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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4320/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AU MA Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
07/04/2025 da
1) Parte_1
Nato il 21/03/1960 a BERGAMO (BG) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. PARENTE ANGELO elettivamente domiciliato VIA PODGORA, 15 20122 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 04/11/1962 a TORINO (TO) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 20 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. PARENTE ANGELO elettivamente domiciliato VIA PODGORA, 15 20122 MILANO genitori di nata il [...] e di nato il [...] Persona_1 Persona_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 05/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1757/2022 del 23.02.2022 pubblicata in data 28.02.2022 (passata in giudicato il 26.04.2022); in particolare, dando atto delle nuove circostanze sopravvenute dall'adozione della richiamata sentenza divorzile, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate: 1) il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento direttamente alla figlia su c/c IBAN: Per_1
[...] la somma mensile di € 300,00= entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo verrà versato limitatamente per 12 mensilità a far data dal provvedimento di modifica, senza nulla ulteriormente ricevere la figlia decorso l'anno dal provvedimento di modifica, a titolo di mantenimento;
2) le spese straordinarie extra assegno per rimangono suddivise tra i genitori nella misura del 60 % al Per_1 padre e 40 % alla madre e verranno versante direttamente alla figlia limitatamente per 12 mensilità a far data dal provvedimento di modifica, senza nulla ulteriormente ricevere la figlia decorso l'anno dal provvedimento di modifica, a titolo di spese straordinarie;
3) il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento, direttamente a , sul c/c Iban n. Per_2
[...], la somma mensile di € 650,00= entro il giorno 15 di ogni mese;
quando concluderà il suo percorso universitario in medicina, il padre verserà al figlio la minore somma di Per_2
€ 300,00= sempre entro il giorno 15 di ogni mese;
nello specifico tale minore importo verrà versato per 12 mensilità a far data dalla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, senza nulla ulteriormente ricevere il figlio decorso l'anno dalla firma del contratto di specializzazione, a titolo di mantenimento;
4) le spese straordinarie extra assegno per rimangono suddivise tra i genitori nella misura del 60 % Per_2 al padre e 40 % alla madre e verranno versate direttamente al figlio;
quando concluderà il suo Per_2 percorso universitario in medicina, il padre verserà le spese extra assegno (nella misura indicata 60% - 40%) limitatamente per 12 mensilità a far data dalla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, senza nulla ulteriormente ricevere il figlio decorso l'anno dalla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, a titolo di spese straordinarie;
5) la sig.ra accetta, condivide e nulla oppone alle presenti modifiche in punto di mantenimento Parte_2 ordinario e straordinario in favore dei figli maggiorenni e;
Per_1 Per_2
6) i figli e sottoscrivono il presente atto accettandone il contenuto e nulla eccependo;
Per_1 Per_2
7) nulla disporre sulle spese del presente procedimento.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1757/2022 del 23.02.2022 pubblicata in data 28.02.2022
(passata in giudicato il 26.04.2022):
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AU MA Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AU MA Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
07/04/2025 da
1) Parte_1
Nato il 21/03/1960 a BERGAMO (BG) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. PARENTE ANGELO elettivamente domiciliato VIA PODGORA, 15 20122 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 04/11/1962 a TORINO (TO) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 20 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. PARENTE ANGELO elettivamente domiciliato VIA PODGORA, 15 20122 MILANO genitori di nata il [...] e di nato il [...] Persona_1 Persona_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 05/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1757/2022 del 23.02.2022 pubblicata in data 28.02.2022 (passata in giudicato il 26.04.2022); in particolare, dando atto delle nuove circostanze sopravvenute dall'adozione della richiamata sentenza divorzile, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate: 1) il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento direttamente alla figlia su c/c IBAN: Per_1
[...] la somma mensile di € 300,00= entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo verrà versato limitatamente per 12 mensilità a far data dal provvedimento di modifica, senza nulla ulteriormente ricevere la figlia decorso l'anno dal provvedimento di modifica, a titolo di mantenimento;
2) le spese straordinarie extra assegno per rimangono suddivise tra i genitori nella misura del 60 % al Per_1 padre e 40 % alla madre e verranno versante direttamente alla figlia limitatamente per 12 mensilità a far data dal provvedimento di modifica, senza nulla ulteriormente ricevere la figlia decorso l'anno dal provvedimento di modifica, a titolo di spese straordinarie;
3) il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento, direttamente a , sul c/c Iban n. Per_2
[...], la somma mensile di € 650,00= entro il giorno 15 di ogni mese;
quando concluderà il suo percorso universitario in medicina, il padre verserà al figlio la minore somma di Per_2
€ 300,00= sempre entro il giorno 15 di ogni mese;
nello specifico tale minore importo verrà versato per 12 mensilità a far data dalla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, senza nulla ulteriormente ricevere il figlio decorso l'anno dalla firma del contratto di specializzazione, a titolo di mantenimento;
4) le spese straordinarie extra assegno per rimangono suddivise tra i genitori nella misura del 60 % Per_2 al padre e 40 % alla madre e verranno versate direttamente al figlio;
quando concluderà il suo Per_2 percorso universitario in medicina, il padre verserà le spese extra assegno (nella misura indicata 60% - 40%) limitatamente per 12 mensilità a far data dalla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, senza nulla ulteriormente ricevere il figlio decorso l'anno dalla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, a titolo di spese straordinarie;
5) la sig.ra accetta, condivide e nulla oppone alle presenti modifiche in punto di mantenimento Parte_2 ordinario e straordinario in favore dei figli maggiorenni e;
Per_1 Per_2
6) i figli e sottoscrivono il presente atto accettandone il contenuto e nulla eccependo;
Per_1 Per_2
7) nulla disporre sulle spese del presente procedimento.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1757/2022 del 23.02.2022 pubblicata in data 28.02.2022
(passata in giudicato il 26.04.2022):
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AU MA Cosmai