle assenze, tanto che è emerso che la ricorrente era abilitata ad operare sul sistema ARESA.
Inoltre, ritiene il Giudicante che tali mansioni siano ascrivibili alla superiore Categoria C – profilo Assistente Amministrativo-, rispetto a quella di inquadramento, relativamente al periodo
01.04.2019 al 31.03.2024.
Sul punto, occorre precisare che l'art. 13 del Ccnl Comparto Sanità prevede un sistema di classificazione articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
Tra i profili professionali della categoria B, livello economico
B2–come quello di inquadramento della ricorrente- si rinviene quello del Coadiutore amministrativo, che è colui che << Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilo-grafia, la attività di sportello.>>.
Viceversa, alla cat. C appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonchè esperienza professionale e specialistica maturata nel sotto-stante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti>.
Il profilo dell'Assistente amministrativo rivendicato dalla ricorrente individua il lavoratore che svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programma-zione, studio e ricerca>.
Orbene, la elaborazione dei cedolini paga, con tutte le variazioni giuridiche dovute a decesso, assenze o altre cause, certamente rientra tra le mansioni di Assistente amministrativo, trattandosi di attività amministrativo-contabile complessa, in quanto non si limita affatto alla mera compilazione di modulistica predefinita, come indicato nel livello di inquadramento, ma di attività di concetto, mediante l'utilizzo di un sistema informatico di cui la ricorrente aveva l'abilitazione ad operare ad un livello superiore a quello posseduto dal coadiutore amministrativo sig. Parte_7
E'0 altresì emerso che la ricorrente operava in autonomia, in quanto la dott.ssa on è stata sostituita e che la Persona_1 dott.ssa non si occupava di elaborazione di stipendi. Pt_9
A nulla poi vale ad escludere la riconducibilità delle mansioni svolte al livello superiore la circostanza che ola ricorrente non coordinava altro personale, in quanto tale attività è prevista dalla norma contrattuale solo come eventuale.
In conclusione, ritiene il Giudicante che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, per come emerse all'esito dell'istruttoria, possano essere effettivamente riconducibili al profilo dell'Assistente amministrativo.
Quanto alle conseguenze giuridiche derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato, come detto, si applica l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 secondo cui
(comma 1) “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”, inoltre (comma 3) “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni” e (comma 5) “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. Ciò anche in conformità dell'art. 36 Cost. secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La ricorrente ha quindi diritto a percepire le differenze retributive relative alla qualifica superiore - categoria C del CCN Comparto
Sanità, con decorrenza maturate dal 01.04.2019 al 31.03.2024 quantificate nei conteggi attorei sulla base del CCNL del settore nella misura di euro €. 15.096,45, importo che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della CP_1 convenuta.
Il ricorso dovrà quindi essere accolto per i motivi indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono poste a carico della convenuta, con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1310/2024 R.G.:
a) Accerta e dichiara che parte ricorrente ha svolto mansioni superiori ascrivibili alla categoria C del CCN Comparto Sanità, con decorrenza dal 01.04.2019 al 31.03.2024, e per l'effetto, condanna l al pagamento delle differenze retributive CP_3 rispetto gli emolumenti percepiti in base all'inquadramento nella categoria B, formalmente riconosciuto, quantificate in €. 15.096,45, oltre interessi legali;
b) Condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente CP_3 delle spese di lite, che si liquidano in misura di €. 2.695,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 11 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro Rossella Giusi Pastore