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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
AN RI (C.F. [...]), nato a [...] in data [...] e residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Tania Tomasi;
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Gianni Ghirardini
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che:
AN RI, sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente è stato titolare, dal 2.04.2007 al 22.02.2018 di un'impresa individuale, esercente l'attività di agente di commercio di prodotti edili, oggi cancellata;
in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione di una serie di circostanze avverse, quali la crisi del settore edile, le restrizioni nell'accesso al credito e l'insolvenza della clientela, che hanno determinato una progressiva compromissione della sua situazione economica e la conseguente cessazione dell'attività imprenditoriale, pur in presenza di posizioni passive.
pagina 1 di 3 Sussiste quindi senz'altro una condizione di insolvenza, rilevabile pure dal raffronto numerico tra l'importo complessivo della debitoria riscontrata (€ 200.219,11) e l'attivo complessivamente disponibile (€ 32.244,45). il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
dato atto dell'attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCI, sì come riformato ad esito del D. lgs.
136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura;
ritenuto che
, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di AN RI (C.F.
[...]);
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Gianni Ghirardini;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, pagina 2 di 3 invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
AN RI (C.F. [...]), nato a [...] in data [...] e residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Tania Tomasi;
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Gianni Ghirardini
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che:
AN RI, sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente è stato titolare, dal 2.04.2007 al 22.02.2018 di un'impresa individuale, esercente l'attività di agente di commercio di prodotti edili, oggi cancellata;
in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione di una serie di circostanze avverse, quali la crisi del settore edile, le restrizioni nell'accesso al credito e l'insolvenza della clientela, che hanno determinato una progressiva compromissione della sua situazione economica e la conseguente cessazione dell'attività imprenditoriale, pur in presenza di posizioni passive.
pagina 1 di 3 Sussiste quindi senz'altro una condizione di insolvenza, rilevabile pure dal raffronto numerico tra l'importo complessivo della debitoria riscontrata (€ 200.219,11) e l'attivo complessivamente disponibile (€ 32.244,45). il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
dato atto dell'attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCI, sì come riformato ad esito del D. lgs.
136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura;
ritenuto che
, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di AN RI (C.F.
[...]);
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Gianni Ghirardini;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, pagina 2 di 3 invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3