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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/07/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della DO.SS Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2290 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO RAPISARDI 7 BAGHERIA Parte_1 presso lo studio dell'avv. ODDO ROBERTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del sindaco pro- tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA G. VELASQUEZ N. 38, presso lo studio dell'avv. Marcella
Badalamenti che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08.04.2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
Nella presente controversia introDOa con atto di citazione notificato in data 21.09.2020
al , chiedeva la condanna dell'anzidetto al Controparte_1 Parte_1 CP_1
risarcimento - quantificato in euro 188.204,73 - dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in il 30.08.2019, alle ore 13.20 circa. CP_1
A fondamento delle domande così spiegate l'attore esponeva nei fatti che:
Pagina 1 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - il 30.08.2019 si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Via Consolare, quando,
giunto all'altezza del numero civico 93-95, cadeva improvvisamente a terra a causa del manto stradale dissestato, e specificamente del marciapiedi sollevato dalle radici di un albero, reso poco visibile da uno stato di incuria (erbacce e rifiuti di ogni genere),
situazione di pericolo non segnalata;
- veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico “Di Cristina -
Benfratelli” di Palermo dove gli veniva diagnosticato un trauma al gomito destro con
“frattura scomposta del capitello radiale con aspetto ingranato ed angolato del moncone prossimale” ed i medici ritenevano neceSSrio un intervento chirurgico al fine di ridurre la frattura, ma in assenza di posti liberi in struttura, provvedevano alla fasciatura del gomito in attesa di poter prestare le dovute cure;
- liberatosi finalmente un posto letto presso l'Ospedale Buccheri La Ferla FBF di
Palermo, il 04.09.2019 veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico con applicazione di placca e viti al capitello radiale destro, e veniva dimesso il 10.09.2019;
- dalle lesioni erano residuate postumi di carattere permanente, come risultante dalla relazione medico legale (vd. doc. all. 9 atto di citazione)
- con raccomandata a/r del 20.09.2019, e successive integrazioni del 12.11.2019 e del 10.01.2020, aveva chiesto al convenuto l'integrale risarcimento di tutti i CP_1
danni patiti a seguito del sinistro, riservandosi di quantificare la richiesta ad avvenuta guarigione, ed allegando la documentazione medica allora in suo possesso;
- il , con nota prot. n. 529 del 13.01.2020, riteneva il sinistro Controparte_1
addebitabile alla presunta colpevole conDOa dell'odierno attore;
- con p.e.c. del 06.02.2020 invitava il a concludere una Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita chiedendo il risarcimento della somma pari ad €
148.803,73 (somma priva di ogni personalizzazione), ma, nonostante l'adesione da parte del all'incontro del 11.05.2020, emergeva l'impossibilità di raggiungere un CP_1
accordo in quanto parte convenuta riteneva eccessivamente esosa la richiesta formulata.
Pagina 2 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Chiedeva pertanto: i) nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro e, per Controparte_1
l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per complessivi € 188.204,73, riconoscendo una personalizzazione massima per i motivi esposti - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, e refusione delle spese di lite;
ii) nel merito, in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di in cui venga riconosciuta una corresponsabilità, di accertare e dichiarare la preponderante responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro e, conseguentemente, condannarlo, in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento della somma che verrà accertata in corso di causa a titolo di danno biologico, danno morale e spese mediche sostenute;
iii) condannare comunque il alla refusione delle spese legali stragiudiziali sostenute, qualificate Controparte_1
come danno emergente, quantificate in euro 2.880,00 ex artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M.
55/2014, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
iv) condannare il convenuto ex art. 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, CP_1
competenze ed onorari di causa.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato la rappresentata Controparte_1
dinamica del sinistro, sostenendo che era stato lo stesso attore ad avere provato che il danno subito era stato causato dalla mancanza di ordinaria diligenza, ed il quantum debeatur;
chiedendo, pertanto: i) di ritenere e dichiarare che il danno lamentato era riferibile, in via esclusiva, alla conDOa, alla negligenza ed all'imprudenza dell'attore e che alcuna responsabilità poteva essere posta a carico del convenuto;
ii) di ritenere e dichiarare, dunque, infondate e, con qualsiasi statuizione rigettare, le domande formulate dall'attore; iii) in subordine determinare le eventuali concause del danno dovute allo stesso attore, conseguentemente ripartendo e proporzionando l'obbligo risarcitorio, con
Pagina 3 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile condanna al pagamento delle spese e competenze oltre accessori relativi al presente giudizio.
Alla prima udienza, tenutasi in trattazione scritta, venivano concessi i richiesti temini ex art 183 co. 6 c.p.c..
Assunte le prove orali, veniva disposta ctu medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni refertate;
la conseguente inabilità
temporanea e la durata della steSS;
i postumi determinanti una invalidità permanente e la congruità delle spese mediche.
Precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla
Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano riDOe al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass.
civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le
Pagina 4 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla CP_1
manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito,
l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia CP_1
sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espreSSmente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non poSS valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad CP_1
esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è neceSSrio (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della
Pagina 5 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile conDOa del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi,
oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
occorre dimostrare che l'evento si è proDOo come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016 e n. 6141/2018).
Alla stregua dei suddetti principi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è
causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio alla luce delle risultanze istruttorie.
Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso, rilievi fotografici scattati del luogo del sinistro e delle prove costituende (prove testimoniali),
deve ritenersi sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attore ed in particolare deve ritenersi raggiunta la prova certa della oggettiva esistenza di una insidia.
Pagina 6 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Infatti, il teste della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, Testimone_1
in quanto privo di rapporti di parentela e/o dipendenza con le parti- ha testualmente riferito: “Sub 1): “E' vero, ricordo che ero andato a prender l'esca a Porticello”.
Sub 2): “E' vero, ancora oggi le condizioni del marciapiede sono identiche”.
Sub 3): “E' vero, infatti ho detto di chiamare subito un 'ambulanza ma lui mi riferì che abitavano lì vicino dei suoi familiari”.
A D.R.: “non ricordo ci fossero transenne o segnali stradali di pericolo”.
a.d.r. “ricordo che nel marciapiede c'erano abbastanza foglie ”
Anche il teste , evocato da parte attrice, all'udienza del 17.02.2023 Testimone_2
ha dichiarato: “Sub 10): “quando c'ero io al distributore dunque fino a circa due anni fa ricordo che c'erano dei punti dove il marciapiede era un po' malandato, mancavano dei mattoni e nella parte in cui v'erano gli alberi c'erano dei mattoni sollevati. Lo ricordo perché percorrevo questa via tutti i giorni per andare dal distributore al bar”
A D.R.: “non ricordo se v'erano transenne”
Le suddette dichiarazioni trovano invero pieno riscontro nei rilievi fotografici versati in atti, nei quali è visibile lo stato di dissesto della pavimentazione del marciapiede teatro del sinistro per cui è causa. Invero, la riproduzione fotografica mostra che parte della pavimentazione, ed esattamente quella posta intorno all'albero ritratto, è più sollevata intorno al tronco e meno via via che ci si allontana dallo stesso.
La condizione appena descritta può determinare in chi, percorrendo il marciapiede, si avvicina all'arbusto l'errata sensazione di trovarsi innanzi ad una pavimentazione piana
(ove invece la steSS è sollevata); situazione resa ancora più insidiosa dalla presenza di foglie e pattume vario e dall'assenza di una qualsivoglia segnalazione e/o transenna volta a segnalare il cattivo stato di manutenzione del marciapiedi.
Si deve, tuttavia, tener conto delle condizioni di visibilità esistenti al momento del fatto sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali (essendosi l'incidente di cui si discute verificato in pieno giorno (alle 13.20 di una giornata soleggiata d'estate), nonché del fatto
Pagina 7 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile che l'attore stava procedendo a piedi e dunque ad una velocità aSSi riDOa, avendo,
pertanto, la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque connotare la conDOa dell'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte
Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, in quanto sebbene quel tratto fosse ricoperto dalle foglie (secondo quanto riferito dalla teste) non si può tralasciare, nel contempo, di considerare che le condizioni del marciapiede,
notevolmente dissestato (come si ricava dalle ritrazioni fotografiche versate in atti), erano comunque visibili.
Alla stregua di tali considerazioni dev'essere, pertanto, individuato un concorso di responsabilità di Pace in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del
20%.
Difatti, come del resto già evidenziato, la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.), atteso che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. n. 15761/2016, nella specie la S.C. ha caSSto la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconneSS" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale,
atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile).
Va soggiunto che, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso
Pagina 8 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa,
che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (Cass. civ. n. 20619/2014).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada ove si è verificato Controparte_1
il sinistro) va condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura dell'80% della loro entità.
Venendo, dunque, all'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice, va osservato che il nominato CT DO.SS , sulla scorta della Per_1
documentazione medica esaminata, degli accertamenti conDOi sulla persona della danneggiata e di considerazioni scevre da vizi logici, ha ritenuto soddisfatti i principali criteri medico – legali di compatibilità tra l'evento e le lesioni evidenziate nelle immediatezze, presso il Pronto Soccorso ARNAS Ospedale Civico di Palermo, consistenti in
“Frattura scomposta capitello radiale dx”.
Nella relazione in atti è dato leggere che : “Sulla scorta di tali premesse, tenuto conto dei riferimenti tabellari di di barème medicolegali accreditati,1 , considerati indi gli esiti squisitamente anatomici delle lesioni patite e altresì le ripercussioni funzionali all'integrità della persona, considerato che l'attore è destrimano e le lesioni intereSSno il gomito destro e la mano destra, e sono ancora presenti i mezzi di sintesi al gomito, si ritiene congruo una valutazione complessivamente di tali postumi nella misura del 22%
(ventidue percento). In sintesi dal punto di vista valutativo, considerati il ricovero in P.S.
ed ospedaliero, e gli interventi cui il soggetto si è dovuto sottoporre, considerate altresì i successivi periodi di convalescenza e recupero funzionale graduale, nonché gli esiti residuati, si ritiene equo riconoscere: inabilità temporanea assoluta al 100%: 12 giorni
Pagina 9 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile inabilità temporanea parziale al 75%: 30 giorni inabilità temporanea parziale al 50%: 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 25%: 60 giorni;
”
danno biologico permanente: 22% (ventidue percento).” (vd. pag. 12 c.t.u.).
Riguardo alla quantificazione di quest'ultima voce di danno, le conclusioni alle quali è
pervenuto il c.t.u. incaricato vanno condivise.
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di CaSSzione, nelle ormai note sentenze emesse nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va riconDOo nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa aDOata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice
delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”,
suscettibile di essere aDOata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati,
ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dot-trinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n.
Pagina 10 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico-
relazionale, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato la Tabella Unica Nazionale
spetta a , a titolo di danno biologico di carattere permanente, tenuto conto Parte_1
della invalidità del 22% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (cinquantacinque anni), utilizzando il “valore punto” di € 4.049,22 da moltiplicare per il grado di invalidità
(22) e per il coefficiente (0,730) corrispondente all'età della persona danneggiata, la somma complessiva di € 65.030,00 in valuta attuale.
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal
CT, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.417,50 in valuta attuale.
La sommatoria dei due importi pari ad euro 72.447,5 rappresenta il danno biologico concretamente risarcibile.
Nessun ulteriore importo spetta a parte attrice a titolo di sofferenza morale derivante dalle lesioni in esame.
In merito, deve premettersi che secondo un orientamento della Corte di CaSSzione,
condiviso dalla scrivente: “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale,
l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso […] non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del
Pagina 11 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegan-
do i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. n. 3260/2016; cfr. anche Cass nn. 18641/2011,
20292/2012, 22585/2013, 21917/2014).
Ebbene, nel caso di specie manca in atti qualsiasi allegazione o prova (anche presuntiva) di particolari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro, ascrivibili a titolo di sofferenze e patemi d'animo interiori, idonee a giustificare un aumento di quanto già sopra liquidato;
Mentre, nel caso di specie si impone un'adeguata personalizzazione del danno biologico che tenga conto delle circostanze specifiche allegate che giustificano un aumento rispetto al risarcimento standard previsto per lesioni simili, senza che ciò poSS
determinare, in ragione della peculiarità della fattispecie illecita posta a fondamento dell'odierna domanda, alcuna duplicazione risarcitoria.
Ricorrono, infatti, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata
“personalizzazione”.
In proposito, preme osservare che, secondo il più recente insegnamento della Suprema
Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche, e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che ab-bia patito le medesime lesioni deve sopportare,
venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (si vedano: Cass. n. 7513/2018; n. 10912/2018; n. 23469/2018; n.
27482/2018, n. 28988/2019 e, di recente, n. 25164/2020 già cit.).
Pagina 12 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Nello specifico, sono state invero deDOe dall'attore le suddette circostanze che giustificano un incremento del risarcimento da liquidare, ulteriore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alle menomazioni subite.
Va infatti dato atto che, parte attrice svolgeva e svolge l'incarico di luogotenente cariche speciali della Guardia di Finanza e, dopo il sinistro. ha allegato di “aver subito una riduzione e rimodulazione delle mansioni lavorative atteso che, essendo destroide e non potendo più impugnare la pistola d'ordinanza, è stato rilegato a lavori sedentari”.
Pertanto il danno biologico, secondo il già menzionato criterio tabellare,
adeguatamente personalizzato al 20%, è pari complessivamente ad euro 86.937,00.
Deve infine essere accordata all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
la somma di € 2.802,52 per le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CT.
valutazione che questo giudice condivide, e riferibili all'evento traumatico per cui è causa.
I suddetti importi devono essere riDOi nella misura dell'80%- in proporzione al grado di responsabilità accertato in capo all'ente convenuto- e si perviene, quindi, ad €
72.447,5 per il danno non patrimoniale e ad € 2.242,016 per quello patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare neceSSrio rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è neceSSria una “devalutazione”
nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (30 agosto 2019), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza.
Nulla, infatti, in merito ha allegato prima ancora che provato, non Parte_1
fornendo alcun elemento valorizzabile neanche in via presuntiva.
Pagina 13 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”,
inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro pari ad euro € 63.951,986;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, nella somma di € 82.375,38.
Pertanto, la somma spettante a a titolo di danno non patrimoniale, con Parte_1
rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad € 82.375,38 in valuta attuale,
già riDOo della percentuale applicabile per il concorso di colpa.
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento della complessiva somma CP_1
di € 82.375,38 (a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale), sulla quale matureranno interessi al saggio legale dalla decisione sino all'estinzione dell'obbligo risarcitorio, con assorbimento di ogni altra questione deDOa dalle parti.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Nulla va liquidato a titolo di “spese stragiudiziali” giacchè manca alcuna allegazione specifica delle stesse prima ancora della prova dell'esborso.
Non v'è luogo, invece, alla condanna (della convenuta) ex art. 96 c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo,
un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n°15629.2010;
Cass. n°19976.2005); ciò che non può dirsi, né emerge ex actis.
3. Spese di lite
Quanto invece alla regolamentazione delle spese di lite tra la parte attrice ed il CP_1
convenuto, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno compensate per un terzo nei rapporti tra le parti e per la parte residua vanno poste a carico della parte soccombente
[...]
. CP_1
Pagina 14 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Quanto alle spese di ctu -liquidate come da separato decreto- questa vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare Controparte_1
in favore di la somma di € 82.375,38, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) compensa per un terzo le spese di lite le parti e condanna, per il residuo, il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite di Controparte_1
parte attrice che liquida in € 9.402,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Termini Imerese il 07.07.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice DO. SS Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 15 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della DO.SS Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2290 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA MARIO RAPISARDI 7 BAGHERIA Parte_1 presso lo studio dell'avv. ODDO ROBERTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del sindaco pro- tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA G. VELASQUEZ N. 38, presso lo studio dell'avv. Marcella
Badalamenti che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08.04.2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
Nella presente controversia introDOa con atto di citazione notificato in data 21.09.2020
al , chiedeva la condanna dell'anzidetto al Controparte_1 Parte_1 CP_1
risarcimento - quantificato in euro 188.204,73 - dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in il 30.08.2019, alle ore 13.20 circa. CP_1
A fondamento delle domande così spiegate l'attore esponeva nei fatti che:
Pagina 1 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - il 30.08.2019 si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Via Consolare, quando,
giunto all'altezza del numero civico 93-95, cadeva improvvisamente a terra a causa del manto stradale dissestato, e specificamente del marciapiedi sollevato dalle radici di un albero, reso poco visibile da uno stato di incuria (erbacce e rifiuti di ogni genere),
situazione di pericolo non segnalata;
- veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico “Di Cristina -
Benfratelli” di Palermo dove gli veniva diagnosticato un trauma al gomito destro con
“frattura scomposta del capitello radiale con aspetto ingranato ed angolato del moncone prossimale” ed i medici ritenevano neceSSrio un intervento chirurgico al fine di ridurre la frattura, ma in assenza di posti liberi in struttura, provvedevano alla fasciatura del gomito in attesa di poter prestare le dovute cure;
- liberatosi finalmente un posto letto presso l'Ospedale Buccheri La Ferla FBF di
Palermo, il 04.09.2019 veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico con applicazione di placca e viti al capitello radiale destro, e veniva dimesso il 10.09.2019;
- dalle lesioni erano residuate postumi di carattere permanente, come risultante dalla relazione medico legale (vd. doc. all. 9 atto di citazione)
- con raccomandata a/r del 20.09.2019, e successive integrazioni del 12.11.2019 e del 10.01.2020, aveva chiesto al convenuto l'integrale risarcimento di tutti i CP_1
danni patiti a seguito del sinistro, riservandosi di quantificare la richiesta ad avvenuta guarigione, ed allegando la documentazione medica allora in suo possesso;
- il , con nota prot. n. 529 del 13.01.2020, riteneva il sinistro Controparte_1
addebitabile alla presunta colpevole conDOa dell'odierno attore;
- con p.e.c. del 06.02.2020 invitava il a concludere una Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita chiedendo il risarcimento della somma pari ad €
148.803,73 (somma priva di ogni personalizzazione), ma, nonostante l'adesione da parte del all'incontro del 11.05.2020, emergeva l'impossibilità di raggiungere un CP_1
accordo in quanto parte convenuta riteneva eccessivamente esosa la richiesta formulata.
Pagina 2 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Chiedeva pertanto: i) nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro e, per Controparte_1
l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per complessivi € 188.204,73, riconoscendo una personalizzazione massima per i motivi esposti - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, e refusione delle spese di lite;
ii) nel merito, in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di in cui venga riconosciuta una corresponsabilità, di accertare e dichiarare la preponderante responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro e, conseguentemente, condannarlo, in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento della somma che verrà accertata in corso di causa a titolo di danno biologico, danno morale e spese mediche sostenute;
iii) condannare comunque il alla refusione delle spese legali stragiudiziali sostenute, qualificate Controparte_1
come danno emergente, quantificate in euro 2.880,00 ex artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M.
55/2014, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
iv) condannare il convenuto ex art. 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, CP_1
competenze ed onorari di causa.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato la rappresentata Controparte_1
dinamica del sinistro, sostenendo che era stato lo stesso attore ad avere provato che il danno subito era stato causato dalla mancanza di ordinaria diligenza, ed il quantum debeatur;
chiedendo, pertanto: i) di ritenere e dichiarare che il danno lamentato era riferibile, in via esclusiva, alla conDOa, alla negligenza ed all'imprudenza dell'attore e che alcuna responsabilità poteva essere posta a carico del convenuto;
ii) di ritenere e dichiarare, dunque, infondate e, con qualsiasi statuizione rigettare, le domande formulate dall'attore; iii) in subordine determinare le eventuali concause del danno dovute allo stesso attore, conseguentemente ripartendo e proporzionando l'obbligo risarcitorio, con
Pagina 3 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile condanna al pagamento delle spese e competenze oltre accessori relativi al presente giudizio.
Alla prima udienza, tenutasi in trattazione scritta, venivano concessi i richiesti temini ex art 183 co. 6 c.p.c..
Assunte le prove orali, veniva disposta ctu medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni refertate;
la conseguente inabilità
temporanea e la durata della steSS;
i postumi determinanti una invalidità permanente e la congruità delle spese mediche.
Precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla
Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano riDOe al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass.
civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le
Pagina 4 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla CP_1
manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito,
l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia CP_1
sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espreSSmente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non poSS valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad CP_1
esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è neceSSrio (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della
Pagina 5 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile conDOa del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi,
oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
occorre dimostrare che l'evento si è proDOo come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016 e n. 6141/2018).
Alla stregua dei suddetti principi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è
causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio alla luce delle risultanze istruttorie.
Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso, rilievi fotografici scattati del luogo del sinistro e delle prove costituende (prove testimoniali),
deve ritenersi sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attore ed in particolare deve ritenersi raggiunta la prova certa della oggettiva esistenza di una insidia.
Pagina 6 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Infatti, il teste della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, Testimone_1
in quanto privo di rapporti di parentela e/o dipendenza con le parti- ha testualmente riferito: “Sub 1): “E' vero, ricordo che ero andato a prender l'esca a Porticello”.
Sub 2): “E' vero, ancora oggi le condizioni del marciapiede sono identiche”.
Sub 3): “E' vero, infatti ho detto di chiamare subito un 'ambulanza ma lui mi riferì che abitavano lì vicino dei suoi familiari”.
A D.R.: “non ricordo ci fossero transenne o segnali stradali di pericolo”.
a.d.r. “ricordo che nel marciapiede c'erano abbastanza foglie ”
Anche il teste , evocato da parte attrice, all'udienza del 17.02.2023 Testimone_2
ha dichiarato: “Sub 10): “quando c'ero io al distributore dunque fino a circa due anni fa ricordo che c'erano dei punti dove il marciapiede era un po' malandato, mancavano dei mattoni e nella parte in cui v'erano gli alberi c'erano dei mattoni sollevati. Lo ricordo perché percorrevo questa via tutti i giorni per andare dal distributore al bar”
A D.R.: “non ricordo se v'erano transenne”
Le suddette dichiarazioni trovano invero pieno riscontro nei rilievi fotografici versati in atti, nei quali è visibile lo stato di dissesto della pavimentazione del marciapiede teatro del sinistro per cui è causa. Invero, la riproduzione fotografica mostra che parte della pavimentazione, ed esattamente quella posta intorno all'albero ritratto, è più sollevata intorno al tronco e meno via via che ci si allontana dallo stesso.
La condizione appena descritta può determinare in chi, percorrendo il marciapiede, si avvicina all'arbusto l'errata sensazione di trovarsi innanzi ad una pavimentazione piana
(ove invece la steSS è sollevata); situazione resa ancora più insidiosa dalla presenza di foglie e pattume vario e dall'assenza di una qualsivoglia segnalazione e/o transenna volta a segnalare il cattivo stato di manutenzione del marciapiedi.
Si deve, tuttavia, tener conto delle condizioni di visibilità esistenti al momento del fatto sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali (essendosi l'incidente di cui si discute verificato in pieno giorno (alle 13.20 di una giornata soleggiata d'estate), nonché del fatto
Pagina 7 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile che l'attore stava procedendo a piedi e dunque ad una velocità aSSi riDOa, avendo,
pertanto, la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque connotare la conDOa dell'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte
Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, in quanto sebbene quel tratto fosse ricoperto dalle foglie (secondo quanto riferito dalla teste) non si può tralasciare, nel contempo, di considerare che le condizioni del marciapiede,
notevolmente dissestato (come si ricava dalle ritrazioni fotografiche versate in atti), erano comunque visibili.
Alla stregua di tali considerazioni dev'essere, pertanto, individuato un concorso di responsabilità di Pace in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del
20%.
Difatti, come del resto già evidenziato, la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.), atteso che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. n. 15761/2016, nella specie la S.C. ha caSSto la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconneSS" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale,
atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile).
Va soggiunto che, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso
Pagina 8 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa,
che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (Cass. civ. n. 20619/2014).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada ove si è verificato Controparte_1
il sinistro) va condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura dell'80% della loro entità.
Venendo, dunque, all'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice, va osservato che il nominato CT DO.SS , sulla scorta della Per_1
documentazione medica esaminata, degli accertamenti conDOi sulla persona della danneggiata e di considerazioni scevre da vizi logici, ha ritenuto soddisfatti i principali criteri medico – legali di compatibilità tra l'evento e le lesioni evidenziate nelle immediatezze, presso il Pronto Soccorso ARNAS Ospedale Civico di Palermo, consistenti in
“Frattura scomposta capitello radiale dx”.
Nella relazione in atti è dato leggere che : “Sulla scorta di tali premesse, tenuto conto dei riferimenti tabellari di di barème medicolegali accreditati,1 , considerati indi gli esiti squisitamente anatomici delle lesioni patite e altresì le ripercussioni funzionali all'integrità della persona, considerato che l'attore è destrimano e le lesioni intereSSno il gomito destro e la mano destra, e sono ancora presenti i mezzi di sintesi al gomito, si ritiene congruo una valutazione complessivamente di tali postumi nella misura del 22%
(ventidue percento). In sintesi dal punto di vista valutativo, considerati il ricovero in P.S.
ed ospedaliero, e gli interventi cui il soggetto si è dovuto sottoporre, considerate altresì i successivi periodi di convalescenza e recupero funzionale graduale, nonché gli esiti residuati, si ritiene equo riconoscere: inabilità temporanea assoluta al 100%: 12 giorni
Pagina 9 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile inabilità temporanea parziale al 75%: 30 giorni inabilità temporanea parziale al 50%: 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 25%: 60 giorni;
”
danno biologico permanente: 22% (ventidue percento).” (vd. pag. 12 c.t.u.).
Riguardo alla quantificazione di quest'ultima voce di danno, le conclusioni alle quali è
pervenuto il c.t.u. incaricato vanno condivise.
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di CaSSzione, nelle ormai note sentenze emesse nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va riconDOo nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa aDOata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice
delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”,
suscettibile di essere aDOata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati,
ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dot-trinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n.
Pagina 10 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico-
relazionale, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato la Tabella Unica Nazionale
spetta a , a titolo di danno biologico di carattere permanente, tenuto conto Parte_1
della invalidità del 22% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (cinquantacinque anni), utilizzando il “valore punto” di € 4.049,22 da moltiplicare per il grado di invalidità
(22) e per il coefficiente (0,730) corrispondente all'età della persona danneggiata, la somma complessiva di € 65.030,00 in valuta attuale.
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal
CT, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.417,50 in valuta attuale.
La sommatoria dei due importi pari ad euro 72.447,5 rappresenta il danno biologico concretamente risarcibile.
Nessun ulteriore importo spetta a parte attrice a titolo di sofferenza morale derivante dalle lesioni in esame.
In merito, deve premettersi che secondo un orientamento della Corte di CaSSzione,
condiviso dalla scrivente: “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale,
l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso […] non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del
Pagina 11 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegan-
do i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. n. 3260/2016; cfr. anche Cass nn. 18641/2011,
20292/2012, 22585/2013, 21917/2014).
Ebbene, nel caso di specie manca in atti qualsiasi allegazione o prova (anche presuntiva) di particolari conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro, ascrivibili a titolo di sofferenze e patemi d'animo interiori, idonee a giustificare un aumento di quanto già sopra liquidato;
Mentre, nel caso di specie si impone un'adeguata personalizzazione del danno biologico che tenga conto delle circostanze specifiche allegate che giustificano un aumento rispetto al risarcimento standard previsto per lesioni simili, senza che ciò poSS
determinare, in ragione della peculiarità della fattispecie illecita posta a fondamento dell'odierna domanda, alcuna duplicazione risarcitoria.
Ricorrono, infatti, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata
“personalizzazione”.
In proposito, preme osservare che, secondo il più recente insegnamento della Suprema
Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche, e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che ab-bia patito le medesime lesioni deve sopportare,
venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (si vedano: Cass. n. 7513/2018; n. 10912/2018; n. 23469/2018; n.
27482/2018, n. 28988/2019 e, di recente, n. 25164/2020 già cit.).
Pagina 12 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Nello specifico, sono state invero deDOe dall'attore le suddette circostanze che giustificano un incremento del risarcimento da liquidare, ulteriore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alle menomazioni subite.
Va infatti dato atto che, parte attrice svolgeva e svolge l'incarico di luogotenente cariche speciali della Guardia di Finanza e, dopo il sinistro. ha allegato di “aver subito una riduzione e rimodulazione delle mansioni lavorative atteso che, essendo destroide e non potendo più impugnare la pistola d'ordinanza, è stato rilegato a lavori sedentari”.
Pertanto il danno biologico, secondo il già menzionato criterio tabellare,
adeguatamente personalizzato al 20%, è pari complessivamente ad euro 86.937,00.
Deve infine essere accordata all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
la somma di € 2.802,52 per le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CT.
valutazione che questo giudice condivide, e riferibili all'evento traumatico per cui è causa.
I suddetti importi devono essere riDOi nella misura dell'80%- in proporzione al grado di responsabilità accertato in capo all'ente convenuto- e si perviene, quindi, ad €
72.447,5 per il danno non patrimoniale e ad € 2.242,016 per quello patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare neceSSrio rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è neceSSria una “devalutazione”
nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (30 agosto 2019), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza.
Nulla, infatti, in merito ha allegato prima ancora che provato, non Parte_1
fornendo alcun elemento valorizzabile neanche in via presuntiva.
Pagina 13 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”,
inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro pari ad euro € 63.951,986;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, nella somma di € 82.375,38.
Pertanto, la somma spettante a a titolo di danno non patrimoniale, con Parte_1
rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad € 82.375,38 in valuta attuale,
già riDOo della percentuale applicabile per il concorso di colpa.
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento della complessiva somma CP_1
di € 82.375,38 (a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale), sulla quale matureranno interessi al saggio legale dalla decisione sino all'estinzione dell'obbligo risarcitorio, con assorbimento di ogni altra questione deDOa dalle parti.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Nulla va liquidato a titolo di “spese stragiudiziali” giacchè manca alcuna allegazione specifica delle stesse prima ancora della prova dell'esborso.
Non v'è luogo, invece, alla condanna (della convenuta) ex art. 96 c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo,
un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n°15629.2010;
Cass. n°19976.2005); ciò che non può dirsi, né emerge ex actis.
3. Spese di lite
Quanto invece alla regolamentazione delle spese di lite tra la parte attrice ed il CP_1
convenuto, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno compensate per un terzo nei rapporti tra le parti e per la parte residua vanno poste a carico della parte soccombente
[...]
. CP_1
Pagina 14 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Quanto alle spese di ctu -liquidate come da separato decreto- questa vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare Controparte_1
in favore di la somma di € 82.375,38, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) compensa per un terzo le spese di lite le parti e condanna, per il residuo, il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite di Controparte_1
parte attrice che liquida in € 9.402,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Termini Imerese il 07.07.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice DO. SS Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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