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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/12/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 18/12/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 698/2025 del Ruolo
Generale Affari Civili promosso ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c. da
(C.F. - P.IVA Parte_1 C.F._1
), in persona dell'omonimo titolare, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Fano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via
Michetti n. 23;
ricorrente
contro
(C.F. ), in qualità di Controparte_1 C.F._2 amministratore del condominio Residence Fortunato scale H - I
(C.F. ); P.IVA_2
convenuto contumace
OGGETTO: OBBLIGO COMUNICAZIONE GENERALITA' CONDOMINI MOROSI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la ditta Parte_1 ha convenuto in giudizio nella sua Controparte_1 qualità di amministratore del condominio Residence Fortunato scale H - I, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adìto Tribunale, ogni avversa istanza reietta: ordinare a parte resistente geom. (CF Controparte_1
), n. a IA (Ch) il 4.7.1951 e con studio in C.F._2
Vasto, P.za Della Concordia n.10/C indirizzo PEC
, di consegnare e comunicare a Email_1 parte ricorrente le generalità complete dei condòmini morosi in relazione al credito vantato dal ricorrente nei confronti del
(CF , Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Vasto Marina, Via S.S n.16 sud, civico n.8, con indicazione delle rispettive residenze, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ripartizione dell'importo dovuto secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella, regolarmente approvata. Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614 bis Cpc, il pagamento di una somma pari ad €.60,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a partire dalla comunicazione del provvedimento decisorio. Condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
, regolarmente citato, non si è costituito Controparte_1 in giudizio né è comparso all'udienza del 18/12/2025 e, pertanto, verificato il rispetto del termine a comparire, è stato dichiarato contumace.
Alla suddetta udienza, quindi, le causa è stata trattenuta in decisione in quanto documentale.
***
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
2 Invero, risulta dalla documentazione in atti che la ditta ricorrente è creditrice del Controparte_2 in virtù di titolo esecutivo rappresentato da
[...] decreto ingiuntivo n. 433/2025 per € 348,00 (oltre interessi e spese), reso dal Giudice di Pace di Vasto in data 3/6/2025, notificato il 4/6/2025, dichiarato esecutivo con decreto del
25/7/2025 (doc. 1) e successivo atto di precetto del 28/7/2025, notificato in pari data (doc. 2).
A seguito della notifica dell'atto di precetto, persistendo il debito, è stato rivolto all'amministratore di condominio, in data 8/8/2025, l'invito a rendere la dichiarazione di legge inerente all'indicazione dei condòmini morosi (doc. 3), successivamente reiterato il 20/8/2025 (doc. 4).
Tuttavia, la richiesta è rimasta inesitata e priva di riscontro.
Ciò posto, giova osservare come l'art. 63 disp. att. c.c. stabilisca che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di un obbligo cogente a carico dell'amministratore che trova nel II comma del medesimo art. 63 cit. la sua ratio.
Ed invero, se i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, costituisce corollario di tale divieto il parallelo obbligo da parte dell'amministratore di rendere edotto il terzo creditore di chi siano i condomini morosi, fornendo degli stessi tanto i dati anagrafici quanto gli importi da ciascuno dovuti, onde evitare che il terzo possa incolpevolmente rivolgere la richiesta di pagamento a soggetti che, invece, sono in bonis. L'omissione posta in essere dall'amministratore si pone in manifesto contrasto con il suddetto art. 63 disp. att. c.c. atteso che il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e di conseguenza un abuso del diritto, che arreca danno al ricorrente, il quale non può procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini.
3 Il comportamento è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione de qua non solo è un atto dovuto ai sensi di legge, ma è anche un atto che non comporta alcun apprezzabile sacrificio per l'amministratore condominiale.
In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili – come iscritti nell'anagrafe condominiale -, delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.
Dati che, come visto, non sono stati comunicati alla ricorrente nonostante le richieste in tal senso rivolte all'amministratore.
La domanda va, pertanto, accolta, con condanna dell'amministratore a fornire i suddetti dati entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Parimenti, merita accoglimento anche l'istanza della ricorrente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di condanna del resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'ammontare del credito e dell'inerzia del resistente, si reputa equo determinare in € 20,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla scadenza del termine indicato per l'esecuzione del provvedimento di condanna.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate in base al D.M. 55/2014, valore indeterminabile, valori minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio e introduttiva (escluse le fasi di trattazione e decisionale ai sensi dell'art. 91, comma I, c.p.c. essendo la causa stata trattenuta in decisione alla prima udienza, alla quale la parte ricorrente si è limitata a riportarsi al proprio atto introduttivo in ragione della mancata costituzione in giudizio della controparte). Lo scostamento dai valori medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G.
698/2025, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) ordina a (C.F. , in CP_1 CP_1 C.F._2 qualità di amministratore del condominio Residence Fortunato scale H - I (C.F. ), di fornire alla P.IVA_2 [...]
entro dieci giorni dalla Parte_1 comunicazione del presente provvedimento, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, con indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari, delle quote millesimali e delle somme dovute da ciascuno – in ragione del titolo di cui in premessa - secondo la ripartizione effettuata come da relativa tabella;
2) Visto l'art. 614-bis c.p.c., condanna Controparte_1
(C.F. , in qualità di amministratore del C.F._2 condominio Residence Fortunato scale H - I (C.F. , P.IVA_2 al pagamento della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine sopra indicato per l'esecuzione del presente provvedimento;
3) Condanna (C.F. , in Controparte_1 C.F._2 qualità di amministratore del condominio Residence Fortunato scale H - I (C.F. ), al pagamento delle spese di P.IVA_2 lite in favore della Parte_1 quantificate in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Vasto, 20/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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