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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4324/2023
Riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) iscritto in data 24.10.2023 da
(C.F. ), con l'Avv. Mitia Lepri, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Maddalena Rei- Controparte_1 C.F._2
tano,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza con tratta- zione scritta celebrata in data 21.08.2025, accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. in data 26.06.2025 (così come integrata in data 23.07.2025 con la specificazione della decorrenza della quantificazione del contri- buto paterno al mantenimento della prole nell'importo mensile di € 300,00 sin dalla data del deposito del ricorso anziché dal mese di gennaio 2024) e di seguito riportata per este- so:
“conferma dei provvedimenti vigenti (assunti in data 30.01/16.10.2024), ivi compresa l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente quale genitore collocatario di la prosecuzione dell'intervento Per_1
educativo domiciliare attivato, l'impegno dei genitori a offrire a un percorso di sostegno psicologico e Per_1
ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'ente affidatario anche per quanto riguarda il sostegno e la regolamentazione della relazione padre/figlia sino all'01.09.2026, spese di lite compensate (ivi com- preso il compenso già liquidato alla c.t.u.)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia (il Per_1
01.09.2008).
La casa familiare sita in SA GO (VA), Via Piave n. 13, è di proprietà di en- trambe le parti ed è gravata da mutuo avente scadenza tra 15 anni2 e rata mensile pari all'importo di € 490,00 circa.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 23.10.2023, per quello che qui rileva, la ricorrente ha chiesto disporre l'affido condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori con col- locamento prevalente presso sé medesima nella casa familiare da assegnarle, disporre “che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni durante la settimana (indicativamente lu- nedì e giovedì) dopo la scuola con pernottamento presso la casa del padre qualora non trascorra con lui il fine settimana, il quale dovrà riaccompagnare la figlia a scuola la mattina successiva, nonché a fine set- timana alternati dal venerdì sera dopo le ore 19.00 sino alla domenica sera dopo cena allorché il padre li riaccompagnerà a casa della madre”, autorizzare la sua persona a percepire l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale spettante per e porre a carico del resistente Per_1
l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 500,00 a ti- tolo di contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la stessa. Tra l'altro, ha dedotto che con il nu- cleo ha sempre convissuto il figlio nato il [...] da precedente Persona_2
relazione e ormai economicamente autosufficiente e che il nucleo ha beneficiato dell'aiuto della di lei madre che abita nel medesimo stabile ove si trova la casa familiare e ha lamentato che “dall'anno 2021 ad oggi il signor poneva in essere comportamenti ver- CP_1
balmente aggressivi, denigratori e minacciosi nei confronti della signora e spesso alla presenza Pt_1
della minore e di fatto l'intesa di coppia veniva meno. Il signor in particolare, cercava pretesti CP_1
che facevano degenerare ogni discussione in un litigio”.
Costituendosi in giudizio in data 30.12.2023, tra l'altro, il resistente ha chiesto disporre l'affido condiviso della figlia “con collocamento alternato con cadenza settimanale presso la casa co- niugale” (rectius familiare), assegnare la predetta abitazione a entrambi i genitori, disporre il mantenimento diretto di da parte di entrambi i genitori e ripartire le spese straordi- Per_1
narie nella misura del 50% ciascuno. Per quello che qui rileva, ha allegato di aver lasciato la casa familiare nel mese di novembre 2023, di avere da allora versato spontaneamente l'importo mensile di € 200,00 per il mantenimento ordinario indiretto della figlia e di avere vissuto in locazione3; ha dichiarato di essere “sempre stato un padre molto presente” e ha lamentato che “La ricorrente ha sempre ostacolato ogni iniziativa del sig. volta a far cre- CP_1
scere la figlia indipendente ed autonoma [che] La figlia, infatti, non pratica alcuno sport, non ha amici- zie, se non per periodi sporadici e soprattutto non ha alcuna passione, rifiuta il coinvolgimento in qual- siasi attività. poi è piena di paure, ha paura di dormire sola ad esempio”, che la ricorrente si è Per_1
opposta all'avvio di un percorso di sostegno psicologico a favore di e ostacola la Per_1
frequentazione della figlia con la famiglia paterna. In via istruttoria, ha chiesto disporsi
CTU “per le opportune valutazioni sulla madre, sig.ra e individuazione delle più Parte_1
idonee modalità di collocamento della minore”.
A mezzo della memoria depositata il 09.01.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che “La minore ha riferito che non desidera trascorrere del tempo con il padre più di quello che ne tra- scorreva prima della separazione. La signora continua a spronare la figlia a vedere il padre, CP_2
ma senza successo”.
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Alla prima udienza celebrata in data 30.01.2024, in via provvisoria e urgente, è stata asse- gnata la casa familiare alla ricorrente, è stata disposta la frequentazione padre/figlia mi- norenne a weekend alterni dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina oltre “due pomeriggi, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, di preferenza il martedì e giovedì” nelle settimane in cui il weekend non è di spettanza paterna, è stato quantificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di nell'importo mensile di € 300,00 dal Per_1
mese di gennaio 2023 ed è stato disposto che la madre percepisse l'intero importo dell'Assegno Unico.
Alla successiva udienza celebrata in data 27.02.2024, in sede di audizione, la minore ha dichiarato: “vivo con la mamma, con il papà ho un po' di difficoltà di relazione, manca il dialogo tra di noi, comunque sono disposta a vederlo per mangiare insieme una pizza o passare un po' di tempo in- sieme ma non a dormire a casa sua” e il Giudice istruttore ha disposto c.t.u. sul nucleo fami- liare nominando a tal fine la Dott.ssa Testimone_1
***
In data 08.10.2024 la CTU ha depositato l'elaborato peritale definitivo nell'ambito del quale ha evidenziato che “Gli scambi comunicativi tra signori sono completamente assenti, non av- viene neppure il passaggio di comunicazioni di servizio;
delle comunicazioni tra genitori viene incaricata
[…] A livello di autonomie, è stata fin da piccola poco autosufficiente e indipendente. Dal Per_1 Per_1
punto di vista scolastico, non è mai stata autonoma e non dimostrava interesse: aveva bisogno di essere sostenuta nello svolgimento dei compiti, in particolare dal papà […] Per quanto riguarda il funziona- mento attuale, dal racconto dei genitori emerge un quadro di una adolescente che fatica ad entrare nella vita adulta, ha bassa autostima, non riesce ad accettare se stessa ed il proprio corpo, tende a isolarsi e a ritirarsi, non ricerca relazioni affettive […] La signora non ritiene che oggi abbia particolari pro- Per_1
blematiche per cui possa valere la pena attivarsi e prendere provvedimenti. Non condivide la serie di preoccupazioni che sono state esposte dal padre […] Non ritiene problematico il fatto che la figlia sedi- cenne dorma ancora nel lettone con lei, in quanto non è stata abituata, o che abbia occupato con i propri abiti l'armadio appartenuto al papà [ non ha esigenza né piacere di vedere o incontrare il papà. Per_1
Non è interessata ad andare a mangiare a casa sua, né a trascorrere le vacanze insieme […] sembra es- sere stata investita di un ruolo arbitrale: è stata messa nella condizione di scegliere da quale parte stare,
a quale dei genitori dare ragione. Parteggia per la madre, e per effetto consequenziale rifiuta il padre. Ha
l'impressione che schierarsi con la madre comporti necessariamente un respingimento del padre, non riesce
a immaginare uno spazio dove possano coesistere entrambi i genitori […] non è del tutto conscia delle
4 proprie emozioni che tende ad appiattire […] Dal punto di vista sensibile è tuttavia in grado di recepire
e comprendere gli stati d'animo materni che assorbe e di cui si fa carico, assumendo atteggiamenti di fran- ca inversione dei ruoli nei confronti della madre [la ricorrente] Ha rimarcato che non intende forzare nell'incontrare il padre, né obbligarla a uscire di casa e costruire relazioni, non cogliendo un pro- Per_1
blema educativo né di stimolo evolutivo della personalità della ragazza [ vive una situazione che Per_1
percepisce come sintonica ed adeguata;
tuttavia, da un punto di vista oggettivo, si segnala una situazione di rischio rispetto alle esigenze evolutive. per quanto attiene alla costruzione della identità, delle relazioni, del progetto di vita che appare compresso e bloccato” e ha concluso per l'adeguatezza genitoriale paterna e la presenza di “consistenti inadeguatezze della genitorialità materna”, l'opportunità di mantenere l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre “dato Per_1
il rifiuto della ragazza [all'incontro con il padre] e in considerazione dei suoi 16 anni”, la necessi- tà di incaricare i Servizi Sociali di “predisporre un intervento di assistenza domiciliare presso en- trambi i genitori con lo scopo di accompagnare i passaggi e le frequentazioni tra e il padre e soprat- Per_1
tutto di rendere omogenei gli interventi educativi, valutandone le dinamiche relazionali, l'adesione del ge- nitore agli interventi proposti e l'evoluzione del rapporto” e di invitare le parti ad avviare un per- corso di Coordinazione genitoriale oltre che un percorso di sostegno psicologico a favo- re di (la quale, tuttavia, ha dichiarato che “non avverte l'esigenza di un lavoro psicologico su Per_1
di sé”). Infine, ha precisato che “in assenza di adesione dei genitori ad un percorso di coordinamento genitoriale [condivide] la possibilità di affidare di all' Ente al fine dell'assunzione di scelte edu- Per_1
cative confrontate e dell'accompagnamento e della regolamentazione degli incontri padre e figlia”.
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All'esito dell'udienza celebrata in data 16.10.2024, tra l'altro, il Giudice istruttore ha di- sposto l'affido della minore per il periodo di due anni ai Servizi Sociali del Comune di
SA GO “con facoltà di operare qualsiasi scelta in campo scolastico, sanitario, ricreativo e di collocamento e di sostegno alla minore”, l'avvio da parte dei S.S. di un intervento di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, ha suggerito alle parti di intrapren- dere un percorso di Coordinazione genitoriale e ha disposto la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano.
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5 A mezzo della relazione depositata in data 14.01.2025, tra l'altro, i S.S. del Comune di
SA GO hanno riferito che la minore “Accetta positivamente l'attivazione dell'educa- tiva a casa della madre per facilitare la comunicazione. Rispetto agli incontri con il padre, accetta di svolgerne quattro o cinque e si propone poi di rivalutare insieme l'eventuale prosecuzione [hanno] ipo- tizzato di usufruire di una risorsa educativa interna dedicata ad un altro progetto che potrebbe garantire gli incontri che è disposta a svolgere e che si occuperà di fare il passaggio una volta individuato Per_1
l'educatore [ed evidenziato che] Rispetto al percorso psicologico si dice favorevole a Per_1
condizione di costruire insieme alla psicologa del Servizio una propria domanda che non necessariamente sia vincolata al rapporto con il padre” e che, a differenza del resistente, la ricorrente ha dichia- rato di non essere disponibile all'avvio di un percorso di Coordinazione genitoriale.
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In data 21.02.2025 il Giudice istruttore ha disposto che i S.S. dedicassero una risorsa educativa interna agli incontri sino al reperimento di una figura educativa da Per_3
dedicare all'intervento di ADM e favorissero l'avvio di un percorso di sostegno psicolo- gico individuale per la minore.
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Dalla relazione depositata dai S.S. in data 09.04.2025, tra l'altro, è emerso quanto segue:
Alla successiva udienza celebrata in data 10.04.2025 entrambe le parti hanno dichiarato di essere disponibili ad avviare i percorsi suggeriti dalla CTU presso i servizi pubblici o convenzionati a prezzi calmierati.
6 ***
A mezzo della relazione depositata il 13.06.2025 i Servizi Sociali hanno riportato che gli incontri tra e il padre alla presenza dell'operatrice hanno avuto una positiva evolu- Per_1
zione tanto che è ripresa la frequentazione libera padre/figlia e non è stato necessario at- tivare un intervento di EDM presso l'abitazione paterna, mentre prosegue positivamente l'intervento di EDM presso l'abitazione materna.
A mezzo dell'istanza depositata in data 17.06.2025 le parti hanno chiesto il rinvio dell'udienza precedentemente fissata al fine di verificare la presa in carico della coppia dal “Centro per la Famiglia della Valle Olona” per l'avvio di un percorso di mediazione familiare.
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All'esito dell'udienza con trattazione scritta celebrata in data 26.06.2025, dato atto che “il
Centro per la famiglia ha dichiarato di non poter offrire alla coppia genitoriale il percorso di cui necessi- ta, che la ricorrente ha dichiarato di non poter sostenere il costo del percorso di , che entrambe le CP_3
parti hanno dichiarato di ritenere la causa matura per la decisione” e che il resistente ha chiesto la conferma dell'affido all'Ente di al fine del celere avvio di un percorso di sostegno Per_1
psicologico a favore della stessa, il Giudice istruttore ha formulato la proposta conciliati- va ut supra integralmente riportata.
A mezzo delle note depositate in data 23.07.2025 la ricorrente ha dichiarato di aderire parzialmente alla predetta proposta chiedendo quantificare il contributo paterno al man- tenimento ordinario indiretto di nell'importo mensile di € 400,00 a decorrere dalla Per_1
data del deposito del ricorso.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 23.07.2025 il Giudice istruttore ha precisato che “il contributo paterno al mantenimento di fissato nell'importo mensile di € Per_1
300,00 in data 30.01.2024 […] è dovuto dal mese di ottobre 2023 i.e. dalla data del deposito del ri- corso”.
A mezzo delle note depositate in data 07.08.2025 il resistente ha ribadito di avere rila- sciato “l'abitazione in data 1° novembre 2023 [e ha dichiarato di essere] disponibile ad integrare,
a far data dal rilascio della casa coniugale, il mantenimento offerto autonomamente, rispetto a quello stabilito in data 30 gennaio 2024”.
7 A mezzo delle note depositate in data 07.08.2025 la ricorrente ha dichiarato che il resi- stente “ha lasciato definitivamente la casa familiare in data 20.10.2023 e prima del deposito del ricor- so e non contribuiva più ad alimentare il conto corrente comune familiare da tempo, non versando sul medesimo l'intero importo del proprio stipendio, come dimostrato dai documenti versati in atti. La signo- ra , pertanto, dichiara di accettare la proposta del Giudice così come formulata con Parte_1
provvedimento del 23.07.2025”.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione considerando che il solo punto con- troverso risultava/risulta essere la debenza o meno del contributo paterno al manteni- mento di per il mese di ottobre 2023. Per_1
Sul punto valga e basti osservare che in data 23.10.2023 la ricorrente ha lamentato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza con il resistente (evidentemente an- cora “attuale”: v. il ricorso a pag. 3 di 8), che in data 30.12.2023 il resistente ha dichiarato che il suo trasferimento è “avvenuto nel mese di novembre 2023” (sia pure allegando un con- tratto di locazione avente decorrenza dal 15.10.2023: v. doc. 31) e che in data 09.01.2024 la ricorrente non ha specificamente contestato l'allontanamento del resistente dalla casa familiare “avvenuto nel mese di novembre 2023”.
Ne consegue che il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole
(nella misura accettata dalla coppia genitoriale) è dovuto dal mese di novembre 2023.
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Le condizioni accettate dalle parti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e ap- paiono idonee, ove puntualmente rispettate, a contenere i pregiudizi derivati alla minore dalla disgregazione del nucleo familiare.
Ne consegue che deve essere confermato l'affido della minore all'Ente territorialmente competente (da individuare nel Comune ove Gaia ha la sua residenza abituale ex art. 473- bis.11 c.p.c., allo stato, il Comune di SA GO) fino al raggiungimento della maggiore età di (in data 01.09.2026) per le scelte relative al collocamento (che, allo Per_1
stato, si conferma presso la madre), all'ambito scolastico, sanitario, ricreativo e di soste- gno alla minore.
Proseguiranno tutti gli interventi in essere per favorire/garantire il benessere psicofisico
8 di (tra cui, in particolare, l'intervento di EDM presso l'abitazione materna). Per_1
Permane l'invito rivolto ai genitori già in data 16.10.2024 di avviare un percorso di
Coordinazione genitoriale e/o di mediazione familiare.
Si dà atto che le parti si sono impegnate a offrire a un percorso di sostegno psico- Per_1
logico e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ente affidatario.
Le spese di lite sostenute dalle parti vanno integralmente compensate stante l'esito della lite.
Le spese di c.t.u. (così come già liquidate in data 12.10.2024) devono essere poste defini- tivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti (di seguito riportate) e
DISPONE in conformità;
2) CONFERMA l'affido di all'Ente territorialmente compe- Persona_4
tente (allo stato, il Comune di SA GO) sino all'01.09.2026 per le scelte relative al collocamento e quelle in ambito scolastico, sanitario, ricreativo e di sostegno alla mi- nore e alla relazione con il padre;
3) CONFERMA, allo stato, il collocamento di presso la madre e Per_1
l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
4) CONFERMA il mandato conferito ai S.S. come in parte motiva;
5) CONFERMA la frequentazione libera padre/figlia minorenne già sperimentata in corso di causa;
6) CONFERMA l'invito rivolto alle parti di avviare un percorso di Coordinazione genitoriale e/o di mediazione familiare;
7) DÀ ATTO CHE le parti si sono impegnate a offrire a un percorso di soste- Per_1
gno psicologico e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ente affidatario, an- che per quanto riguarda il sostegno e la regolamentazione della relazione padre/figlia si- no all'01.09.2026;
8) DÀ ATTO CHE il resistente si è obbligato, a decorrere dal mese di novembre
2023 compreso, a versare alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come
9 per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di e a parteci- Per_1
pare alle spese straordinarie da sostenere per la stessa nella misura del 50% come da pro- tocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e ha accettato che la ricorrente continui a chiedere e a percepire dall' l'intero importo dell'AU spettante per CP_4 Per_1
9) COMPENSA per intero le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
10) PONE definitivamente a carico solidale delle parti il compenso liquidato alla c.t.u.;
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai S.S. del Comune di Cas- sano GO per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 18.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui il fascicolo è stato riassegnato in data 21.02.2025 2 V. verbale udienza del 10.04.2025, nonché, a titolo esemplificativo, doc. 7 ricorrente
2 3 V. doc. 31 resistente
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