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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/09/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2749/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2749/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
21/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
2.0. già (p.iva ), in Pt_1 CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Rombolà, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Firenze, via Luca
Giordano, n. 7/a, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
(c.f. ) E (c.f. CP_3 C.F._1 CP_4
, nella loro qualità di eredi di (c.f. C.F._2 Persona_1
), rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Vecchio Verderame, C.F._3 giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, via Alberto Caroncini, n. 2, risultano elettivamente domiciliate;
- CONVENUTE
E
c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente CP_5 C.F._4 domiciliato presso il proprio studio sito in Grosseto, Via Cadorna, n. 26;
-CONVENUTO
E
(p.iva ), in persona del procuratore Controparte_6 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Manca, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, Via Minucio Felice, n. 15, risulta elettivamente domiciliata;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 21/05/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei Controparte_2 confronti di e al fine di sentirli condannare al risarcimento Persona_1 CP_5 dei danni a titolo di responsabilità professionale.
Parte attrice esponeva in fatto che:
-l' nell'anno 2002, affidava all'Avv. l'incarico di Controparte_2 Persona_1 procedere giudizialmente nei confronti di AD s.n.c., per il pagamento del saldo prezzo dovuto in virtù di un contratto di appalto stipulato tra le parti ed avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso direzionale – commerciale, sito in Grosseto, Via
Senese, n. 162;
-il mandato veniva esteso, su indicazione dell'Avv. anche all'Avv. Per_1 CP_5
-i due professionisti, odierni convenuti, redigevano l'atto di citazione e la causa veniva iscritta al n.r.g. 1319/2002;
-si costituiva in giudizio la AD s.n.c., eccependo la sussistenza dei vizi e ritardi nella consegna dell'opera;
-la causa si concludeva con la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 817/2013, con cui la
AD s.n.c. veniva condannata al pagamento della somma pari ad € 108.445,00 meno €
16.268,00 a titolo di risarcimento danni;
-durante la pendenza del giudizio, AD s.n.c. presentava, dinanzi al Tribunale di
Grosseto, un ricorso per accertamento tecnico preventivo, sostenendo di aver subito danni da infiltrazioni, in relazione al medesimo immobile;
-depositata la relazione tecnica, la AD s.n.c. introduceva la causa di merito, ove chiedeva accertarsi la presenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c. nelle opere realizzate da
- 2 -
così come individuati nella CTU a firma del geom. ed Controparte_2 Per_2 allegata all'atto di citazione, con conseguente condanna al risarcimento dei danni;
-si costituiva in giudizio con comparsa ove concludeva, eccependo Controparte_2 la prescrizione e la temerarietà della domanda di parte attrice, oltre che l'infondatezza in fatto e in diritto della stessa;
nelle proprie difese, ribadiva la prescrizione dell'azione ex art. Controparte_2
1669 c.c., utilizzando l'espressione “eccezione di decadenza e/o prescrizione”, facendo leva sull'identità dei vizi oggetto della domanda risarcitoria, nella causa avente r.g.n.
1319/2002, con quelli dedotti nella causa in questione;
-nelle proprie difese AD s.n.c. sottolineava l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, rilevando come la stessa non fosse stata preceduta dall'eccezione di decadenza;
-con sentenza n. 907/2015 il Tribunale di Grosseto condannava al Controparte_2 pagamento nei confronti di AD s.n.c. della somma pari ad € 46.361,59, oltre le spese di lite, respingendo la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., dando atto del mancato rilievo da parte della prima dell'eccezione di decadenza e della mancata produzione della
CTU resa nel giudizio del 2002;
-nella causa del 2002 veniva nominato CTU, l'Ing. per esaminare gli intonaci Per_3 interni ed esterni dell'opera e le griglie di raccolta delle acque meteoriche in corrispondenza della terrazza, ma al momento del sopralluogo del 22.11.2005, né il tecnico di parte, né il legale rappresentante della AD s.n.c. sollevavano alcuna eccezione in merito ai vizi della terrazza;
-la AD s.n.c. era a conoscenza del problema prima della denuncia avvenuta in data
29.04.2010;
-i vizi lamentati nella prima e nella seconda causa erano identici;
-con atto di precetto notificato il 29.10.2015, AD s.n.c. intimava Controparte_2 al pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Grosseto n.
907/2015; con il patrocinio degli odierni convenuti proponeva opposizione Controparte_2 all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., eccependo la compensazione fra il credito vantato dalla prima di cui alla sentenza del 2012 ed il debito conseguente alla sentenza del 2015;
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- in sede di esecuzione il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, ritenendo non applicabile la compensazione;
-in data 09.12.2015 revocava il mandato ai due professionisti e il Controparte_2
09.06.2016 denunciava la condotta colposa agli stessi, richiedendo il risarcimento dei danni, previa denuncia all'assicurazione professionale;
-i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia avevano esito negativo.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectiis,a) accertare e dichiarare che i due convenuti nell'espletamento dell'incarico a loro conferito, hanno compiuto errori ed omissioni di gravità tale da determinare la soccombenza della nel procedimento Controparte_2
Rg 99/2012 deciso con sentenza n. 907/2015 ;b) accertare e dichiarare che tali errori ed omissioni sono stati determinanti per l'esito della causa e tali che se non fossero stati commessi, vi sarebbe stata una pronuncia favorevole alla attuale attrice c) accertare e dichiarare che i due professionisti hanno introdotto una causa di opposizione all'esecuzione avverso il precetto notificato in data 26 ottobre 2015, insieme al titolo, costituito dalla predetta sentenza in forma esecutiva, basata su una eccezione di compensazione inammissibile e/o del tutto infondata e per l'effetto, d)condannare
L'Avv. nato a [...] il [...] con studio in Roma viale Giuseppe Persona_1
Mazzini n.11 c.f. ; PEC C.F._3
L'Avv. nato a [...] il Email_1 CP_5
24.8.1962 con studio in Grosseto via Generale Cadorna n.26 c.f. C.F._4
Pec: al risarcimento del danno costituito Email_2 dagli importi a cui la è stata condannata a pagare sia per capitale, Controparte_2 che per interessi e spese legali, pari ad € 57.864,86, gli interessi e le successive spese fino ad oggi maturate, o maturande, in relazione al procedimento di opposizione all'esecuzione ancora in corso;
o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito di idonea istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Persona_1
chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto, oltre che la chiamata in causa della compagnia assicurativa,
[...]
Controparte_6
Parte convenuta esponeva in fatto che:
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-in tutti i propri atti difensivi gli odierni convenuti avevano sempre eccepito la decadenza ex art. 1669, comma 1, c.c.;
-in data 31.05.2013 il Presidente del Tribunale di Grosseto aveva disposto la valutazione in ordine all'opportunità della riunione dei citati giudizi r.g.n. 1319/2002 e r.g.n. 99/2012, demandandola al Giudice, dott.ssa presso cui pendeva la prima causa, la quale non Per_4 disponeva la riunione “essendo comunque i vizi dedotti nelle due cause diversi”;
-il giudizio di opposizione all'esecuzione non era ancora concluso.
Per tali ragioni il convenuto, formulava le seguenti conclusioni: Persona_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza del mandato ad litem dell'avv.
Francesco Pestelli, in quanto il mandato allegato all'atto introduttivo, privo di data, riguarda un giudizio arbitrale pendente nei confronti del Controparte_7
3 (località sconosciuta);
[...]
2) nel merito, respingere le domande formulate da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di una o di tutte le domande formulate da parte attrice, dichiarare che il convenuto avv. debba Persona_1 essere garantito e manlevato dalla propria compagnia assicurativa Controparte_6
, condannando la a rifondere all'avv.
[...] Controparte_6 Persona_1 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice;
con vittoria delle spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'altro convenuto, chiedendo il rigetto della CP_5 domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che la chiamata in causa della compagnia assicurativa, e proponendo domanda Controparte_8 in via riconvenzionale nei confronti di per il pagamento della Controparte_2 somma pari ad € 48.329,98, a titolo di compensi professionali.
Parte convenuta esponeva in fatto che:
-per precisi accordi con la cliente al momento del conferimento dell'incarico, la redazione degli atti e delle difese sarebbe spettata solo all'Avv. mentre l'Avv. Persona_1 doveva occuparsi unicamente degli adempimenti presso la cancelleria e della CP_5 partecipazione alle udienze;
-i vizi dedotti e contestati da AD s.n.c. nei due giudizi richiamati erano differenti;
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-il rapporto professionale con aveva riguardato anche altri Controparte_2 procedimenti, sia in fase di cognizione, sia in fase esecutiva, per i quali l'Avv. non CP_5 aveva ricevuto il pagamento dei compensi.
Per tutte queste ragioni il convenuto formulava le seguenti conclusioni: “piaccia all'ecc.mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) respingere in quanto infondata e non provata la domanda introdotta dalla società attrice nei propri confronti;
b) In ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere e dichiarare la società tenuta a garantire e manlevare l'avv. per ogni somma che Controparte_9 CP_5 lo stesso fosse tenuto a pagare a titolo di responsabilità professionale;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società attrice
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in CP_2 narrativa, a pagare in favore dell'avv. la complessiva somma di euro CP_5
48.329,98 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge (o quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia), con interessi di legge dalla data della domanda al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con decreto del 09.02.2018 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
CP_
- sempre in via principale, dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata dalla
in virtù della polizza n. 50 13867BR per i motivi esposti al punto A) e Controparte_6 per l'effetto rigettare la domanda di manleva avanzata dall'avv. ; Persona_1
- in via ulteriormente principale, dichiarare l'avv. decaduto dalla Persona_1 garanzia prestata dalla in virtù della polizza n. n. 50 13867BR per Controparte_6
i motivi esposti al punto B) e per l'effetto rigettare la domanda di manleva da lui avanzata;
- in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere anche solo parzialmente le domande attoree e di ritenere operante la garanzia assicurativa,
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liquidare i danni nei limiti del provato , dichiarando la tenuta a Controparte_6 mantenere indenne il proprio assicurato nei limiti della quota di responsabilità che gli verrà attribuita stante la codifesa con l'avv. entro il massimale di € CP_5
3.000.000,00 ed al netto della franchigia di € 1.000,00;
- con vittoria delle spese di lite, compreso il rimborso spese gen. 15%”.
All'udienza del 12.06.2018 il giudice, dott.ssa Caporali, avendo la causa ad oggetto l'azione di responsabilità avanzata nei confronti dei due difensori con riferimento all'attività svolta nella causa definita dalla stessa con sentenza e sussistendo, dunque, gravi ragioni di convenienza, trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale, al fine di ottenere l'autorizzazione all'astensione e la designazione di altro giudice per il prosieguo della trattazione.
Il giudizio veniva assegnato al giudice, dott.ssa Per_4
All'udienza del 26.02.2019 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 03.03.2020 e del 11.12.2021 veniva espletata l'istruttoria orale.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo ed organizzative e dal conseguente susseguirsi di diversi giudici, con ordinanza dell'11.06.2024 lo scrivente magistrato dichiarava l'interruzione del giudizio, per l'avvenuto decesso di uno dei due convenuti,
. Persona_1
Con ricorso del 20.06.2024 parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti di CP_5
e degli eredi di , convenuti, e di terza
[...] Persona_1 Controparte_6 chiamata in causa, riportandosi alle conclusioni già precedentemente rassegnate.
Si costituivano in giudizio e , nella qualità di eredi di CP_3 CP_4
riportandosi alle conclusioni già precedentemente rassegnate dal Persona_1 convenuto.
All'udienza del 21.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito della domanda attorea.
Passando all'analisi del merito della domanda attorea, per stabilire se in concreto possa ritenersi sussistente la responsabilità professionale dei convenuti, bisogna partire dai fatti,
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incontestati tra le parti, oltre che risultanti in parte per tabulas, che hanno dato origine al presente contenzioso.
Nell'anno 2002 conferiva mandato agli odierni convenuti, Avv.ti Controparte_2
e per procedere giudizialmente nei confronti di AD Persona_1 CP_5
s.n.c. al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento del saldo prezzo dovuto in virtù di un contratto di appalto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso direzionale – commerciale sito in Grosseto, Via Senese, n. 162.
La causa veniva iscritta al numero di ruolo generale 1319/2002.
AD s.n.c. si costituiva in giudizio eccependo la sussistenza di vizi nell'opera realizzata da Controparte_2
In seno al giudizio il giudice disponeva una CTU, avente ad oggetto, tra le varie cose,
l'accertamento in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti dalla committenza (all. 1 all'atto di citazione).
La causa si concludeva con la sentenza n. 817/2013 che condannava AD s.n.c. al pagamento della somma di € 108.445,00 dalla quale veniva detratto l'importo di €
16.268,00, a titolo di risarcimento danni per i vizi riscontrati nel fabbricato realizzato (all.
2).
Durante la pendenza del giudizio r.g.n. 1319/2002, AD s.n.c. presentava al Tribunale di Grosseto un ricorso per accertamento tecnico preventivo, adducendo la sussistenza di ulteriori vizi concernenti il medesimo fabbricato (all. 3).
Sulla base della relazione tecnica redatta dal CTU, geom. AD s.n.c. Per_5 instaurava un nuovo giudizio (r.g.n. 99/2012), al fine di ottenere l'accertamento in ordine agli ulteriori gravi difetti riscontrati e la conseguente condanna di al Controparte_2 risarcimento dei danni quantificati in € 46.361,59 (all. 4).
I due giudizi non venivano riuniti posto che il giudice, dott.ssa dinanzi alla quale Per_4 pendeva la causa r.g.n. 1319/2002, riteneva non opportuna la riunione “essendo comunque i vizi dedotti nelle due cause diversi” (all. 12 alla comparsa di costituzione di
. Persona_1
Il giudizio r.g.n. 99/2012 si concludeva con la sentenza n. 907/2015, con la quale il
Tribunale di Grosseto accertava l'esistenza dei vizi lamentati da AD s.n.c. e condannava la al pagamento in favore della prima della somma pari Controparte_2 ad € 46.361,59 (all. 10 all'atto di citazione).
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In seguito alla pubblicazione della sentenza n. 907/2015 veniva avviata la procedura esecutiva, rispetto alla quale veniva proposta opposizione, basata su un'eccezione di compensazione inammissibile (all. 12).
Parte attrice imputa agli odierni convenuti l'esito negativo del giudizio r.g.n. 99/2012 per due motivi: -non sarebbe stata sollevata tempestivamente l'eccezione di decadenza, di cui all'art. 1669 c.c., basata sul presupposto dell'identità dei vizi contestati da AD s.n.c. nelle due cause;
-mancata produzione nel secondo processo della CTU svolta nel corso del giudizio r.g.n. 1319/2002, la quale avrebbe fatto emergere l'identità dei vizi.
inoltre, contesta ai convenuti anche la proposizione dell'eccezione Controparte_2 di compensazione posta alla base dell'opposizione all'esecuzione della sentenza n.
907/2015, poi rigettata in quanto inammissibile o comunque infondata.
In punto di diritto, preme evidenziare che nello svolgimento dell'attività legale le obbligazioni assunte dal professionista sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto l'avvocato, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera solo per raggiungere il risultato desiderato dall'assistito, ma non per conseguirlo (Tribunale Torino
n. 2218/2023). Ne consegue che la mancata vittoria del processo non può certamente configurare inadempimento dell'avvocato che, invece, può desumersi dalla violazione del dovere di diligenza, avuto riguardo alla natura dell'attività prestata.
É proprio la modalità di svolgimento dell'attività professionale a venire in questione al fine di valutare la responsabilità del professionista;
modalità di svolgimento da parametrare al criterio valutativo di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., in combinato con quello dell'art. 2236 c.c..
Ciò comporta che l'inadempimento non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere invece valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento della specifica attività professionale.
Vertendo, pertanto, in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento valgono le regole di riparto dell'onere probatorio tra le parti, ex art. 2697 c.c., così come formulati dalla pronuncia delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, n. 13533 del 2001. Ed infatti, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
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dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, quale l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (…). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”
Tribunale Roma n. 3169/2023).
Calando la disciplina della ripartizione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale nel contratto di opera professionale intellettuale, si rileva che, in caso di inadempimento del professionista spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del primo ed il pregiudizio subito;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando i canoni di diligenza normativamente imposti (Tribunale Cuneo, n. 259/2021 e Cass. Civ. n.13873/2020).
Il soggetto che intende promuovere un'azione di risarcimento danni e, quindi, far valere la responsabilità del prestatore di opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale, oltre a dover provare la fonte negoziale o legale del titolo e ad allegare l'inadempimento della controparte, come poc'anzi ricordato, deve provare il danno conseguenza ed il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente (“Le obbligazioni professionali incombenti sull'avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato;
pertanto l'inadempimento non può derivare dal solo mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto si accerti che senza
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quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito, secondo criteri probabilistici”,
Tribunale Torre Annunziata n. 2446/2023).
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile qualora, sulla base di criteri probabilistici si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (“la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”, Cass. Civ. n. 1984/2016).
Il danno, quindi, deve essere specificamente provato e non presunto sulla base della mera negligenza del professionista (Cass. Civ. n. 11901/2002; Cass. Civ. n. 10966/2004; Cass.
Civ. n. 6537/2006).
Quindi, ricostruendo i rapporti tra cliente ed avvocato in termini di creditore e debitore, è possibile individuare i seguenti presupposti della responsabilità del professionista: 1) la condotta inadempiente del professionista;
2) l'imputabilità dell'inadempimento dell'avvocato; 3) il nesso causale tra la condotta del professionista e il risultato dannoso derivatone;
4) il nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili da parte dell'avvocato.
Orbene, nel caso di specie, risulta del tutto assorbente la mancata prova del nesso causale tra la condotta dei legali ed il risultato derivatone;
circostanza che comporta il rigetto delle domande di parte attrice.
Ciò in quanto non si intende raggiunta la prova secondo la quale la corretta condotta alternativa ipotetica eventualmente assunta dai convenuti avrebbe comportato un esito differente del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Grosseto da AD s.n.c. nei confronti di parte attrice.
Ed infatti, pur risultando la condotta negligente dei due avvocati convenuti nel non aver sollevato tempestivamente l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c. e nel non aver prodotto nel giudizio r.g.n. 99/2012 la relazione tecnica redatta nell'ambito del giudizio
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r.g.n. 1319/2002, l'esito della causa instaurata da AD s.n.c. nei confronti di
[...] non sarebbe stato, con ogni probabilità, differente. CP_2
Senza dubbio, gli Avv.ti e non sollevavano Persona_1 CP_5 tempestivamente l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c., non essendocene traccia nelle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio r.g.n. 99/2012 (all. 6). L'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c. veniva sollevata solo nella comparsa conclusionale, dunque, tardivamente (all. 9); motivo per il quale giudice, nella sentenza n. 907/2015 resa all'esito del suddetto giudizio, non l'analizzò.
In aggiunta, i convenuti non producevano nel secondo giudizio la CTU resa in quello avente r.g.n. 1319/2002, ritenendo che, se fosse stata prodotta, il giudizio si sarebbe concluso diversamente, poiché sarebbe emersa l'identità dei vizi dei contestati da AD
s.n.c. nelle due cause (all. 1).
Orbene, nel caso in esame, vista la produzione documentale, ed in particolare gli atti dei due giudizi richiamati e le due relazioni tecniche, l'una redatta dall'Ing. , sulla Per_3 quale si è fondata la sentenza n. 817/2013 (r.g.n. 1319/2002), e l'altra redatta dal geom.
in sede di ATP (r.g.n. 407/2011), poi acquisita nel processo r.g.n. 99/2012 e su Per_5 cui si è basata la sentenza n. 907/2015, emerge che, in base ad un giudizio prognostico, alcuna incidenza sull'esito del giudizio avrebbero avuto la proposizione tempestiva dell'eccezione di decadenza e la produzione della CTU espletata nel primo processo.
La ragione di ciò si rinviene nella diversità dei vizi contestati da AD s.n.c. nei due giudizi in relazione al fabbricato realizzato da I vizi che venivano Controparte_2 contestati, infatti, concernevano varie parti del fabbricato, compreso il lastrico solare.
Quest'ultimo rappresenta l'elemento comune tra i due giudizi, posto che in entrambi i casi tra i vari difetti fatti valere vi erano anche quelli coinvolgenti il lastrico solare.
Ed infatti, nel giudizio r.g.n. 99/2012 venivano dedotti vizi consistenti in fenomeni di infiltrazioni diffuse in tutto il primo piano ad uffici, provenienti dal lastrico solare, dal lucernario del vano sottotetto e dalla copertura del torrino scala di accesso ai lastrici solari
(all. 10).
Nel giudizio r.g.n. 1319/2002 il fenomeno infiltrativo non veniva mai in rilievo, bensì in relazione al lastrico solare, veniva contestato solo il vizio concernente la portanza dello stesso, la cui sussistenza veniva anche esclusa all'esito dell'indagine tecnica condotta dall'Ing. (all. 1). Per_3
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Conseguentemente la domanda attorea va rigettata in quanto infondata, posto che, sostituendo la condotta omissiva contestata con quella attiva doverosa (ossia la proposizione tempestiva dell'eccezione di decadenza e la produzione della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio del 2002) il risultato certamente non doveva mutare e verosimilmente non sarebbe mutato: la domanda risarcitoria proposta da AD s.n.c sarebbe stata in ogni caso accolta, essendosi raggiunta la prova in ordine ai differenti vizi contestati dall'attrice, attraverso l'acquisizione degli atti dell'ATP. L'eccezione di decadenza, infatti, trattandosi di vizi di natura diversa, sarebbe stata del tutto irrilevante e la produzione della CTU espletata nel processo r.g.n. 1319/2012 sarebbe addirittura andata a maggior discapito di Controparte_2
Quanto alla contestata infondatezza della causa di opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Velletri, causata dall'inammissibilità o infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata da parte dei convenuti, non risulta dimostrato il nesso causale tra la condotta dei professionisti e il risultato dannoso derivatone, non conoscendosi neanche l'esito del giudizio. Inoltre, parte attrice non ha allegato alcuna conseguenza dannosa risarcibile da parte degli avvocati.
Il rigetto della domanda di parte attrice comporta l'irrilevanza ai fini della decisione delle risultanze dell'istruttoria orale, volta perlopiù a dimostrare un asserito diverso ruolo svolto dall'Avv. finalizzato eventualmente ad escludere una sua CP_5 responsabilità, e l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'Avv. Persona_1 nei confronti di
[...] Controparte_6
Sulla domanda riconvenzionale proposta da CP_5
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_5 parte attrice, volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dei compensi dovuti in virtù del conferimento ed esecuzione di incarichi professionali ulteriori rispetto a quelli richiamati da Controparte_2
Come già esposto, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere. La
Corte di Cassazione ha altresì precisato che sul professionista incombe l'onere di
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dimostrare innanzitutto che vi sia stato il conferimento dell'incarico e successivamente l'entità delle prestazioni in modo da quantificare il credito vantato.
Nel caso in esame, deve ritenersi provata l'effettiva esecuzione da parte del convenuto, nella qualità di avvocato, degli incarichi professionali oggetto della domanda riconvenzionale, quantomeno nei limiti dei compensi richiesti.
In primo luogo, parte attrice non ha contestato in modo specifico né il conferimento degli incarichi, né lo svolgimento delle relative attività, essendosi limitata a dedurre in maniera generica di avere già corrisposto quanto dovuto, oltre che ad eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, c.c.. Tale allegazione, priva di qualsiasi riscontro documentale, non è idonea a superare la presunzione di veridicità derivante dalla mancata contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c..
In secondo luogo, il convenuto ha prodotto, a riscontro della propria pretesa, una serie di documenti – in particolare, atti processuali, verbali di udienza e sentenze – che comprovano lo svolgimento di attività professionale riferibile agli incarichi dedotti in giudizio (all.ti alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Detti documenti, in quanto provenienti da pubbliche autorità o sottoscritti dallo stesso convenuto nella sua qualità di difensore, sono idonei a fondare, anche per presunzioni, la prova dell'opera prestata (cfr.
Cass. Civ., n. 15111/2018).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e, in particolare, della mancata contestazione specifica da parte dell'attore, deve ritenersi dimostrata l'effettiva esecuzione degli incarichi da parte del convenuto, con conseguente fondatezza, nei limiti indicati in dispositivo, della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei compensi professionali.
La prova della fondatezza della pretesa azionata da risiede anche CP_5 nell'avvenuta revoca del mandato da parte di nei confronti del Controparte_2 primo, in data 09.12.2015, - documento anch'esso non contestato da parte attrice -, ove vi
è il riferimento agli incarichi conferiti (all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. di . CP_5
Inoltre, il documento in questione consente anche di superare agevolmente l'eccezione di prescrizione, posto che la domanda riconvenzionale è stata proposta in data 07.02.2018, dunque entro il termine di tre anni decorrente dall'avvenuta revoca del mandato professionale, secondo il disposto dell'art. 2957 c.c..
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Né parte attrice ha fornito elementi idonei a dimostrare che gli incarichi dedotti in giudizio fossero autonomi, distinti e conclusi anteriormente al 2015, circostanza che, se provata, avrebbe potuto giustificare una decorrenza anticipata della prescrizione per ciascun incarico. In assenza di tale prova, e tenuto conto della sostanziale continuità temporale e oggettiva degli incarichi dedotti, deve ritenersi applicabile il principio della decorrenza unitaria della prescrizione dalla cessazione del rapporto professionale.
Deve dunque procedersi alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista in base alle tariffe vigenti all'epoca della conclusione dell'opera prestata per il cliente, come previsto dal legislatore e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, quindi il D.M. n.
140/2012 per gli incarichi precedenti al 02.04.2014, il D.M. n. 55/2014 per gli incarichi dal 03.04.2014 (“Per la liquidazione degli onorari degli avvocati si applica la tariffa vigente al momento dell'esaurimento della prestazione o della cessazione dell'incarico professionale”, Cass. Civ., la n. 22029/2024).
Ciò posto, in ordine all'attività espletata dall'Avv. va riconosciuto un CP_5 compenso di € 22.495,51, applicando i parametri richiamati, oltre Iva e Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ai compensi professionali vanno aggiunti gli interessi dalla domanda al saldo atteso che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul punto, “nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali di difesa, gli interessi di cui all'articolo 1224 del codice civile competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. Civ., n. 11523/2024).
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
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Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di lite.
Quanto alle spese di lite bisogna differenziare il rapporto tra e gli Controparte_2 eredi di e quello intercorrente tra la prima e Persona_1 CP_5
Rispetto al primo le spese di lite, visto il mancato accoglimento della domanda attorea nei confronti di e quindi degli eredi dello stesso, da un lato, e Persona_1
l'accertamento della condotta non pienamente conforme ai canoni di diligenza del convenuto, dall'altro lato, meritano di essere integralmente compensate, ex art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte Cost. n. 77/2018).
Rispetto al secondo le spese di lite, visto il rigetto della domanda attorea nei confronti di e l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da CP_5 quest'ultimo, da un lato, e l'accertamento della condotta non pienamente conforme ai canoni di diligenza del convenuto, dall'altro lato, meritano di essere compensate nella misura pari ad 1/3 e poste per la restante parte in capo ad Le spese si Controparte_2 liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M.
147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Quanto ai rapporti tra parte attrice e la terza chiamata in causa, Controparte_6 risulta essenziale specificare che, data la chiamata in causa della terza, che si è ritualmente costituita in giudizio, e il rigetto della domanda di parte attrice, le spese processuali devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, in tal caso
[...]
ha causato e giustificato la chiamata in garanzia (“le spese processuali CP_2 sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata
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dal convenuto nei confronti del chiamato”, Cass. Civ., n. 31868/2023). Si ritiene, comunque, di dover applicare i parametri minimi per la fase introduttiva e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da già Parte_2 Controparte_2
b) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da e CP_5 per l'effetto condanna già al pagamento nei Parte_2 Controparte_2 confronti del primo della somma pari ad € 22.495,51, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra già Parte_2 Controparte_2
e e , nella loro qualità di eredi di
[...] CP_4 CP_3 Persona_1
[...]
d) Compensa per 1/3 le spese di lite tra già e Parte_2 Controparte_2
e pone la restante parte in capo a parte attrice che si liquida in € CP_5
9.402,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso);
a) Condanna già al pagamento nei confronti di Parte_2 Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano in € 10.454,00 per Controparte_6 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 22.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2749/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
21/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
2.0. già (p.iva ), in Pt_1 CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Rombolà, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Firenze, via Luca
Giordano, n. 7/a, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
(c.f. ) E (c.f. CP_3 C.F._1 CP_4
, nella loro qualità di eredi di (c.f. C.F._2 Persona_1
), rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Vecchio Verderame, C.F._3 giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, via Alberto Caroncini, n. 2, risultano elettivamente domiciliate;
- CONVENUTE
E
c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente CP_5 C.F._4 domiciliato presso il proprio studio sito in Grosseto, Via Cadorna, n. 26;
-CONVENUTO
E
(p.iva ), in persona del procuratore Controparte_6 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Manca, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, Via Minucio Felice, n. 15, risulta elettivamente domiciliata;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 21/05/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei Controparte_2 confronti di e al fine di sentirli condannare al risarcimento Persona_1 CP_5 dei danni a titolo di responsabilità professionale.
Parte attrice esponeva in fatto che:
-l' nell'anno 2002, affidava all'Avv. l'incarico di Controparte_2 Persona_1 procedere giudizialmente nei confronti di AD s.n.c., per il pagamento del saldo prezzo dovuto in virtù di un contratto di appalto stipulato tra le parti ed avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso direzionale – commerciale, sito in Grosseto, Via
Senese, n. 162;
-il mandato veniva esteso, su indicazione dell'Avv. anche all'Avv. Per_1 CP_5
-i due professionisti, odierni convenuti, redigevano l'atto di citazione e la causa veniva iscritta al n.r.g. 1319/2002;
-si costituiva in giudizio la AD s.n.c., eccependo la sussistenza dei vizi e ritardi nella consegna dell'opera;
-la causa si concludeva con la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 817/2013, con cui la
AD s.n.c. veniva condannata al pagamento della somma pari ad € 108.445,00 meno €
16.268,00 a titolo di risarcimento danni;
-durante la pendenza del giudizio, AD s.n.c. presentava, dinanzi al Tribunale di
Grosseto, un ricorso per accertamento tecnico preventivo, sostenendo di aver subito danni da infiltrazioni, in relazione al medesimo immobile;
-depositata la relazione tecnica, la AD s.n.c. introduceva la causa di merito, ove chiedeva accertarsi la presenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c. nelle opere realizzate da
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così come individuati nella CTU a firma del geom. ed Controparte_2 Per_2 allegata all'atto di citazione, con conseguente condanna al risarcimento dei danni;
-si costituiva in giudizio con comparsa ove concludeva, eccependo Controparte_2 la prescrizione e la temerarietà della domanda di parte attrice, oltre che l'infondatezza in fatto e in diritto della stessa;
nelle proprie difese, ribadiva la prescrizione dell'azione ex art. Controparte_2
1669 c.c., utilizzando l'espressione “eccezione di decadenza e/o prescrizione”, facendo leva sull'identità dei vizi oggetto della domanda risarcitoria, nella causa avente r.g.n.
1319/2002, con quelli dedotti nella causa in questione;
-nelle proprie difese AD s.n.c. sottolineava l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, rilevando come la stessa non fosse stata preceduta dall'eccezione di decadenza;
-con sentenza n. 907/2015 il Tribunale di Grosseto condannava al Controparte_2 pagamento nei confronti di AD s.n.c. della somma pari ad € 46.361,59, oltre le spese di lite, respingendo la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., dando atto del mancato rilievo da parte della prima dell'eccezione di decadenza e della mancata produzione della
CTU resa nel giudizio del 2002;
-nella causa del 2002 veniva nominato CTU, l'Ing. per esaminare gli intonaci Per_3 interni ed esterni dell'opera e le griglie di raccolta delle acque meteoriche in corrispondenza della terrazza, ma al momento del sopralluogo del 22.11.2005, né il tecnico di parte, né il legale rappresentante della AD s.n.c. sollevavano alcuna eccezione in merito ai vizi della terrazza;
-la AD s.n.c. era a conoscenza del problema prima della denuncia avvenuta in data
29.04.2010;
-i vizi lamentati nella prima e nella seconda causa erano identici;
-con atto di precetto notificato il 29.10.2015, AD s.n.c. intimava Controparte_2 al pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Grosseto n.
907/2015; con il patrocinio degli odierni convenuti proponeva opposizione Controparte_2 all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., eccependo la compensazione fra il credito vantato dalla prima di cui alla sentenza del 2012 ed il debito conseguente alla sentenza del 2015;
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- in sede di esecuzione il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, ritenendo non applicabile la compensazione;
-in data 09.12.2015 revocava il mandato ai due professionisti e il Controparte_2
09.06.2016 denunciava la condotta colposa agli stessi, richiedendo il risarcimento dei danni, previa denuncia all'assicurazione professionale;
-i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia avevano esito negativo.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectiis,a) accertare e dichiarare che i due convenuti nell'espletamento dell'incarico a loro conferito, hanno compiuto errori ed omissioni di gravità tale da determinare la soccombenza della nel procedimento Controparte_2
Rg 99/2012 deciso con sentenza n. 907/2015 ;b) accertare e dichiarare che tali errori ed omissioni sono stati determinanti per l'esito della causa e tali che se non fossero stati commessi, vi sarebbe stata una pronuncia favorevole alla attuale attrice c) accertare e dichiarare che i due professionisti hanno introdotto una causa di opposizione all'esecuzione avverso il precetto notificato in data 26 ottobre 2015, insieme al titolo, costituito dalla predetta sentenza in forma esecutiva, basata su una eccezione di compensazione inammissibile e/o del tutto infondata e per l'effetto, d)condannare
L'Avv. nato a [...] il [...] con studio in Roma viale Giuseppe Persona_1
Mazzini n.11 c.f. ; PEC C.F._3
L'Avv. nato a [...] il Email_1 CP_5
24.8.1962 con studio in Grosseto via Generale Cadorna n.26 c.f. C.F._4
Pec: al risarcimento del danno costituito Email_2 dagli importi a cui la è stata condannata a pagare sia per capitale, Controparte_2 che per interessi e spese legali, pari ad € 57.864,86, gli interessi e le successive spese fino ad oggi maturate, o maturande, in relazione al procedimento di opposizione all'esecuzione ancora in corso;
o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito di idonea istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Persona_1
chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto, oltre che la chiamata in causa della compagnia assicurativa,
[...]
Controparte_6
Parte convenuta esponeva in fatto che:
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-in tutti i propri atti difensivi gli odierni convenuti avevano sempre eccepito la decadenza ex art. 1669, comma 1, c.c.;
-in data 31.05.2013 il Presidente del Tribunale di Grosseto aveva disposto la valutazione in ordine all'opportunità della riunione dei citati giudizi r.g.n. 1319/2002 e r.g.n. 99/2012, demandandola al Giudice, dott.ssa presso cui pendeva la prima causa, la quale non Per_4 disponeva la riunione “essendo comunque i vizi dedotti nelle due cause diversi”;
-il giudizio di opposizione all'esecuzione non era ancora concluso.
Per tali ragioni il convenuto, formulava le seguenti conclusioni: Persona_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza del mandato ad litem dell'avv.
Francesco Pestelli, in quanto il mandato allegato all'atto introduttivo, privo di data, riguarda un giudizio arbitrale pendente nei confronti del Controparte_7
3 (località sconosciuta);
[...]
2) nel merito, respingere le domande formulate da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di una o di tutte le domande formulate da parte attrice, dichiarare che il convenuto avv. debba Persona_1 essere garantito e manlevato dalla propria compagnia assicurativa Controparte_6
, condannando la a rifondere all'avv.
[...] Controparte_6 Persona_1 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice;
con vittoria delle spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'altro convenuto, chiedendo il rigetto della CP_5 domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che la chiamata in causa della compagnia assicurativa, e proponendo domanda Controparte_8 in via riconvenzionale nei confronti di per il pagamento della Controparte_2 somma pari ad € 48.329,98, a titolo di compensi professionali.
Parte convenuta esponeva in fatto che:
-per precisi accordi con la cliente al momento del conferimento dell'incarico, la redazione degli atti e delle difese sarebbe spettata solo all'Avv. mentre l'Avv. Persona_1 doveva occuparsi unicamente degli adempimenti presso la cancelleria e della CP_5 partecipazione alle udienze;
-i vizi dedotti e contestati da AD s.n.c. nei due giudizi richiamati erano differenti;
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-il rapporto professionale con aveva riguardato anche altri Controparte_2 procedimenti, sia in fase di cognizione, sia in fase esecutiva, per i quali l'Avv. non CP_5 aveva ricevuto il pagamento dei compensi.
Per tutte queste ragioni il convenuto formulava le seguenti conclusioni: “piaccia all'ecc.mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) respingere in quanto infondata e non provata la domanda introdotta dalla società attrice nei propri confronti;
b) In ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere e dichiarare la società tenuta a garantire e manlevare l'avv. per ogni somma che Controparte_9 CP_5 lo stesso fosse tenuto a pagare a titolo di responsabilità professionale;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società attrice
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in CP_2 narrativa, a pagare in favore dell'avv. la complessiva somma di euro CP_5
48.329,98 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge (o quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia), con interessi di legge dalla data della domanda al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con decreto del 09.02.2018 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
CP_
- sempre in via principale, dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata dalla
in virtù della polizza n. 50 13867BR per i motivi esposti al punto A) e Controparte_6 per l'effetto rigettare la domanda di manleva avanzata dall'avv. ; Persona_1
- in via ulteriormente principale, dichiarare l'avv. decaduto dalla Persona_1 garanzia prestata dalla in virtù della polizza n. n. 50 13867BR per Controparte_6
i motivi esposti al punto B) e per l'effetto rigettare la domanda di manleva da lui avanzata;
- in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere anche solo parzialmente le domande attoree e di ritenere operante la garanzia assicurativa,
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liquidare i danni nei limiti del provato , dichiarando la tenuta a Controparte_6 mantenere indenne il proprio assicurato nei limiti della quota di responsabilità che gli verrà attribuita stante la codifesa con l'avv. entro il massimale di € CP_5
3.000.000,00 ed al netto della franchigia di € 1.000,00;
- con vittoria delle spese di lite, compreso il rimborso spese gen. 15%”.
All'udienza del 12.06.2018 il giudice, dott.ssa Caporali, avendo la causa ad oggetto l'azione di responsabilità avanzata nei confronti dei due difensori con riferimento all'attività svolta nella causa definita dalla stessa con sentenza e sussistendo, dunque, gravi ragioni di convenienza, trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale, al fine di ottenere l'autorizzazione all'astensione e la designazione di altro giudice per il prosieguo della trattazione.
Il giudizio veniva assegnato al giudice, dott.ssa Per_4
All'udienza del 26.02.2019 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 03.03.2020 e del 11.12.2021 veniva espletata l'istruttoria orale.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo ed organizzative e dal conseguente susseguirsi di diversi giudici, con ordinanza dell'11.06.2024 lo scrivente magistrato dichiarava l'interruzione del giudizio, per l'avvenuto decesso di uno dei due convenuti,
. Persona_1
Con ricorso del 20.06.2024 parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti di CP_5
e degli eredi di , convenuti, e di terza
[...] Persona_1 Controparte_6 chiamata in causa, riportandosi alle conclusioni già precedentemente rassegnate.
Si costituivano in giudizio e , nella qualità di eredi di CP_3 CP_4
riportandosi alle conclusioni già precedentemente rassegnate dal Persona_1 convenuto.
All'udienza del 21.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito della domanda attorea.
Passando all'analisi del merito della domanda attorea, per stabilire se in concreto possa ritenersi sussistente la responsabilità professionale dei convenuti, bisogna partire dai fatti,
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incontestati tra le parti, oltre che risultanti in parte per tabulas, che hanno dato origine al presente contenzioso.
Nell'anno 2002 conferiva mandato agli odierni convenuti, Avv.ti Controparte_2
e per procedere giudizialmente nei confronti di AD Persona_1 CP_5
s.n.c. al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento del saldo prezzo dovuto in virtù di un contratto di appalto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso direzionale – commerciale sito in Grosseto, Via Senese, n. 162.
La causa veniva iscritta al numero di ruolo generale 1319/2002.
AD s.n.c. si costituiva in giudizio eccependo la sussistenza di vizi nell'opera realizzata da Controparte_2
In seno al giudizio il giudice disponeva una CTU, avente ad oggetto, tra le varie cose,
l'accertamento in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti dalla committenza (all. 1 all'atto di citazione).
La causa si concludeva con la sentenza n. 817/2013 che condannava AD s.n.c. al pagamento della somma di € 108.445,00 dalla quale veniva detratto l'importo di €
16.268,00, a titolo di risarcimento danni per i vizi riscontrati nel fabbricato realizzato (all.
2).
Durante la pendenza del giudizio r.g.n. 1319/2002, AD s.n.c. presentava al Tribunale di Grosseto un ricorso per accertamento tecnico preventivo, adducendo la sussistenza di ulteriori vizi concernenti il medesimo fabbricato (all. 3).
Sulla base della relazione tecnica redatta dal CTU, geom. AD s.n.c. Per_5 instaurava un nuovo giudizio (r.g.n. 99/2012), al fine di ottenere l'accertamento in ordine agli ulteriori gravi difetti riscontrati e la conseguente condanna di al Controparte_2 risarcimento dei danni quantificati in € 46.361,59 (all. 4).
I due giudizi non venivano riuniti posto che il giudice, dott.ssa dinanzi alla quale Per_4 pendeva la causa r.g.n. 1319/2002, riteneva non opportuna la riunione “essendo comunque i vizi dedotti nelle due cause diversi” (all. 12 alla comparsa di costituzione di
. Persona_1
Il giudizio r.g.n. 99/2012 si concludeva con la sentenza n. 907/2015, con la quale il
Tribunale di Grosseto accertava l'esistenza dei vizi lamentati da AD s.n.c. e condannava la al pagamento in favore della prima della somma pari Controparte_2 ad € 46.361,59 (all. 10 all'atto di citazione).
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In seguito alla pubblicazione della sentenza n. 907/2015 veniva avviata la procedura esecutiva, rispetto alla quale veniva proposta opposizione, basata su un'eccezione di compensazione inammissibile (all. 12).
Parte attrice imputa agli odierni convenuti l'esito negativo del giudizio r.g.n. 99/2012 per due motivi: -non sarebbe stata sollevata tempestivamente l'eccezione di decadenza, di cui all'art. 1669 c.c., basata sul presupposto dell'identità dei vizi contestati da AD s.n.c. nelle due cause;
-mancata produzione nel secondo processo della CTU svolta nel corso del giudizio r.g.n. 1319/2002, la quale avrebbe fatto emergere l'identità dei vizi.
inoltre, contesta ai convenuti anche la proposizione dell'eccezione Controparte_2 di compensazione posta alla base dell'opposizione all'esecuzione della sentenza n.
907/2015, poi rigettata in quanto inammissibile o comunque infondata.
In punto di diritto, preme evidenziare che nello svolgimento dell'attività legale le obbligazioni assunte dal professionista sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto l'avvocato, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera solo per raggiungere il risultato desiderato dall'assistito, ma non per conseguirlo (Tribunale Torino
n. 2218/2023). Ne consegue che la mancata vittoria del processo non può certamente configurare inadempimento dell'avvocato che, invece, può desumersi dalla violazione del dovere di diligenza, avuto riguardo alla natura dell'attività prestata.
É proprio la modalità di svolgimento dell'attività professionale a venire in questione al fine di valutare la responsabilità del professionista;
modalità di svolgimento da parametrare al criterio valutativo di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., in combinato con quello dell'art. 2236 c.c..
Ciò comporta che l'inadempimento non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere invece valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento della specifica attività professionale.
Vertendo, pertanto, in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento valgono le regole di riparto dell'onere probatorio tra le parti, ex art. 2697 c.c., così come formulati dalla pronuncia delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, n. 13533 del 2001. Ed infatti, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
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dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, quale l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (…). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”
Tribunale Roma n. 3169/2023).
Calando la disciplina della ripartizione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale nel contratto di opera professionale intellettuale, si rileva che, in caso di inadempimento del professionista spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del primo ed il pregiudizio subito;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando i canoni di diligenza normativamente imposti (Tribunale Cuneo, n. 259/2021 e Cass. Civ. n.13873/2020).
Il soggetto che intende promuovere un'azione di risarcimento danni e, quindi, far valere la responsabilità del prestatore di opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale, oltre a dover provare la fonte negoziale o legale del titolo e ad allegare l'inadempimento della controparte, come poc'anzi ricordato, deve provare il danno conseguenza ed il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente (“Le obbligazioni professionali incombenti sull'avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato;
pertanto l'inadempimento non può derivare dal solo mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto si accerti che senza
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quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito, secondo criteri probabilistici”,
Tribunale Torre Annunziata n. 2446/2023).
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile qualora, sulla base di criteri probabilistici si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (“la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”, Cass. Civ. n. 1984/2016).
Il danno, quindi, deve essere specificamente provato e non presunto sulla base della mera negligenza del professionista (Cass. Civ. n. 11901/2002; Cass. Civ. n. 10966/2004; Cass.
Civ. n. 6537/2006).
Quindi, ricostruendo i rapporti tra cliente ed avvocato in termini di creditore e debitore, è possibile individuare i seguenti presupposti della responsabilità del professionista: 1) la condotta inadempiente del professionista;
2) l'imputabilità dell'inadempimento dell'avvocato; 3) il nesso causale tra la condotta del professionista e il risultato dannoso derivatone;
4) il nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili da parte dell'avvocato.
Orbene, nel caso di specie, risulta del tutto assorbente la mancata prova del nesso causale tra la condotta dei legali ed il risultato derivatone;
circostanza che comporta il rigetto delle domande di parte attrice.
Ciò in quanto non si intende raggiunta la prova secondo la quale la corretta condotta alternativa ipotetica eventualmente assunta dai convenuti avrebbe comportato un esito differente del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Grosseto da AD s.n.c. nei confronti di parte attrice.
Ed infatti, pur risultando la condotta negligente dei due avvocati convenuti nel non aver sollevato tempestivamente l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c. e nel non aver prodotto nel giudizio r.g.n. 99/2012 la relazione tecnica redatta nell'ambito del giudizio
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r.g.n. 1319/2002, l'esito della causa instaurata da AD s.n.c. nei confronti di
[...] non sarebbe stato, con ogni probabilità, differente. CP_2
Senza dubbio, gli Avv.ti e non sollevavano Persona_1 CP_5 tempestivamente l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c., non essendocene traccia nelle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio r.g.n. 99/2012 (all. 6). L'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c. veniva sollevata solo nella comparsa conclusionale, dunque, tardivamente (all. 9); motivo per il quale giudice, nella sentenza n. 907/2015 resa all'esito del suddetto giudizio, non l'analizzò.
In aggiunta, i convenuti non producevano nel secondo giudizio la CTU resa in quello avente r.g.n. 1319/2002, ritenendo che, se fosse stata prodotta, il giudizio si sarebbe concluso diversamente, poiché sarebbe emersa l'identità dei vizi dei contestati da AD
s.n.c. nelle due cause (all. 1).
Orbene, nel caso in esame, vista la produzione documentale, ed in particolare gli atti dei due giudizi richiamati e le due relazioni tecniche, l'una redatta dall'Ing. , sulla Per_3 quale si è fondata la sentenza n. 817/2013 (r.g.n. 1319/2002), e l'altra redatta dal geom.
in sede di ATP (r.g.n. 407/2011), poi acquisita nel processo r.g.n. 99/2012 e su Per_5 cui si è basata la sentenza n. 907/2015, emerge che, in base ad un giudizio prognostico, alcuna incidenza sull'esito del giudizio avrebbero avuto la proposizione tempestiva dell'eccezione di decadenza e la produzione della CTU espletata nel primo processo.
La ragione di ciò si rinviene nella diversità dei vizi contestati da AD s.n.c. nei due giudizi in relazione al fabbricato realizzato da I vizi che venivano Controparte_2 contestati, infatti, concernevano varie parti del fabbricato, compreso il lastrico solare.
Quest'ultimo rappresenta l'elemento comune tra i due giudizi, posto che in entrambi i casi tra i vari difetti fatti valere vi erano anche quelli coinvolgenti il lastrico solare.
Ed infatti, nel giudizio r.g.n. 99/2012 venivano dedotti vizi consistenti in fenomeni di infiltrazioni diffuse in tutto il primo piano ad uffici, provenienti dal lastrico solare, dal lucernario del vano sottotetto e dalla copertura del torrino scala di accesso ai lastrici solari
(all. 10).
Nel giudizio r.g.n. 1319/2002 il fenomeno infiltrativo non veniva mai in rilievo, bensì in relazione al lastrico solare, veniva contestato solo il vizio concernente la portanza dello stesso, la cui sussistenza veniva anche esclusa all'esito dell'indagine tecnica condotta dall'Ing. (all. 1). Per_3
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Conseguentemente la domanda attorea va rigettata in quanto infondata, posto che, sostituendo la condotta omissiva contestata con quella attiva doverosa (ossia la proposizione tempestiva dell'eccezione di decadenza e la produzione della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio del 2002) il risultato certamente non doveva mutare e verosimilmente non sarebbe mutato: la domanda risarcitoria proposta da AD s.n.c sarebbe stata in ogni caso accolta, essendosi raggiunta la prova in ordine ai differenti vizi contestati dall'attrice, attraverso l'acquisizione degli atti dell'ATP. L'eccezione di decadenza, infatti, trattandosi di vizi di natura diversa, sarebbe stata del tutto irrilevante e la produzione della CTU espletata nel processo r.g.n. 1319/2012 sarebbe addirittura andata a maggior discapito di Controparte_2
Quanto alla contestata infondatezza della causa di opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Velletri, causata dall'inammissibilità o infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata da parte dei convenuti, non risulta dimostrato il nesso causale tra la condotta dei professionisti e il risultato dannoso derivatone, non conoscendosi neanche l'esito del giudizio. Inoltre, parte attrice non ha allegato alcuna conseguenza dannosa risarcibile da parte degli avvocati.
Il rigetto della domanda di parte attrice comporta l'irrilevanza ai fini della decisione delle risultanze dell'istruttoria orale, volta perlopiù a dimostrare un asserito diverso ruolo svolto dall'Avv. finalizzato eventualmente ad escludere una sua CP_5 responsabilità, e l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'Avv. Persona_1 nei confronti di
[...] Controparte_6
Sulla domanda riconvenzionale proposta da CP_5
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_5 parte attrice, volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dei compensi dovuti in virtù del conferimento ed esecuzione di incarichi professionali ulteriori rispetto a quelli richiamati da Controparte_2
Come già esposto, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere. La
Corte di Cassazione ha altresì precisato che sul professionista incombe l'onere di
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dimostrare innanzitutto che vi sia stato il conferimento dell'incarico e successivamente l'entità delle prestazioni in modo da quantificare il credito vantato.
Nel caso in esame, deve ritenersi provata l'effettiva esecuzione da parte del convenuto, nella qualità di avvocato, degli incarichi professionali oggetto della domanda riconvenzionale, quantomeno nei limiti dei compensi richiesti.
In primo luogo, parte attrice non ha contestato in modo specifico né il conferimento degli incarichi, né lo svolgimento delle relative attività, essendosi limitata a dedurre in maniera generica di avere già corrisposto quanto dovuto, oltre che ad eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, c.c.. Tale allegazione, priva di qualsiasi riscontro documentale, non è idonea a superare la presunzione di veridicità derivante dalla mancata contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c..
In secondo luogo, il convenuto ha prodotto, a riscontro della propria pretesa, una serie di documenti – in particolare, atti processuali, verbali di udienza e sentenze – che comprovano lo svolgimento di attività professionale riferibile agli incarichi dedotti in giudizio (all.ti alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Detti documenti, in quanto provenienti da pubbliche autorità o sottoscritti dallo stesso convenuto nella sua qualità di difensore, sono idonei a fondare, anche per presunzioni, la prova dell'opera prestata (cfr.
Cass. Civ., n. 15111/2018).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e, in particolare, della mancata contestazione specifica da parte dell'attore, deve ritenersi dimostrata l'effettiva esecuzione degli incarichi da parte del convenuto, con conseguente fondatezza, nei limiti indicati in dispositivo, della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei compensi professionali.
La prova della fondatezza della pretesa azionata da risiede anche CP_5 nell'avvenuta revoca del mandato da parte di nei confronti del Controparte_2 primo, in data 09.12.2015, - documento anch'esso non contestato da parte attrice -, ove vi
è il riferimento agli incarichi conferiti (all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. di . CP_5
Inoltre, il documento in questione consente anche di superare agevolmente l'eccezione di prescrizione, posto che la domanda riconvenzionale è stata proposta in data 07.02.2018, dunque entro il termine di tre anni decorrente dall'avvenuta revoca del mandato professionale, secondo il disposto dell'art. 2957 c.c..
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Né parte attrice ha fornito elementi idonei a dimostrare che gli incarichi dedotti in giudizio fossero autonomi, distinti e conclusi anteriormente al 2015, circostanza che, se provata, avrebbe potuto giustificare una decorrenza anticipata della prescrizione per ciascun incarico. In assenza di tale prova, e tenuto conto della sostanziale continuità temporale e oggettiva degli incarichi dedotti, deve ritenersi applicabile il principio della decorrenza unitaria della prescrizione dalla cessazione del rapporto professionale.
Deve dunque procedersi alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista in base alle tariffe vigenti all'epoca della conclusione dell'opera prestata per il cliente, come previsto dal legislatore e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, quindi il D.M. n.
140/2012 per gli incarichi precedenti al 02.04.2014, il D.M. n. 55/2014 per gli incarichi dal 03.04.2014 (“Per la liquidazione degli onorari degli avvocati si applica la tariffa vigente al momento dell'esaurimento della prestazione o della cessazione dell'incarico professionale”, Cass. Civ., la n. 22029/2024).
Ciò posto, in ordine all'attività espletata dall'Avv. va riconosciuto un CP_5 compenso di € 22.495,51, applicando i parametri richiamati, oltre Iva e Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ai compensi professionali vanno aggiunti gli interessi dalla domanda al saldo atteso che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul punto, “nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali di difesa, gli interessi di cui all'articolo 1224 del codice civile competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. Civ., n. 11523/2024).
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
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Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di lite.
Quanto alle spese di lite bisogna differenziare il rapporto tra e gli Controparte_2 eredi di e quello intercorrente tra la prima e Persona_1 CP_5
Rispetto al primo le spese di lite, visto il mancato accoglimento della domanda attorea nei confronti di e quindi degli eredi dello stesso, da un lato, e Persona_1
l'accertamento della condotta non pienamente conforme ai canoni di diligenza del convenuto, dall'altro lato, meritano di essere integralmente compensate, ex art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte Cost. n. 77/2018).
Rispetto al secondo le spese di lite, visto il rigetto della domanda attorea nei confronti di e l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da CP_5 quest'ultimo, da un lato, e l'accertamento della condotta non pienamente conforme ai canoni di diligenza del convenuto, dall'altro lato, meritano di essere compensate nella misura pari ad 1/3 e poste per la restante parte in capo ad Le spese si Controparte_2 liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M.
147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Quanto ai rapporti tra parte attrice e la terza chiamata in causa, Controparte_6 risulta essenziale specificare che, data la chiamata in causa della terza, che si è ritualmente costituita in giudizio, e il rigetto della domanda di parte attrice, le spese processuali devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, in tal caso
[...]
ha causato e giustificato la chiamata in garanzia (“le spese processuali CP_2 sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata
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dal convenuto nei confronti del chiamato”, Cass. Civ., n. 31868/2023). Si ritiene, comunque, di dover applicare i parametri minimi per la fase introduttiva e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da già Parte_2 Controparte_2
b) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da e CP_5 per l'effetto condanna già al pagamento nei Parte_2 Controparte_2 confronti del primo della somma pari ad € 22.495,51, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra già Parte_2 Controparte_2
e e , nella loro qualità di eredi di
[...] CP_4 CP_3 Persona_1
[...]
d) Compensa per 1/3 le spese di lite tra già e Parte_2 Controparte_2
e pone la restante parte in capo a parte attrice che si liquida in € CP_5
9.402,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso);
a) Condanna già al pagamento nei confronti di Parte_2 Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano in € 10.454,00 per Controparte_6 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 22.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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