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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.383 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VICO II CORSO MAZZINI, 2 in CATANZARO, presso lo studio dell'Avv. NUNNARI CONCETTA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ORISTANO 121 in DONIGALA FENUGHEDDU, presso lo studio dell'Avv. MURONI ANNA MARIA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“trasformazione del giudizio da separazione giudiziale in separazione consensuale secondo le pattuizioni ivi contenute, con decorrenza del termine semestrale di legge previsti dall'art. 473 bis
Pagina 1 dalla data dell'udienza, con successiva fissazione, decorso il termine di legge, di apposita udienza ex art. 473 bis 49, al fine di raccogliere la volontà dei coniugi circa la riconciliazione ed in caso negativo, poter dichiarare lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.;
1) Il Sig. sposterà la propria residenza in altra abitazione;
Pt_1
2) L'affidamento dei minori rimane condiviso, con collocamento dei medesimi presso la madre nella attuale casa coniugale, che resta alla stessa assegnata, con obbligo per la stessa di provvedere autonomamente al pagamento delle utenze e del condominio, delle riparazioni ordinarie e dell'IMU, come per legge;
3) Il diritto di visita del padre viene concordato in tre giorni alla settimana (di massima il lunedì, mercoledì e venerdì, ovvero giorni diversi ove mai le esigenze scolastiche dei minori e/o lavorative dei genitori dovessero imporre modifiche anche temporanee) dall'uscita da scuola dei minori, dove il padre li andrà a prendere, fino alle ore 15.00;
4) Il padre trascorrerà weekend alternati con i figli, dal sabato all'uscita di scuola dei minori fino alle ore 19 della domenica, con previsione fin d'ora della possibilità di pernottamento presso il padre durante uno dei giorni settimanali stabiliti per il diritto di visita quando i minori manifesteranno di gradirlo e se lo chiederanno, compatibilmente con le esigenze degli stessi e dei genitori;
5) Le festività saranno trascorse alternativamente con i genitori, prevedendosi che, stante il fatto che la madre potrebbe voler trascorrere le feste presso i genitori a la vigilia di Natale ed il pranzo Per_1 di Natale possano essere trascorsi alternativamente con un genitore, così come la cena del 25 ed il giorno di Santo Stefano;
la vigilia di capodanno ed il capodanno saranno trascorsi alternativamente con i genitori, così come i compleanni, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere fra i genitori, nell'interesse precipuo dei minori;
6) Le vacanze estive verranno trascorse dai minori con il padre per un periodo di 7 giorni consecutivi
a luglio e 7 giorni consecutivi in agosto, che verranno comunicati e concordati fra i genitori con un preavviso di almeno 15 giorni;
7) L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre dei minori, che si impegna a non mutarne la funzione che è quella di essere utilizzato per le esigenze dei minori, mentre per quanto riguarda gli altri emolumenti pubblici destinati ai minori, continueranno ad essere versati sui conti dove affluiscono a tutt'oggi. Per quanto attiene ai fondi regionali e comunali, resta invariato
l'obbligo giuridico di utilizzare i fondi erogati ad esclusivo beneficio dei minori per le attività e
l'assistenza previste dalle normative vigenti, nonché l'obbligo di rendicontazione previsto nei bandi;
8) Per le spese straordinarie per i minori, le parti fanno riferimento a quanto previsto dal C.N.F. nel
Protocollo del 29.11.2017, avente ad oggetto le Linee Guida per la Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare non coperte da contributi, erogazioni
Pagina 2 e misure di sostegno previste in loro favore, saranno ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere fra gli stessi previamente concordate e munite di adeguato giustificativo di spesa al fine di poter richiederne il ristoro;
9) Il i impegna a garantire che la continui a percepire gli introiti attualmente a Pt_1 CP_1 lei spettanti per la parte di attività agricola a lei intestata con contestuale impegno a continuare a sostenere le spese per tale parte di attività;
10) Le spese di lite restano compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da Pt_1
e ”.
[...] CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dalla moglie con addebito a quest'ultima, richiedendo l'affidamento CP_1
dei figli minori a sé o, in subordine l'affidamento congiunto con collocamento paritario e mantenimento diretto, con residenza fissata presso il padre e assegnazione della casa coniugale a sé.
In subordine ha richiesto l'assegnazione della casa alla madre dei minori e la regolamentazione del proprio diritto di visita nelle modalità meglio indicate in ricorso;
in caso di mancato accoglimento della domanda di mantenimento diretto a carico di ciascun genitore ha chiesto stabilirsi a proprio carico un assegno quale contributo ordinario al mantenimento dei figli di euro 300,00 complessivi oltre spese straordinarie al 50%.
Il ricorrente ha proposto anche domanda cumulativa di divorzio.
I coniugi hanno contratto matrimonio in il 23/05/2012 (atto n. 3 P. I Anno 2012). Per_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli (01.10.12) e (28.10.13). Per_2 Per_3
Il in particolare, ha dedotto che: Pt_1
• la moglie aveva tenuto condotte gravemente contrarie ai doveri coniugali violando l'obbligo di fedeltà, trascurando sé stessa, il coniuge e i figli e sottraendosi a qualsiasi compito familiare;
• a causa dei continui litigi, del disinteresse della per il marito ed i figli e dei frequenti CP_1
allontanamenti della medesima dalla casa familiare per recarsi a casa dei suoi genitori a i minori erano in gravi condizioni di disagio, anche igienico e avevano iniziato a Per_1
subire un evidente pregiudizio, dimostrando disattenzione a scuola e svogliatezza rispetto agli impegni extrascolastici;
Pagina 3 • egli è un piccolo allevatore e percepisce un reddito mensile non elevato mentre la resistente è una coltivatrice diretta e percepisce un reddito mensile pari a euro 800,00 mensili circa ma non sostiene alcuna spesa familiare, ed è il coniuge a svolgere per lei le incombenze lavorative collegate alla sua attività;
• i figli minori risultano invalidi al 100% e come tali percepiscono la somma di euro 531,76 dall'INPS, accreditate mensilmente su due conti correnti dedicati intestati agli stessi;
• gli stessi figli minori godono anche dei benefici della Legge 162/98 e percepiscono dal
Comune di Villaurbana per l'assistenza domiciliare le seguenti somme mensili: euro Per_2
727,50 e euro 929,58. Per_3
Si è costituita la resistente, il quale non si è opposta alla domanda di separazione di divorzio, tuttavia eccependo che:
• erano inveritiere le condotte a lei attribuite dal marito, anche in quanto è ella a prendersi cura della famiglia;
• il è allevatore, anch'esso imprenditore agricolo e conduce una grande azienda con Pt_1
oltre mille capi di bestiame, di talché il lavoro lo impegna tantissimo, in quanto egli esce da casa la mattina alle 4:00-5:00 e torna alle 12.30 per il pranzo, nel pomeriggio esce da casa alle
14.30 e rientra la sera tardi;
• egli ha notevole disponibilità economica, anche se la resistente non ne conosce l'entità;
• i bambini sono curati scrupolosamente dalla madre e frequentano due giorni alla settimana un centro a Silì “Ecap” dove svolgono le terapie comportamentali ABA per quattro ore settimanali in estate, mentre in inverno tre ore settimanali;
• a partire da settembre la e il marito avevano deciso di assumere un educatore per CP_1
Per_3
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 9.9.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
A seguito di rinvio, le parti hanno manifestato di essere addivenute a un accordo alle condizioni riportate in epigrafe.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni conformi come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Pagina 4 La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra Parte_1 CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza ai figli minori.
La previsione di ampi tempi di permanenza dei minori col padre garantisce una proficua e stabile presenza paterna, idonea per il esplicare pienamente il proprio ruolo genitoriale anche in Pt_1 relazione all'età dei minori.
L'assegnazione della casa familiare alla madre, genitore collocatario, è senz'altro condivisibile, in quanto trattasi di diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che quanto concordato dalle parti risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita della minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali
Pagina 5 disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti così come riferite all'udienza di audizione ed emergenti dagli atti.
Invero, il fatto che sia stata concordata una permanenza dei minori presso il padre così estesa (tre giorni a settimana oltre weekend alternati), seppur non arrivi a configurare un collocamento paritario, consente comunque al ricorrente di adempiere al proprio obbligo di mantenimento in maniera principalmente diretta.
La differenza nell'onere di mantenimento derivante dal collocamento (comunque gravante in misura maggiore sulla madre) e nella capacità economica delle parti (parte ricorrente è titolare di azienda agricola con fatturato di 150.000,00 euro nel 2023, mentre parte resistente ha intestata a suo nome una parte dell'azienda, sebbene non svolga materialmente attività per l'azienda stessa e riceve i premi comunitari relativi ai capi a lei intestati e i proventi della vendita del latte il marito le versa) è adeguatamente colmata, quanto all'accordo raggiunto, dall'impegno del ricorrente a garantire che la continui a percepire gli introiti attualmente a lei spettanti per la parte di attività agricola a CP_1
lei intestata, con contestuale impegno a continuare a sostenere le spese per tale parte di attività, nonché dalla integrale percezione dell'assegno unico universale in capo alla resistente.
Ciò detto, le parti hanno richiesto negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale anche domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Posto che tale domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, ciò comporta che il giudizio debba proseguire in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
22/10/1973 e nata a [...], il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 3 P. I Anno 2012 - Comune di . Per_1
Sull'accordo delle parti:
1) Prende atto che il Sig. sposterà la propria residenza in altra abitazione;
Pt_1
Pagina 6 2) Dispone l'affidamento dei minori in modalità condivisa, con collocamento dei medesimi presso la madre nella attuale casa coniugale;
3) Dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra prendendo atto dell'obbligo CP_1 assunto dalla stessa di provvedere autonomamente al pagamento delle utenze e del condominio, delle riparazioni ordinarie e dell'IMU, come per legge;
4) Dispone che il padre eserciti il proprio diritto di visita in tre giorni alla settimana (di massima il lunedì, mercoledì e venerdì, ovvero giorni diversi ove mai le esigenze scolastiche dei minori e/o lavorative dei genitori dovessero imporre modifiche anche temporanee) dall'uscita da scuola dei minori, dove il padre li andrà a prendere, fino alle ore 15.00; il padre trascorrerà weekend alternati con i figli, dal sabato all'uscita di scuola dei minori fino alle ore 19 della domenica, con previsione fin d'ora della possibilità di pernottamento presso il padre durante uno dei giorni settimanali stabiliti per il diritto di visita quando i minori manifesteranno di gradirlo e se lo chiederanno, compatibilmente con le esigenze degli stessi e dei genitori;
le festività saranno trascorse alternativamente con i genitori, prevedendosi che, stante il fatto che la madre potrebbe voler trascorrere le feste presso i genitori a la vigilia di Natale ed il pranzo di Natale Per_1 possano essere trascorsi alternativamente con un genitore, così come la cena del 25 ed il giorno di Santo Stefano;
la vigilia di capodanno ed il capodanno saranno trascorsi alternativamente con i genitori, così come i compleanni, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere fra i genitori, nell'interesse precipuo dei minori;
le vacanze estive verranno trascorse dai minori con il padre per un periodo di 7 giorni consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi in agosto, che verranno comunicati e concordati fra i genitori con un preavviso di almeno 15 giorni;
5) Prende atto che l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre dei minori, che si impegna a non mutarne la funzione che è quella di essere utilizzato per le esigenze dei minori, mentre per quanto riguarda gli altri emolumenti pubblici destinati ai minori, prende atto che essi continueranno ad essere versati sui conti dove affluiscono a tutt'oggi. Per quanto attiene ai fondi regionali e comunali, prende atto che resta invariato l'obbligo giuridico di utilizzare i fondi erogati ad esclusivo beneficio dei minori per le attività e l'assistenza previste dalle normative vigenti, nonché l'obbligo di rendicontazione previsto nei bandi;
6) Dispone, per le spese straordinarie per i minori, che le parti facciano riferimento a quanto previsto dal C.N.F. nel Protocollo del 29.11.2017, avente ad oggetto le Linee Guida per la
Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare non coperte da contributi, erogazioni e misure di sostegno previste in loro favore, prevedendo che esse siano ripartite al 50% tra i genitori e che siano fra gli stessi previamente concordate e munite di adeguato giustificativo di spesa al fine di poter richiederne il ristoro;
Pagina 7 7) prende atto che il si impegna a garantire che la continui a percepire gli introiti Pt_1 CP_1 attualmente a lei spettanti per la parte di attività agricola a lei intestata con contestuale impegno a continuare a sostenere le spese per tale parte di attività.
Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza resa all'esito dell'ulteriore corso della causa.
Provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
04/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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