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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - COsigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - COsigliere relatore - all'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2425 del Ruolo Generale Affari
COtenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle lite depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Andrea Celletti, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata COtroparte_1 telematicamente unitamente alla memoria difensiva d'appello, dall'avvocato Camillo
IA QU e dall'avvocata Cristina Calloni, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2740/2024 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 6.3.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello e come da verbale di udienza del
15.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso proposto dalla COtroparte_1
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ha dichiarato non dovuto da quest'ultima l'importo di € 17.108,08 e quello aggiornato di € 21.603,81 preteso dalla in forza del verbale ispettivo del Parte_1
18.7.2022 e della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, avente ad oggetto il ricalcolo aggiornato al 13.9.2022 delle sanzioni dovute in forza dell'accertato inadempimento.
In particolare, la decisione impugnata, dopo aver ricordato che la pretesa contributiva trovava titolo nell'attribuzione da parte della della Parte_1 qualità di agente in capo a , che invece la riteneva Persona_1 COtroparte_1 essere mera procacciatrice d'affari e dopo aver rammentato gli elementi distintivi dell'una e dell'altra figura professionale, ha concluso che l'ente previdenziale non aveva offerto prova del proprio assunto, perché «gli elementi indiziari indicati nel verbale ispettivo di carattere spiccatamente contabile, contestati da parte opponente nel costituirsi, non sono sufficienti ad affermare che tra la e la società Persona_1 ricorrente abbiano avuto carattere di stabilità», perché anzi detti documenti contabili offrivano elementi di segno opposto e perché «in assenza di articolate prove orali sulla sussistenza e contenuto di obblighi assunti dalla in difformità a quanto Persona_1 convenuto per la conclusione di contratti di servizi, quanto ad es. a istruzioni impartite dalla ricorrente e rispetto di obiettivi assegnati, non avendo nemmeno svolto
in memoria allegazioni in tal senso, non risulta assolto Parte_1 adeguatamente l'onere di allegazione e prova incombente su detta parte per pretendere
l'adempimento dell'obbligo contributivo nei confronti della società ricorrente, per
l'attività svolta dalla predetta».
interpone appello contro questa decisione, sostanzialmente Parte_1 addebitandole l'insufficienza motivazionale e l'errato se non omesso esame dei documenti offerti in comunicazione. Chiede la riforma della sentenza di primo grado, nel senso di dichiarare dovuta da la somma di €. 21.603,81 a titolo di COtroparte_1
Fondo di Previdenza, FIRR e sanzioni ex artt. 34 e 40 Regolamento. resiste all'impugnazione, della quale in primo luogo postula COtroparte_1
l'inammissibilità per difetto di specificità e per difetto di sinteticità. Nel merito assume che correttamente la decisione gravata ha ritenuto non provato il rapporto di agenzia e contesta la valenza significante degli elementi indiziari prospettati dalla Parte_1
. COclude chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile o respinto ed
[...] in subordine domanda l'applicazione del più favorevole regime dell'omissione contribuiva, instando, se del caso, per l'ammissione di ctu e per l'escussione dei testi.
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Ricostituito il contraddittorio ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 15.5.2025 le contrapposte impugnazioni erano discusse come da verbale e decise come da dispositivo.
2. Pregiudizialmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla sia sotto il profilo della mancanza di specificità COtroparte_1 delle singole censure e sia sotto il profilo della violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità dell'atto.
L'appello, come peraltro palesato dalla sopra riportata sintesi dei motivi di impugnazione, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione, in fatto e in diritto, che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
, infatti, lamenta in sintesi che il Tribunale abbia ritenuto Parte_1
procacciatrice d'affari, così reputando che essa appellante non Persona_1 avesse offerto prova della pretesa creditoria, laddove il contratto concluso tra la stessa e l'attuale appellata doveva essere considerato, al di del suo nomen iuris, Persona_1 un vero e proprio contratto di agenzia, come peraltro confermato (sostiene l'impugnante) dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio (ossia verbale ispettivo, fatture, dettaglio provvigioni).
L'impugnazione, pertanto, è pienamente rispettosa del precetto dell'art. 434 c.p.c., per come interpretato dal giudice di legittimità (ex multis Cass. 30.5.2018 n. 13535;
Cass., ss.uu., 16.11.2017 n. 27199), sicché l'eccezione di inammissibilità non ha pregio, non comprendendosi peraltro come possa tacciarsi l'appello di oscurità o prolissità, essendo le argomentazioni a suo sostegno chiare e l'impegno espositivo congruente alla tesi da dimostrare.
3. La sentenza appellata muove da un corretta ricognizione degli elementi differenziali tra il contratto (tipico) di agenzia e quello (atipico) di procacciamento di affari, individuati nel fatto che i caratteri propri del contratto di agenzia si identificano nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo,
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laddove il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni, con il corollario per cui la prestazione dell'agente è stabile non perché ripetuta nel tempo ma perché questi ha l'obbligo svolgere l'attività di promozione dei contratti, mentre la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (da ultimo Cass. 28.8.2024 n. 23214; Cass.
19.1.2025 n. 1263), dovendo soltanto puntualizzarsi che l'elemento peculiare del contratto di procacciamento non risiede soltanto nella sua precarietà (versus la stabilità del rapporto di agenzia), ma anche nel fatto che esso è episodico (ovvero limitato a singoli affari determinati), occasionale (ovvero di durata limitata nel tempo) ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti (Cass. 19.1.2025 n. 1263).
Le censure dell'appellante non criticano questa impostazione in diritto, ma denunciano la non corretta valutazione dei documenti prodotti, che ad avviso dell'impugnante dimostravano, come già dedotto in primo grado, come il rapporto intercorso tra la e presentasse tutti i caratteri tipici COtroparte_1 Persona_1 del contratto di agenzia, non essendo così riconducibile al procacciamento d'affari, come invece opinato dalla decisione gravata.
La decisione impugnata non resiste alle critiche che le rivolge la Parte_1
, sicché essa deve essere riformata.
[...]
Lo stesso contratto di procacciamento d'affari concluso tra e COtroparte_1 [...]
, infatti, presenta delle pattuizioni assolutamente distoniche rispetto Persona_1 all'episodicità ed occasionalità, come sopra definite, che caratterizza tale negozio atipico, poiché il suo art. 10.1 non soltanto stabilisce la durata a tempo indeterminato del rapporto di collaborazione, ma sottopone altresì l'esercizio del diritto di recesso di entrambe le parti ad una determinata forma (raccomandata A/R) e a un termine di preavviso di 15 giorni, così dettando una clausola in sé incompatibile con un rapporto contrattuale che non solo dovrebbe essere limitato a singoli affari predeterminati e sostanzialmente occasionale, ma che dovrebbe anche essere rimesso alla libera iniziativa del procacciatore, in nulla vincolato, se non dal proprio esclusivo interesse economico, a svolgere l'attività di raccolta di ordini nell'interesse del preponente.
Identiche considerazioni possono essere svolte con riguardo all'art. 8.2, il quale prevede, seppur non in maniera rigida e come mera facoltà del procacciatore, una
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fatturazione riepilogativa trimestrale ai fini della liquidazione delle provvigioni, così lasciando intendere che, almeno nelle intenzioni delle parti, l'attività della Persona_1 avrebbe dovuto essere tutt'altro che sporadica, ma tendenzialmente continuativa nel tempo.
Tale conclusione è avvalorata dalla lettura del dettaglio provvigioni prodotto in primo grado da (doc. 5 fasc. I grado), che riproduce, secondo quanto si legge Pt_1 nel verbale ispettivo (pag. 6) sul punto non censurato da querela di falso, il contenuto dei documenti giustificativi esibiti dalla stessa appellata in sede di ispezione e dal quale emergono la corresponsione di provvigioni in maniera continuativa per l'intero lasso temporale oggetto dell'accertamento e della pretesa creditoria, l'assenza di significativi intervalli temporali in cui le fatture non siano state emesse e le provvigioni non corrisposte, la sostanziale continuità della numerazione delle fatture e un'evidente ripetitività dei nominativi clienti oggetto dell'attività di promozione della . Persona_1
La concorrente presenza di tutti questi elementi di fatto, invero, non appare agevolmente spiegabile sulla base di un'attività meramente sporadica, episodica e sostanzialmente rimessa alla libera volontà della procacciatrice, mentre appare maggiormente congruente supponendo al contrario un rapporto di collaborazione tra e caratterizzato da stabilità e continuità nei termini sopra Persona_1 COtroparte_1 chiariti, ossia quale obbligo per la preposta di promuove affari per conto dell'appellata.
D'altra parte, solo supponendo la continuità e la stabilità del vincolo negoziale potrebbe giustificarsi l'art. 13 del contratto, laddove enuncia come causa di risoluzione automatica del vincolo negoziale la procedura esecutiva o concorsuale o il procedimento penale a carico del procacciatore, non vedendosi di quale utilità possa essere una pattuizione siffatta nell'ambito di un rapporto meramente episodico e limitato ad una mera segnalazione di potenziali clienti.
Nel medesimo senso poi depone l'art. 14.2 del contratto, che prevede un esonero da responsabilità per entrambi le parti nell'ipotesi in cui determinati eventi, descritti dall'art. 14.1, cagionino l'impossibilità temporanea ed assoluta di adempiere alle obbligazioni dell'accordo.
La peculiare natura di dette circostanze (non a caso la clausola è denominata forza maggiore), soprattutto ove considerata in uno con la successiva precisazione contrattuale che l'esonero da responsabilità non opera se in loro conseguenza la prestazione è soltanto maggiormente difficile od onerosa, è tale da incidere principalmente sulla prestazione del procacciatore e solo in misura minore su quella
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della preponente, essenzialmente obbligata alla sola corresponsione della provvigione e quindi ad una prestazione difficilmente incisa da inondazioni, guerre, embarghi, incendi, insurrezioni, agitazioni sindacali non imputabili alle parti o simili.
L'espresso esonero da responsabilità e l'avere comunque posto entrambi i contraenti sulle stesso piano ai fini dell'inadempimento chiaramente dimostrano, giacché diversamente la clausola non avrebbe senso, che nell'intenzione delle parti non soltanto era obbligata nei confronti della (all'evidenza ad COtroparte_1 Persona_1 erogarle la provvigione), ma anche quest'ultima era obbligata nei confronti della prima ad eseguire la prestazione pattuita, ossia reperire clientela interessata ai servizi della preponente (art. 2 del contrato).
Deve da ultimo notarsi che la già rilevata identità della cerchia dei clienti ai quali la usualmente si rivolgeva ben consente di inferire, come rettamente Persona_1 osserva il verbale ispettivo, l'esistenza di una zona di operatività della collaboratrice e quindi l'esistenza di un ulteriore elemento del contratto di agenzia, come peraltro indirettamente confermato anche dallo stesso documento negoziale che, pur sancendo l'inesistenza di limiti geografici all'attività della preposta (art. 6.1), immediatamente dopo (art. 6.2.) contraddice tale affermazione, sancendo che il preponente si riserva di limitare o estendere l'area entro la quale il procacciatore potrà svolgere la propria attività, così lasciando supporre che le parti pur sempre pattuirono una qualche delimitazione geografica seppur di massima, giacché non si può estendere ciò che è stato appena qualificato come senza limiti geografici.
La facoltà concessa poi al preponente di recedere dal contratto nell'ipotesi di limitazione della propria zona (sempre art. 6.2) ulteriormente conferma che questi era contrattualmente obbligato al reperimento della clientela interessata all'acquisto dei servizi dell'appellata, poiché nel genuino contratto di procacciamento d'affari non vi è alcuna necessità di prevedere una facoltà di recesso del procacciatore per l'ipotesi di unilaterale modifica ad opera della controparte delle originarie pattuizioni negoziali, ben potendo questi, ove insoddisfatto, semplicemente limitarsi ad interrompere la propria attività di segnalazione dei potenziali clienti.
I documenti prodotti nel corso del primo grado di giudizio, dunque, come rettamente osserva l'appellante, lungi dal rappresentare elementi insufficienti (come ritenuto dal primo giudice), al contrario dimostrano come le parti, ad onta del nomen iuris scelto, hanno voluto e concretamente dato vita ad un vero e proprio contratto di agenzia.
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In senso contrario appare del tutto inconferente l'allegazione della COtroparte_1 diretta a postulare che la mera lettura delle clausole del contratto non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di agenzia, dovendosi provare il concreto atteggiarsi del rapporto.
In disparte, infatti, l'evidente rilievo per cui la parte appellata non spiega le ragioni per le quali i contraenti avrebbero sentito la necessità di dare comune esecuzione ad un rapporto negoziale in evidente difformità dalle pattuizioni contrattuali che avrebbero dovuto regolarlo, deve puntualizzarsi che la circostanza per cui il contratto concluso tra CO e debba essere qualificato, al di là del suo nomen CP_1 Persona_1 iuris, come rapporto agenzia - in ragione del complessivo contenuto del suo regolamento negoziale e delle modalità con le quali il rapporto di collaborazione si è atteggiato in base a quanto emerge dal prodotto dettaglio provigionale - rappresenta sufficiente assolvimento da parte della all'onere probatorio su di lei Parte_1 gravante.
Ne consegue, dunque, che, potendo ritenersi sulla base dell'id quod plerumque accidit che i contraenti diano esecuzione alle pattuizioni negoziale per come originariamente previste, grava sull'appellata, che detta qualificazione giuridica contesti, dimostrare l'esistenza di un comune comportamento successivo dei contraenti difforme dal regolamento negoziale consacrato in contratto e tale da legittimare una soluzione esegetica diversa.
Tale dimostrazione, però, non è stata offerta dalla società appellata, né documentalmente né tramite la richiesta di prova orale, siccome vertente su circostanze sostanzialmente irrilevanti
La specifica attività svolta dall'appellata (capitolo n. 1 del ricorso di primo grado), la natura altamente tecnica di questa (capitolo n. 5) e gli specifici servizi offerti ai clienti per il tramite della (capitolo n. 7), infatti, sono dati fattuali pacifici tra le Persona_1 parti e neutri rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto, come del pari è neutra a tali fini la pretesa marginalità dell'attività dei procacciatori rispetto al volume di affari della società (capitolo 10).
I clienti procurati dalla (capitoli 8 e 9) emergono dalla Persona_1 documentazione già prodotta e comunque restano irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, laddove sono palesemente irrilevanti i capitoli di prova orale (n.
2, 3 e 6) con i quali ci si limita a sintetizzare o a presentare in diversa forma espositiva talune pattuizioni del contratto stipulato inter partes.
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La circostanza (dedotta al capitolo n. 4) per cui «la signora si limita Persona_1 ad una prima segnalazione del cliente a la quale poi si occupa di contattare il CP_1 cliente e concludere l'affare con l'ausilio del proprio personale dipendente», invece, non
è in ogni caso idonea a contraddite la qualificazione del rapporto come agenzia, perché non dimostra che l'attività della pretesa procacciatrice si sia svolta in difformità alle pattuizioni contrattuali.
La circostanza dedotta, infatti, riproduce in sintesi il contenuto dell'art.
3.1 e dell'art. 4 del contratto, dalla cui combinata lettura si ricava che l'attività di segnalazione degli affari consisteva a ben vede in una raccolta di ordini, poiché la generica affermazione della prima clausola (che si riferisce ad una mera segnalazione degli affari che si presentano) viene specificata dalla successiva che puntualizza che il procacciatore non può promuovere contratti, ma deve limitarsi alla trasmissione degli ordini ricevuti al preponente, che può accettarli o meno a suo insindacabile giudizio.
Trattasi di clausola e di atteggiarsi del rapporto del tutto congruente con la fattispecie legale dell'agenzia ed in particolare con la figura dell'agente senza rappresentanza, che si limita alla raccolta di ordinativi (e quindi di una proposta di contratto), fermo restando che spetta solo al preponente l'accettazione o il rifiuto della proposta trasmessa.
In tale evenienza, dunque, il preponente, come può rifiutare la proposta del cliente trasmessagli dall'agente, può ugualmente formulare una diversa proposta direttamente al cliente interessato, sicché anche la circostanza per cui necessitava di COtroparte_1 un sopralluogo presso il cliente al fine di formulare una più compiuta richiesta economica non contraddice la qualificazione come agenzia del rapporto intercorso inter partes.
4. L'appello deve essere, dunque, accolto e la sentenza appellata riformata nel senso di respingere il ricorso proposto in primo grado dalla con COtroparte_1 conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale a suo tempo formulata dalla e condanna dell'appellata al pagamento della somma di € Parte_1
21.603,81, richiesta dall'impugnante a titolo di sorte capitale e sanzioni già conteggiate nel verbale ispettivo (FIRR, Fondo previdenza, sanzioni ex art. 34, comma 1 ed ex art. 40 Regolamento) e, quanto alle sanzioni, riconteggiate alla successiva data del
13.9.2022.
Tali importi, infatti, non sono stati contestati dall'appellata nella loro correttezza contabile, né esplicita le ragioni per cui, a fronte di una situazione in cui COtroparte_1
l'esistenza del contratto di agenzia non è stato reso noto all'ente di previdenza,
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dovrebbe applicarsi «il regime più favorevole dell'omissione contributiva in luogo di quella prevista per l'evasione».
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da e condanna detta società a pagare COtroparte_1 alla la somma di € 21.603,81; Parte_1
B) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, COtroparte_1 che liquida in € 2.143,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.300,00 per quello di appello, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, il 15.5.2025.
Il COsigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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