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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NT UN, nella causa iscritta al n.7726/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 10/12/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.350,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1 chiedendo di “Ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha diritto alla liquidazione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento con diritto ai benefici di legge, ovvero alla pensione mensile e all'indennità di accompagnamento per ciechi totali a far data dal 12.07.2023; - Conseguentemente, condannare l' a liquidare la prestazione richiesta, CP_1 il tutto con rivalutazione come per legge;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'infrascritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso anticipi sugli onorari”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, deduceva di aver liquidato la prestazione e che il CP_1 pagamento degli arretrati sarebbe intervenuto nel mese di novembre 2025.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta e degli arretrati, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10/12/2025
La Giudice del Lavoro
NT UN