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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 955/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8727/2018, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 26949/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025, pendente
TRA
(P. Iva: in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Salvatore De Simone (C.F.: ) e C.F._1 CP_1
(C.F.: in virtù di procura alle liti in calce all'atto di
[...] C.F._2
appello
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo
Ferrari (C.F.: in virtù di procura alle liti a margine della C.F._3
comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “
1. in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
riformare la sentenza n. 8727/2018 resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata
l'11/10/2018, e, per l'effetto e per le ragioni illustrate nell'atto di impugnazione, rigettarsi la domanda proposta con atto di citazione notificato il 23/10/2012 dall' ;
2. e per l'effetto condannarsi Controparte_2
l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”; per l'appellata: “
1. Rigettare le richieste della parte appellante in quanto infondate e in fatto ed in diritto, confermando la Sentenza n. 8727/2018, emessa dal Tribunale di
Napoli, G.I. Dott. Perrella e pubblicata in data 11.10.2018; 2. condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese e competenze Parte_1
del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore … Chiede che la Corte riservi la causa a sentenza concedendo i termini a difesa ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionale e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 23.10.2015 l Controparte_2
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, la esponendo di aver svolto Parte_1
attività di consulenza in materia societaria, fiscale, tributaria e contrattuale in favore della a partire dagli anni 2006; tale attività consisteva in una Parte_1
consulenza sistematica e continua nelle predette materie ed in particolare nell'assistenza agli organi della società nella predisposizione di bozza di bilancio annuale e negli adempimenti fiscali e tributari imposti dalla legge, nella stesura dei verbali delle assemblee e negli adempimenti societari connessi, in verifiche tributarie e fiscali, attività di consulenza periodica in materia contrattuale relativamente ad acquisti immobiliari e successive vendite e assistenza nei rapporti con istituti di credito per mutui ed affidamenti, con la predisposizione della documentazione;
la società in data 15.11.2011, comunicava di non volersi più avvalere Parte_1
dell'attività professionale dello studio ma non provvedeva a saldare quanto CP_2
maturato da essa istante per l'attività svolta negli anni 2010 - 2011, per un totale di € 20.000,00 (oltre iva da calcolarsi attualmente al 22% e contributo integrativo), giusta proforma del 4.7.2011 (afferente all'attività 2010) e del 6.12.11 (afferente all'attività
2011,; pertanto richiedeva i compensi maturati prima per le vie brevi e poi con racc a.r. del 26.04.2012 proponendo anche un accordo transattivo e riducendo l'importo richiesto ad € 15000,00 per una rapida definizione.
Tanto rappresentato, l'Associazione attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto dell Controparte_2
al pagamento dei compensi professionali maturati in virtù dell'attività professionale svolta;
2. Per l'effetto condannare la in persona del LRPT, al pagamento Parte_1
della somma di E. 20.000,00 = a titolo di compenso professionale, oltre IVA al 22% e contributo integrativo, interessi legali dalla messa in mora al soddisfo o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio anche alla luce del comportamento assunto dalla controparte in sede di mediazione e di negoziazione assistita, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., senza espletare attività istruttoria, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza dell'11.10.2018 per la precisazione delle conclusioni e discussone orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'esito, il Tribunale di Napoli con la sentenza in epigrafe, così statuiva:
“a) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di € 20.000,00, oltre IVA e contributo integrativo Controparte_2
come per legge, oltre interessi al tasso legale dall'8.5.2012 e fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_2
3.020,00 di cui € 282,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'Avv. Massimo Ferrari, dichiaratosi antistatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata l'11.10.2018, con citazione notificata in data 18.02.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 27.02.2019 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) - in riforma della sentenza n. 8727/2018 resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata
l'11/10/2018, rigettarsi la domanda proposta con atto di citazione Notificato il
23/10/2012 dall' ; 2) - e per l'effetto Controparte_2
condannarsi l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l' che resisteva e chiedeva Controparte_2
il rigetto del gravame.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 13.09.2019, veniva rinviata al 17.09.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Assegnato termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, il 24.1.2025, sulla base delle note depositate da parte appellante, la Corte riservava la causa in decisione. depositava comparsa conclusionale il 27.3.2025 e memoria di replica Parte_1
il 16.4.2025.
depositava comparsa conclusionale il Controparte_2
18.3.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente deve darsi atto che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, si è limitata a negare di aver mai ricevuto consulenza in materia fiscale contabile per gli anni 2010-2011. La convenuta, inoltre, non ha depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. che, com'è noto, è volta a modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, introducendo circostanze nuove (e depositando documentazione volta a comprovare queste ultime) soltanto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., e dunque tardivamente, non trattandosi di repliche a domande nuove o modificate dalla controparte.
Invero il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività. Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti. Ai sensi dell'art. 183 comma VI
c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni
(30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducano in una «replica» alle domande ed eccezioni nuove o modificate della controparte, restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova che non introduca, tuttavia, un tema di indagine nuovo, aggirandosi, diversamente opinando, il «primo termine» di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Limitando, pertanto, il campo di indagine a quanto tempestivamente dedotto dalla convenuta, ossia l'assenza di una consulenza, da parte dell'attrice, negli anni 2010-
2011, deve ritenersi che siffatta deduzione è smentita dalla documentazione in atti. Invero parte attrice ha depositato, sin dalla costituzione in giudizio, una comunicazione proveniente dalla convenuta, datata 15.11.2011 (doc. 1), con la quale quest'ultima dichiarava espressamente “di voler interrompere, con effetto immediato, il ns. rapporto di consulenza e tenuta scritture contabili e di consegnare
... tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale in Vs. possesso”.
Trattandosi di comunicazione intervenuta nel novembre 2011, e nella quale si fa riferimento alla volontà di interrompere il rapporto di consulenza e tenuta scritture contabili, è del tutto evidente, implicitamente, che la stessa, per gli anni precedenti, sia stata espletata.
Ebbene la convenuta, nel corso dell'intero giudizio, non ha minimamente preso posizione in ordine a questa missiva, non fornendo alcuna spiegazione alternativa tale da escludere l'esecuzione, da parte dell'attrice, di quanto esposto nell'atto introduttivo.
Tra l'altro, sempre nella succitata comunicazione, la convenuta richiedeva all'attrice la restituzione di tutta la documentazione in suo possesso (detenuta, ragionevolmente, proprio al fine di espletare l'attività per la quale è richiesto il compenso).
Tale restituzione deve ritenersi certamente avvenuta, atteso che non risultano altre comunicazioni, da parte della , volte a sollecitare la suddetta restituzione. CP_3
Pertanto, sarebbe stato senz'altro agevole per la convenuta, secondo il cd. principio della vicinanza della prova, provare che l'attività svolta dall'attrice non era relativa
a quanto richiesto con l'atto di citazione e che, pertanto, lo non aveva CP_2
espletato alcuna attività contabile negli anni 2010-2011.
Pertanto, la domanda va accolta e la va condannata al pagamento, in Parte_1
favore di , di € 20.000,00, oltre IVA e Controparte_2
contributo integrativo come per legge, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora (come richiesto) dell'8.5.2012 e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14 ai valori minimi, atteso che le fasi istruttoria/di trattazione e decisoria sono state una mera reiterazione di quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, e tenute conto dell'attività effettivamente espletata dall'attrice”.
§ 4.
Con il primo motivo contesta la violazione del principio dell'“onus Parte_1
probandi” “incumbit ei qui dicit” ex art. 2697 c.c., posto che è onere dell'attrice allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda;
deduce che l'attrice ha tentato di provare l'esistenza di prestazioni professionali attraverso la richiesta di una prova testimoniale, prova dichiarata inammissibile;
l'attrice ha invocato il corrispettivo per aver eseguito attività professionale (attività societaria, contrattualistica, fiscale - tributaria e rapporti di mutuo) nel corso degli anni 2010 e
2011, ma non ha prodotto alcuna prova documentale, quali per esempio dichiarazioni e ricorsi tributari, corrispondenza con le banche, stralci della situazione di bilancio minute che costituissero elementi probatori attestanti l'attività di consulenza, ma si è limitata a articolare una prova testimoniale, deducendo circostanze del tutto generiche ovvero;
<< “... “Vero che “1. l'istante ha svolto Controparte_2
attività di consulenza in materia societaria, fiscale, tributaria e contrattuale in favore della attualmente con sede in Napoli al viale Colli Aminei n. 50 c/o lo Parte_1
studio del dott. Antonio Polito, a partire dall'anno 2006; 2. tale attività, svolta dallo
Studio Professionale, consisteva in una consulenza sistematica e continua nelle predette materie ed in particolare lo assisteva gli organi della società CP_2
nella predisposizione di bozza di bilancio annuale e negli adempimenti fiscali e tributari imposti dalla legge, nella stesura dei verbali delle assemblee e negli adempimenti societari connessi, in verifiche tributarie e fiscali;
3. lo Studio
Professionale svolgeva anche attività di consulenza periodica in materia contrattuale relativamente ad acquisti immobiliari e successive vendite, nonché prestava assistenza nei rapporti con istituti di credito per mutui ed affidamenti predisponendo idonea documentazione;
4. la società in data 15.11.2011, comunicava Parte_1 di non volersi più avvalere dell'attività professionale dello;
… 6.la CP_2
non provvedeva a saldare quanto maturato dallo Parte_1 [...]
svolta per gli anni 2010-2011, per un Parte_2
totale di E.20.000,00 …>>; il Tribunale ha rovesciato l'onere probatorio così argomentando: “Pertanto sarebbe stato senz'altro agevole per la convenuta - secondo il principio della vicinanza della prova prima che l'attività svolta dall'attrice non era relativa a quanto richiesto con l'atto di citazione e che - pertanto
- lo non aveva espletato alcuna attività contabile negli anni 2010 - CP_2
2011”; per converso, spettava all'attrice fornire la prova, siccome bastava produrre sunti di bilancio, testi di attività fiscale - tributaria, stralcio di soluzioni societarie, elementi di rapporto con le banche e con i soggetti di tale interlocuzione;
peraltro essa appellante non è rimasta silente di fronte alla richiesta pre - contenziosa, formulata dall'attrice, prendendo posizione nelle lettere del 15/04/2014 e 23/09/2015
e, in particolare, con la seconda lettera, ha comunicato quanto segue: “Riscontro la
Sua del 15/09/2015 e torno a parteciparle che l'amministratore della Parte_1
… gradirebbe avere notula relativa all'attività di consulenza svolta dallo
[...]
, con riferimento più puntuale sia ai periodi di tale asserita attività CP_2
relativa ai bilanci societari sia alla specifica consulenza prestata in relazione all'oggetto e/o tema della materia da puntualizzare. È chiaro che da parte della mia assistita si imporrà la verifica sia dell'an che del quantum e che tale sua posizione non è né strumentale, né dilatoria. ... -”.
Con il secondo motivo l'appellante deduce di aver fornito prova di aver ricevuto prestazioni per attività di consulenza fiscale - tributaria da altra società, la S.r.l.
Servizi Informatici, con quale ha stipulato contratto di servizio contabile per l'attività di consulenza, fiscale e tributaria;
evidenzia che la detta società ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta del corrispettivo per aver fornito prestazioni erogate nell'anno 2012 per l'elaborazione di dati contabili.
§ 5.
I motivi sono fondati. A fronte della contestazione formalizzata all'atto della costituzione in primo grado dall'odierna appellante che ha negato lo svolgimento di attività di consulenza da parte dell negli anni 2010 e 2011, era, di certo, onere di Parte_3
quest'ultima fornire la prova dell'esecuzione della medesima attività.
Ed invero, secondo consolidato orientamento, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'effettivo espletamento delle prestazioni delle quali abbia ricevuto l'incarico (cfr., fra le tante, Cass. Civ., Sez. II, del 20.08.2019, n. 21522).
Il Tribunale ha ritenuto, invece, di presumere lo svolgimento dell'attività di cui l'odierna appellata reclama il pagamento dalla comunicazione con la quale Parte_1
ha espresso la volontà di interrompere il rapporto di consulenza nonché richiesto
[...]
genericamente la consegna di tutta la documentazione < fiscale in Vs possesso>>. Tuttavia, tale ragionamento presuntivo non rispetta il disposto di cui all' art. 2729 c.c., posto che nella detta comunicazione non vi è alcun riferimento ad attività espletata dall' istante né ai motivi CP_2
dell'interruzione del rapporto;
inoltre, tale comunicazione non è stata preceduta da altre dalle quali poter desumere lo stato dei rapporti tra le società all'epoca dei fatti.
La circostanza, poi, che l detenesse documentazione contabile di CP_2
pertinenza dell'odierna appellante al fine di svolgere attività di consulenza non implica ex se che poi abbia svolto tale attività negli anni in questione.
Non è, poi, pertenente il richiamo al c.d. principio di vicinanza dell'onere della prova. posto che trattandosi, quella svolta dall' , di attività di carattere CP_2
documentale, l'eventuale indisponibilità – per aver ottemperato all'ordine di restituzione di cui alla detta comunicazione – di atti, frutto dell'attività contabile, amministrativa e fiscale espletata, poteva essere superata dall con una CP_2
richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Per vero, né prima del giudizio - cfr. gli allegati proforma che contengono quale causale <> - né nel presente giudizio è stata precisata l'attività svolta dall' negli anni CP_2 2010 e 2011; inoltre, l' , per ottemperare all'onere probatorio su CP_2
delineato, ha articolato prove testimoniali, non ammesse dal Tribunale e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa di costituzione depositata nel presente grado, che fanno riferimento a adempimenti fiscali e tributari imposti dalla legge e alla stesura di verbali delle assemblee in termini eccessivamente generici, posto che non precisano le tipologie di adempimenti eseguiti e i verbali redatti negli anni 2010 e 2011, né le attività contrattuali rispetto alle quali ha prestato consulenza.
La carenza di circostanze precise inerenti all'attività svolta negli anni 2010 e 2011, oggetto di contestazione, rende inammissibile la chiesta prova testimoniale, sicché
l' non ha ottemperato l'onere probatorio sulla stessa gravante. CP_2
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dall' Controparte_2
va rigettata.
[...]
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza della parte appellata.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi tabellari attesa la natura delle questioni discusse, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 18.02.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta dall' ; Controparte_2
b) condanna l al pagamento delle Controparte_2
spese di giudizio, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi e in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 955/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8727/2018, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 26949/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025, pendente
TRA
(P. Iva: in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Salvatore De Simone (C.F.: ) e C.F._1 CP_1
(C.F.: in virtù di procura alle liti in calce all'atto di
[...] C.F._2
appello
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo
Ferrari (C.F.: in virtù di procura alle liti a margine della C.F._3
comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “
1. in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
riformare la sentenza n. 8727/2018 resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata
l'11/10/2018, e, per l'effetto e per le ragioni illustrate nell'atto di impugnazione, rigettarsi la domanda proposta con atto di citazione notificato il 23/10/2012 dall' ;
2. e per l'effetto condannarsi Controparte_2
l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”; per l'appellata: “
1. Rigettare le richieste della parte appellante in quanto infondate e in fatto ed in diritto, confermando la Sentenza n. 8727/2018, emessa dal Tribunale di
Napoli, G.I. Dott. Perrella e pubblicata in data 11.10.2018; 2. condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese e competenze Parte_1
del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore … Chiede che la Corte riservi la causa a sentenza concedendo i termini a difesa ex art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionale e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 23.10.2015 l Controparte_2
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, la esponendo di aver svolto Parte_1
attività di consulenza in materia societaria, fiscale, tributaria e contrattuale in favore della a partire dagli anni 2006; tale attività consisteva in una Parte_1
consulenza sistematica e continua nelle predette materie ed in particolare nell'assistenza agli organi della società nella predisposizione di bozza di bilancio annuale e negli adempimenti fiscali e tributari imposti dalla legge, nella stesura dei verbali delle assemblee e negli adempimenti societari connessi, in verifiche tributarie e fiscali, attività di consulenza periodica in materia contrattuale relativamente ad acquisti immobiliari e successive vendite e assistenza nei rapporti con istituti di credito per mutui ed affidamenti, con la predisposizione della documentazione;
la società in data 15.11.2011, comunicava di non volersi più avvalere Parte_1
dell'attività professionale dello studio ma non provvedeva a saldare quanto CP_2
maturato da essa istante per l'attività svolta negli anni 2010 - 2011, per un totale di € 20.000,00 (oltre iva da calcolarsi attualmente al 22% e contributo integrativo), giusta proforma del 4.7.2011 (afferente all'attività 2010) e del 6.12.11 (afferente all'attività
2011,; pertanto richiedeva i compensi maturati prima per le vie brevi e poi con racc a.r. del 26.04.2012 proponendo anche un accordo transattivo e riducendo l'importo richiesto ad € 15000,00 per una rapida definizione.
Tanto rappresentato, l'Associazione attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto dell Controparte_2
al pagamento dei compensi professionali maturati in virtù dell'attività professionale svolta;
2. Per l'effetto condannare la in persona del LRPT, al pagamento Parte_1
della somma di E. 20.000,00 = a titolo di compenso professionale, oltre IVA al 22% e contributo integrativo, interessi legali dalla messa in mora al soddisfo o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio anche alla luce del comportamento assunto dalla controparte in sede di mediazione e di negoziazione assistita, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., senza espletare attività istruttoria, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza dell'11.10.2018 per la precisazione delle conclusioni e discussone orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'esito, il Tribunale di Napoli con la sentenza in epigrafe, così statuiva:
“a) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di € 20.000,00, oltre IVA e contributo integrativo Controparte_2
come per legge, oltre interessi al tasso legale dall'8.5.2012 e fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_2
3.020,00 di cui € 282,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'Avv. Massimo Ferrari, dichiaratosi antistatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata l'11.10.2018, con citazione notificata in data 18.02.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 27.02.2019 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) - in riforma della sentenza n. 8727/2018 resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata
l'11/10/2018, rigettarsi la domanda proposta con atto di citazione Notificato il
23/10/2012 dall' ; 2) - e per l'effetto Controparte_2
condannarsi l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l' che resisteva e chiedeva Controparte_2
il rigetto del gravame.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 13.09.2019, veniva rinviata al 17.09.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Assegnato termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, il 24.1.2025, sulla base delle note depositate da parte appellante, la Corte riservava la causa in decisione. depositava comparsa conclusionale il 27.3.2025 e memoria di replica Parte_1
il 16.4.2025.
depositava comparsa conclusionale il Controparte_2
18.3.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente deve darsi atto che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, si è limitata a negare di aver mai ricevuto consulenza in materia fiscale contabile per gli anni 2010-2011. La convenuta, inoltre, non ha depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. che, com'è noto, è volta a modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, introducendo circostanze nuove (e depositando documentazione volta a comprovare queste ultime) soltanto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., e dunque tardivamente, non trattandosi di repliche a domande nuove o modificate dalla controparte.
Invero il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività. Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti. Ai sensi dell'art. 183 comma VI
c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni
(30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducano in una «replica» alle domande ed eccezioni nuove o modificate della controparte, restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova che non introduca, tuttavia, un tema di indagine nuovo, aggirandosi, diversamente opinando, il «primo termine» di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Limitando, pertanto, il campo di indagine a quanto tempestivamente dedotto dalla convenuta, ossia l'assenza di una consulenza, da parte dell'attrice, negli anni 2010-
2011, deve ritenersi che siffatta deduzione è smentita dalla documentazione in atti. Invero parte attrice ha depositato, sin dalla costituzione in giudizio, una comunicazione proveniente dalla convenuta, datata 15.11.2011 (doc. 1), con la quale quest'ultima dichiarava espressamente “di voler interrompere, con effetto immediato, il ns. rapporto di consulenza e tenuta scritture contabili e di consegnare
... tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale in Vs. possesso”.
Trattandosi di comunicazione intervenuta nel novembre 2011, e nella quale si fa riferimento alla volontà di interrompere il rapporto di consulenza e tenuta scritture contabili, è del tutto evidente, implicitamente, che la stessa, per gli anni precedenti, sia stata espletata.
Ebbene la convenuta, nel corso dell'intero giudizio, non ha minimamente preso posizione in ordine a questa missiva, non fornendo alcuna spiegazione alternativa tale da escludere l'esecuzione, da parte dell'attrice, di quanto esposto nell'atto introduttivo.
Tra l'altro, sempre nella succitata comunicazione, la convenuta richiedeva all'attrice la restituzione di tutta la documentazione in suo possesso (detenuta, ragionevolmente, proprio al fine di espletare l'attività per la quale è richiesto il compenso).
Tale restituzione deve ritenersi certamente avvenuta, atteso che non risultano altre comunicazioni, da parte della , volte a sollecitare la suddetta restituzione. CP_3
Pertanto, sarebbe stato senz'altro agevole per la convenuta, secondo il cd. principio della vicinanza della prova, provare che l'attività svolta dall'attrice non era relativa
a quanto richiesto con l'atto di citazione e che, pertanto, lo non aveva CP_2
espletato alcuna attività contabile negli anni 2010-2011.
Pertanto, la domanda va accolta e la va condannata al pagamento, in Parte_1
favore di , di € 20.000,00, oltre IVA e Controparte_2
contributo integrativo come per legge, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora (come richiesto) dell'8.5.2012 e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14 ai valori minimi, atteso che le fasi istruttoria/di trattazione e decisoria sono state una mera reiterazione di quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, e tenute conto dell'attività effettivamente espletata dall'attrice”.
§ 4.
Con il primo motivo contesta la violazione del principio dell'“onus Parte_1
probandi” “incumbit ei qui dicit” ex art. 2697 c.c., posto che è onere dell'attrice allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda;
deduce che l'attrice ha tentato di provare l'esistenza di prestazioni professionali attraverso la richiesta di una prova testimoniale, prova dichiarata inammissibile;
l'attrice ha invocato il corrispettivo per aver eseguito attività professionale (attività societaria, contrattualistica, fiscale - tributaria e rapporti di mutuo) nel corso degli anni 2010 e
2011, ma non ha prodotto alcuna prova documentale, quali per esempio dichiarazioni e ricorsi tributari, corrispondenza con le banche, stralci della situazione di bilancio minute che costituissero elementi probatori attestanti l'attività di consulenza, ma si è limitata a articolare una prova testimoniale, deducendo circostanze del tutto generiche ovvero;
<< “... “Vero che “1. l'istante ha svolto Controparte_2
attività di consulenza in materia societaria, fiscale, tributaria e contrattuale in favore della attualmente con sede in Napoli al viale Colli Aminei n. 50 c/o lo Parte_1
studio del dott. Antonio Polito, a partire dall'anno 2006; 2. tale attività, svolta dallo
Studio Professionale, consisteva in una consulenza sistematica e continua nelle predette materie ed in particolare lo assisteva gli organi della società CP_2
nella predisposizione di bozza di bilancio annuale e negli adempimenti fiscali e tributari imposti dalla legge, nella stesura dei verbali delle assemblee e negli adempimenti societari connessi, in verifiche tributarie e fiscali;
3. lo Studio
Professionale svolgeva anche attività di consulenza periodica in materia contrattuale relativamente ad acquisti immobiliari e successive vendite, nonché prestava assistenza nei rapporti con istituti di credito per mutui ed affidamenti predisponendo idonea documentazione;
4. la società in data 15.11.2011, comunicava Parte_1 di non volersi più avvalere dell'attività professionale dello;
… 6.la CP_2
non provvedeva a saldare quanto maturato dallo Parte_1 [...]
svolta per gli anni 2010-2011, per un Parte_2
totale di E.20.000,00 …>>; il Tribunale ha rovesciato l'onere probatorio così argomentando: “Pertanto sarebbe stato senz'altro agevole per la convenuta - secondo il principio della vicinanza della prova prima che l'attività svolta dall'attrice non era relativa a quanto richiesto con l'atto di citazione e che - pertanto
- lo non aveva espletato alcuna attività contabile negli anni 2010 - CP_2
2011”; per converso, spettava all'attrice fornire la prova, siccome bastava produrre sunti di bilancio, testi di attività fiscale - tributaria, stralcio di soluzioni societarie, elementi di rapporto con le banche e con i soggetti di tale interlocuzione;
peraltro essa appellante non è rimasta silente di fronte alla richiesta pre - contenziosa, formulata dall'attrice, prendendo posizione nelle lettere del 15/04/2014 e 23/09/2015
e, in particolare, con la seconda lettera, ha comunicato quanto segue: “Riscontro la
Sua del 15/09/2015 e torno a parteciparle che l'amministratore della Parte_1
… gradirebbe avere notula relativa all'attività di consulenza svolta dallo
[...]
, con riferimento più puntuale sia ai periodi di tale asserita attività CP_2
relativa ai bilanci societari sia alla specifica consulenza prestata in relazione all'oggetto e/o tema della materia da puntualizzare. È chiaro che da parte della mia assistita si imporrà la verifica sia dell'an che del quantum e che tale sua posizione non è né strumentale, né dilatoria. ... -”.
Con il secondo motivo l'appellante deduce di aver fornito prova di aver ricevuto prestazioni per attività di consulenza fiscale - tributaria da altra società, la S.r.l.
Servizi Informatici, con quale ha stipulato contratto di servizio contabile per l'attività di consulenza, fiscale e tributaria;
evidenzia che la detta società ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta del corrispettivo per aver fornito prestazioni erogate nell'anno 2012 per l'elaborazione di dati contabili.
§ 5.
I motivi sono fondati. A fronte della contestazione formalizzata all'atto della costituzione in primo grado dall'odierna appellante che ha negato lo svolgimento di attività di consulenza da parte dell negli anni 2010 e 2011, era, di certo, onere di Parte_3
quest'ultima fornire la prova dell'esecuzione della medesima attività.
Ed invero, secondo consolidato orientamento, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'effettivo espletamento delle prestazioni delle quali abbia ricevuto l'incarico (cfr., fra le tante, Cass. Civ., Sez. II, del 20.08.2019, n. 21522).
Il Tribunale ha ritenuto, invece, di presumere lo svolgimento dell'attività di cui l'odierna appellata reclama il pagamento dalla comunicazione con la quale Parte_1
ha espresso la volontà di interrompere il rapporto di consulenza nonché richiesto
[...]
genericamente la consegna di tutta la documentazione < fiscale in Vs possesso>>. Tuttavia, tale ragionamento presuntivo non rispetta il disposto di cui all' art. 2729 c.c., posto che nella detta comunicazione non vi è alcun riferimento ad attività espletata dall' istante né ai motivi CP_2
dell'interruzione del rapporto;
inoltre, tale comunicazione non è stata preceduta da altre dalle quali poter desumere lo stato dei rapporti tra le società all'epoca dei fatti.
La circostanza, poi, che l detenesse documentazione contabile di CP_2
pertinenza dell'odierna appellante al fine di svolgere attività di consulenza non implica ex se che poi abbia svolto tale attività negli anni in questione.
Non è, poi, pertenente il richiamo al c.d. principio di vicinanza dell'onere della prova. posto che trattandosi, quella svolta dall' , di attività di carattere CP_2
documentale, l'eventuale indisponibilità – per aver ottemperato all'ordine di restituzione di cui alla detta comunicazione – di atti, frutto dell'attività contabile, amministrativa e fiscale espletata, poteva essere superata dall con una CP_2
richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Per vero, né prima del giudizio - cfr. gli allegati proforma che contengono quale causale <> - né nel presente giudizio è stata precisata l'attività svolta dall' negli anni CP_2 2010 e 2011; inoltre, l' , per ottemperare all'onere probatorio su CP_2
delineato, ha articolato prove testimoniali, non ammesse dal Tribunale e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa di costituzione depositata nel presente grado, che fanno riferimento a adempimenti fiscali e tributari imposti dalla legge e alla stesura di verbali delle assemblee in termini eccessivamente generici, posto che non precisano le tipologie di adempimenti eseguiti e i verbali redatti negli anni 2010 e 2011, né le attività contrattuali rispetto alle quali ha prestato consulenza.
La carenza di circostanze precise inerenti all'attività svolta negli anni 2010 e 2011, oggetto di contestazione, rende inammissibile la chiesta prova testimoniale, sicché
l' non ha ottemperato l'onere probatorio sulla stessa gravante. CP_2
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dall' Controparte_2
va rigettata.
[...]
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza della parte appellata.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi tabellari attesa la natura delle questioni discusse, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 18.02.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta dall' ; Controparte_2
b) condanna l al pagamento delle Controparte_2
spese di giudizio, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi e in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.