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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 1581 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe FUCITO e Maria Parte_1
LI LI
contro rappresentato e difeso dagli avvocati Vasco Egidio Controparte_1
ZZ e AT EB IG
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono l'accoglimento delle seguenti conformi conclusioni:
1) omologare la separazione consensuale delle parti, unite in matrimonio in Ucraina
il 27.12.2003 autorizzandole a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione ed il Parte_1
signor accetta tale rinuncia;
CP_1
3) l'abitazione sita a Isola Vicentina (VI) in Via Valle n. 65 resterà nella esclusiva disponibilità della signora , già divenuta piena proprietaria;
Parte_1
4) dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e che nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla signora;
Parte_1
5) la signora dichiara di rinunciare alla domanda di contributo al Parte_1
mantenimento per il figlio maggiorenne ed il sig. Persona_1
accetta la rinuncia;
CP_1
6) decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 3 L. n. 898/1970 e 473 bis.
49 c.p.c., si chiede che questo Ill.mo Tribunale, fissata udienza di comparizione dei coniugi ed accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più
essere ricostituita, Voglia pronunciare sentenza di divorzio alle medesime condizioni ut supra precisate;
chiedono fissarsi udienza cartolare rinunciando a comparire in presenza;
7) spese legali compensate per entrambi i procedimenti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.4.2025 premesso di aver contratto Parte_1
2 matrimonio con in Ucraina il 27.12.2003, che dall'unione era Controparte_1
nato il [...] il figlio , che il matrimonio era entrato in irreversibile Persona_1
crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Chiedeva altresì che, decorso il termine di legge, il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 29.8.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione ed a quella di divorzio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 3.10.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del loro matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale
3 pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni,
la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Ucraina il 27.12.2003, alle condizioni in epigrafe
[...]
riportate;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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