Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11701/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Ruffato Silvia Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Ruffato Silvia CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figlio minore non matrimoniale.
CONCLUSIONI
Per le parti:
“1. Il figlio minorenne è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza Persona_1
anagrafica presso la madre in Santa Giustina in Colle (PD) via Tergola n. 125. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, dell'inclinazione, della capacità e delle aspirazioni del minore e del percorso già seguito in questi anni. Limitatamente
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2. Nell'esclusivo interesse del figlio, i ricorrenti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimane alterne durante il periodo scolastico, indicativamente dal Persona_1
venerdì pomeriggio al lunedì mattina con il riaccompagno a scuola. I genitori stabiliscono che potranno essere concordate diverse e ulteriori modalità del diritto di visita, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze, bisogni, desideri e impegni del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori di provvedere ad apportare modifiche (in melius).
3. Durante le vacanze e le festività: i genitori godranno, durante l'estate, di un periodo di affidamento del figlio per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra loro entro il 31 maggio di ogni anno, mentre, durante le festività Natalizie, i genitori avranno con sé il figlio minorenne per una settimana a testa, alternando la settimana di Natale (24-30 dicembre) con quella del Capodanno
(dal 31.12 al 06.01). Il giorno di Natale il figlio potrà trascorrere il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Altresì il figlio trascorrerà le vacanze di carnevale equamente divise tra i due genitori e le festività pasquali con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni. Il giorno di Pasqua potrà trascorrere il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Per le altre festività, quali eventuali ponti del 25 aprile e del 1° maggio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e comunque di volta in volta concordati tra i genitori, anche tenendo conto della volontà e delle esigenze del figlio.
4. In considerazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, le Parti convengono che il NO versi alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese la somma omnia di CP_1 Pt_1
euro 340,00 a titolo di mantenimento ordinario. Tale somma sarà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate indicate dalla IG al NO , il Pt_1 CP_1
quale si impegna a produrre entro il 05.10.2024 la disposizione rilasciata alla banca di bonifico ricorrente a tempo indeterminato.
5. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del tribunale di Padova, che i coniugi dichiarano di conoscere e a titolo esemplificativo e non esaustivo delle spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, visite specialistiche, terapie e farmaci prescritti dal medico di base, cure odontoiatriche) delle spese scolastiche (tasse di iscrizione, quelle per la frequenza dopo-scuola, tasse, libri) delle spese sportive (uno sport,
pagina 2 di 4 comprensivo di attrezzatura, iscrizione e retta ed eventuali altre spese inerenti) nonché di tutte quelle ulteriori concordate tra i genitori.
6. L'assegno Unico e Universale erogato dall'INPS sarà percepito, come già in essere, al 100% dalla madre e il padre si impegna a consegnare alla IG tempestivamente, entro una settimana Pt_1 dalla richiesta, la documentazione utile ai fini della compilazione dell'ISEE e a rilasciare laddove necessario la dichiarazione di rinuncia alla propria quota di spettanza.
7. I signori e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei Parte_1 CP_1
propri passaporti, nonché del passaporto in favore del figlio minorenne o altro Persona_1 documento equipollente valevole per l'espatrio con l'uno o l'altro dei genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 8.10.2024, e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del CP_1
mantenimento del figlio minore nato il [...], alle condizioni riportate in epigrafe, Persona_1
allegando che:
- le parti sono genitori, non coniugati, di nato il [...]; Persona_2
- i ricorrenti hanno convissuto more uxorio per alcuni anni, interrompendo la convivenza fin dal 2014, anno in cui madre e figlio hanno fissato la propria residenza presso i nonni materni in Santa Giustina in
Colle, in immobile agli stessi appartenenti;
- il padre, , invece, è domiciliato da quest'anno in Trieste;
CP_1
- lavora alle dipendenze della Oplà S.C.S., con sede in San Giorgio delle Pertiche (PD), Parte_1
con mansione di educatrice a tempo indeterminato, full - time e il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a euro 19.226,00 nell'anno 2023, euro 19132,00 nell'anno 2022, euro 16.944,00 nell'anno
2021; è titolare di rapporti bancari presso la Banca Mediolanum con saldo in data 30.06.2024 di euro
1.090,87 e presso BBVA con saldo a giugno 2024 di euro 8.215,66 e proprietaria del veicolo Fiat 500L targato GE015KG;
- è libero professionista e presta attività di allenatore sportivo presso l'associazione CP_1
sportiva BASKET TRIESTE e FIP, svolgendo gli allenamenti nei giorni dal lunedì al venerdì e con partite nei giorni di sabato e domenica;
il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a euro 5.500,00 nell'anno 2023, euro 5.445,00 nell'anno 2022, euro 6.432,00 nell'anno 2021; è titolare di un conto presso la Banca Unicredit con saldo in data 30.06.2024 di euro 926,25 e proprietario del veicolo Ford
CMax targato EN723KP;
pagina 3 di 4 - non vi è un immobile che possa definirsi casa familiare nei termini di cui al codice vigente, in quanto il figlio vive da ormai 10 anni con la madre presso i nonni materni che sono anche gli Persona_1 unici intestatari dell'immobile stesso.
Con le note depositate per l'udienza del 5.11.2024, i ricorrenti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Le condizioni concordate tra i genitori sono prive di profili d'illegittimità, conformi all'interesse della prole minorenne e coerenti con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, il Tribunale prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti relativa alla regolamentazione delle condizioni del figlio minore , come riportati in epigrafe;
Persona_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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