Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2025, proposto da
SA RÀ, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giannattasio, AN Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Padova - Sez. Lavoro, 3 giugno 2024 n. 399
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. AN OR e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza 3 giugno 2024 n. 399 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 1659/2023 ivi proposto dal prof. SA RÀ contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, la somma di euro 1.582,13, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria; condanna il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.030,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.”.
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 10 settembre 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (uffgabinetto@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 13 giugno 2025 e in pari data depositato il prof. SA RÀ ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “1. ordinare l’ottemperanza all’Amministrazione intimata della sentenza surriferita, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo l’immediata corresponsione della somma di € 1.582,13 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria; 2. condannare l’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in pendenza del giudicato, assumendo –da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo, con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente; 3. nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; 4. condannare la resistente Amministrazione scolastica al pagamento – in favore dei procuratori antistatari - delle spese generali (15%), dei diritti ed onorari di giudizio come da D.M. n. 55/2014, oltre alla refusione del contributo unificato, per il quale si è provveduto al versamento di euro 150,00 inerendo la querelle a fattispecie relativa al pubblico impiego privatizzato.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 13 novembre 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 21 febbraio 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere al pagamento a favore del prof. SA RÀ della somma di euro € 1.582,13# (millecinquecentottantadue/13), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione professionale docente.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, procedere al pagamento a favore del prof. SA RÀ della somma di euro € 1.582,13 (millecinquecentottantadue/13), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione professionale docente;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare al prof. SA RÀ, e per esso ai procuratori dichiaratisi antistatari, Avvocati Salvatore Giannattasio e AN Giannattasio, in solido tra loro, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
AN OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | Ida LA |
IL SEGRETARIO