CASS
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA nel procedimento a carico di: BR RR AE LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal TRIBUNALE di MESSINA (sez. riesame misure cautelari). Udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e dell'avv. FRANCESCO BRACCIANI, difensore del BR RR, che ne ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità od il rigetto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11701 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 17/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art. 309 cod. proc. pen., riqualificati i fatti provvisoriamente contestati ex artt. 56/610 cod. pen., ha annullato l'ordinanza coercitiva impugnata e disposto la rimessione in libertà dell'indagato BR RR LO se non detenuto per altra causa. 2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, denunciando violazione di leggi quanto alla qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Come già chiarito, senza contrasti, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 46609 del 19/11/2009, Prenci, Rv. 245419 - 01), integra il reato di tentata violenza privata, e non già di tentata estorsione, la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica. A tele principio si è correttamente attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, pacifica essendo, anche secondo la prospettazione del P.M. ricorrente, la mancata finalizzazione della condotta violenta ascritta all'indagato (volta ad ottenere una pur indebita remissione di querela) al perseguimento di un profitto di natura patrimoniale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 17/01/2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e dell'avv. FRANCESCO BRACCIANI, difensore del BR RR, che ne ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità od il rigetto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11701 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 17/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art. 309 cod. proc. pen., riqualificati i fatti provvisoriamente contestati ex artt. 56/610 cod. pen., ha annullato l'ordinanza coercitiva impugnata e disposto la rimessione in libertà dell'indagato BR RR LO se non detenuto per altra causa. 2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, denunciando violazione di leggi quanto alla qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Come già chiarito, senza contrasti, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 46609 del 19/11/2009, Prenci, Rv. 245419 - 01), integra il reato di tentata violenza privata, e non già di tentata estorsione, la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica. A tele principio si è correttamente attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, pacifica essendo, anche secondo la prospettazione del P.M. ricorrente, la mancata finalizzazione della condotta violenta ascritta all'indagato (volta ad ottenere una pur indebita remissione di querela) al perseguimento di un profitto di natura patrimoniale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 17/01/2025