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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 506/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VALENTINI DEMETRIO ATTORE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PETRACCI MASSIMO CONVENUTO OGGETTO: contratto di appalto CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via istruttoria, volersi ammettere: A) INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante della 4.0 (c.f. ; p.i. CP_1 Pt_1 P.IVA_2
), già 4.0 (c.f. ; ), P.IVA_2 Controparte_2 Controparte_3 C.F._1 P.IVA_3 sig.ra sui capitoli numero 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 della Memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. Parte_2
n. 2 OVA PER TESTI sui capitoli numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 della Memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. n. 2 del 16.12.2020, con i testi ivi indicati;
C) PROVA CONTRARIA INDIRETTA sui capitoli numero 14, 15, 16, 17 e 18 della Memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. n. 3 del 08.01.2021, con i testi ivi indicati;
D) C.T.U. TECNICA e CONTABILE diretta ad accertare i lavori effettivamente realizzati e quelli non effettuati in esecuzione del contratto di appalto, l'esistenza dei vizi e difetti denunciati, e la quantificazione del danno che i medesimi hanno determinato o andranno a determinare, unitamente ai costi necessari per la loro eliminazione richiesta nella Memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. n. 2 del 16.12.2020; nel merito:
1- accertare e dichiarare che la società 4.0 (c.f. ; p.i. CP_1 Pt_1 P.IVA_2
), già 4.0 (c.f. ; p.i. ), è P.IVA_2 Controparte_2 Controparte_3 C.F._1 P.IVA_3
i conf assu di Parte_1 P.IVA_1 appalto del 22.03.2019, e per l'effetto, dichiararlo risolto per suo fatto e colpa, unitamente ad ogni altro contratto, anche di subappalto, precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, anche non cognito, intercorso inter partes, e/o dal quale, comunque, potrebbero derivare obbligazioni in capo alla società ivi Parte_1 espressamente comprese quelle eventualmente derivanti dalla sua ammissione al bando POR MARC 14- 2020; 2- accertare e dichiarare l'ammontare del compenso effettivamente maturato dalla società (c.f. Controparte_1
; p.i. ), già (c.f. p.i. P.IVA_2 P.IVA_2 Parte_3 C.F._1
) nei confronti della società (p.i./c.f. ) per le opere in concreto realizzate in P.IVA_3 Parte_1 P.IVA_1 ntratto di appalto del 22.0 ni altro c inter partes, redigendo e/o comunque la documentazione sostitutiva dell'art. 9 del medesimo (Certificato di Collaudo in bianco) dalla quale far decorrere la garanzia prevista dall'art. 1667, comma 3, c.c., o comunque indicandone il termine di effettiva decorrenza;
3- accertare e dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società (p.i./c.f. ) a causa del ritardo, del Parte_1 P.IVA_1 mancato completamento, e dalla presenza di vizi e difetti occu reviste ne palto del 22.03.2019, e
pagina 1 di 8 di ogni altro contratto incorso inter partes;
4- dato atto dei pagamenti per complessivi € 478.281,22 già effettuati dalla società (p.i./c.f. ) in favore della (c.f. ; p.i. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
), già ; p.i , ed P.IVA_2 Parte_3 C.F._1 P.IVA_3 effettuate le necessarie compensazioni tra i reciproci crediti, condannare la società (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
p.i. ), già (c.f. p.i. P.IVA_2 Parte_3 C.F._1 P.IVA_3 al pagamento in favore della società (p.i./c.f. dell'eccedenza; nel merito in via subordinata:
5- Parte_1 P.IVA_1 accertare e dichiarare che il co to dalla (c.f. ; p.i. Controparte_1 P.IVA_2
), già (c.f. ; p.i. nei P.IVA_2 Parte_3 C.F._1 P.IVA_3 cietà ecuzi el 2 ogni Parte_1 P.IVA_1 altro contratto incorso inter partes, ammonta ad € 478.281,22, e dato atto dei pagamenti complessivamente effettuati per tale importo, dichiarare che nulla è più dovuto da a;
in tutti i casi con vittoria di spese e Parte_1 Controparte_1 compensi di causa”. per parte convenuta: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per la causali di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta ammettere In via istruttoria la prova testimoniale con i testi indicati nella seconda memoria 183 VI comma cpc del 21/12/2020 sui capitoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21 e a prova contraria indiretta con gli stessi testi indicati nella seconda memoria istruttoria sui capitoli 22-23-24-25-26-27-28-29 formulati nella terza memoria 183 VI comma cpc del 08/01/2021. Si opus si chiede ammettersi CTU volta a quantificare la congruità delle fatture prodotte e richieste di pagamento rispetto alle opere eseguite ed indicate nei documenti in atti. Nel merito dichiarare IN VIA PRELIMINARE, rilevata la tardività della denuncia dei vizi da parte della ditta attrice, dichiarare la medesima ditta decaduta dall'azione di garanzia per vizi e difformità e di conseguenza respingere la domanda attorea. Con Parte_1 vittor se e competenze del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. NEL MERITO respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA RICONVENZIONALE preliminarmente chiede la conferma dell'ordinanza del 20/10/20 emessa ex art. 186 ter cpc;
nel merito - accertata P l'esecuzione delle opere commissionate e descritte in narrativa da parte della ditta 4.0 in persona del suo legale CP_1 rappresentante, in favore della ditta in persona del suo legale rappresentante, e accertato il parziale inadempimento Parte_1 dell'obbligazione di pagamento di q a, condannarla a pagare per le causali di cui in narrativa in favore della ditta la somma di € 77.206,82 oltre interessi moratori ex D.lg. n. 231/02 dal dovuto al saldo o quella diversa Controparte_1 di giustizia o di legge da cui detrarre le somma di € 26.295,82 già pagata dalla a seguito Parte_1 dell'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc del 20/10/2020. -accertare e dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società 4.0 a causa della sospensione dei lavori determinata dalla e per CP_1 Pt_1 Parte_1 lo effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e di legge;
- accertare e dichiarare che la P società è inadempiente nei confronti della società 4.0 alle obbligazioni assunte nel contratto del Parte_1 CP_1 07.11.2018, e per l'effetto, dichiararlo risolto per suo fatto e colpa, e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni procurati nella misura ritenuta di giustizia e di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, regolarmente notificato, la in persona del legale rapp.te p.t. conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la in persona del legale rapp.te p.t.al fine di Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piac dito, contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare che la società 4.0 (c.f. p.i. ), già 4.0 CP_1 Pt_1 P.IVA_2 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
(c.f. ; ), nei
[...] C.F._1 P.IVA_3 Parte_1 (p.i./c.f. ), alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto del 22.03.2019, e per l'effetto, dichiararlo risolto P.IVA_1 per suo f amente ad ogni altro contratto, anche di subappalto, precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, anche non cognito, intercorso inter partes, e/o dal quale, comunque, potrebbero pagina 2 di 8 derivare obbligazioni in capo alla società 2- accertare e dichiarare l'ammontare del compenso effettivamente Parte_1 maturato dalla società (c.f. p.i. ), già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 Parte_3
(c.f. ; p ) lla s
[...] C.F._1 P.IVA_3 Parte_1
) per le opere in concreto realizzate in esecuzione del contratto di appalto del 22.03.2019, e di ogni altro P.IVA_1
inter partes, redigendo e/o comunque la documentazione sostitutiva dell'art. 9 del medesimo (Certificato di Collaudo in bianco) dalla quale far decorrere la garanzia prevista dall'art. 1667,comma 3, c.c., o comunque indicandone il termine di effettiva decorrenza;
3- accertare e dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società Pt_1
(p.i./c.f. a causa del ritardo e del mancato completamento delle opere previste nel contratto di appalto
[...] P.IVA_1
.03.201 o contratto incorso inter partes;
4- dato atto dei pagamenti per complessivi € 451.985,40 già effettuati dalla società (p.i./c.f. ) in favore della (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4
; p.i. ià p.i. P.IVA_2 P.IVA_2 Parte_3 C.F._1
), ed effettuate le necessarie compensazioni tra i reciproci crediti, condannare la società P.IVA_3 Controparte_1
; p.i. ), già (c.f. P.IVA_2 P.IVA_2 Parte_3 C.F._1 p.i. ) al pagamento in favore della società (p.i./c.f. ) dell'eccedenza; Con vittoria P.IVA_3 Parte_1 P.IVA_1 di i di causa.” In fatto esponeva: o 201 acquistava in locazione finanziaria un immobile industriale sito in Monte Urano, alla via I° Maggio n. 10, da sottoporre ad integrale ristrutturazione;
che in data 07.11.2018 titolare della ditta individuale 4.0 di Parte_3 CP_1 formulava un'offerta commerciale per la fornitura e la posa in opera di un impianto Parte_3 he essa attrice si dichiarava potenzialmente interessata a tale riqualificazione energetica e, a tal fine, in data 17.12.2018 conferiva alla 4.0 l'incarico di “Diagnosi energetica per accesso al bando CP_1
POR MARCHE FESR 2014-2020” dietr tivo di € 15.400,00, (€ 14.000,00 + iva); che in data 22.03.2019 essa attrice stipulava con la 4.0 un “CONTRATTO DI APPALTO DI CP_1
MANUTENZIONE STRAORDIANARIA CIATE Controparte_5 dietro il corrispettivo complessivo di € 342.337,00 (pari ad € 312.337,00 oltre iva se dovuta, di cui € 4.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + € 30.000,00 per impianto elettrico/videosorveglianza ed illuminazione che potranno subire aumenti/diminuzioni); che in data 06.04.2019 essa attrice nominava il geom. responsabile dei lavori, coordinatore per la Controparte_6 progettazione e l'esecuzione dei lavori;
che in data 15.04.2019 essa attrice stipulava con la convenuta un ulteriore contratto per la “PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE STRAORDIANARIA CAPANNONE INDUSTRIALE SITO IN VIA 1° MAGGIO, 10 – MONTE URANO (FM)” dietro il corrispettivo di € 12.200,00 (€ 10.000,00 + iva) da pagarsi per metà all'inizio dei lavori e per il resto alla fine dei medesimi;
che nel contratto di appalto si specificava che il prezzo doveva intendersi “forfait chiuso” (c.d. chiavi in mano), e che i pagamenti sarebbero stati effettuati, il 40% alla data sottoscrizione del contratto, il restante 30% a metà lavoro ed il saldo, pari al 30% al collaudo ed alla verifica del perfetto funzionamento ed accettazione definitiva dei lavori;
che i lavori iniziavano in data 08.04.2019 e avrebbero dovuto essere conclusi tra il 20/07/2019 ed il 08/08/2019 e che, comunque, ogni proroga doveva essere pattuita con essa attrice;
che essa attrice aveva corrisposto in favore della convenuta la somma complessiva di € 451.985,40 a fronte di una obbligazione complessiva iniziale di soli € 342.337,00; che, pur in assenza di una formale richiesta di proroga, essa attrice aveva tollerato i continui ritardi e la mancata conclusione dei lavori entro il termine convenuto;
che con mail del 14.01.2019 la convenuta chiedeva il pagamento di un'ulteriore fattura;
che con mail del 16.01.2020 essa attrice contestava la istanza in quanto le somme erano superiori rispetto ai lavori contabilizzati;
che in data 31.01.2020 essa attrice incaricava il Direttore dei Lavori di rendicontare in maniera analitica le lavorazioni eseguite dalla convenuta e di quantificare il relativo corrispettivo;
che con pec dell'avv. Massimo Petracci del 08.02.2020 la convenuta, anziché notificare al committente la dichiarazione di ultimazione dei lavori e consentire il collaudo e l'accettazione dell'opera, intimata ad essa attrice il pagamento dell'importo di € 53.638,56 (oltre € 1.000,00 di spese legali), avvertendola che in difetto, avrebbe agito in giudizio senza ulteriore avviso alcuno, omettendo di procedere nei modi previsti dal contratto;
che con pec del 10.02.2020 il direttore dei lavori trasmetteva la contabilità dei lavori rilevando che: a) era stata omessa la contabilizzazione dei lavori di antifurto/video sorveglianza/videocitofono in quanto non ancora ultimati,
pagina 3 di 8 b) il corrispettivo relativo alla progettazione architettonica e strutturale, designer, disegni architettonici e render interni ed esterni (voce 10.1) era stato computato nella misura di euro 10.000 (a fronte della richiesta di € 20.000) come da contratto del 15.04.2019; c) nella parte finale del computo erano state indicate alcune note circa lavorazioni ancora da ultimare e/o lavorazioni effettuate in difformita' al progetto iniziale e/o non a regola dell' arte;
che essa attrice aveva interesse a sentir accertare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale intercorso inter partes per fatto e colpa della appaltatrice, con condanna all'integrale risarcimento dei danni da ritardo e da mancato completamento dell'opera entro il 08.08.2019 e con ulteriore domanda di compensazione della somma al predetto titolo ad essa spettante con quanto eventualmente ancora dovuto alla convenuta. Dunque, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva la convenuta che contestava le avverse domande chiedendone il rigetto. In fatto esponeva: che nell'ottobre del 2018 l'attrice richiedeva ad essa convenuta una offerta per la vendita e posa in opera di un impianto fotovoltaico sull'opificio industriale sito Monte Urano via I Maggio;
che in data 07/11/2018 essa convenuta formulava la offerta per un importo di € 117.000,00, oltre iva con pagamenti da concordare;
che, in pari data, l'attrice accettava la proposta;
che in data 17.12.2018 l'attrice affidava ad essa convenuta l'incarico di “Diagnosi energetica per accesso al bando POR MARCHE FESR 2014-2020”, oltre preventivi e progetti ed inserimento al portale Sigef della pratica, il tutto comprensivo di assistenza e consulenza contabile, artigiancassa e con il personale della Regione Marche, dietro il corrispettivo di € 14.000,00, oltre;
che essa convenuta adempieva all'obbligazione assunta tanto che la veniva Parte_1 ammessa con successo al bando;
che, eseguiti i sopralluoghi per verificare le condizioni dell'opificio e accertato che i pannelli fotovoltaici non potevano essere allocati sopra il tetto composto anche da lastre in Eternit, la decideva di intervenire per la ristrutturazione dell'intero immobile tanto che chiedeva di Parte_1 formulare a per l'intervento; che in data 22/03/2019 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto per la manutenzione straordinaria del tetto, delle facciate e degli uffici posti al primo piano dell'opificio industriale per un importo complessivo di € 312.337,00, oltre iva , di cui € 4.700,00 per oneri di sicurezza ed € 30.000,00 non definitivi e soggetti a variazione, per l'impianto elettrico, videosorveglianza e illuminazione, il tutto come da elaborati grafici progettuali e relative descrizioni tecniche nonché offerte economiche e descrittive facenti parte integrante del contratto;
che le parti convenivano il pagamento 40% del corrispettivo alla data della sottoscrizione, il 30% a metà lavoro ed il restante 30% al collaudo ed alla verifica del perfetto funzionamento ed accettazione definitiva dei lavori;
che in data 26/03/2019 le parti sottoscrivevano un ulteriore contratto, avente ad oggetto la rimozione e lo smaltimento del manto di copertura in cemento-amianto con rifacimento in pannelli coibentati e opere connesse dietro il corrispettivo di € 62.200,00 oltre iva, con pagamento 20% alla conferma dell'offerta, 20% a fine lavori palazzina uffici e 50% a fine lavori;
che in data 15/04/2019 le parti sottoscrivevano un ulteriore contratto per la progettazione architettonica e direzione lavori manutenzione straordinaria sul medesimo capannone industriale relativamente al primo piano dietro il corrispettivo di € 10.000,00 oltre iva;
che i lavori, iniziati ad aprile 2019, veniva sospesi per circa due mesi a causa dell'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo di azienda non e, quindi per fatto non imputabile ad essa convenuta;
che i lavori riprendevano in data 20.06.2020 ossia sino al momento della comunicazione da parte del difensore della opposta dell'autorizzazione al completamento die lavori all'uopo rilasciata in data 19.06.2020 dal Presidente Tribunale di Fermo;
che il ritardo nella prosecuzione dei lavori aveva cagionato ad essa attrice un danno per la perdita di commesse nel periodo, quantificabile nella somma di € 35.100; che, ripresi i lavori, la Pt_1
[... chiedeva ad essa convenuta la disponibilità ad eseguire la progettazione architettonica, direzione l manutenzione straordinaria anche relativamente al piano terra;
che le parti concordavano il medesimo prezzo applicato per la progettazione architettonica del primo piano, pari ad € 10.000,00, oltre iva;
che successivamente , l'attrice incaricava essa convenuta anche della progettazione architettonica di arredo con rinnovo di planimetrie e video/rendering dietro il corrispettivo di € 3.000,00; che il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti ammontava ad € 398.537,00 oltre iva ove dovuta, cui dovevano aggiungersi
€10.000,00 ed € 3.000,00, oltre iva per progettazione architettonica aggiuntiva per il piano terra, nonché € 16.000,00, oltre iva per opere eseguite dopo la chiusura dei lavori, riguardanti l'impianto di pagina 4 di 8 allarme/videosorveglianza/videocitofono, nonché ulteriori migliorie ed opere non contrattualmente previste ma eseguite di concerto con la proprietà e la D.L. il tutto fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 529.192,22 iva inclusa;
che in data 23/09/2019 la D.L. depositava presso l'Ufficio tecnico del Comune di Monte Urano la dichiarazione di fine lavori alla data del 21/09/2019 ed in data 25/09/2020 essa convenuta comunicava alla D.L. la contabilità definitiva dei lavori commissionati Controparte_6 fino a tale data per un importo di € 489.834,12, oltre Iva il tutto come concordato ed accettato con e dalla committenza;
che solo con la pec del 20.02.2020 e, quindi, tardivamente, il direttore dei lavori contestava tardivamente la voce 4.9 del computo, la mancata esecuzione dei lavori di antifurto/videosorveglianza/videocitofono e la progettazione architettonica, i quali peraltro non erano nemmeno stati inseriti nel computo del 25/09/2019 poiché non ancora fatturati ed oggetto di successivi accordi e autorizzazioni amministrative ed il corrispettivo per la progettazione del piano terra;
che, relativamente ai lavori concernenti l'impianto di antifurto/videosorveglianza era rimasta temporaneamente sospesa l'attivazione soltanto a causa dell'attesa delle autorizzazioni di legge riguardo alla tutela della privacy del personale in servizio alla ditta che comunque l'impianto era stato eseguito ed è Parte_4 completamente funzionante;
che dop del certificato di fine lavori del 21/09/2019 l'attrice aveva commissionava verbalmente ulteriori opere di cui alle fatture 5A e 4A per un importo complessivo di
€ 1.218,10 tutte integralmente realizzate e fatturate come per legge;
che, contrariamente a quanto denunciato dal direttore dei lavori, la scala interna era stata realizzata come da indicazione e Parte_1 pertanto non necessitava di alcuna sistemazione, che le soglie delle finestre del piano terra e completate;
che il portello dei contatori all'ingresso non era previsto;
che l'uscita acqua del climatizzatore da canalizzare non era prevista;
che l'istallazione su app della gestione dell'aria condizionata era stata eseguita;
che il corrispettivo complessivo spettante ad essa attrice ammontava ad € 529.192,22, di cui € 489.834,12 come da computo del 25/09/2019, € 14.000,00 per l'incarico avente ad oggetto il progetto bando Por Fesr del 17/12/18; € 16.000,00 per l'impianto di videosorveglianza/videocitofono, € 397,10 per la fattura 4 del 20/12/2019;€ 821,00 per la fattura 5 del 23/12/2019, € 8.140,00 a titolo di iva;
che, pertanto, essa convenuta aveva diritto al pagamento della somma di € 53.638,56 oltre iva dove dovuta (pari alla differenza tra € 529.192,22 e quanto già percepito pari ad € 451.985,40), già fatturata, nonché della somma € 23.568,26 maturata ma ancora da fatturare;
che essa convenuta aveva sospeso l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico al costo di € 117.000,00 oltre iva avendo l'attrice omesso di eseguire il pagamenti nei termini previsti e avendo impedito ad essa convenuta di fare ingresso nell'opificio; che, pertanto essa convenuta chiedeva pronunciarsi la risoluzione del predetto contratto per inadempimento imputabile alla attrice con condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in una somma corrispondente al 30% del corrispettivo pattuito. Eccepiva la tardività della contestazione dei vizi e difetti in quanto effettuata solo con pec in data 20.02.2020 laddove i lavori erano terminati in data 20.09.2019 e la contabilità finale era stata trasmessa in data 25.09.2019. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per la causali di cui in premessa dichiarare IN VIA PRELIMINARE, rilevata la tardività della denuncia dei vizi da parte della ditta attrice, dichiarare la medesima ditta IC RL decaduta dall'azione di garanzia per vizi e difformità e di conseguenza respingere la domanda attorea. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
NEL MERITO respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.” IN VIA RICONVENZIONALE preliminarmente chiede emettersi ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cpc provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 442 c.p.c. per l'importo di € 53.638,56, oltre ad interessi moratori ex D.lg. n. 231/02, quale residuo da pagare a saldo delle fatture nn. 97 del 16/08/2019, 3A del 23/12/2019, 4 del 20/12/2019, 5 del 23/12/2019 e 8A del 14/01/2020. in subordine, sempre in via preliminare, chiede emettersi ordinanza di pagamento ex art. 186 bis per le somme non contestate pari ad € 40.295,82 o quella diversa misura ritenuta di giustizia e di legge, oltre ad interessi moratori ex D.lg. n. 231/02; nel merito - accertata l'esecuzione delle opere commissionate e descritte in narrativa da P parte della ditta 4.0 in persona del suo legale rappresentante, in favore della ditta in persona del suo CP_1 Parte_1 legale rappresentante, e accertato il parziale inadempimento dell'obbligazione di pagamento di quest'ultima, condannarla a P pagare per le causali di cui in narrativa in favore della ditta 4.0 la somma di € 77.206,82 oltre interessi CP_1 moratori ex D.lg. n. 231/02 dal dovuto al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia o di legge. -accertare e
pagina 5 di 8 dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società 4.0 a causa della sospensione dei lavori CP_1 Pt_1 determinata dalla e per lo effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e di legge;
- Parte_1 P accertare e dichiar società è inadempiente nei confronti della società 4.0 alle obbligazioni Parte_1 CP_1 assunte nel contratto del 07.11.2018, e per l'effetto, dichiararlo risolto per suo fatto e colpa, e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni procurati nella misura ritenuta di giustizia e di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa” Con ordinanza ex art 286 ter c.p.c. in data 20.10.2020 veniva pronunciata a carico della attrice ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. per la minor somma di € 26.295,82, pari alla differenza tra la somma contabilizzata dal direttore dei lavori all'uopo incaricato dall'attrice (pari ad € 478.281,22) e quanto corrisposto già dall'attrice in favore della convenuta (pari ad € 478.281,22) Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice dava atto dell'intervenuto pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento (€ 27.507,92).
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 con assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto
1. Sulla domanda di risoluzione del contratto del 22.03.2019 e degli ulteriori contratti intercorsi tra le parti e sulla domanda di risarcimento die danni La domanda di risoluzione è infondata e, pertanto, va disattesa per le ragioni che seguono. Dalla documentazione prodotta (v- doc. 19 fascicolo attrice contabilità redatta dal direttore dei lavori all'uopo incaricato dalla attrice) la esecuzione da parte della convenuta dei lavori commissionati dall'attrice con i contratti in data 22.03.2019, in data 26.03.2019 e in data 15.4.2019 e nel corso dell'esecuzione del contratto per complessivi € 478.281,22. Come è noto, ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale. Nella specie, le contestazioni contenute nella pec del direttore dei lavori del febbraio 2020 afferiscono ad aspetti del tutto marginali rispetto alla entità complessiva dei lavori e non risultano aver comportato una sensibile alterazione contrattuale. Ed invero, nel computo metrico redatto dal direttore dei lavori su incarico apposito allo stesso conferito dalla committente relativamente ai lavori non eseguiti o eseguiti male, viene riportato Parte_1 testualmente quanto segue: “SCALA INTERNA DA SISTEMARE, SOGLIE FINESTRE DEL PIANO TERRA DA ULTIMARE, PORTELLO CONTATORI ALL'INGRESSO, MOSTRE PORTE DA CAMBIARE, DIVISORIO BAGNO DITTA GAN (PARETE OVEST) DA COMPLETARE, USCITA ACQUA CLIMATIZZATORE DA CANALIZZARE, FINIRE INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO E VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA DELLA FABBRICA SU APP, RITOCCHI FINALI A SEGUITO DI ASSESTAMENTI”. La espletata istruttoria ha consentito, altresì, di accertare che con pec in data 03.03.2020 la convenuta comunicava all'attrice la disponibilità a cambiare le mostre delle porte (v. doc. 15 fascicolo convenuta) e che l'attrice non vi abbia consentito, di talchè la mancata esecuzione dei predetti lavori non può ritenersi imputabile alla convenuta. Inoltre, risulta provato che, nelle more del giudizio, la convenuta ha consegnato all'attrice le password necessarie per il perfetto funzionamento degli impianti antifurto, videosorveglianza e videocitofono (v. dichiarazioni rese dal teste Pt_1
Deve, quindi, escluder vi sia stato un inadempimento da parte della convenuta alle obbligazioni assunte coi contratti del 22.03.2019, del 26.03.2019 e del 15.04.2019. Né può pronunciarsi la risoluzione del contratto per ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della convenuta atteso che per contratto i lavori dovevano essere terminati entro il giorno 08.08.2019 e che la pagina 6 di 8 fine dei lavori è stata comunicata in data 21.09.2019 (v. doc. 8 fascicolo convenuta). Ed invero, a parte il fatto che non risulta provata la natura essenziale del termine, la espletata istruttoria ha consentito di accertare che la sospensione dei lavori nel periodo dal mese di aprile al mese di giugno dell'anno 2019 non è imputabile alla convenuta ma all'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto beni mobili posti all'interno del capannone interessato dai lavori di ristrutturazione. Parimenti va respinta la domanda risarcitoria in difetto di prova del danno causalmente riconducibile al ritardo nella esecuzione dei lavori In difetto di prova di vizi e difetti denunciasti tempestivamente va altresì disattesa la domanda di riduzione del corrispettivo e di risarcimento die danni ex art 1667 c.c.
2. Sulla domanda di pagamento del saldo del corrispettivo richiesto dalla parte convenuta La domanda è fondata nei limiti che seguono. Innanzitutto, appare dovuta la somma di € 26.295,82, pari alla differenza tra la somma contabilizzata dal direttore dei lavori all'uopo incaricato dall'attrice (pari ad € 478.281,22, comprensivo del corrispettivo di € 397,10 e di € 821,00 di cui alle fatture 4 del 10.12.2019 e n. 5 del 20.12.2019) e quanto corrisposto già dall'attrice in favore della convenuta (pari ad € 451.985,40). La espletata prova orale ha consentito, altresì, di accertare l'avvenuta esecuzione da parte della opposta dell'impianto antifurto, di videocitofono e videosorveglianza, di talchè il corrispettivo pattuito per i predetti lavori, pari ad € 16.000,000, oltre iva risulta dovuto. Non risulta, invece, fornita dalla convenuta la prova dell'appalto e della esecuzione dei lavori di cui ai punti 13.2 e 13.3 del computo metrico (apertura finestra locale interno laboratorio € 250,00 e sistemazione controsoffitti in fibra nella zona magazzino + lavaggio dei pannelli in plexiglass € 150,00), di talchè il corrispettivo richiesto per i predetti lavori non risulta dovuto. Parimenti è a dirsi per il corrispettivo richiesto per la progettazione architettonica del piano terra dell'opificio industria e la progettazione architettonica di arredo con rinnovo di planimetrie e video/rendering. Alcuno dei testi escussi ha confermato la stipula tra le parti di un ulteriore contratto, avente ad oggetto l'affidamento dei predetti lavori dietro il corrispettivo rispettivamente di € 10.000 e di € 3.000,00. Le dichiarazioni rese dal teste non appaiono attendibili atteso che nulla viene specificato sul Tes_1 soggetto che per conto della avrebbe conferito, quando tale incarico sarebbe stato affidato. Pt_1
Va, invece, accolta la do di pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui al contratto in data 17.12.201, avente ad oggetto la diagnosi energetica per accesso al bando POR MARCHE FESR 2014- 2020 dietro il corrispettivo di € 14.000,00 oltre iva se dovuta, risultando documentato sia l'affidamento dell'incarico da parte dell'attrice che l'espletamento della prestazione da parte della convenuta. (v. doc. 3 e 36, 44,45 e 46 fascicolo convenuta) Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, previa conferma della ordinanza ex art 186 ter c.p.c. va disposta la ulteriore condanna della attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 30.000,00 oltre iva se dovuta.
3) sulla domanda di risoluzione del contratto in data 07.11.2018 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico dietro il corrispettivo di € 117.000,00 Preso atto della concorde volontà delle parti va dichiarata la risoluzione del contratto in data 07.11.2018 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico. Deve essere disattesa la domanda risarcitoria spiegata dalla convenuta atteso che dalla documentazione prodotta si evince la stessa ha comunicato alla convenuta unicamente la disponibilità a cambiare le mostre delle porte (v. doc. 15 fascicolo convenuta - pec del 03.03.2020) e non anche l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in data 07.11.2018 né risulta che l'attrice abbia messo in mora la convenuta.
4) sulle domande risarcitoria proposta dalla convenuta La domanda risarcitoria proposta dalla convenuta va disattesa in difetto di prova del danno causalmente imputabile alla sospensione dei lavori per mesi due. Ed invero, non risulta fornita prova dell'esistenza di pagina 7 di 8 commesse per il periodo maggio - giugno 2019 che avrebbero dovuto essere evase entro il mese di settembre (v. doc. 37 fascicolo convenuta - i contratti prodotti non recano alcun termine finale per l'esecuzione dei lavori), di talchè non si può ritenere che l'asserito recesso dai contratti prodotti sia imputabile alla sospensione dei lavori nel periodo aprile – maggio 2019. Le istanze istruttorie, reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni devono essere disattese per le ragioni esposte nella ordinanza in data 20.10.2020 che deve intendersi qui integralmente riportata e trascritta. 5) sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta tutte le domande proposte dall'attrice;
2. dichiara la risoluzione del contratto in data 07.11.2018 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico;
3. conferma la ordinanza ex art 186 ter c.p.c. in data 20.10.2020;
4. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 30.000,00, oltre ina se dovuta, ed interessi oltre interessi moratori ex D.lg. n. 231/02 dal dovuto al saldo
5. rigetta la domanda della convenuta di risarcimento del danno per le ragioni esposte in parte motiva;
6. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, in € 579,76 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Petracci dichiaratosi antistatario. Macerata, 9 giugno 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 506/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VALENTINI DEMETRIO ATTORE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PETRACCI MASSIMO CONVENUTO OGGETTO: contratto di appalto CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via istruttoria, volersi ammettere: A) INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante della 4.0 (c.f. ; p.i. CP_1 Pt_1 P.IVA_2
), già 4.0 (c.f. ; ), P.IVA_2 Controparte_2 Controparte_3 C.F._1 P.IVA_3 sig.ra sui capitoli numero 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 della Memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. Parte_2
n. 2 OVA PER TESTI sui capitoli numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 della Memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. n. 2 del 16.12.2020, con i testi ivi indicati;
C) PROVA CONTRARIA INDIRETTA sui capitoli numero 14, 15, 16, 17 e 18 della Memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. n. 3 del 08.01.2021, con i testi ivi indicati;
D) C.T.U. TECNICA e CONTABILE diretta ad accertare i lavori effettivamente realizzati e quelli non effettuati in esecuzione del contratto di appalto, l'esistenza dei vizi e difetti denunciati, e la quantificazione del danno che i medesimi hanno determinato o andranno a determinare, unitamente ai costi necessari per la loro eliminazione richiesta nella Memoria ex art. 183 c. 6° c.p.c. n. 2 del 16.12.2020; nel merito:
1- accertare e dichiarare che la società 4.0 (c.f. ; p.i. CP_1 Pt_1 P.IVA_2
), già 4.0 (c.f. ; p.i. ), è P.IVA_2 Controparte_2 Controparte_3 C.F._1 P.IVA_3
i conf assu di Parte_1 P.IVA_1 appalto del 22.03.2019, e per l'effetto, dichiararlo risolto per suo fatto e colpa, unitamente ad ogni altro contratto, anche di subappalto, precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, anche non cognito, intercorso inter partes, e/o dal quale, comunque, potrebbero derivare obbligazioni in capo alla società ivi Parte_1 espressamente comprese quelle eventualmente derivanti dalla sua ammissione al bando POR MARC 14- 2020; 2- accertare e dichiarare l'ammontare del compenso effettivamente maturato dalla società (c.f. Controparte_1
; p.i. ), già (c.f. p.i. P.IVA_2 P.IVA_2 Parte_3 C.F._1
) nei confronti della società (p.i./c.f. ) per le opere in concreto realizzate in P.IVA_3 Parte_1 P.IVA_1 ntratto di appalto del 22.0 ni altro c inter partes, redigendo e/o comunque la documentazione sostitutiva dell'art. 9 del medesimo (Certificato di Collaudo in bianco) dalla quale far decorrere la garanzia prevista dall'art. 1667, comma 3, c.c., o comunque indicandone il termine di effettiva decorrenza;
3- accertare e dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società (p.i./c.f. ) a causa del ritardo, del Parte_1 P.IVA_1 mancato completamento, e dalla presenza di vizi e difetti occu reviste ne palto del 22.03.2019, e
pagina 1 di 8 di ogni altro contratto incorso inter partes;
4- dato atto dei pagamenti per complessivi € 478.281,22 già effettuati dalla società (p.i./c.f. ) in favore della (c.f. ; p.i. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
), già ; p.i , ed P.IVA_2 Parte_3 C.F._1 P.IVA_3 effettuate le necessarie compensazioni tra i reciproci crediti, condannare la società (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
p.i. ), già (c.f. p.i. P.IVA_2 Parte_3 C.F._1 P.IVA_3 al pagamento in favore della società (p.i./c.f. dell'eccedenza; nel merito in via subordinata:
5- Parte_1 P.IVA_1 accertare e dichiarare che il co to dalla (c.f. ; p.i. Controparte_1 P.IVA_2
), già (c.f. ; p.i. nei P.IVA_2 Parte_3 C.F._1 P.IVA_3 cietà ecuzi el 2 ogni Parte_1 P.IVA_1 altro contratto incorso inter partes, ammonta ad € 478.281,22, e dato atto dei pagamenti complessivamente effettuati per tale importo, dichiarare che nulla è più dovuto da a;
in tutti i casi con vittoria di spese e Parte_1 Controparte_1 compensi di causa”. per parte convenuta: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per la causali di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta ammettere In via istruttoria la prova testimoniale con i testi indicati nella seconda memoria 183 VI comma cpc del 21/12/2020 sui capitoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21 e a prova contraria indiretta con gli stessi testi indicati nella seconda memoria istruttoria sui capitoli 22-23-24-25-26-27-28-29 formulati nella terza memoria 183 VI comma cpc del 08/01/2021. Si opus si chiede ammettersi CTU volta a quantificare la congruità delle fatture prodotte e richieste di pagamento rispetto alle opere eseguite ed indicate nei documenti in atti. Nel merito dichiarare IN VIA PRELIMINARE, rilevata la tardività della denuncia dei vizi da parte della ditta attrice, dichiarare la medesima ditta decaduta dall'azione di garanzia per vizi e difformità e di conseguenza respingere la domanda attorea. Con Parte_1 vittor se e competenze del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. NEL MERITO respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA RICONVENZIONALE preliminarmente chiede la conferma dell'ordinanza del 20/10/20 emessa ex art. 186 ter cpc;
nel merito - accertata P l'esecuzione delle opere commissionate e descritte in narrativa da parte della ditta 4.0 in persona del suo legale CP_1 rappresentante, in favore della ditta in persona del suo legale rappresentante, e accertato il parziale inadempimento Parte_1 dell'obbligazione di pagamento di q a, condannarla a pagare per le causali di cui in narrativa in favore della ditta la somma di € 77.206,82 oltre interessi moratori ex D.lg. n. 231/02 dal dovuto al saldo o quella diversa Controparte_1 di giustizia o di legge da cui detrarre le somma di € 26.295,82 già pagata dalla a seguito Parte_1 dell'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc del 20/10/2020. -accertare e dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società 4.0 a causa della sospensione dei lavori determinata dalla e per CP_1 Pt_1 Parte_1 lo effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e di legge;
- accertare e dichiarare che la P società è inadempiente nei confronti della società 4.0 alle obbligazioni assunte nel contratto del Parte_1 CP_1 07.11.2018, e per l'effetto, dichiararlo risolto per suo fatto e colpa, e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni procurati nella misura ritenuta di giustizia e di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, regolarmente notificato, la in persona del legale rapp.te p.t. conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la in persona del legale rapp.te p.t.al fine di Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piac dito, contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare che la società 4.0 (c.f. p.i. ), già 4.0 CP_1 Pt_1 P.IVA_2 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
(c.f. ; ), nei
[...] C.F._1 P.IVA_3 Parte_1 (p.i./c.f. ), alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto del 22.03.2019, e per l'effetto, dichiararlo risolto P.IVA_1 per suo f amente ad ogni altro contratto, anche di subappalto, precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, anche non cognito, intercorso inter partes, e/o dal quale, comunque, potrebbero pagina 2 di 8 derivare obbligazioni in capo alla società 2- accertare e dichiarare l'ammontare del compenso effettivamente Parte_1 maturato dalla società (c.f. p.i. ), già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 Parte_3
(c.f. ; p ) lla s
[...] C.F._1 P.IVA_3 Parte_1
) per le opere in concreto realizzate in esecuzione del contratto di appalto del 22.03.2019, e di ogni altro P.IVA_1
inter partes, redigendo e/o comunque la documentazione sostitutiva dell'art. 9 del medesimo (Certificato di Collaudo in bianco) dalla quale far decorrere la garanzia prevista dall'art. 1667,comma 3, c.c., o comunque indicandone il termine di effettiva decorrenza;
3- accertare e dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società Pt_1
(p.i./c.f. a causa del ritardo e del mancato completamento delle opere previste nel contratto di appalto
[...] P.IVA_1
.03.201 o contratto incorso inter partes;
4- dato atto dei pagamenti per complessivi € 451.985,40 già effettuati dalla società (p.i./c.f. ) in favore della (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4
; p.i. ià p.i. P.IVA_2 P.IVA_2 Parte_3 C.F._1
), ed effettuate le necessarie compensazioni tra i reciproci crediti, condannare la società P.IVA_3 Controparte_1
; p.i. ), già (c.f. P.IVA_2 P.IVA_2 Parte_3 C.F._1 p.i. ) al pagamento in favore della società (p.i./c.f. ) dell'eccedenza; Con vittoria P.IVA_3 Parte_1 P.IVA_1 di i di causa.” In fatto esponeva: o 201 acquistava in locazione finanziaria un immobile industriale sito in Monte Urano, alla via I° Maggio n. 10, da sottoporre ad integrale ristrutturazione;
che in data 07.11.2018 titolare della ditta individuale 4.0 di Parte_3 CP_1 formulava un'offerta commerciale per la fornitura e la posa in opera di un impianto Parte_3 he essa attrice si dichiarava potenzialmente interessata a tale riqualificazione energetica e, a tal fine, in data 17.12.2018 conferiva alla 4.0 l'incarico di “Diagnosi energetica per accesso al bando CP_1
POR MARCHE FESR 2014-2020” dietr tivo di € 15.400,00, (€ 14.000,00 + iva); che in data 22.03.2019 essa attrice stipulava con la 4.0 un “CONTRATTO DI APPALTO DI CP_1
MANUTENZIONE STRAORDIANARIA CIATE Controparte_5 dietro il corrispettivo complessivo di € 342.337,00 (pari ad € 312.337,00 oltre iva se dovuta, di cui € 4.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + € 30.000,00 per impianto elettrico/videosorveglianza ed illuminazione che potranno subire aumenti/diminuzioni); che in data 06.04.2019 essa attrice nominava il geom. responsabile dei lavori, coordinatore per la Controparte_6 progettazione e l'esecuzione dei lavori;
che in data 15.04.2019 essa attrice stipulava con la convenuta un ulteriore contratto per la “PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE STRAORDIANARIA CAPANNONE INDUSTRIALE SITO IN VIA 1° MAGGIO, 10 – MONTE URANO (FM)” dietro il corrispettivo di € 12.200,00 (€ 10.000,00 + iva) da pagarsi per metà all'inizio dei lavori e per il resto alla fine dei medesimi;
che nel contratto di appalto si specificava che il prezzo doveva intendersi “forfait chiuso” (c.d. chiavi in mano), e che i pagamenti sarebbero stati effettuati, il 40% alla data sottoscrizione del contratto, il restante 30% a metà lavoro ed il saldo, pari al 30% al collaudo ed alla verifica del perfetto funzionamento ed accettazione definitiva dei lavori;
che i lavori iniziavano in data 08.04.2019 e avrebbero dovuto essere conclusi tra il 20/07/2019 ed il 08/08/2019 e che, comunque, ogni proroga doveva essere pattuita con essa attrice;
che essa attrice aveva corrisposto in favore della convenuta la somma complessiva di € 451.985,40 a fronte di una obbligazione complessiva iniziale di soli € 342.337,00; che, pur in assenza di una formale richiesta di proroga, essa attrice aveva tollerato i continui ritardi e la mancata conclusione dei lavori entro il termine convenuto;
che con mail del 14.01.2019 la convenuta chiedeva il pagamento di un'ulteriore fattura;
che con mail del 16.01.2020 essa attrice contestava la istanza in quanto le somme erano superiori rispetto ai lavori contabilizzati;
che in data 31.01.2020 essa attrice incaricava il Direttore dei Lavori di rendicontare in maniera analitica le lavorazioni eseguite dalla convenuta e di quantificare il relativo corrispettivo;
che con pec dell'avv. Massimo Petracci del 08.02.2020 la convenuta, anziché notificare al committente la dichiarazione di ultimazione dei lavori e consentire il collaudo e l'accettazione dell'opera, intimata ad essa attrice il pagamento dell'importo di € 53.638,56 (oltre € 1.000,00 di spese legali), avvertendola che in difetto, avrebbe agito in giudizio senza ulteriore avviso alcuno, omettendo di procedere nei modi previsti dal contratto;
che con pec del 10.02.2020 il direttore dei lavori trasmetteva la contabilità dei lavori rilevando che: a) era stata omessa la contabilizzazione dei lavori di antifurto/video sorveglianza/videocitofono in quanto non ancora ultimati,
pagina 3 di 8 b) il corrispettivo relativo alla progettazione architettonica e strutturale, designer, disegni architettonici e render interni ed esterni (voce 10.1) era stato computato nella misura di euro 10.000 (a fronte della richiesta di € 20.000) come da contratto del 15.04.2019; c) nella parte finale del computo erano state indicate alcune note circa lavorazioni ancora da ultimare e/o lavorazioni effettuate in difformita' al progetto iniziale e/o non a regola dell' arte;
che essa attrice aveva interesse a sentir accertare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale intercorso inter partes per fatto e colpa della appaltatrice, con condanna all'integrale risarcimento dei danni da ritardo e da mancato completamento dell'opera entro il 08.08.2019 e con ulteriore domanda di compensazione della somma al predetto titolo ad essa spettante con quanto eventualmente ancora dovuto alla convenuta. Dunque, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Si costituiva la convenuta che contestava le avverse domande chiedendone il rigetto. In fatto esponeva: che nell'ottobre del 2018 l'attrice richiedeva ad essa convenuta una offerta per la vendita e posa in opera di un impianto fotovoltaico sull'opificio industriale sito Monte Urano via I Maggio;
che in data 07/11/2018 essa convenuta formulava la offerta per un importo di € 117.000,00, oltre iva con pagamenti da concordare;
che, in pari data, l'attrice accettava la proposta;
che in data 17.12.2018 l'attrice affidava ad essa convenuta l'incarico di “Diagnosi energetica per accesso al bando POR MARCHE FESR 2014-2020”, oltre preventivi e progetti ed inserimento al portale Sigef della pratica, il tutto comprensivo di assistenza e consulenza contabile, artigiancassa e con il personale della Regione Marche, dietro il corrispettivo di € 14.000,00, oltre;
che essa convenuta adempieva all'obbligazione assunta tanto che la veniva Parte_1 ammessa con successo al bando;
che, eseguiti i sopralluoghi per verificare le condizioni dell'opificio e accertato che i pannelli fotovoltaici non potevano essere allocati sopra il tetto composto anche da lastre in Eternit, la decideva di intervenire per la ristrutturazione dell'intero immobile tanto che chiedeva di Parte_1 formulare a per l'intervento; che in data 22/03/2019 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto per la manutenzione straordinaria del tetto, delle facciate e degli uffici posti al primo piano dell'opificio industriale per un importo complessivo di € 312.337,00, oltre iva , di cui € 4.700,00 per oneri di sicurezza ed € 30.000,00 non definitivi e soggetti a variazione, per l'impianto elettrico, videosorveglianza e illuminazione, il tutto come da elaborati grafici progettuali e relative descrizioni tecniche nonché offerte economiche e descrittive facenti parte integrante del contratto;
che le parti convenivano il pagamento 40% del corrispettivo alla data della sottoscrizione, il 30% a metà lavoro ed il restante 30% al collaudo ed alla verifica del perfetto funzionamento ed accettazione definitiva dei lavori;
che in data 26/03/2019 le parti sottoscrivevano un ulteriore contratto, avente ad oggetto la rimozione e lo smaltimento del manto di copertura in cemento-amianto con rifacimento in pannelli coibentati e opere connesse dietro il corrispettivo di € 62.200,00 oltre iva, con pagamento 20% alla conferma dell'offerta, 20% a fine lavori palazzina uffici e 50% a fine lavori;
che in data 15/04/2019 le parti sottoscrivevano un ulteriore contratto per la progettazione architettonica e direzione lavori manutenzione straordinaria sul medesimo capannone industriale relativamente al primo piano dietro il corrispettivo di € 10.000,00 oltre iva;
che i lavori, iniziati ad aprile 2019, veniva sospesi per circa due mesi a causa dell'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo di azienda non e, quindi per fatto non imputabile ad essa convenuta;
che i lavori riprendevano in data 20.06.2020 ossia sino al momento della comunicazione da parte del difensore della opposta dell'autorizzazione al completamento die lavori all'uopo rilasciata in data 19.06.2020 dal Presidente Tribunale di Fermo;
che il ritardo nella prosecuzione dei lavori aveva cagionato ad essa attrice un danno per la perdita di commesse nel periodo, quantificabile nella somma di € 35.100; che, ripresi i lavori, la Pt_1
[... chiedeva ad essa convenuta la disponibilità ad eseguire la progettazione architettonica, direzione l manutenzione straordinaria anche relativamente al piano terra;
che le parti concordavano il medesimo prezzo applicato per la progettazione architettonica del primo piano, pari ad € 10.000,00, oltre iva;
che successivamente , l'attrice incaricava essa convenuta anche della progettazione architettonica di arredo con rinnovo di planimetrie e video/rendering dietro il corrispettivo di € 3.000,00; che il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti ammontava ad € 398.537,00 oltre iva ove dovuta, cui dovevano aggiungersi
€10.000,00 ed € 3.000,00, oltre iva per progettazione architettonica aggiuntiva per il piano terra, nonché € 16.000,00, oltre iva per opere eseguite dopo la chiusura dei lavori, riguardanti l'impianto di pagina 4 di 8 allarme/videosorveglianza/videocitofono, nonché ulteriori migliorie ed opere non contrattualmente previste ma eseguite di concerto con la proprietà e la D.L. il tutto fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 529.192,22 iva inclusa;
che in data 23/09/2019 la D.L. depositava presso l'Ufficio tecnico del Comune di Monte Urano la dichiarazione di fine lavori alla data del 21/09/2019 ed in data 25/09/2020 essa convenuta comunicava alla D.L. la contabilità definitiva dei lavori commissionati Controparte_6 fino a tale data per un importo di € 489.834,12, oltre Iva il tutto come concordato ed accettato con e dalla committenza;
che solo con la pec del 20.02.2020 e, quindi, tardivamente, il direttore dei lavori contestava tardivamente la voce 4.9 del computo, la mancata esecuzione dei lavori di antifurto/videosorveglianza/videocitofono e la progettazione architettonica, i quali peraltro non erano nemmeno stati inseriti nel computo del 25/09/2019 poiché non ancora fatturati ed oggetto di successivi accordi e autorizzazioni amministrative ed il corrispettivo per la progettazione del piano terra;
che, relativamente ai lavori concernenti l'impianto di antifurto/videosorveglianza era rimasta temporaneamente sospesa l'attivazione soltanto a causa dell'attesa delle autorizzazioni di legge riguardo alla tutela della privacy del personale in servizio alla ditta che comunque l'impianto era stato eseguito ed è Parte_4 completamente funzionante;
che dop del certificato di fine lavori del 21/09/2019 l'attrice aveva commissionava verbalmente ulteriori opere di cui alle fatture 5A e 4A per un importo complessivo di
€ 1.218,10 tutte integralmente realizzate e fatturate come per legge;
che, contrariamente a quanto denunciato dal direttore dei lavori, la scala interna era stata realizzata come da indicazione e Parte_1 pertanto non necessitava di alcuna sistemazione, che le soglie delle finestre del piano terra e completate;
che il portello dei contatori all'ingresso non era previsto;
che l'uscita acqua del climatizzatore da canalizzare non era prevista;
che l'istallazione su app della gestione dell'aria condizionata era stata eseguita;
che il corrispettivo complessivo spettante ad essa attrice ammontava ad € 529.192,22, di cui € 489.834,12 come da computo del 25/09/2019, € 14.000,00 per l'incarico avente ad oggetto il progetto bando Por Fesr del 17/12/18; € 16.000,00 per l'impianto di videosorveglianza/videocitofono, € 397,10 per la fattura 4 del 20/12/2019;€ 821,00 per la fattura 5 del 23/12/2019, € 8.140,00 a titolo di iva;
che, pertanto, essa convenuta aveva diritto al pagamento della somma di € 53.638,56 oltre iva dove dovuta (pari alla differenza tra € 529.192,22 e quanto già percepito pari ad € 451.985,40), già fatturata, nonché della somma € 23.568,26 maturata ma ancora da fatturare;
che essa convenuta aveva sospeso l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico al costo di € 117.000,00 oltre iva avendo l'attrice omesso di eseguire il pagamenti nei termini previsti e avendo impedito ad essa convenuta di fare ingresso nell'opificio; che, pertanto essa convenuta chiedeva pronunciarsi la risoluzione del predetto contratto per inadempimento imputabile alla attrice con condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in una somma corrispondente al 30% del corrispettivo pattuito. Eccepiva la tardività della contestazione dei vizi e difetti in quanto effettuata solo con pec in data 20.02.2020 laddove i lavori erano terminati in data 20.09.2019 e la contabilità finale era stata trasmessa in data 25.09.2019. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per la causali di cui in premessa dichiarare IN VIA PRELIMINARE, rilevata la tardività della denuncia dei vizi da parte della ditta attrice, dichiarare la medesima ditta IC RL decaduta dall'azione di garanzia per vizi e difformità e di conseguenza respingere la domanda attorea. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
NEL MERITO respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.” IN VIA RICONVENZIONALE preliminarmente chiede emettersi ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cpc provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 442 c.p.c. per l'importo di € 53.638,56, oltre ad interessi moratori ex D.lg. n. 231/02, quale residuo da pagare a saldo delle fatture nn. 97 del 16/08/2019, 3A del 23/12/2019, 4 del 20/12/2019, 5 del 23/12/2019 e 8A del 14/01/2020. in subordine, sempre in via preliminare, chiede emettersi ordinanza di pagamento ex art. 186 bis per le somme non contestate pari ad € 40.295,82 o quella diversa misura ritenuta di giustizia e di legge, oltre ad interessi moratori ex D.lg. n. 231/02; nel merito - accertata l'esecuzione delle opere commissionate e descritte in narrativa da P parte della ditta 4.0 in persona del suo legale rappresentante, in favore della ditta in persona del suo CP_1 Parte_1 legale rappresentante, e accertato il parziale inadempimento dell'obbligazione di pagamento di quest'ultima, condannarla a P pagare per le causali di cui in narrativa in favore della ditta 4.0 la somma di € 77.206,82 oltre interessi CP_1 moratori ex D.lg. n. 231/02 dal dovuto al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia o di legge. -accertare e
pagina 5 di 8 dichiarare l'ammontare del danno complessivamente subito dalla società 4.0 a causa della sospensione dei lavori CP_1 Pt_1 determinata dalla e per lo effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e di legge;
- Parte_1 P accertare e dichiar società è inadempiente nei confronti della società 4.0 alle obbligazioni Parte_1 CP_1 assunte nel contratto del 07.11.2018, e per l'effetto, dichiararlo risolto per suo fatto e colpa, e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni procurati nella misura ritenuta di giustizia e di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa” Con ordinanza ex art 286 ter c.p.c. in data 20.10.2020 veniva pronunciata a carico della attrice ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. per la minor somma di € 26.295,82, pari alla differenza tra la somma contabilizzata dal direttore dei lavori all'uopo incaricato dall'attrice (pari ad € 478.281,22) e quanto corrisposto già dall'attrice in favore della convenuta (pari ad € 478.281,22) Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice dava atto dell'intervenuto pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento (€ 27.507,92).
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 con assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto
1. Sulla domanda di risoluzione del contratto del 22.03.2019 e degli ulteriori contratti intercorsi tra le parti e sulla domanda di risarcimento die danni La domanda di risoluzione è infondata e, pertanto, va disattesa per le ragioni che seguono. Dalla documentazione prodotta (v- doc. 19 fascicolo attrice contabilità redatta dal direttore dei lavori all'uopo incaricato dalla attrice) la esecuzione da parte della convenuta dei lavori commissionati dall'attrice con i contratti in data 22.03.2019, in data 26.03.2019 e in data 15.4.2019 e nel corso dell'esecuzione del contratto per complessivi € 478.281,22. Come è noto, ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale. Nella specie, le contestazioni contenute nella pec del direttore dei lavori del febbraio 2020 afferiscono ad aspetti del tutto marginali rispetto alla entità complessiva dei lavori e non risultano aver comportato una sensibile alterazione contrattuale. Ed invero, nel computo metrico redatto dal direttore dei lavori su incarico apposito allo stesso conferito dalla committente relativamente ai lavori non eseguiti o eseguiti male, viene riportato Parte_1 testualmente quanto segue: “SCALA INTERNA DA SISTEMARE, SOGLIE FINESTRE DEL PIANO TERRA DA ULTIMARE, PORTELLO CONTATORI ALL'INGRESSO, MOSTRE PORTE DA CAMBIARE, DIVISORIO BAGNO DITTA GAN (PARETE OVEST) DA COMPLETARE, USCITA ACQUA CLIMATIZZATORE DA CANALIZZARE, FINIRE INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO E VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA DELLA FABBRICA SU APP, RITOCCHI FINALI A SEGUITO DI ASSESTAMENTI”. La espletata istruttoria ha consentito, altresì, di accertare che con pec in data 03.03.2020 la convenuta comunicava all'attrice la disponibilità a cambiare le mostre delle porte (v. doc. 15 fascicolo convenuta) e che l'attrice non vi abbia consentito, di talchè la mancata esecuzione dei predetti lavori non può ritenersi imputabile alla convenuta. Inoltre, risulta provato che, nelle more del giudizio, la convenuta ha consegnato all'attrice le password necessarie per il perfetto funzionamento degli impianti antifurto, videosorveglianza e videocitofono (v. dichiarazioni rese dal teste Pt_1
Deve, quindi, escluder vi sia stato un inadempimento da parte della convenuta alle obbligazioni assunte coi contratti del 22.03.2019, del 26.03.2019 e del 15.04.2019. Né può pronunciarsi la risoluzione del contratto per ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della convenuta atteso che per contratto i lavori dovevano essere terminati entro il giorno 08.08.2019 e che la pagina 6 di 8 fine dei lavori è stata comunicata in data 21.09.2019 (v. doc. 8 fascicolo convenuta). Ed invero, a parte il fatto che non risulta provata la natura essenziale del termine, la espletata istruttoria ha consentito di accertare che la sospensione dei lavori nel periodo dal mese di aprile al mese di giugno dell'anno 2019 non è imputabile alla convenuta ma all'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto beni mobili posti all'interno del capannone interessato dai lavori di ristrutturazione. Parimenti va respinta la domanda risarcitoria in difetto di prova del danno causalmente riconducibile al ritardo nella esecuzione dei lavori In difetto di prova di vizi e difetti denunciasti tempestivamente va altresì disattesa la domanda di riduzione del corrispettivo e di risarcimento die danni ex art 1667 c.c.
2. Sulla domanda di pagamento del saldo del corrispettivo richiesto dalla parte convenuta La domanda è fondata nei limiti che seguono. Innanzitutto, appare dovuta la somma di € 26.295,82, pari alla differenza tra la somma contabilizzata dal direttore dei lavori all'uopo incaricato dall'attrice (pari ad € 478.281,22, comprensivo del corrispettivo di € 397,10 e di € 821,00 di cui alle fatture 4 del 10.12.2019 e n. 5 del 20.12.2019) e quanto corrisposto già dall'attrice in favore della convenuta (pari ad € 451.985,40). La espletata prova orale ha consentito, altresì, di accertare l'avvenuta esecuzione da parte della opposta dell'impianto antifurto, di videocitofono e videosorveglianza, di talchè il corrispettivo pattuito per i predetti lavori, pari ad € 16.000,000, oltre iva risulta dovuto. Non risulta, invece, fornita dalla convenuta la prova dell'appalto e della esecuzione dei lavori di cui ai punti 13.2 e 13.3 del computo metrico (apertura finestra locale interno laboratorio € 250,00 e sistemazione controsoffitti in fibra nella zona magazzino + lavaggio dei pannelli in plexiglass € 150,00), di talchè il corrispettivo richiesto per i predetti lavori non risulta dovuto. Parimenti è a dirsi per il corrispettivo richiesto per la progettazione architettonica del piano terra dell'opificio industria e la progettazione architettonica di arredo con rinnovo di planimetrie e video/rendering. Alcuno dei testi escussi ha confermato la stipula tra le parti di un ulteriore contratto, avente ad oggetto l'affidamento dei predetti lavori dietro il corrispettivo rispettivamente di € 10.000 e di € 3.000,00. Le dichiarazioni rese dal teste non appaiono attendibili atteso che nulla viene specificato sul Tes_1 soggetto che per conto della avrebbe conferito, quando tale incarico sarebbe stato affidato. Pt_1
Va, invece, accolta la do di pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui al contratto in data 17.12.201, avente ad oggetto la diagnosi energetica per accesso al bando POR MARCHE FESR 2014- 2020 dietro il corrispettivo di € 14.000,00 oltre iva se dovuta, risultando documentato sia l'affidamento dell'incarico da parte dell'attrice che l'espletamento della prestazione da parte della convenuta. (v. doc. 3 e 36, 44,45 e 46 fascicolo convenuta) Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, previa conferma della ordinanza ex art 186 ter c.p.c. va disposta la ulteriore condanna della attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 30.000,00 oltre iva se dovuta.
3) sulla domanda di risoluzione del contratto in data 07.11.2018 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico dietro il corrispettivo di € 117.000,00 Preso atto della concorde volontà delle parti va dichiarata la risoluzione del contratto in data 07.11.2018 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico. Deve essere disattesa la domanda risarcitoria spiegata dalla convenuta atteso che dalla documentazione prodotta si evince la stessa ha comunicato alla convenuta unicamente la disponibilità a cambiare le mostre delle porte (v. doc. 15 fascicolo convenuta - pec del 03.03.2020) e non anche l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in data 07.11.2018 né risulta che l'attrice abbia messo in mora la convenuta.
4) sulle domande risarcitoria proposta dalla convenuta La domanda risarcitoria proposta dalla convenuta va disattesa in difetto di prova del danno causalmente imputabile alla sospensione dei lavori per mesi due. Ed invero, non risulta fornita prova dell'esistenza di pagina 7 di 8 commesse per il periodo maggio - giugno 2019 che avrebbero dovuto essere evase entro il mese di settembre (v. doc. 37 fascicolo convenuta - i contratti prodotti non recano alcun termine finale per l'esecuzione dei lavori), di talchè non si può ritenere che l'asserito recesso dai contratti prodotti sia imputabile alla sospensione dei lavori nel periodo aprile – maggio 2019. Le istanze istruttorie, reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni devono essere disattese per le ragioni esposte nella ordinanza in data 20.10.2020 che deve intendersi qui integralmente riportata e trascritta. 5) sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta tutte le domande proposte dall'attrice;
2. dichiara la risoluzione del contratto in data 07.11.2018 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico;
3. conferma la ordinanza ex art 186 ter c.p.c. in data 20.10.2020;
4. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 30.000,00, oltre ina se dovuta, ed interessi oltre interessi moratori ex D.lg. n. 231/02 dal dovuto al saldo
5. rigetta la domanda della convenuta di risarcimento del danno per le ragioni esposte in parte motiva;
6. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, in € 579,76 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Petracci dichiaratosi antistatario. Macerata, 9 giugno 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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