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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza dell'11.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3544 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/07/2024 ed iscritto al n 3544 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 78, presso lo studio dell'Avv. Salvatore RIJLI (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente con l'Avv. Luigi Aliquò (c.f.: ), C.F._3 giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 Controparte_2 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1Ta-, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF C.F._4
- PEC t) e dall'Avv. Valeria Grandizio Email_1
(CF ), in virtù di procura generale alle liti per atto C.F._5
1 Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta Persona_2
7313); e
- - Agente della Controparte_3
Riscossione per la (C.F. e P.IVA: Controparte_4
), , con sede legale in Roma alla via P.IVA_3 Controparte_5
G. Grezar, 14 CAP 00142, in persona del procuratore speciale Dott. CP_6
, tale nominato in forza di atto per notaio in
[...] Persona_3
Roma del 25/07/2024, Rep. 181515, Racc. 12772, rapp.ta e difesa, giusta procura ad litem del 02.08.2024 in calce al presente atto, dall'Avv.
Carmina Maria Federica Perrotta (C.F. ed C.F._6 elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio sito in Caivano alla via delle Rose 124;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 08.07.2024 il ricorrente propone opposizione parziale avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249009020992000 notificata in data 18.06.2024 dall' , limitando l'impugnazione al sotteso Controparte_3 avviso di addebito n. 39420210000853426000 asseritamente notificato in data 06.11.2021 che assume “di fatto mai ricevuta”, riguardante Contributi I.V.S. interessi e sanzioni per le annualità dal 1990 al 2011, per un importo complessivo di € 91.945,96.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti, come in epigrafe, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. La difesa congiunta di ed eccepisce che il credito non CP_2 CP_2
è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali dovendosi rilevare come l'informazione in ordine alla cessione o meno del credito non è contenuta nell'atto impugnato.
§ 4. Sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. SU. N.
7514/2022), nonché quella del concessionario richiedendo il ricorrente anche
“l'annullamento dell'intimazione di pagamento”.
§ 5. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.
2 Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente eccepisce che “il credito si sia estinto per intervenuta prescrizione, in quanto dall'annualità in cui le somme sarebbero dovute essere state versate alla data di notifica dell'avviso di addebito è abbondantemente decorso un quinquennio in assenza di notifica di qualsiasi atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito presuntivamente vantato.”.
La difesa dei convenuti eccepisce l'irretrattabilità del credito in quanto l'avviso di addebito è stato notificato e non opposto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla sua notifica. Ciò premesso, deve darsi atto che l' ha allegato e provato la rituale CP_2 notifica a mezzo pec in data 06.11.2021 dell'avviso di addebito n.
39420210000853426000 che, non essendo stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, è divenuto titolo definitivo ed irretrattabile.
Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione"(cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008;
16203/2008).
Per la natura del termine indicato deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al contenuto e legittimità dello stesso.
Ne consegue che il motivo di opposizione è infondato e determina il rigetto del ricorso.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 secondo i minimi tabellari in considerazione della semplicità della questione di fatto e diritto e della limitata attività processuale espletata. Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55 del 2014, richiesta dall , nulla è dovuto in quanto gli atti non contengono alcun CP_2 collegamento ipertestuale.
p.q.m.
3 - rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420210000853426000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249009020992000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e Controparte_2 compensa le spese legali tra la stessa e il ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'
[...]
, in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.200,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovute come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 che liquida in € 4.200,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza dell'11.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3544 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/07/2024 ed iscritto al n 3544 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 78, presso lo studio dell'Avv. Salvatore RIJLI (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente con l'Avv. Luigi Aliquò (c.f.: ), C.F._3 giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 Controparte_2 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1Ta-, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF C.F._4
- PEC t) e dall'Avv. Valeria Grandizio Email_1
(CF ), in virtù di procura generale alle liti per atto C.F._5
1 Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta Persona_2
7313); e
- - Agente della Controparte_3
Riscossione per la (C.F. e P.IVA: Controparte_4
), , con sede legale in Roma alla via P.IVA_3 Controparte_5
G. Grezar, 14 CAP 00142, in persona del procuratore speciale Dott. CP_6
, tale nominato in forza di atto per notaio in
[...] Persona_3
Roma del 25/07/2024, Rep. 181515, Racc. 12772, rapp.ta e difesa, giusta procura ad litem del 02.08.2024 in calce al presente atto, dall'Avv.
Carmina Maria Federica Perrotta (C.F. ed C.F._6 elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio sito in Caivano alla via delle Rose 124;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 08.07.2024 il ricorrente propone opposizione parziale avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249009020992000 notificata in data 18.06.2024 dall' , limitando l'impugnazione al sotteso Controparte_3 avviso di addebito n. 39420210000853426000 asseritamente notificato in data 06.11.2021 che assume “di fatto mai ricevuta”, riguardante Contributi I.V.S. interessi e sanzioni per le annualità dal 1990 al 2011, per un importo complessivo di € 91.945,96.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti, come in epigrafe, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. La difesa congiunta di ed eccepisce che il credito non CP_2 CP_2
è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali dovendosi rilevare come l'informazione in ordine alla cessione o meno del credito non è contenuta nell'atto impugnato.
§ 4. Sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. SU. N.
7514/2022), nonché quella del concessionario richiedendo il ricorrente anche
“l'annullamento dell'intimazione di pagamento”.
§ 5. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.
2 Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente eccepisce che “il credito si sia estinto per intervenuta prescrizione, in quanto dall'annualità in cui le somme sarebbero dovute essere state versate alla data di notifica dell'avviso di addebito è abbondantemente decorso un quinquennio in assenza di notifica di qualsiasi atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito presuntivamente vantato.”.
La difesa dei convenuti eccepisce l'irretrattabilità del credito in quanto l'avviso di addebito è stato notificato e non opposto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla sua notifica. Ciò premesso, deve darsi atto che l' ha allegato e provato la rituale CP_2 notifica a mezzo pec in data 06.11.2021 dell'avviso di addebito n.
39420210000853426000 che, non essendo stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, è divenuto titolo definitivo ed irretrattabile.
Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione"(cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008;
16203/2008).
Per la natura del termine indicato deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al contenuto e legittimità dello stesso.
Ne consegue che il motivo di opposizione è infondato e determina il rigetto del ricorso.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 secondo i minimi tabellari in considerazione della semplicità della questione di fatto e diritto e della limitata attività processuale espletata. Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55 del 2014, richiesta dall , nulla è dovuto in quanto gli atti non contengono alcun CP_2 collegamento ipertestuale.
p.q.m.
3 - rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420210000853426000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249009020992000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e Controparte_2 compensa le spese legali tra la stessa e il ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'
[...]
, in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.200,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovute come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 che liquida in € 4.200,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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