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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 02/04/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO nell'interesse di Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1924/2024 R.G., promossa
DA
(CF. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRUGLIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/09/2024, la sig.ra contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge CP_1 per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa con conferma del giudizio espresso dal CTU in ordine alla sussistenza dello status di handicap grave.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui chiedeva il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base dell'accertamento sanitario eseguito e della documentazione medica, ha concluso la sua relazione affermando che: “A parere del sottoscritto consulente, esaminata la documentazione prodotta, analizzate le patologie riscontrate in sede di accertamenti peritali e valutata la loro attuale incidenza funzionale, la signora ha diritto Parte_1 al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento.”.
Per quanto attiene alla decorrenza il dott. ha specificato che: “questa viene Controparte_3 individuata sulla scorta di quanto obiettivato all'atto della visita ed in relazione ad una verosimile progressione clinica del quadro patologico ovvero dal, 01.11.2024.”.
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dal 01.11.2024.
La reciproca soccombenza, che per l'ente convenuto deriva dal riconoscimento giudiziale in favore dell'istante dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in fase di atp dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa e per il ricorrente dal riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento con decorrenza della prestazione riconosciuta successiva alla presentazione della domanda amministrativa, legittima la compensazione per metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara in possesso del requisito sanitario per beneficiare Parte_1 dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal 01.11.2024;
- dichiara parte ricorrente in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa così come riconosciuto in fase atp;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. TRUGLIO FRANCESCO dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 02/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.