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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6573/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Qualiano
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA IA RI RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 436 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Nominativo_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2019 N. 436 del
24/10/2024 pari ad euro 492,00, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'avviso è illegittimo per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita SO PA e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'art. 1 comma 161 della L. 296/06 prevede quale termine di decadenza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.
Così recita la norma “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16
e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni.”
L'atto impositivo avrebbe dovuto essere notificato, dunque, entro il 31.12.24.
La SO ha consegnato il plico il 27.12.24 e il ricorrente ha ricevuto la notifica in data 7.1.25.
E' noto che anche nel processo tributario viga la regola dell'anticipazione degli effetti della notifica che si producono per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore (compreso il personale del servizio postale) e, per il destinatario, al momento della ricezione.
Tale regola, infatti, ha carattere generale e vale non solo per gli atti processuali ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Questo il principio interpretativo riaffermato dalla Cassazione, con l'ordinanza
26053/2011, che ha altresì precisato che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della ricezione da parte del contribuente. La Cassazione si è dunque riportata al principio generale di anticipazione degli effetti della notifica, confermando che tale regola vale non solo rispetto alle notifiche degli atti processuali, ma anche quando si tratti di notificazione di un atto del procedimento amministrativo tributario come nel caso dell'atto di accertamento. In base al principio di “anticipazione”, gli effetti di ogni tipo di notifica devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità fissate dalla legge a suo carico, vale a dire alla consegna dell'atto all'agente notificatore (ufficiale giudiziario e, ove consentito dalle norme, messo comunale, ufficio postale, eccetera), essendo la successiva attività di quest'ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità dello stesso notificante. Nel nostro ordinamento, la regola dell'anticipazione è positivizzata, tra gli altri, nel comma III dell'articolo 149 cpc che, in tema di notificazione di atti processuali a mezzo del servizio postale, stabilisce che tale notifica “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario…”. Analogamente, con specifico riguardo al contenzioso tributario, il comma V dell'articolo 16 del Dlgs 546/1992 dispone che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale “si considera fatta nella data della spedizione…”.
In giurisprudenza, merita di essere richiamata - ancorché ormai risalente, ma ancora pietra miliare in materia
- la sentenza n. 477/2002, con la quale la Corte Costituzionale ebbe modo di ricordare (riportandosi alla propria precedente sentenza n. 69/1994) che, in tema di notificazioni, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.
Per questo motivo, all'epoca venne enunciato il principio per il quale deve ritenersi sufficiente, ai fini del rispetto di un termine incombente sul notificante, il compimento da parte di questi delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità.
In sostanza, attraverso l'affermazione del principio della “anticipazione degli effetti”, si è voluto evitare che un evento decadenziale possa derivare a carico del soggetto notificante quale conseguenza del ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti diversi (come, ad esempio, l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. I principi della sentenza
477/2002, successivamente ribaditi dalla Consulta, tra le altre, nella sentenza n. 28/2004, sono stati negli anni unanimemente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, si segnalano, Cassazione
n. 12932, 15581, 16671, 24231, 24928, tutte del 2011), ove è stato peraltro precisato che l'anticipazione degli effetti opera a condizione che, comunque, il procedimento notificatorio si perfezioni nei confronti del destinatario dell'atto.
Per quest'ultimo, peraltro, resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto (o, comunque, di completamento dell'iter legale di notifica), con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
La regola dell'anticipazione degli effetti della notifica vige esclusivamente in relazione alla decadenza da parte dell'Ente impositore e non può applicarsi anche alla prescrizione per la quale perché l'atto produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza legale, non necessariamente effettiva, del destinatario.
Se è vero che il termine fissato dall'art. 1 comma 161 L. 296/06 è chiaramente di decadenza e non di prescrizione, è anche vero che i due termini coesistono e per la prescrizione si applica il termine di 5 anni, previsto dal codice civile, a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Tutta la questione ruota intorno alla natura dell'avviso di accertamento ed al diritto che si intenda far valere.
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, riguarda, invero, solo gli atti processuali e non quelli sostanziali e l'avviso di accertamento è atto sostanziale e recettizio, non processuale, per cui tale principio non può applicarsi con la conseguenza che il quinquennio prescrizionale deve essere riferito alla data di ricezione dell'atto.
Si applica, però, la disciplina in costanza di pandemia da Covid.
La normativa emergenziale COVID-19, sospendendo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, ha disposto la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020), e tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, in quanto la proroga abbraccia tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali e quindi riguarda anche i termini per l'IMU.
In particolare, la sospensione prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 4 di tale articolo prevede che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga allo Statuto del contribuente, l'articolo 12, commi
1 e 3 del Dlgs 159/2015 che prevede, al comma 1, la sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, e, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio
2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 100,00 euro omnicomprensivi, oneri accessori come per legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6573/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Qualiano
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA IA RI RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 436 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Nominativo_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2019 N. 436 del
24/10/2024 pari ad euro 492,00, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'avviso è illegittimo per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita SO PA e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'art. 1 comma 161 della L. 296/06 prevede quale termine di decadenza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.
Così recita la norma “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16
e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni.”
L'atto impositivo avrebbe dovuto essere notificato, dunque, entro il 31.12.24.
La SO ha consegnato il plico il 27.12.24 e il ricorrente ha ricevuto la notifica in data 7.1.25.
E' noto che anche nel processo tributario viga la regola dell'anticipazione degli effetti della notifica che si producono per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore (compreso il personale del servizio postale) e, per il destinatario, al momento della ricezione.
Tale regola, infatti, ha carattere generale e vale non solo per gli atti processuali ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Questo il principio interpretativo riaffermato dalla Cassazione, con l'ordinanza
26053/2011, che ha altresì precisato che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della ricezione da parte del contribuente. La Cassazione si è dunque riportata al principio generale di anticipazione degli effetti della notifica, confermando che tale regola vale non solo rispetto alle notifiche degli atti processuali, ma anche quando si tratti di notificazione di un atto del procedimento amministrativo tributario come nel caso dell'atto di accertamento. In base al principio di “anticipazione”, gli effetti di ogni tipo di notifica devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità fissate dalla legge a suo carico, vale a dire alla consegna dell'atto all'agente notificatore (ufficiale giudiziario e, ove consentito dalle norme, messo comunale, ufficio postale, eccetera), essendo la successiva attività di quest'ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità dello stesso notificante. Nel nostro ordinamento, la regola dell'anticipazione è positivizzata, tra gli altri, nel comma III dell'articolo 149 cpc che, in tema di notificazione di atti processuali a mezzo del servizio postale, stabilisce che tale notifica “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario…”. Analogamente, con specifico riguardo al contenzioso tributario, il comma V dell'articolo 16 del Dlgs 546/1992 dispone che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale “si considera fatta nella data della spedizione…”.
In giurisprudenza, merita di essere richiamata - ancorché ormai risalente, ma ancora pietra miliare in materia
- la sentenza n. 477/2002, con la quale la Corte Costituzionale ebbe modo di ricordare (riportandosi alla propria precedente sentenza n. 69/1994) che, in tema di notificazioni, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.
Per questo motivo, all'epoca venne enunciato il principio per il quale deve ritenersi sufficiente, ai fini del rispetto di un termine incombente sul notificante, il compimento da parte di questi delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità.
In sostanza, attraverso l'affermazione del principio della “anticipazione degli effetti”, si è voluto evitare che un evento decadenziale possa derivare a carico del soggetto notificante quale conseguenza del ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti diversi (come, ad esempio, l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. I principi della sentenza
477/2002, successivamente ribaditi dalla Consulta, tra le altre, nella sentenza n. 28/2004, sono stati negli anni unanimemente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, si segnalano, Cassazione
n. 12932, 15581, 16671, 24231, 24928, tutte del 2011), ove è stato peraltro precisato che l'anticipazione degli effetti opera a condizione che, comunque, il procedimento notificatorio si perfezioni nei confronti del destinatario dell'atto.
Per quest'ultimo, peraltro, resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto (o, comunque, di completamento dell'iter legale di notifica), con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
La regola dell'anticipazione degli effetti della notifica vige esclusivamente in relazione alla decadenza da parte dell'Ente impositore e non può applicarsi anche alla prescrizione per la quale perché l'atto produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza legale, non necessariamente effettiva, del destinatario.
Se è vero che il termine fissato dall'art. 1 comma 161 L. 296/06 è chiaramente di decadenza e non di prescrizione, è anche vero che i due termini coesistono e per la prescrizione si applica il termine di 5 anni, previsto dal codice civile, a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Tutta la questione ruota intorno alla natura dell'avviso di accertamento ed al diritto che si intenda far valere.
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, riguarda, invero, solo gli atti processuali e non quelli sostanziali e l'avviso di accertamento è atto sostanziale e recettizio, non processuale, per cui tale principio non può applicarsi con la conseguenza che il quinquennio prescrizionale deve essere riferito alla data di ricezione dell'atto.
Si applica, però, la disciplina in costanza di pandemia da Covid.
La normativa emergenziale COVID-19, sospendendo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, ha disposto la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020), e tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, in quanto la proroga abbraccia tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali e quindi riguarda anche i termini per l'IMU.
In particolare, la sospensione prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 4 di tale articolo prevede che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga allo Statuto del contribuente, l'articolo 12, commi
1 e 3 del Dlgs 159/2015 che prevede, al comma 1, la sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, e, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio
2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 100,00 euro omnicomprensivi, oneri accessori come per legge.