Art. 13. Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo 1. Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonche' dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell' articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 , iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica dell'appartenenza al campo di applicazione dello stesso.
L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall' articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993 .
2. La commissione di vigilanza invia alle autorita' di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresi' alle medesime autorita' l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e' riportato nelle note all'art. 12
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e' riportato nelle note all'art. 10.
- Il testo dell' art. 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e' riportato nelle note all'art. 3.
L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall' articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993 .
2. La commissione di vigilanza invia alle autorita' di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresi' alle medesime autorita' l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e' riportato nelle note all'art. 12
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e' riportato nelle note all'art. 10.
- Il testo dell' art. 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e' riportato nelle note all'art. 3.