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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 984/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6317/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259030151241000 U.P.F. 2006 proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100021417715000 U.P.F. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.11.2025, depositato in data 11.11.2025 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1 , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320259030151241/000, notificata il 28.10.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
SS ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 8.789,67, conseguente al mancato pagamento della sottesa cartella esattoriale n.
29320100021417715000, il cui ruolo era stato formata dall'Agenzia delle Entrate per imposte U.P.F. e soc. p., sanzioni interessi e spese, anno d'imposta 2006, eccependo l'omessa notifica della prodromica cartella, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e di quelli presupposti.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto l'intimazione è impugnabile solo per vizi propri. Ha, poi, contestato l'eccezione di omessa notifica della cartella e aggiunto che, dopo la notifica della cartella, alla ricorrente è stata notifica in data 6.10.2021 l'intimazione di pagamento n
29320219001774282000. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – SS non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte dichiara ammissibile il ricorso, posto che sono stati eccepiti vizi propri dell'intimazione, seppure non fondati.
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. Ora, nel Dpr.
n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l'art. 25, comma 1, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo.
La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la cartella di pagamento n. 29320100021417715000, sottostante l'intimazione impugnata, è stata notificata il 23.8.2010 mediante consegna a mani del destinatario. Ne consegue che, poiché tale cartella non è stata impugnata nei termini di legge, gli eventuali vizi in essa contenuti e lamentati (decadenza e prescrizione) nel presente ricorso non possono formare oggetto di esame in quanto il credito riportato nella cartella si è cristallizzato e, quindi, è divenuto definitivo.
Risulta, altresì, che dopo la notifica della cartella è stata notificata alla ricorrente, a mezzo posta raccomandata consegnata, in data 6.10.2021, a persona di famiglia, l'intimazione di pagamento n 29320219001774282000 con la quale veniva intimato il pagamento anche della superiore cartella. È bene precisare che trattandosi di notifica diretta, ovvero senza l'intermediazione del messo notificatore o dell'ufficiale giudiziario, per la validità di quest'ultima notifica non è necessaria la raccomandata informativa. Ne consegue che anche la denunciata prescrizione del credito tributario, maturata successivamente alla notifica della cartella, è infondata, stante che il decorso del termine (dieci anni) è stato interrotto nel 2021.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione prov.le di Catania, in complessivi €. 800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate – SS non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, in complessivi €. 800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate – SS non costituita. Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice rel.est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6317/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259030151241000 U.P.F. 2006 proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100021417715000 U.P.F. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.11.2025, depositato in data 11.11.2025 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1 , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320259030151241/000, notificata il 28.10.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
SS ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 8.789,67, conseguente al mancato pagamento della sottesa cartella esattoriale n.
29320100021417715000, il cui ruolo era stato formata dall'Agenzia delle Entrate per imposte U.P.F. e soc. p., sanzioni interessi e spese, anno d'imposta 2006, eccependo l'omessa notifica della prodromica cartella, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e di quelli presupposti.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto l'intimazione è impugnabile solo per vizi propri. Ha, poi, contestato l'eccezione di omessa notifica della cartella e aggiunto che, dopo la notifica della cartella, alla ricorrente è stata notifica in data 6.10.2021 l'intimazione di pagamento n
29320219001774282000. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – SS non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte dichiara ammissibile il ricorso, posto che sono stati eccepiti vizi propri dell'intimazione, seppure non fondati.
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. Ora, nel Dpr.
n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l'art. 25, comma 1, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo.
La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la cartella di pagamento n. 29320100021417715000, sottostante l'intimazione impugnata, è stata notificata il 23.8.2010 mediante consegna a mani del destinatario. Ne consegue che, poiché tale cartella non è stata impugnata nei termini di legge, gli eventuali vizi in essa contenuti e lamentati (decadenza e prescrizione) nel presente ricorso non possono formare oggetto di esame in quanto il credito riportato nella cartella si è cristallizzato e, quindi, è divenuto definitivo.
Risulta, altresì, che dopo la notifica della cartella è stata notificata alla ricorrente, a mezzo posta raccomandata consegnata, in data 6.10.2021, a persona di famiglia, l'intimazione di pagamento n 29320219001774282000 con la quale veniva intimato il pagamento anche della superiore cartella. È bene precisare che trattandosi di notifica diretta, ovvero senza l'intermediazione del messo notificatore o dell'ufficiale giudiziario, per la validità di quest'ultima notifica non è necessaria la raccomandata informativa. Ne consegue che anche la denunciata prescrizione del credito tributario, maturata successivamente alla notifica della cartella, è infondata, stante che il decorso del termine (dieci anni) è stato interrotto nel 2021.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione prov.le di Catania, in complessivi €. 800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate – SS non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, in complessivi €. 800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate – SS non costituita. Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice rel.est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota